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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. ADELE APICELLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.41 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 432/2018 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
19.12.2018 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), tutti in proprio e in qualità di eredi di ,
[...] C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sandro Tortorella e Francesco Marotta presso il cui studio in
Laurino, alla Piazza A. Magliani n. 3, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
(P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata a difesa dall'Avv. Giuseppe Nicola Solimando presso il cui studio in Moliterno, alla
Via Roma n. 54 elettivamente domicilia;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Demetrio Parte_5 C.F._5
Ricciardone ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via del Seminario Maggiore n. 103, presso lo studio dell'Avv. Bevilacqua Salomone;
APPELLATI
trattenuta in decisione il 26.3.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 4.3.2024, 20.3.2024 e 22.3.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2012 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e eredi legittimi del defunto , deceduto il 5.9.2006 a
[...] Parte_4 Persona_1
seguito di incidente stradale, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro la società ed il sig. perché fosse accertata la responsabilità Controparte_2 Parte_5 esclusiva o, in subordine, concorsuale del sig. nella causazione del sinistro e fosse Parte_5
pronunciata la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali. Gli attori deducevano che in data 5.9.2006 il sig. , mentre alla guida del motoveicolo Persona_1
Honda CBR 600 targato CZ95722 percorreva la SP 103 – Variante di Moliterno con direzione di marcia Montesano sulla Marcellana, era stato investito dall'autovettura Peugeot 106 targata
AF301NV, condotta da , che procedeva nella stessa direzione di marcia e che Parte_5
all'improvviso senza azionare l'indicatore di direzione aveva operato una svolta a sinistra per accedere in una stradina privata. A seguito dell'impatto tra i veicoli il sig. aveva Persona_1
subito lesioni personali gravissime, analiticamente riportate nel referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Villa d'Agri, in conseguenza delle quali aveva dopo poco perso la vita.
Con comparsa depositata in cancelleria il 18.5.2012 si costituiva in giudizio il sig. Parte_5 il quale assumeva la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro Persona_1 stradale ed evidenziava anche l'instaurazione tra le stesse parti di altro precedente giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati al motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722, giudizio definito con sentenza n.46/08 con la quale la domanda azionata dagli attori era stata rigettata. Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda avanzata nel presente giudizio attesa l'infondatezza in fatto e in diritto della stessa.
Con comparsa depositata in cancelleria il 25.6.2012 si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale eccepiva l'improponibilità della domanda per frazionamento della pretesa
[...]
risarcitoria, avendo la parte attrice nella medesima composizione soggettiva promosso davanti al
Giudice di Pace di Lagonegro una precedente azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al motoveicolo, giudizio conclusosi con sentenza di rigetto n. 46/08, successivamente appellata.
Con sentenza n. 432/2018, emessa il 19.12.2018 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica dichiarava improponibile la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti , da distrarsi in favore del Parte_5 difensore antistatario, ed Controparte_1
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2019 Parte_1 Parte_3
e proponevano appello avverso la suindicata sentenza assumendo, Parte_4 Parte_2 quali motivi di impugnazione, la nullità della sentenza per violazione dell'art.101 c.p.c., la erroneità della pronuncia di improponibilità della domanda di risarcimento, la mancata sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione in Corte di Cassazione del giudizio riguardante il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al motoveicolo e, infine, la violazione degli artt.91 e
92 c.p.c. in sede di regolamentazione delle spese processuali riferite al giudizio di primo grado. Su
pag. 2 tali basi gli appellanti convenivano dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il sig. Parte_5
e la società in persona del legale rappresentante p.t., affinché, previa Controparte_2 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, fosse dichiarata la nullità della sentenza medesima per violazione dell'art. 101 c.p.c., fosse disposta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione sull'impugnazione proposta dal sig. Pt_5
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lagonegro nel distinto giudizio avente ad oggetto
[...] il risarcimento dei danni cagionati al motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722, fossero ammessi i mezzi istruttori già articolati in primo grado, ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio di natura medica, fosse accertata la responsabilità esclusiva o, in subordine, concorsuale del sig.
nella causazione del sinistro stradale e fosse pronunciata la condanna in solido Parte_5 degli appellati al risarcimento dei danni non patrimoniali;
il tutto con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 29.3.2019 si costituiva nel giudizio di impugnazione la società
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto del gravame, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 13.5.2019 si costituiva in giudizio il sig. il quale, in Parte_5 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di impugnazione in quanto difettante della procura alle liti nonché per violazione dell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto del gravame, ribadendo comunque il difetto di ogni sua responsabilità nella causazione del sinistro.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite e con condanna degli appellanti al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 co.1 e 3 c.p.c.
All'udienza del 14.5.2019 la difesa degli appellanti rinunciava all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Per effetto di decreto presidenziale reso l'1.3.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 26.3.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 4.3.2024,
20.3.2024 e 22.3.2024, con provvedimento emesso il 26.3.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 3 MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare.
