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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO BOSCHIN Parte_1 C.F._1
MA e l'avv. ALESSANDRO TESSARI parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. GAETANO MAZZEO Controparte_1 C.F._2
e l'avv. ELENA PERON parte convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Preliminarmente in rito:
1 1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/nullità/infondatezza della pretesa monitoria per mancanza di titolarità, carenza di legittimazione ad agire e/o carenza di interesse ad agire in capo a quale titolare dell'omonima ditta individuale;
per l'effetto revocarsi Controparte_1 il decreto opposto, nulla essendo dovuto da CP_2
In ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede:
Nel merito, in via principale:
2) Per le ragioni in atti, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto da alla ditta ingiungente opposta. CP_2
Nel merito, in riconvenzionale:
3) Accertarsi e dichiararsi che ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni Parte_2 conseguenti all'esecuzione delle opere non a regola d'arte, per i costi di eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e per la riduzione a congruità di ogni costo applicato dalla ditta De Zen, nel rispetto dei listini in uso presso la CCIAA di VI e in relazione alle opere effettivamente eseguite dall'opposta.
4) Conseguentemente, condannarsi la ditta a rifondere a ogni Controparte_1 Parte_2 somma che risulterà di giustizia per il risarcimento di ogni danno, per il rimborso di costi già sostenuti o per la riduzione di quanto ulteriormente preteso, il tutto oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
5) Spese di lite integralmente rifuse.
Per parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE:
2 - Ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione respinta, previa le opportune declaratorie, respingere l'eccezione preliminare ex adverso sollevata e, più in generale, respingere la proposta opposizione e l'ivi contenuta domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo.
- Condannare occorrendo l'opponente al pagamento, in favore della ditta individuale
[...]
, di tutti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto e conseguenti Controparte_3 ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto per qualsivoglia motivo, condannare l'opponente al pagamento, in favore della ditta individuale
, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite e/o a titolo di Controparte_3 arricchimento ingiustificato, della somma di 13.000,00=, oltre iva al 10% (per complessivi €
14.300,00=), ovvero di quella diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia per le lavorazioni da quest'ultima effettuate nell'immobile di proprietà dell'opponente.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi si ritenessero ammissibili e fondate, anche in parte, le eccezioni di controparte ovvero risultasse accoglibile la domanda riconvenzionale avanzata ex adverso, operare la compensazione di tutte le somme che in ipotesi il sig. Controparte_1 ovvero la fosse tenuta a riconoscere all'opponente con le somme Controparte_3 dovute dall'opponente alla convenuta-opposta.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre alle spese generali al 15% nonchè Iva e Cpa come per legge.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio , quale titolare della ditta individuale D.Z.F., Controparte_1 otteneva dal Tribunale di VI il decreto ingiuntivo n. 193/2022 del 01.02.2022 per il pagamento della somma di € 14.300,00, oltre interessi e spese, quale saldo della fattura n.
3 15/E del 10.08.2021 relativa a lavori di isolamento termico e applicazione di cappotto presso l'immobile di proprietà dell'opponente sito in Brendola (VI), via F. Lampertico n. 7.
Il decreto veniva notificato all'ingiunto in data 16.02.2022.
Avverso detto provvedimento proponeva opposizione con atto di citazione Parte_2 notificato il 26.03.2022, deducendo la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del rapporto in capo all'opposto, sostenendo che nessun contratto fosse intercorso tra le parti, essendo l'unico rapporto di appalto instaurato con la ditta individuale IC IE. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per vizi delle opere e la riduzione dei costi applicati.
Si costituiva in giudizio il convenuto-opposto , contestando integralmente le Controparte_1 deduzioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. L'opposto eccepiva l'infondatezza della tesi di controparte, evidenziando l'esistenza di un rapporto diretto con l'opponente, comprovato dall'emissione e pagamento della fattura di acconto n. 6/E/2021, nonché dalla messaggistica intercorsa e dalle modalità di affidamento delle opere. Chiedeva inoltre la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sostenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
L'opponente insisteva nelle proprie difese, ribadendo la mancanza di legittimazione dell'opposto e la natura di subappalto delle opere, nonché la presenza di gravi vizi e difetti nell'esecuzione, allegando relazione tecnica e preventivi di ripristino.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio forale e testi e con CTU e ordine di esibizione.
