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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5800 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 403/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via Monfalcone 4 Parte_1 C.F._1
95127 Catania;
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNONE DANIELA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Caserta, via Renella n. 65; rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. D'ANDRIA GENNARO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 24 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 2.1.2024 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4092/2023 CP_1 emesso dal Tribunale di Catania il 3.11.2023 e notificato il 21.11.2023, con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento in favore della società opposta della somma di € 102.800,43, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento di ratei di due finanziamenti, di cui uno di €
100.000,00 concesso il 30.1.2018 e uno di € 15.000,00 concesso il 21.9.2019, stipulati con la cedente
. Controparte_2
Eccepiva l'opponente: - il difetto di legittimazione di;
- l'improcedibilità della domanda CP_3 per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- la nullità per mancanza di causa dei finanziamenti;
- la mancanza di prova del credito;
- la misura usuraria degli interessi.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione di e, in Controparte_4 ogni caso, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto il fondamento CP_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.5.2024 il Giudice differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 18.9.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.9.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto, onerando parte opposta dell'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione e rinviando per il prosieguo all'udienza del 17 febbraio 2025.
Con ordinanza del 19 febbraio 2025 , rigettate le richieste istruttorie avanzate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025.
Indi all'udienza del 24.11.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale, il Giudice riservava di emettere la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, parte opponente lamenta la mancata attivazione della procedura di mediazione da pagina 2 di 8 parte dell'odierna opposta, eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La doglianza è infondata.
Sul punto, si rileva che la presente controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, richiede l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Tuttavia, l'art. 5, co. 4, D. Lgs. 28/2010 prevede: “I commi 1 e 2 [n.d.r. svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Dunque il tentativo di mediazione non costituisce una condizione di procedibilità della domanda monitoria, ma deve essere esperito solo nell'eventuale fase di opposizione, a seguito della pronuncia del Giudice sulle istanze di concessione – ovvero sospensione – della provvisoria esecutività dell'ingiunzione.
Procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010, che comunque risulta espletato, come da verbale negativo depositato dall'opposta.
Risulta altresì infondata l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al difetto di rappresentanza dell'opposta (e non di carenza di legittimazione attiva, come invece indicato dall'opponente), atteso che la procura per notaio di Pordenone del 20.4.2022, esibita in questa sede dall'opposta (v. Per_1 doc. 3), consente a di agire per conto di (titolare dell'odierno credito), la CP_3 CP_1 quale è amministrata da altra società, ossia la Blade Management s.r.l., che – in qualità di amministratore unico – ha sottoscritto la procura a .In proposito si rileva come sia chiaro che CP_3 all'atto notarile (quindi, accertato da pubblico ufficiale) abbia potuto partecipare l'amministratore di
Blade Management, in qualità di “persona fisica designata allo scopo dalla società”.
E dunque la Blade Management non agisce “per procura”, ma come amministratore unico di CP_1
, avendo quindi tutti i poteri gestori e dunque non necessitando la prova di detti poteri.
[...]
Venendo all'esame del merito giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della pagina 3 di 8 posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Va poi richiamato l'orientamento della giurisprudenza consolidata in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento alla prova del credito è sufficiente evidenziare che già in sede monitoria l'opposta ha prodotto i contratti di finanziamento stipulati in data 30.1.2018 e 21.9.2019, con la cedente
[...]
), la relativa erogazione e la certificazione ex art. 50 T.U.B, la quale reca la registrazione CP_2 di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso dei finanziamenti in oggetto sin dalla concessione, documenti tutti sufficienti alla dimostrazione del credito.
Difatti, nel caso dei finanziamenti, è sufficiente provare la fonte dell'obbligazione (il contratto) e dedurre il mancato pagamento di alcune rate, chiedendo ingiunzione per gli importi ancora dovuti, e non anche la completezza del certificato ex art. 50 T.U.B.
La difesa di parte opponente contesta l'efficacia probatoria della lista movimenti prodotta dalla società esponente nella precedente fase del giudizio.
L'eccezione è infondata.
pagina 4 di 8 Invero l'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente - nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto - e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di Contr là della sua efficacia probatoria ex art. 50 , è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.
Quanto poi all'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, non può non rilevarsi che siffatta doglianza risulta formulata in senso alquanto generico, venendo così ad essere disatteso l'onere di cui all'art. 2697 c.c., “che va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10527/2011).
Deve sul punto trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria” (cfr. ex multis Tribunale Ferrara sent. 05/12/2013).
Principio confermato dalla Suprema Corte ( “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15597/2020).
Nella specie parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla Banca,
l'eventuale periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Con riferimento infine alla doglianza sollevata dall'opponente circa la mancanza di causa dei finanziamenti, atteso che questa avrebbe dovuto muovere dal presupposto che vi sia stata una destinazione “specifica” del prestito concordata tra le parti e che tale destinazione non sia stata rispettata va considerato quanto segue.
