TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 38/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38/2024 R.G.A.C., avente per oggetto: “Divorzio
congiunto - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, difeso dall'avv. LAUDANI DOMENICO;
C.F._1
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. ATTANASIO DANIELA FRANCESCA.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 28.06.1997.
Dalla loro unione è nata la figlia il 26.11.1995, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 572/2014
pronunciata da questo Tribunale in data 20.02.2014 e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di carattere alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Il Tribunale prende atto che le parti prestano il loro consenso reciproco per il rilascio e rinnovo del passaporto.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 28.06.1997, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1997, al N. 200, della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38/2024 R.G.A.C., avente per oggetto: “Divorzio
congiunto - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, difeso dall'avv. LAUDANI DOMENICO;
C.F._1
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. ATTANASIO DANIELA FRANCESCA.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 28.06.1997.
Dalla loro unione è nata la figlia il 26.11.1995, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 572/2014
pronunciata da questo Tribunale in data 20.02.2014 e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di carattere alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Il Tribunale prende atto che le parti prestano il loro consenso reciproco per il rilascio e rinnovo del passaporto.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 28.06.1997, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1997, al N. 200, della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3