All'udienza del 25.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
4 Ragioni della decisione
1. Sulla legittimazione attiva e sul rapporto contrattuale
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, sostenendo che nessun rapporto contrattuale fosse intercorso tra le parti, essendo l'unico contratto di appalto stipulato con la ditta IC IE. Tale eccezione non può essere accolta.
Sostiene parte attrice che l'appalto sarebbe intercorso solo con IC IE, il quale avrebbe redatto gli unici preventivi consegnati a (docc. 5 e 6 attore) e, dopo le doglianze del CP_2 committente, avrebbe corrisposto con lo stesso confermando di essere l'unica sua controparte contrattuale (doc. 8). L'intervento di in cantiere sarebbe quindi giustificato Controparte_1 solo in relazione ad un ipotizzato subappalto conferito da IC a per l'esecuzione di CP_1 alcune opere comprese nel rapporto di appalto, cosicché le pretese creditorie dell'opposto dovrebbero essere avanzate nei confronti del subappaltante IC IE.
E' vero che i documenti richiamati porterebbero a ritenere che IC IE sia stato incaricato dell'esecuzione dell'intero lavoro e che egli si sia posto nei confronti del committente come unico appaltatore. Con tale ricostruzione, tuttavia, confligge quanto emerso dall'istruttoria documentale e orale. Risulta infatti che abbia pagato a Parte_2 [...]
un acconto per i lavori da lui eseguiti presso il cantiere per cui è causa. Ciò a CP_1 seguito dell'emissione della fattura n. 6/E/21 del 5.5.2021. Non solo l'attore ha accettato la fattura in discorso (recante, come causale, “Acconto per applicazione di cappotto EPS spess,
12 mm presso vs. abitazione sita in via F. Lampertico n. 7…”) ma, come egli stesso ha confermato in sede di interrogatorio formale, dopo l'emissione di una prima fattura da parte di
(la n. 4/E/21), ha chiesto allo stesso di modificare i dati di fatturazione e quindi di CP_1 emettere una nota di credito e riaccreditare la somma ricevuta, per poi emettere la detta fattura n. 6/E/21 (verbale udienza 20.07.2023).
Sempre in sede di interrogatorio formale dell'opponente, è stato confermato che questi, dopo la rimozione dell'impalcatura, ha direttamente inviato un messaggio al convenuto opposto per
5 lamentarsi della qualità delle opere sulla parete esterna dell'edificio, concordando con lo stesso un sopralluogo.
Si tratta di condotte per niente (il pagamento di un acconto previa fattura) o poco (i messaggi scambiati per la verifica dei lavori) compatibili con la tesi di parte opponente. Deve allora ritenersi che tra le parti vi sia stato un accordo per ripartire i lavori in due distinti contratti d'appalto, stipulati da rispettivamente, con IC IE e con Parte_2 [...]
. In tale quadro, IC IE ha svolto il ruolo di rappresentante nei rapporti con il CP_1 committente (svolgendo un ruolo che il direttore dei lavori, sentito come testimone, ha definito di “capo commessa”). A questo potere di rappresentanza, tuttavia, non conseguiva, evidentemente, l'estromissione del rappresentato dai rapporti con il committente – CP_1 come dimostrano i rapporti diretti intercorsi – né il potere in capo a IC di percepire l'intero compenso promesso dal committente – come dimostra inequivocabilmente il pagamento dell'acconto direttamente a Si deve quindi ritenere che, fin dall'inizio, CP_1 fosse consapevole di avere stipulato un contratto d'appalto con il convenuto per Parte_2 una parte delle opere intraprese sull'immobile di sua proprietà.
Il tema dell'interesse delle due imprese appaltatrici a sdoppiare i rapporti contrattuali per ragioni di convenienza fiscale di IC IE è irrilevante, attenendo ai motivi del contratto,
e, semmai, conferma come la volontà dei due impresari fosse quella di stipulare due contratti d'appalto distinti.
