Sentenza 31 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2018, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN BI nato il [...] a [...]( CINA) avverso l'ordinanza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di L'aquila, con ordinanza del 17 novembre 2016, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da EN JI in relazione alla privazione della libertà subita per giorni 215, di cui 71 giorni in custodia cautelare in carcere e 144 giorni agli arresti domiciliari, in forza di ordinanza emessa nell'ambito di una indagine avente ad oggetto i reati di associazione per delinquere e sfruttamento della prostituzione, reati dai quali il EN veniva successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva in data 18 dicembre 2015. 2. La Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, ha considerato che, nel caso di specie, la custodia cautelare sofferta dal richiedente fosse sostanzialmente riconducibile ad un comportamento gravemente colposo dell'istante, impeditivo del riconoscimento dell'indennizzo. La Corte di Appello ha, infatti, esposto che al EN era stata contestata la partecipazione ad una associazione dedita allo sfruttamento della prostituzione, organizzata e capeggiata da FE UN AN, con lo specifico compito di ricevere i proventi dell'attività illecita e garantirne il trasferimento in CI. In particolare, la Corte ha chiarito che l'istante aveva tenuto atteggiamenti ambigui e negligenti, non soltanto prima dell'emissione della misura, ma anche successivamente, e tali da assumere rilievo ai fini del mantenimento della stessa.
3. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EN JI, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il ricorrente osserva che la Corte di appello nella impugnata ordinanza avrebbe qualificato come gravemente colposi comportamenti che, alla luce degli atti di causa e della sentenza di assoluzione, in alcun modo potevano essere considerati tali non emergendo circostanze idonee a giustificare le conclusioni raggiunte. Invero, si rileva che dalla lettura delle dichiarazioni rese dal EN non è possibile rinvenire alcun passaggio che possa indurre l'interprete a sostenere che abbia fornito versioni contrastanti ovvero tali comunque da far addivenire il giudice di prime cure a soluzioni differenti rispetto al gip o al tribunale del riesame. La Corte, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato abbia dichiarato in sede di giudizio abbreviato"... di aver spedito i soldi della FE al marito della stessa che si trovava in CI, in quanto questi aveva bisogno di denaro" mentre, si spiega nel ricorso, "ciò che ha dichiarato il EN è esattamente il contrario avendo egli riferito che "la signora FE era andata a giocare i soldi, ha perso tantissimi soldi e quindi bisogno di soldi viene da CI ... (ha perso moltissimi soldi giocando al Casinò per cui aveva bisogno che gli arrivassero dei soldi dalla CI, NDS)". Si rileva, inoltre, che tali spiegazioni erano già state fornite in sede di interrogatorio avendo il EN precisato che non era la FE a mandare i soldi in CI ma era lei ad aver bisogno di soldi in Italia, per cui lui si era limitato a fare da intermediario per dare í soldi dal suo amico alla signora FE. Deriverebbe da ciò la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che EN JI abbia ammesso (contraddicendo le precedenti propalazioni sulle quali il gip della convalida prima e il tribunale del riesame poi, avrebbero mantenuto in essere la misura coercitiva personale estrema) di aver mandato dei soldi al marito della FE, concludendo che tale nuova dichiarazione, se fosse stata resa in fase di interrogatorio di garanzia, avrebbe portato ad esiti differenti.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte rigetti il ricorso, osservando che la motivazione della Corte di Appello risulta incensurabile quanto alla rilevata ricorrenza di profili ostativi di colpa grave nella condotta del ricorrente. Rileva in particolare il P.G. che il comportamento del ricorrente - quale emerge dalle intercettazioni - evidenzia il rapporto fiduciario tra FE UN AN, organizzatrice dell'attività di prostituzione, e il EN, con affidamento a quest'ultimo di non esigue somme di denaro e tale da configurare una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato idonea ad influire sulla adozione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo.
5. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2017, l'Avvocatura Generale dello Stato costituitasi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in considerazione della infondatezza dei motivi dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In relazione ai motivi di censura dedotti, giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Per quanto riguarda gli elementi e i criteri di apprezzamento che devono guidare il giudice nel giudizio volto alla verifica della sussistenza di una "condotta colposa sinergica", la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato l'esigenza di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato, da quella propria del giudice della riparazione, che, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo essendo suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante rispetto alla privazione della libertà personale. In tale valutazione il giudice ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale probatorio acquisito nel processo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203638; Sez. 4, del 10/06/2010, Ministero economia e finanze, Rv. 247867) ma la condizione ostativa deve, comunque, concretarsi in comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione, in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086). Occorre, ancora, evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U., n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno pure evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima".Tanto chiarito, è, infine, opportuno rimarcare che il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325).