Nel contratto del 30.1.2018 si legge che “il finanziamento è finalizzato a: miglioramento della struttura pagina 5 di 8 finanziaria della parte mutuataria” ; orbene tale finalità non è affatto incompatibile con l'utilizzo del denaro per estinguere precedenti finanziamenti e scoperti di conto, in quanto il debitore avrebbe potuto legittimamente decidere di ottenere un finanziamento unico, di lunga durata e con tassi convenienti, per chiudere altri precedenti debiti e in questo modo migliorare la struttura finanziaria dell'azienda.
Analoghe considerazioni valgono per il finanziamento del 21.11.2019, nel quale la finalità è quella del
“riequilibrio ldc BT”, ossia di una linea di credito a breve termine.
Secondo la prospettazione della parte opponente, il mutuo sarebbe affetto da nullità ex art. 1418 cc per difetto della causa tipica di finanziamento poiché utilizzato, non per concedere un finanziamento, ma per ripianamento del debito.
Sul punto, va ricordato il consolidato e più recente orientamento giurisprudenziale che ha escluso la nullità tout court del mutuo c.d. solutorio, stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto “il ripianamento delle passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (cfr. Cass. n. 37654 del 2021), così superando il precedente orientamento di segno opposto che ravvisava nel mutuo solutorio un contratto simulato oppure illecito.
Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la
"tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (Cass. Sez. 3 –
Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021).
Ne consegue che il cosiddetto “mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già
pagina 6 di 8 esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass. n. 23149 del 2022).
Vale altresì rilevare che il concetto di finanziamento (che, come noto, integra la causa del contratto di mutuo) comprende non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
In altri termini, la tipologia contrattuale in esame ben può essere utilizzata per il conseguimento delle finalità più varie, come quella del ripianamento di una passività pregressa.
Anche ammettendo che il mutuo abbia avuto l'unico fine di risanare la debitoria pregressa, non può configurarsi alcuna nullità; infatti, l'erogazione di un mutuo non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di
"procedimento negoziale indiretto", nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente.
In sostanza, il contratto di mutuo quand'anche stipulato allo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.).
Peraltro nl senso della piena validità del cd. mutuo solutorio si sono pronunciate da ultimo anche le
Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 5.3.2025.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, deve escludersi la nullità del contratto di mutuo per le ragioni dedotte dalla parte opponente.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate , va da sé che l'opposizione proposta debba essere rigettata e il d.i. opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui pagina 7 di 8 all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
403/2024 R.G.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4092/2023 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 403/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via Monfalcone 4 Parte_1 C.F._1
95127 Catania;
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNONE DANIELA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Caserta, via Renella n. 65; rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. D'ANDRIA GENNARO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 24 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 2.1.2024 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4092/2023 CP_1 emesso dal Tribunale di Catania il 3.11.2023 e notificato il 21.11.2023, con cui veniva ad esso ingiunto il pagamento in favore della società opposta della somma di € 102.800,43, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento di ratei di due finanziamenti, di cui uno di €
100.000,00 concesso il 30.1.2018 e uno di € 15.000,00 concesso il 21.9.2019, stipulati con la cedente
. Controparte_2
Eccepiva l'opponente: - il difetto di legittimazione di;
- l'improcedibilità della domanda CP_3 per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- la nullità per mancanza di causa dei finanziamenti;
- la mancanza di prova del credito;
- la misura usuraria degli interessi.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione di e, in Controparte_4 ogni caso, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto il fondamento CP_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.5.2024 il Giudice differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 18.9.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.9.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto, onerando parte opposta dell'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione e rinviando per il prosieguo all'udienza del 17 febbraio 2025.
Con ordinanza del 19 febbraio 2025 , rigettate le richieste istruttorie avanzate dall'opponente, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025.
Indi all'udienza del 24.11.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale, il Giudice riservava di emettere la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, parte opponente lamenta la mancata attivazione della procedura di mediazione da pagina 2 di 8 parte dell'odierna opposta, eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La doglianza è infondata.
Sul punto, si rileva che la presente controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, richiede l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Tuttavia, l'art. 5, co. 4, D. Lgs. 28/2010 prevede: “I commi 1 e 2 [n.d.r. svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Dunque il tentativo di mediazione non costituisce una condizione di procedibilità della domanda monitoria, ma deve essere esperito solo nell'eventuale fase di opposizione, a seguito della pronuncia del Giudice sulle istanze di concessione – ovvero sospensione – della provvisoria esecutività dell'ingiunzione.
Procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010, che comunque risulta espletato, come da verbale negativo depositato dall'opposta.
Risulta altresì infondata l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al difetto di rappresentanza dell'opposta (e non di carenza di legittimazione attiva, come invece indicato dall'opponente), atteso che la procura per notaio di Pordenone del 20.4.2022, esibita in questa sede dall'opposta (v. Per_1 doc. 3), consente a di agire per conto di (titolare dell'odierno credito), la CP_3 CP_1 quale è amministrata da altra società, ossia la Blade Management s.r.l., che – in qualità di amministratore unico – ha sottoscritto la procura a .In proposito si rileva come sia chiaro che CP_3 all'atto notarile (quindi, accertato da pubblico ufficiale) abbia potuto partecipare l'amministratore di
Blade Management, in qualità di “persona fisica designata allo scopo dalla società”.