Neppure appare decisivo il contenuto del Piano Operativo di Sicurezza dimesso da parte attrice. Trattasi di documento prodotto solo per estratto e senza sottoscrizione;
esso, inoltre, attiene ai rapporti dell'impresa con la Pubblica Amministrazione e non ai rapporti contrattuali tra le parti. Nel documento comunque, anche se il “datore di lavoro” è identificato nel solo
IC IE, è a chiare lettere riportato che le “imprese esecutrici” sono IC IE e
D.Z.F. , senza che venga individuata una sola delle due come impresa Controparte_3 affidataria. Va inoltre ricordato che la redazione del piano operativo di sicurezza compete a ciascuna impresa esecutrice (D.L.vo n. 81/08, art. 89).
6
2. Sulla corretta esecuzione delle opere e sui vizi denunciati
L'opponente ha dedotto gravi difetti nell'esecuzione del cappotto termico e delle opere interne, chiedendo il risarcimento dei danni consistenti nel costo necessario all'eliminazione dei vizi.
L'azione riconvenzionale di risarcimento proposta dall'opponente è legittima, anche se egli non ha chiesto la condanna all'esecuzione specifica dell'appaltatore. Difatti, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “il committente, ove non intenda ottenere
l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e
l'attuazione dei suoi diritti nelle forme della esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica” (Cass n. 169/96, rv. 495315; n. 9033/06, rv. 592509).
La CTU, svolta con indagini distruttive e termografiche, ha accertato che:
− il cappotto esterno è stato realizzato con spessore di 12 cm, superiore a quello previsto nei preventivi, e con materiali conformi alle regole dell'arte;
− la planarità delle superfici rispetta le tolleranze tecniche;
− le uniche criticità esterne riguardano l'intonachino di finitura su una parete esterna del fabbricato, che presenta riprese non curate e spessore ridotto, e difetti di rasatura di una parete interna.
Per rimediare ai vizi suddetti si rendono necessarie opere per complessivi € 4.225,99, di cui €
3.534,71 per il ripristino della parete esterna.
Le conclusioni del CTU appaiono esaustivamente motivate e trovano riscontro negli esiti delle verifiche svolte sull'immobile e nei riferimenti esterni riportati nella relazione.
7 Le opere di intonacatura, in mancanza di prova contraria, vanno considerate come comprese in quelle di competenza di solo per quanto attiene alla parte esterna, Controparte_1 interessata dal cappotto, e quindi il risarcimento è dovuto per l'importo quantificato dal CTU in relazione a tale parete, pari ad € 3.534,71.
Va poi considerato che il convenuto aveva già accordato, rispetto ai prezzi valutati come congrui dal CTU, uno sconto di € 360,50 al committente per i vizi oggetto delle sue lamentele. Il risarcimento dovuto ammonta quindi ad € 3.174,21.
3. Sulla congruità dei prezzi e le opere “extra-cappotto”
Il CTU ha verificato la congruità dei prezzi applicati rispetto ai prezzari CCIAA VI e
Unioncamere Veneto, rilevando che l'importo del preventivo del 05.06.2021 (€ 42.116,42) differisce di soli € 105,54 dal calcolo basato sui prezzari ufficiali, scostamento che appare irrilevante. Il costo unitario per il cappotto (€ 86,73/m²) è risultato inferiore al massimale previsto per gli interventi agevolabili (150 €/m²). In generale, la doglianza di parte attrice secondo cui i prezzi applicati sarebbero eccessivi è infondata.
Nel corso del rapporto ha commissionato a anche opere di Parte_2 Controparte_1 finitura non strettamente pertinenti all'applicazione del cappotto termico. Si tratta di opere che lo stesso CTP attoreo, p.i. , conferma essere state direttamente commissionate CP_4 al convenuto (doc. 14 attore, pag. 2: il perito di parte ritiene che a tali opere si riferisca la fattura n. 6/E/21, la quale tuttavia, come detto, si riferisce espressamente all'acconto per l'applicazione del cappotto, e presuppone quindi un saldo). Il teste , per Testimone_1 quanto a sua conoscenza, ha confermato l'esecuzione di tali opere da parte del convenuto.
