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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2581 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 22/10/1973, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(ROMA (RM) 27/06/1970, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DANILO TOMASSINI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 26/09/1998; Parte_1 Parte_2 Per dall'unione sono nate due figlie, il 16/03/2003 e il 19/07/2006. Per_2
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) la casa familiare sita in Monte Compatri (RM), Frazione Pantano, Via Casilina 658 - scala
A - interno 4, nella quale convivono le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, verrà assegnata alla SI.ra , sino al raggiungimento della Parte_1 predetta autosufficienza di entrambe e/o alla cessata convivenza di entrambe con la madre;
2) il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la Parte_2 somma di € 300,00 (€ 150,00 a mani per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- 1 - 3) i coniugi si faranno carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida” approvate dal Tribunale di Velletri in data 30 marzo 2015 che dichiarano di conoscere e che si intendono per trascritte in questa sede;
- le rimanenti rate del mutuo gravante sulla casa familiare e saranno anticipate e versate all'istituto mutuante dalla SI.ra ; Parte_1
- il SI. si impegna a riversare alla moglie la suddetta somma di euro Parte_2
9.368,74 entro il 31/12/2025;
- le parti espressamente si impegnano a vendere l'immobile costituente la casa familiare, sito in Monte Compatri (RM), Frazione Pantano., Via Casilina 658 - scala A - interno 4, al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie e, comunque, a partire dal
31/12/2032;
- il garage, costituente pertinenza dell'abitazione familiare rimarrà in uso esclusivo al SI. sino alla vendita della casa. Parte_2
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1998, parte 2, serie A05, atto n. 1317).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
IC AS
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2581 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 22/10/1973, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(ROMA (RM) 27/06/1970, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DANILO TOMASSINI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 26/09/1998; Parte_1 Parte_2 Per dall'unione sono nate due figlie, il 16/03/2003 e il 19/07/2006. Per_2
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) la casa familiare sita in Monte Compatri (RM), Frazione Pantano, Via Casilina 658 - scala
A - interno 4, nella quale convivono le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, verrà assegnata alla SI.ra , sino al raggiungimento della Parte_1 predetta autosufficienza di entrambe e/o alla cessata convivenza di entrambe con la madre;
2) il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la Parte_2 somma di € 300,00 (€ 150,00 a mani per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- 1 - 3) i coniugi si faranno carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida” approvate dal Tribunale di Velletri in data 30 marzo 2015 che dichiarano di conoscere e che si intendono per trascritte in questa sede;
- le rimanenti rate del mutuo gravante sulla casa familiare e saranno anticipate e versate all'istituto mutuante dalla SI.ra ; Parte_1
- il SI. si impegna a riversare alla moglie la suddetta somma di euro Parte_2
9.368,74 entro il 31/12/2025;
- le parti espressamente si impegnano a vendere l'immobile costituente la casa familiare, sito in Monte Compatri (RM), Frazione Pantano., Via Casilina 658 - scala A - interno 4, al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie e, comunque, a partire dal
31/12/2032;
- il garage, costituente pertinenza dell'abitazione familiare rimarrà in uso esclusivo al SI. sino alla vendita della casa. Parte_2
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1998, parte 2, serie A05, atto n. 1317).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
IC AS
- 2 -