1.0 Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inesistenza giuridica della notificazione a mezzo PEC dell'atto di impugnazione in quanto difettante della procura alle liti, eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione depositata il 13.5.2019. Parte_5
Innanzitutto, deve rilevarsi che l'omesso rilascio della procura ad litem rileva sul piano della validità dell'atto di impugnazione, non già su quello della notificazione dell'atto di impugnazione medesimo. Ne consegue che, ai fini della validità dell'atto di appello, è sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione onde verificare che la procura sia stata rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio della parte rappresentata;
per converso, la mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente, appunto, che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura (cfr. Cass. civ. sez. II, 23/03/2018, n.7286; Cass. civ. sez. III,
09/07/2009, n.16135).
In ogni caso, deve escludersi che si verta in ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di appello.
È stato autorevolmente affermato (v. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916) che
“l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto". Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
Orbene, la difesa di ha lamentato soltanto che nella copia dell'atto di appello Parte_5
notificato difettasse la riproduzione della procura rilasciata al difensore dai sigg. Parte_1
e , non ha anche eccepito che
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
l'originale della procura ad litem non sia rinvenibile negli atti depositati dagli appellanti. Di
pag. 4 conseguenza, ribadita l'assoluta irrilevanza della mancata riproduzione della procura nella copia dell'atto di appello notificato al , deve ragionevolmente inferirsi che l'attività di Parte_5
notificazione dell'atto di impugnazione sia stata eseguita da soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, di tal ché non potrebbe giammai configurarsi l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di appello.
Va da sé che, ove si ravvisasse, invece, una ipotesi di nullità della notificazione dell'atto di appello, detta nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt.156 e 160 c.p.c., non potrebbe essere pronunciata perché l'atto ha raggiunto il suo scopo e il sig. costituendosi in Parte_5
giudizio ha sanato ex tunc la nullità medesima.
2.0 Parimenti infondata si atteggia l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione anch'essa sollevata da nella comparsa di costituzione Parte_5
depositata il 13.5.2019. Invero, contrariamente a quanto opinato dall'appellato, l'atto di impugnazione proposto da , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, Pt_2
individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che i sigg. , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
aspirano a veder riformati. Pt_2
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
3.0 Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata dalla società con la comparsa di costituzione Controparte_1
depositata in data 29.3.2019. Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima pag. 5 udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
***
Nel merito.
L'appello proposto dai sigg. , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
è infondato e va rigettato. Pt_2
4.0 Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza del
Tribunale di Lagonegro per violazione dell'art.101 c.p.c. sul presupposto che il giudice di prime cure, una volta rilevata d'ufficio con ordinanza resa il 6.2.2013 la questione relativa al frazionamento della domanda di risarcimento dei danni, non avesse assegnato alle parti il termine
“non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione” per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
La doglianza è priva di fondamento.
4.1 Va premesso, in punto di diritto, che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (cfr., ex multis, Sez.
3, Sentenza n.11724 del 05/05/2021).
L'aspetto nodale del problema, peraltro, resta quello di stabilire se dalla violazione del principio del contraddittorio discenda, sempre e inevitabilmente, la conseguenza della nullità di una sentenza che abbia pronunciato sulla questione rilevata d'ufficio e sottratta alla cognizione delle parti.
Ad avviso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n.20935 del 30/09/2009), la nullità processuale non può essere, ipso facto, sempre e comunque predicata quale conseguenza indefettibile di tale omissione. In particolare, per l'ipotesi di sentenza di primo grado appellabile, non può ritenersi sufficiente che il giudice abbia rilevato d'ufficio una questione senza sottoporla al previo contraddittorio delle parti, ma occorre che la relativa rilevazione officiosa abbia determinato ipotesi di sviluppo della res litigiosa fino a quel "momento" processuale non considerate dalle parti sotto il profilo della prova, di talché la presunta violazione del contraddittorio (rectius, del diritto di difesa) risulterà denunciabile quale motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni dell'art. 345 c.p.c. (specie in materia di
contro
-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in pag. 6 casi ben specifici e determinati, in cui risulti realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.
4.2 Nel caso di specie, non è ravvisabile nessuna concreta violazione del principio del contraddittorio e, meno che mai, del diritto di difesa.