3. Poste tali premesse, nel caso in esame, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è sorretta da un congruo percorso argomentativo che non risulta, perciò, censurabile in questa sede di legittimità.
4. Invero, la Corte di Appello ha sostanzialmente fondato il proprio giudizio in ordine alla efficienza causale della condotta posta in essere dal ricorrente valutando il compendio probatorio sussistente all'epoca dell'emissione della misura cautelare da parte del gip e soprattutto dell'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva mantenuto in atto la misura restrittiva. La Corte ha considerato, in particolare, che tale ordinanza aveva trovato un contributo causale proprio nella condotta tenuta dal ricorrente che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, a fronte di una serie di conversazioni telefoniche intercorse con FE UN AN, organizzatrice dell'associazione criminosa, nelle quali si faceva riferimento al trasferimento di somme di denaro in CI, si era limitato a sostenere che la FE non mandava i soldi in CI ma, al contrario, era lei a ricevere il denaro in Italia da un suo conoscente ed aveva bisogno di cambiarlo in valuta europea, sicché egli si era limitato a svolgere la sua attività di intermediario mettendo in contatto il richiedente con la persona che poteva effettuare il cambio. Il EN riferiva però di non essere in grado di indicare altri nominativi di persone nei cui confronti aveva svolto la medesima attività.
5. I giudici della riparazione hanno, dunque, osservato che tali dichiarazioni, in quanto contrastanti con quanto emerso dalle conversazioni intercettate, erano state tali da indurre il giudice della cautela a confermare la sussistenza del grave quadro indiziario sul quale si era fondata l'applicazione della misura coercitiva di cui disponeva il mantenimento. La motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare era infatti, sostanzialmente, fondata proprio sul tenore delle telefonate captate dalle quali si evinceva che non era la FE ad indicare il destinatario dell'invio, quanto piuttosto il EN ad individuare uno specifico conto corrente ove trasmettere il denaro, circostanza che aveva indotto il tribunale del riesame a ritenere come l'attività svolta dal EN non fosse propriamente quella del cambiavalute e che il medesimo conoscesse bene i destinatari dei trasferimenti. La condotta del EN, così come delineata, è stata ritenuta dalla Corte idonea ad integrare quella colpa grave che a norma dell'art.314 cod. proc. pen. deve ritenersi ostativa alla riparazione.
6. Denuncia il ricorrente che l'impugnato provvedimento presenterebbe profili di contraddittorietà avendo la Corte di appello erroneamente ravvisato un contrasto tra le dichiarazioni rese dal EN nel corso dell'interrogatorio di garanzia e quanto successivamente riferito dallo stesso in sede di giudizio abbreviato. La doglianza, tuttavia, non ha pregio posto che tale circostanza non risulta comunque essere stata valorizzata ai fini della valutazione della colpa grave ostativa, avendo la Corte, come già detto, proceduto ad una valutazione ex ante con riferimento al comportamento tenuto dal ricorrente nella fase delle indagini preliminari, considerato indipendentemente dall'evoluzione complessiva della vicenda processuale. Sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata risulta, pertanto, giuridicamente corretta ed in linea con il consolidato principio di legittimità per cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (tra le molte, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 4194 del 28/11/2007, dep. 2008, Gualano, Rv. 238678). Occorre, infine, osservare che, nel caso di specie, le circostanze sopra richiamate ed afferenti in particolare alle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso delle indagini preliminari, del tutto correttamente sono state valutate ai fini del diniego del diritto alla riparazione, trattandosi di elementi indiziari non esclusi dal giudice della cognizione all'esito del giudizio abbreviato avendo la pronuncia assolutoria trovato fondamento esclusivamente nella ritenuta insufficienza della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza del denaro e circa il fatto di operare nell'ambito di un programma associativo finalizzato allo sfruttamento della prostituzione.
7. Il provvedimento impugnato è, pertanto, pienamente conforme ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione ed il Collegio ha ritenuto, con motivazione immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, a causa delle riferite evenienze, così da ingenerare la falsa apparenza della configurabilità della condotta in termini di concorso nell'attività criminosa.
8. A tali considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso al Ministero resistente delle A/* spese sostenute per questo giudizio cheMiquidnn complessivi in euro 1000,00
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lo condanna inoltre a rimborsare al Ministero resisten