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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1624/2025
proposto da società_1 società_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via S.girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Sorit Spa - p.iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7790/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 36 e pubblicata il 12/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 000000000 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 000000000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7819/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata il 27.2.2025 , la SNC Ricorrente_1 ricorreva per la riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza 7790 del 2020 della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso da essa promosso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria meglio indicato in epigrafe.
Il giudizio di appello si era originariamente concluso con la sentenza n. 4839/6/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2022, che aveva rigettato l'appello promosso dalla Ricorrente_1 snc.
Quest'ultima, tuttavia, aveva promosso ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, con l'ordinanza 2422/2023 del 14.6.2024 , accoglieva il ricorso della società contribuente e, dopo avere annullato la sentenza 4839/2022 della CTR Campania, disponeva il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversa composizione – per lo svolgimento di un nuovo giudizio di appello.
I giudici di merito avrebbero dovuto, nel nuovo giudizio di appello, attenersi alle seguenti indicazioni provenienti dai giudici di legittimità : “…determinare l'importo per cui iscrivere ipoteca, considerando la riduzione del 50% dell'imposta ICI per gli anni 2010/2011, a cui adeguare i relativi accessori, nonchè per regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità “.
La Ricorrente_1 snc riassumeva, dunque, il giudizio sollecitando l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria in conseguenza dell'annullamento dell'ingiunzione prodromica , disposto con la sentenza Ctp Na n°2307/6/22 nonché per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancanza dell'indicazione dei beni da apprendere da ritenersi, ad avviso dell'appellante, sia vizio di motivazione che carenza di un elemento essenziale poiché il contribuente deve poter verificare, ex ante, l'astratta ipotecabilità dei beni minacciati, sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In data 2.10.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Casamicciola Terme che , con le sue controdeduzioni, sollecitava, in primo luogo, la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione nei termini , la declaratoria di carenza dell'interesse ad agire e, in subordine, l'accoglimento del gravame nei limiti della rideterminazione degli importi fermo restando la legittimità del preavviso.
In data 24.10.2025 , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei termini che seguono.
In via preliminare si osserva che la disposizione dell'art. 384 c.p.c impone al giudice del rinvio di uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, l' ordinanza della Suprema Corte 3442/24 ha ribadito il principio di diritto secondo il quale qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata» (cfr. Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758 e, da ultimo, Cass., Sez. T., 6 maggio 2024, n. 12074).
Alla luce di tale principio i giudici di legittimità hanno stabilito che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente trascurato di considerare, ai fini della decisione, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1264/3/2018 della Commissione tributaria regionale che ha riconosciuto la riduzione del 50% per l'inagibilità dei beni.
A ciò si aggiunge che detto giudicato era già stato invocato dalla ricorrente nella memoria illustrativa depositata in grado di appello nella parte in cui aveva rappresentato che l'ordinanza n. 17375/2021 della
Corte di cassazione aveva cassato la sentenza n. 1264/3/2018 della Commissione regionale (prodotta sin dal primo grado giudizio) in relazione al tema concernente la rendita catastale posta a base degli avvisi ICI impugnati e, quindi, per un profilo diverso da quello attinente alla predetta riduzione, già riconosciuta dal Giudice regionale con la citata pronuncia ed in relazione alla quale il Comune non aveva proposto impugnazione come in effetti emerge dai contenuti di detta ordinanza, il che significa che sulla questione della riduzione ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si era formato il giudicato;
ed in ogni caso detta valutazione non può considerarsi corretta, avendo questa Corte da tempo riconosciuto l'immediata esecutiva della sentenza tributaria anche se impugnata.
In definitiva, dunque, deve essere rideterminata, con una riduzione del 50 % , l'importo del preavviso di iscrizione ipotecaria del quale , per il resto, si conferma la legittimità non essendo condivisibile la censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto atteso che la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore. Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato. ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore. Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato ( cfr. da ultimo Ord. 25456/2025 ) .