4. Conclusioni e spese
Operata una compensazione tra il credito del convenuto opposto per le opere eseguite e quello risarcitorio dell'attore opponente per l'inesatto adempimento di parte delle opere, risulta
8 dovuta a parte convenuta opposta la somma di € 9.825,79, al netto di IVA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data di scadenza della fattura azionata al saldo.
Il decreto ingiuntivo opposto viene quindi revocato.
L'attore opponente, che ha proposto opposizione chiedendo venisse accertata l'insussistenza di ogni debito a proprio carico nei confronti dell'opposto, vede rigettata questa domanda e accolta, nella misura indicata, la propria domanda subordinata, incentrata sui vizi dell'opera, con riduzione del proprio debito per una quota di circa un terzo.
Vi sono quindi i presupposti per una parziale compensazione delle spese tra le parti, per la quota di un terzo, con condanna dell'attore a rifondere la restante parte delle spese al convenuto.
Quanto alle spese di CTU, va evidenziato che, prima dello svolgimento delle operazioni peritali, parte convenuta aveva avanzato una proposta conciliativa in linea con l'esito della
CTU e della causa (doc. 13, allegato alla CTU), non accolta dalla controparte. Ciò porta a ritenere che le spese di CTU possano essere poste per intero a carico dell'opponente, che avrebbe potuto evitare il relativo incombente in caso di accettazione della proposta di parte convenuta.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 193/22;
2) condanna a pagare a la somma di € 9.825,79 oltre ad Parte_2 Controparte_1
IVA, maggiorata con interessi, maggiorata con gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. maturati dal 10.8.202q al saldo;
9 3) pone le spese di CTU a carico di e, per l'effetto, lo condanna a rifondere Parte_2 [...]
di ogni importo eventualmente anticipato in corso di causa a tale titolo;
CP_1
4) condanna previa parziale compensazione tra le parti nella quota di un terzo, Parte_2
a rifondere a la restante quota delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 5.838,55, di cui € 5.077,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
VI, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO BOSCHIN Parte_1 C.F._1
MA e l'avv. ALESSANDRO TESSARI parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. GAETANO MAZZEO Controparte_1 C.F._2
e l'avv. ELENA PERON parte convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Preliminarmente in rito:
1 1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/nullità/infondatezza della pretesa monitoria per mancanza di titolarità, carenza di legittimazione ad agire e/o carenza di interesse ad agire in capo a quale titolare dell'omonima ditta individuale;
per l'effetto revocarsi Controparte_1 il decreto opposto, nulla essendo dovuto da CP_2
In ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede:
Nel merito, in via principale:
2) Per le ragioni in atti, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto da alla ditta ingiungente opposta. CP_2
Nel merito, in riconvenzionale:
3) Accertarsi e dichiararsi che ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni Parte_2 conseguenti all'esecuzione delle opere non a regola d'arte, per i costi di eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e per la riduzione a congruità di ogni costo applicato dalla ditta De Zen, nel rispetto dei listini in uso presso la CCIAA di VI e in relazione alle opere effettivamente eseguite dall'opposta.
4) Conseguentemente, condannarsi la ditta a rifondere a ogni Controparte_1 Parte_2 somma che risulterà di giustizia per il risarcimento di ogni danno, per il rimborso di costi già sostenuti o per la riduzione di quanto ulteriormente preteso, il tutto oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
5) Spese di lite integralmente rifuse.
Per parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE:
2 - Ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione respinta, previa le opportune declaratorie, respingere l'eccezione preliminare ex adverso sollevata e, più in generale, respingere la proposta opposizione e l'ivi contenuta domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo.
- Condannare occorrendo l'opponente al pagamento, in favore della ditta individuale
[...]