E dunque la Blade Management non agisce “per procura”, ma come amministratore unico di CP_1
, avendo quindi tutti i poteri gestori e dunque non necessitando la prova di detti poteri.
[...]
Venendo all'esame del merito giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della pagina 3 di 8 posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Va poi richiamato l'orientamento della giurisprudenza consolidata in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533).
Con riferimento alla prova del credito è sufficiente evidenziare che già in sede monitoria l'opposta ha prodotto i contratti di finanziamento stipulati in data 30.1.2018 e 21.9.2019, con la cedente
[...]
), la relativa erogazione e la certificazione ex art. 50 T.U.B, la quale reca la registrazione CP_2 di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al rimborso dei finanziamenti in oggetto sin dalla concessione, documenti tutti sufficienti alla dimostrazione del credito.
Difatti, nel caso dei finanziamenti, è sufficiente provare la fonte dell'obbligazione (il contratto) e dedurre il mancato pagamento di alcune rate, chiedendo ingiunzione per gli importi ancora dovuti, e non anche la completezza del certificato ex art. 50 T.U.B.
La difesa di parte opponente contesta l'efficacia probatoria della lista movimenti prodotta dalla società esponente nella precedente fase del giudizio.
L'eccezione è infondata.
pagina 4 di 8 Invero l'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente - nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto - e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di Contr là della sua efficacia probatoria ex art. 50 , è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.
Quanto poi all'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, non può non rilevarsi che siffatta doglianza risulta formulata in senso alquanto generico, venendo così ad essere disatteso l'onere di cui all'art. 2697 c.c., “che va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10527/2011).
Deve sul punto trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria” (cfr. ex multis Tribunale Ferrara sent. 05/12/2013).
Principio confermato dalla Suprema Corte ( “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15597/2020).
Nella specie parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla Banca,
l'eventuale periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Con riferimento infine alla doglianza sollevata dall'opponente circa la mancanza di causa dei finanziamenti, atteso che questa avrebbe dovuto muovere dal presupposto che vi sia stata una destinazione “specifica” del prestito concordata tra le parti e che tale destinazione non sia stata rispettata va considerato quanto segue.
Nel contratto del 30.1.2018 si legge che “il finanziamento è finalizzato a: miglioramento della struttura pagina 5 di 8 finanziaria della parte mutuataria” ; orbene tale finalità non è affatto incompatibile con l'utilizzo del denaro per estinguere precedenti finanziamenti e scoperti di conto, in quanto il debitore avrebbe potuto legittimamente decidere di ottenere un finanziamento unico, di lunga durata e con tassi convenienti, per chiudere altri precedenti debiti e in questo modo migliorare la struttura finanziaria dell'azienda.
Analoghe considerazioni valgono per il finanziamento del 21.11.2019, nel quale la finalità è quella del
“riequilibrio ldc BT”, ossia di una linea di credito a breve termine.
Secondo la prospettazione della parte opponente, il mutuo sarebbe affetto da nullità ex art. 1418 cc per difetto della causa tipica di finanziamento poiché utilizzato, non per concedere un finanziamento, ma per ripianamento del debito.
Sul punto, va ricordato il consolidato e più recente orientamento giurisprudenziale che ha escluso la nullità tout court del mutuo c.d. solutorio, stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto “il ripianamento delle passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (cfr. Cass. n. 37654 del 2021), così superando il precedente orientamento di segno opposto che ravvisava nel mutuo solutorio un contratto simulato oppure illecito.
Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la
"tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (Cass. Sez. 3 –
Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021).
Ne consegue che il cosiddetto “mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già
pagina 6 di 8 esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass. n. 23149 del 2022).
Vale altresì rilevare che il concetto di finanziamento (che, come noto, integra la causa del contratto di mutuo) comprende non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
In altri termini, la tipologia contrattuale in esame ben può essere utilizzata per il conseguimento delle finalità più varie, come quella del ripianamento di una passività pregressa.
Anche ammettendo che il mutuo abbia avuto l'unico fine di risanare la debitoria pregressa, non può configurarsi alcuna nullità; infatti, l'erogazione di un mutuo non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di
"procedimento negoziale indiretto", nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente.
In sostanza, il contratto di mutuo quand'anche stipulato allo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.).
Peraltro nl senso della piena validità del cd. mutuo solutorio si sono pronunciate da ultimo anche le
Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 5.3.2025.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, deve escludersi la nullità del contratto di mutuo per le ragioni dedotte dalla parte opponente.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate , va da sé che l'opposizione proposta debba essere rigettata e il d.i. opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui pagina 7 di 8 all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
403/2024 R.G.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4092/2023 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Vera Marletta
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