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei sensi in motivazione e compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1624/2025
proposto da società_1 società_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via S.girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Sorit Spa - p.iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7790/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 36 e pubblicata il 12/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 000000000 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 000000000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7819/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata il 27.2.2025 , la SNC Ricorrente_1 ricorreva per la riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza 7790 del 2020 della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso da essa promosso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria meglio indicato in epigrafe.
Il giudizio di appello si era originariamente concluso con la sentenza n. 4839/6/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2022, che aveva rigettato l'appello promosso dalla Ricorrente_1 snc.
Quest'ultima, tuttavia, aveva promosso ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, con l'ordinanza 2422/2023 del 14.6.2024 , accoglieva il ricorso della società contribuente e, dopo avere annullato la sentenza 4839/2022 della CTR Campania, disponeva il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversa composizione – per lo svolgimento di un nuovo giudizio di appello.
I giudici di merito avrebbero dovuto, nel nuovo giudizio di appello, attenersi alle seguenti indicazioni provenienti dai giudici di legittimità : “…determinare l'importo per cui iscrivere ipoteca, considerando la riduzione del 50% dell'imposta ICI per gli anni 2010/2011, a cui adeguare i relativi accessori, nonchè per regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità “.
La Ricorrente_1 snc riassumeva, dunque, il giudizio sollecitando l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria in conseguenza dell'annullamento dell'ingiunzione prodromica , disposto con la sentenza Ctp Na n°2307/6/22 nonché per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancanza dell'indicazione dei beni da apprendere da ritenersi, ad avviso dell'appellante, sia vizio di motivazione che carenza di un elemento essenziale poiché il contribuente deve poter verificare, ex ante, l'astratta ipotecabilità dei beni minacciati, sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In data 2.10.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Casamicciola Terme che , con le sue controdeduzioni, sollecitava, in primo luogo, la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione nei termini , la declaratoria di carenza dell'interesse ad agire e, in subordine, l'accoglimento del gravame nei limiti della rideterminazione degli importi fermo restando la legittimità del preavviso.
In data 24.10.2025 , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei termini che seguono.
In via preliminare si osserva che la disposizione dell'art. 384 c.p.c impone al giudice del rinvio di uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, l' ordinanza della Suprema Corte 3442/24 ha ribadito il principio di diritto secondo il quale qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata» (cfr. Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758 e, da ultimo, Cass., Sez. T., 6 maggio 2024, n. 12074).
Alla luce di tale principio i giudici di legittimità hanno stabilito che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente trascurato di considerare, ai fini della decisione, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1264/3/2018 della Commissione tributaria regionale che ha riconosciuto la riduzione del 50% per l'inagibilità dei beni.
A ciò si aggiunge che detto giudicato era già stato invocato dalla ricorrente nella memoria illustrativa depositata in grado di appello nella parte in cui aveva rappresentato che l'ordinanza n. 17375/2021 della
Corte di cassazione aveva cassato la sentenza n. 1264/3/2018 della Commissione regionale (prodotta sin dal primo grado giudizio) in relazione al tema concernente la rendita catastale posta a base degli avvisi ICI impugnati e, quindi, per un profilo diverso da quello attinente alla predetta riduzione, già riconosciuta dal Giudice regionale con la citata pronuncia ed in relazione alla quale il Comune non aveva proposto impugnazione come in effetti emerge dai contenuti di detta ordinanza, il che significa che sulla questione della riduzione ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si era formato il giudicato;
ed in ogni caso detta valutazione non può considerarsi corretta, avendo questa Corte da tempo riconosciuto l'immediata esecutiva della sentenza tributaria anche se impugnata.
In definitiva, dunque, deve essere rideterminata, con una riduzione del 50 % , l'importo del preavviso di iscrizione ipotecaria del quale , per il resto, si conferma la legittimità non essendo condivisibile la censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto atteso che la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore. Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato. ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore. Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato ( cfr. da ultimo Ord. 25456/2025 ) .
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei sensi in motivazione e compensa le spese dell'intero giudizio.