, di tutti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto e conseguenti Controparte_3 ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto per qualsivoglia motivo, condannare l'opponente al pagamento, in favore della ditta individuale
, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite e/o a titolo di Controparte_3 arricchimento ingiustificato, della somma di 13.000,00=, oltre iva al 10% (per complessivi €
14.300,00=), ovvero di quella diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia per le lavorazioni da quest'ultima effettuate nell'immobile di proprietà dell'opponente.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi si ritenessero ammissibili e fondate, anche in parte, le eccezioni di controparte ovvero risultasse accoglibile la domanda riconvenzionale avanzata ex adverso, operare la compensazione di tutte le somme che in ipotesi il sig. Controparte_1 ovvero la fosse tenuta a riconoscere all'opponente con le somme Controparte_3 dovute dall'opponente alla convenuta-opposta.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre alle spese generali al 15% nonchè Iva e Cpa come per legge.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio , quale titolare della ditta individuale D.Z.F., Controparte_1 otteneva dal Tribunale di VI il decreto ingiuntivo n. 193/2022 del 01.02.2022 per il pagamento della somma di € 14.300,00, oltre interessi e spese, quale saldo della fattura n.
3 15/E del 10.08.2021 relativa a lavori di isolamento termico e applicazione di cappotto presso l'immobile di proprietà dell'opponente sito in Brendola (VI), via F. Lampertico n. 7.
Il decreto veniva notificato all'ingiunto in data 16.02.2022.
Avverso detto provvedimento proponeva opposizione con atto di citazione Parte_2 notificato il 26.03.2022, deducendo la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del rapporto in capo all'opposto, sostenendo che nessun contratto fosse intercorso tra le parti, essendo l'unico rapporto di appalto instaurato con la ditta individuale IC IE. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per vizi delle opere e la riduzione dei costi applicati.
Si costituiva in giudizio il convenuto-opposto , contestando integralmente le Controparte_1 deduzioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. L'opposto eccepiva l'infondatezza della tesi di controparte, evidenziando l'esistenza di un rapporto diretto con l'opponente, comprovato dall'emissione e pagamento della fattura di acconto n. 6/E/2021, nonché dalla messaggistica intercorsa e dalle modalità di affidamento delle opere. Chiedeva inoltre la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sostenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
L'opponente insisteva nelle proprie difese, ribadendo la mancanza di legittimazione dell'opposto e la natura di subappalto delle opere, nonché la presenza di gravi vizi e difetti nell'esecuzione, allegando relazione tecnica e preventivi di ripristino.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prova per interrogatorio forale e testi e con CTU e ordine di esibizione.
All'udienza del 25.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
4 Ragioni della decisione
1. Sulla legittimazione attiva e sul rapporto contrattuale
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, sostenendo che nessun rapporto contrattuale fosse intercorso tra le parti, essendo l'unico contratto di appalto stipulato con la ditta IC IE. Tale eccezione non può essere accolta.
Sostiene parte attrice che l'appalto sarebbe intercorso solo con IC IE, il quale avrebbe redatto gli unici preventivi consegnati a (docc. 5 e 6 attore) e, dopo le doglianze del CP_2 committente, avrebbe corrisposto con lo stesso confermando di essere l'unica sua controparte contrattuale (doc. 8). L'intervento di in cantiere sarebbe quindi giustificato Controparte_1 solo in relazione ad un ipotizzato subappalto conferito da IC a per l'esecuzione di CP_1 alcune opere comprese nel rapporto di appalto, cosicché le pretese creditorie dell'opposto dovrebbero essere avanzate nei confronti del subappaltante IC IE.
E' vero che i documenti richiamati porterebbero a ritenere che IC IE sia stato incaricato dell'esecuzione dell'intero lavoro e che egli si sia posto nei confronti del committente come unico appaltatore. Con tale ricostruzione, tuttavia, confligge quanto emerso dall'istruttoria documentale e orale. Risulta infatti che abbia pagato a Parte_2 [...]
un acconto per i lavori da lui eseguiti presso il cantiere per cui è causa. Ciò a CP_1 seguito dell'emissione della fattura n. 6/E/21 del 5.5.2021. Non solo l'attore ha accettato la fattura in discorso (recante, come causale, “Acconto per applicazione di cappotto EPS spess,
12 mm presso vs. abitazione sita in via F. Lampertico n. 7…”) ma, come egli stesso ha confermato in sede di interrogatorio formale, dopo l'emissione di una prima fattura da parte di
(la n. 4/E/21), ha chiesto allo stesso di modificare i dati di fatturazione e quindi di CP_1 emettere una nota di credito e riaccreditare la somma ricevuta, per poi emettere la detta fattura n. 6/E/21 (verbale udienza 20.07.2023).
