Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali l'insegnamento di storia dell'arte orientale e' soppresso.
Nello stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti complementari di:
Storia dell'arte del vicino oriente;
Storia dell'arte del medio ed estremo oriente.
Il presente decreto, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 83. - GRECO
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali l'insegnamento di storia dell'arte orientale e' soppresso.
Nello stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti complementari di:
Storia dell'arte del vicino oriente;
Storia dell'arte del medio ed estremo oriente.
Il presente decreto, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 83. - GRECO