Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
Ric. n. 198-1/2025-proc. unit.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA sezione quarta civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente rel.
- Dott. Gianluigi Canali - Giudice
- Dott.ssa Angelina Baldissera - Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(c.f./p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , difesa dall'Avv. Luciano Parte_2
Scalvini, dall'Avv. Rossella Wuhrer e dall'Avv. Gaetano Ricci;
letti gli atti e i documenti;
sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che con sede in Travagliato (BS), Via Mulini n. 5/A, ha chiesto Parte_1
l'apertura della sua liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto:
• questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, lett. c), c.c.i.i.;
• la debitrice ha la qualità di imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 c.c.i.i.;
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1986, n. 131.
• la debitrice non presenta i requisiti dell'imprenditore minore previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d),
c.c.i.i.;
• la debitrice si trova in stato di insolvenza ex artt. 121, 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i., come risulta anche solo dal contenuto del ricorso, atteso che è la stessa debitrice a dedurre di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che non ricorrono circostanze di segno contrario, la cui allegazione spetta appunto alla debitrice;
• ai sensi dell'art. 49, co. 5, parte prima, c.c.i.i., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore ad euro 30.000,00; ritenuto pertanto che debba essere emessa sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
letti e applicati gli artt. 1, 2, 27, 41, 49, 121 c.c.i.i.,
1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale di (c.f./p. i.v.a. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Travagliato (BS), Via Mulini n. 5/A;
2) nomina giudice delegato il dott. SIMONETTA BRUNO;
3) nomina curatore il dott. con studio in Via Vittorio Emanuele II 1, Persona_1
BRESCIA, 25122;
4) ordina alla debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. e i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
5) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 8.10.2025 ore 13.00, davanti al Giudice delegato, avvertendo la debitrice che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 203, co. 4,
c.c.i.i.;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i., delle domande di insinuazione;
7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies att.
c.p.c.:
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ordina che la sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17/04/2025
Il Presidente estensore
Simonetta Bruno
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