Sempre in sede di interrogatorio formale dell'opponente, è stato confermato che questi, dopo la rimozione dell'impalcatura, ha direttamente inviato un messaggio al convenuto opposto per
5 lamentarsi della qualità delle opere sulla parete esterna dell'edificio, concordando con lo stesso un sopralluogo.
Si tratta di condotte per niente (il pagamento di un acconto previa fattura) o poco (i messaggi scambiati per la verifica dei lavori) compatibili con la tesi di parte opponente. Deve allora ritenersi che tra le parti vi sia stato un accordo per ripartire i lavori in due distinti contratti d'appalto, stipulati da rispettivamente, con IC IE e con Parte_2 [...]
. In tale quadro, IC IE ha svolto il ruolo di rappresentante nei rapporti con il CP_1 committente (svolgendo un ruolo che il direttore dei lavori, sentito come testimone, ha definito di “capo commessa”). A questo potere di rappresentanza, tuttavia, non conseguiva, evidentemente, l'estromissione del rappresentato dai rapporti con il committente – CP_1 come dimostrano i rapporti diretti intercorsi – né il potere in capo a IC di percepire l'intero compenso promesso dal committente – come dimostra inequivocabilmente il pagamento dell'acconto direttamente a Si deve quindi ritenere che, fin dall'inizio, CP_1 fosse consapevole di avere stipulato un contratto d'appalto con il convenuto per Parte_2 una parte delle opere intraprese sull'immobile di sua proprietà.
Il tema dell'interesse delle due imprese appaltatrici a sdoppiare i rapporti contrattuali per ragioni di convenienza fiscale di IC IE è irrilevante, attenendo ai motivi del contratto,
e, semmai, conferma come la volontà dei due impresari fosse quella di stipulare due contratti d'appalto distinti.
Neppure appare decisivo il contenuto del Piano Operativo di Sicurezza dimesso da parte attrice. Trattasi di documento prodotto solo per estratto e senza sottoscrizione;
esso, inoltre, attiene ai rapporti dell'impresa con la Pubblica Amministrazione e non ai rapporti contrattuali tra le parti. Nel documento comunque, anche se il “datore di lavoro” è identificato nel solo
IC IE, è a chiare lettere riportato che le “imprese esecutrici” sono IC IE e
D.Z.F. , senza che venga individuata una sola delle due come impresa Controparte_3 affidataria. Va inoltre ricordato che la redazione del piano operativo di sicurezza compete a ciascuna impresa esecutrice (D.L.vo n. 81/08, art. 89).
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2. Sulla corretta esecuzione delle opere e sui vizi denunciati
L'opponente ha dedotto gravi difetti nell'esecuzione del cappotto termico e delle opere interne, chiedendo il risarcimento dei danni consistenti nel costo necessario all'eliminazione dei vizi.
L'azione riconvenzionale di risarcimento proposta dall'opponente è legittima, anche se egli non ha chiesto la condanna all'esecuzione specifica dell'appaltatore. Difatti, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “il committente, ove non intenda ottenere
l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e
l'attuazione dei suoi diritti nelle forme della esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica” (Cass n. 169/96, rv. 495315; n. 9033/06, rv. 592509).
La CTU, svolta con indagini distruttive e termografiche, ha accertato che:
− il cappotto esterno è stato realizzato con spessore di 12 cm, superiore a quello previsto nei preventivi, e con materiali conformi alle regole dell'arte;
− la planarità delle superfici rispetta le tolleranze tecniche;
− le uniche criticità esterne riguardano l'intonachino di finitura su una parete esterna del fabbricato, che presenta riprese non curate e spessore ridotto, e difetti di rasatura di una parete interna.
Per rimediare ai vizi suddetti si rendono necessarie opere per complessivi € 4.225,99, di cui €
3.534,71 per il ripristino della parete esterna.
