Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Sbernini, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, alla via della Loggia, n. 24;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Ancona, al corso Mazzini, n. 55;
per l’annullamento
- del decreto n. 00432/2016/CS del 1° aprile 2016 emanato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Servizio della Previdenza, notificato in data 20 maggio 2016, col quale è stata rigettata la richiesta di equo indennizzo avanzata l’11 dicembre 2013 e dichiarata non dipendente da causa di servizio l’infermità “ valvulopatia aortica in soggetto con pregresso intervento chirurgico di sostituzione aorta ascendente, ipertensione arteriosa in controllo farmacologico ”;
- del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 21146/2015 del 21 ottobre 2015 nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
- nonché per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dichiarata con conseguente riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA MA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato servizio per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e:
- dal 10 marzo 1986 ha frequentato il corso tecnico addestrativo professionale a Cassino;
- dal 3 giugno 1986 è stato assegnato alla Casa Circondariale di Urbino;
- dal 28 dicembre 1988 è stato assegnato al carcere di Fossombrone;
- nel 1994 è stato inviato in missione al carcere di Pianosa ed è rientrato a Fossombrone il 29 dicembre 1994, fino al congedo, cioè al 9 gennaio 2015.
Sin dalla metà del 2011 il ricorrente ha iniziato a soffrire di ipertensione arteriosa con progressiva ingravescenza al punto che, il 23 settembre 2013, veniva sottoposto a intervento di sostituzione dell’aorta ascendente con protesi VA MO GE mediante sternotomia mediana.
Il successivo 11 dicembre 2013 il -OMISSIS- presentava istanza di riconoscimento per “ ipertensione arteriosa con conseguente danno d’organo ”.
La Commissione Medica di Roma, con verbale n. Al1307557 del 19 dicembre 2013 formulava nei confronti del ricorrente la diagnosi di “ ipertensione arteriosa cronica in soggetto con postumi di intervento per sostituzione aorta ascendente trattata con protesi meccanica per aneurisma ” e lo dichiarava temporaneamente inidoneo al servizio d’istituto.
Con successivo verbale n. A11407598 dell’8 gennaio 2015 la medesima Commissione dichiarava il -OMISSIS- “ non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Polizia Penitenziaria ” a decorrere dalla stessa data per “ esiti di pregresso intervento di sostituzione valvolare aortica e protesi su aorta ascendente in soggetto con ipertensione arteriosa ”.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il parere n. 21146/2015 del 21 ottobre 2015, si esprimeva negativamente circa il richiesto riconoscimento valutando che “ non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi ”.
Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 1° aprile 2016, recepiva il suddetto parere e rigettava l’istanza dell’11 dicembre 2013.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- -OMISSIS- impugnava i detti provvedimenti negativi e ne lamentava l’illegittimità perché assunti con eccesso di potere per travisamento del fatto, essenzialmente perché l’amministrazione non avrebbe valutato correttamente il riflesso delle mansioni svolte rispetto all’insorgenza della malattia invalidante; veniva inoltre contestata la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 perché l’adozione del provvedimento non sarebbe stata preceduta dall’instaurazione del contraddittorio procedimentale.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, che depositava documentazione sulla vicenda in esame.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato.
La risoluzione del merito muove dal corretto inquadramento della presente controversia, che riguarda il riconoscimento dell’equo indennizzo in caso di infermità ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, rispetto a cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., trattandosi di causa di lavoro su personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
L’ordinamento riconosce l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo nei casi in cui, per ragioni di solidarietà sociale, ritenga di dover compensare nei limiti dell’interesse negativo la perdita o il danno che subisca un consociato e che avvenga per fatto lecito posto in essere da altro soggetto di diritto.
Ciò è coerente con l’art. 1173 c.c. che riconosce l’insorgenza delle obbligazioni, oltre che da contratto o atto illecito, anche “ da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico ”.
L’autonomia concettuale dell’indennizzo rispetto al risarcimento esclude che per il sorgere del primo si possa fare meccanica trasposizione dei principi che fondano il giudizio della responsabilità civile, in quanto fondata sul fatto illecito.
In questo senso – e affrontando il punto nevralgico dell’intera controversia – non è possibile ritenere operante per il riconoscimento dell’indennizzo da causa di servizio il nesso di causalità materiale previsto dall’art. 2043 c.c. (e 40 ss. c.p.) per i casi di responsabilità da fatto illecito.
Difatti, in materia, seppure con specifico riferimento alle malattie insorte in danno di militari italiani impiegati nei Balcani, la giurisprudenza ha di recente affermato che “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ” (Cons. Stato, ad plen., 7 ottobre 2025, n. 15).
Cionondimeno, nel caso in esame, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia fornito la prova del decorso causale alternativo perché la patologia sofferta – venuta in evidenza in seguito ai primi accertamenti diagnostici del 2011 – non può essere posta in univoca correlazione con le mansioni svolte in quanto il ricorrente, nato e residente a [...], ha svolto quasi per intero la sua vita professionale all’interno del carcere del proprio paese in cui, peraltro, l’endemico e notorio problema di sovraffollamento carcerario è sempre stato più contenuto, perché struttura di reclusione di alta sicurezza, destinata a ospitare per lo più detenuti in regime di carcere duro ai sensi dell’art. 41- bis O.P., dunque con rigoroso controllo numerico.
A tutto ciò deve aggiungersi che lo stesso ricorrente, in sede di relazione tecnica di parte, ha ricondotto la propria patologia all’ambito dell’ipertensione c.d. essenziale che “ ha invece un’origine sconosciuta. Numerosi fattori sono certamente importanti nella manifestazione dell’ipertensione essenziale, per esempio l’ereditarietà, la razza, la dieta, lo stile di vita, l’età. Le ipotesi eziologiche per questo tipo di ipertensione possono essere ricondotte ad un’alimentazione scorretta e allo stress psico-emotivo quest’ultimo evincibile dalla raccolta dell’anamnesi lavorativa del sig. -OMISSIS- ” (CTP, p. 6).
La multifattorialità della patologia sofferta, cumulata alla prova contraria offerta dall’amministrazione in merito al carattere ordinario delle mansioni svolte e alla natura stanziale dell’assegnazione alla casa circondariale del Comune di residenza (v. estratto di matricola), conducono a escludere che nel caso del -OMISSIS- possano essere riscontrati effetti di stress superiore a quelli ordinariamente propri della funzione di assistente di Polizia Penitenziaria.
Ragionare come mostra di fare il ricorrente – in mancanza di caratterizzazione documentata nel tempo delle (asseritamente) disagevoli condizioni di lavoro – condurrebbe al riconoscimento di default dell’indennizzo a ogni agente penitenziario che si ammali in servizio nelle carceri italiane, non potendosi condividere in proposito un argomento che, sul piano logico, “prova troppo”, come l’asserita, ma indimostrata, correlazione fra funzioni di polizia penitenziaria ordinariamente esercitate e insorgenza di malattia degenerativa multifattoriale.
In ultimo, rispetto alla dedotta violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, va rammentato che l’accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio è una tipica attività vincolata, in relazione alla quale l’omissione del preavviso di rigetto non è causa di illegittimità del provvedimento (v. Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5183).
In conclusione, la domanda di annullamento dell’impugnato provvedimento non è fondata nel merito e, pertanto, non può essere accolta.
In ragione della mancanza di una difesa tecnica dell’amministrazione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle sole generalità del ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LF PP GR, Presidente
Fabio Belfiori, Referendario
MA MA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA EL | LF PP GR |
IL SEGRETARIO