Le conclusioni del CTU appaiono esaustivamente motivate e trovano riscontro negli esiti delle verifiche svolte sull'immobile e nei riferimenti esterni riportati nella relazione.
7 Le opere di intonacatura, in mancanza di prova contraria, vanno considerate come comprese in quelle di competenza di solo per quanto attiene alla parte esterna, Controparte_1 interessata dal cappotto, e quindi il risarcimento è dovuto per l'importo quantificato dal CTU in relazione a tale parete, pari ad € 3.534,71.
Va poi considerato che il convenuto aveva già accordato, rispetto ai prezzi valutati come congrui dal CTU, uno sconto di € 360,50 al committente per i vizi oggetto delle sue lamentele. Il risarcimento dovuto ammonta quindi ad € 3.174,21.
3. Sulla congruità dei prezzi e le opere “extra-cappotto”
Il CTU ha verificato la congruità dei prezzi applicati rispetto ai prezzari CCIAA VI e
Unioncamere Veneto, rilevando che l'importo del preventivo del 05.06.2021 (€ 42.116,42) differisce di soli € 105,54 dal calcolo basato sui prezzari ufficiali, scostamento che appare irrilevante. Il costo unitario per il cappotto (€ 86,73/m²) è risultato inferiore al massimale previsto per gli interventi agevolabili (150 €/m²). In generale, la doglianza di parte attrice secondo cui i prezzi applicati sarebbero eccessivi è infondata.
Nel corso del rapporto ha commissionato a anche opere di Parte_2 Controparte_1 finitura non strettamente pertinenti all'applicazione del cappotto termico. Si tratta di opere che lo stesso CTP attoreo, p.i. , conferma essere state direttamente commissionate CP_4 al convenuto (doc. 14 attore, pag. 2: il perito di parte ritiene che a tali opere si riferisca la fattura n. 6/E/21, la quale tuttavia, come detto, si riferisce espressamente all'acconto per l'applicazione del cappotto, e presuppone quindi un saldo). Il teste , per Testimone_1 quanto a sua conoscenza, ha confermato l'esecuzione di tali opere da parte del convenuto.
4. Conclusioni e spese
Operata una compensazione tra il credito del convenuto opposto per le opere eseguite e quello risarcitorio dell'attore opponente per l'inesatto adempimento di parte delle opere, risulta
8 dovuta a parte convenuta opposta la somma di € 9.825,79, al netto di IVA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data di scadenza della fattura azionata al saldo.
Il decreto ingiuntivo opposto viene quindi revocato.
L'attore opponente, che ha proposto opposizione chiedendo venisse accertata l'insussistenza di ogni debito a proprio carico nei confronti dell'opposto, vede rigettata questa domanda e accolta, nella misura indicata, la propria domanda subordinata, incentrata sui vizi dell'opera, con riduzione del proprio debito per una quota di circa un terzo.
Vi sono quindi i presupposti per una parziale compensazione delle spese tra le parti, per la quota di un terzo, con condanna dell'attore a rifondere la restante parte delle spese al convenuto.
Quanto alle spese di CTU, va evidenziato che, prima dello svolgimento delle operazioni peritali, parte convenuta aveva avanzato una proposta conciliativa in linea con l'esito della
CTU e della causa (doc. 13, allegato alla CTU), non accolta dalla controparte. Ciò porta a ritenere che le spese di CTU possano essere poste per intero a carico dell'opponente, che avrebbe potuto evitare il relativo incombente in caso di accettazione della proposta di parte convenuta.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 193/22;
2) condanna a pagare a la somma di € 9.825,79 oltre ad Parte_2 Controparte_1
IVA, maggiorata con interessi, maggiorata con gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. maturati dal 10.8.202q al saldo;
9 3) pone le spese di CTU a carico di e, per l'effetto, lo condanna a rifondere Parte_2 [...]
di ogni importo eventualmente anticipato in corso di causa a tale titolo;
CP_1
4) condanna previa parziale compensazione tra le parti nella quota di un terzo, Parte_2
a rifondere a la restante quota delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 5.838,55, di cui € 5.077,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
VI, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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