Ed invero, la questione del “frazionamento della tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande” è stata rilevata d'ufficio dal Tribunale di Lagonegro con l'ordinanza emessa il
6.2.2013, nella quale è stato fatto espresso richiamo all'orientamento invalso sul punto presso la giurisprudenza di legittimità, richiamo operato attraverso la indicazione di estremi identificativi di pronunce della Suprema Corte. Non può revocarsi in dubbio che il primo giudice, disattendendo il disposto dell'art.101 co.2 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente), non abbia riservato la decisione “assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Tuttavia, non può neppure trascurarsi la circostanza che con l'ordinanza emessa il 6.2.2013 lo stesso giudice non abbia immediatamente trattenuto la causa in decisione, ma abbia fissato per il giorno 16.7.2013 l'udienza di precisazione delle conclusioni. E le risultanze processuali valgono a riscontrare che, rinviata l'udienza del 16.7.2013 a causa della adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata per quella data dall'OUA, all'udienza immediatamente successiva del
21.1.2014 il difensore dei sigg. , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
abbia dedotto a verbale sulla questione sollevata d'ufficio dal giudice ed abbia insistito per Pt_2
la revoca dell'ordinanza emessa il 6.2.2013 invocando all'uopo un più recente arresto della giurisprudenza di legittimità (di cui ha fornito gli estremi identificativi ed ha prodotto copia) secondo il quale “la vittima di un incidente stradale può suddividere in più parti la domanda di risarcimento”.
Non solo. Poiché all'udienza del 21.1.2014 il primo giudice non ha riservato la causa a sentenza ma con provvedimento del 29.1.2014 ha disposto un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la difesa dei sigg. , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
ha avuto occasione – e di tanto vi è traccia inequivocabile nell'incarto processuale – di Pt_2
intervenire nuovamente sulla questione rilevata dal giudice svolgendo argomentazioni sia nel verbale di udienza del 2.10.2014, sia nel verbale di udienza dell'1.3.2016, sia infine nelle copiose
(ben 23 pagine) note conclusionali depositate entro il termine (5.12.2028) fissato dal giudice con ordinanza resa il 2.10.2018 con la quale è stata fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
l'udienza del 19.12.2018, all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza fatta oggetto di gravame.
pag. 7 Pertanto, se la ratio della disposizione contemplata nell'art.101 co.2 c.p.c. è quella di non privare le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione rilevata d'ufficio dal giudice e, quindi, di consentire alle parti medesime di esplicare in pieno il diritto di difesa, non può essere messa in discussione la circostanza che nel caso in esame il difensore dei sigg. Parte_1
e abbia avuto un esteso arco temporale e più Parte_3 Parte_4 Parte_2
occasioni processuali per esercitare i diritti costituzionali a tutela dei propri assistiti e in concreto li abbia ampiamente esercitati attraverso le deduzioni a verbale in relazione alle udienze del
21.1.2014, del 2.10.2014 e dell'1.3.2016 e, in maniera ancora più articolata, attraverso le note conclusionali depositate nei primissimi giorni di dicembre 2018, prima che si celebrasse la discussione ex art.281 sexies c.p.c. e fosse pronunciata la sentenza fatta oggetto di gravame.
A ben vedere, dunque, contrariamente a quanto opinato dagli appellanti, non è ravvisabile nessuna effettiva lesione del diritto di difesa e nessuna violazione del principio del contraddittorio.
A tanto si aggiunga che nell'atto di appello, in sede di articolazione del motivo di impugnazione, la difesa dei sigg. , e non ha Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
avuto neppure cura di illustrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere dinanzi al
Tribunale di Lagonegro qualora il contraddittorio sulla predetta questione rilevata d'ufficio dal primo giudice fosse stato tempestivamente attivato nel rispetto delle forme indicate dall'art.101 co.2
c.p.c. (vale a dire, mediante la immediata riserva in decisione della causa con assegnazione alle parti, a pena di nullità, di un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione), ragioni in ipotesi diverse da quelle esposte nei verbali di udienza del 21.1.2014, del
2.10.2014 e dell'1.3.2016 e nelle note conclusionali depositate nei primissimi giorni di dicembre
2018.
In conclusione, il motivo di gravame è del tutto destituito di fondamento.
*
5.0 Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato la erroneità della pronuncia di improponibilità della domanda di risarcimento assumendo che nel caso di specie non si configurasse un inammissibile frazionamento della pretesa risarcitoria e, quindi, un'ipotesi di abuso del processo, giacché erano state promosse due distinte ed autonome azioni (l'una dinanzi al
Giudice di Pace di Lagonegro avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722 e l'altra dinanzi al Tribunale di Lagonegro avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dagli attori a causa del decesso del loro congiunto) e gli attori nell'un caso avevano fatto valere la loro qualità di eredi del defunto Per_1
ed avevano agito a tutela della consistenza del patrimonio relitto dal de cuius che avrebbe
[...]
pag. 8 dovuto formare oggetto di divisione tra loro e nell'altro caso avevano fatto valere un diritto risarcitorio iure proprio, in quanto genitori e fratelli del defunto , e quindi un Persona_1
diritto autonomo e personale non incidente sull'asse ereditario del de cuius.
5.1 Il motivo di gravame è assolutamente privo di ogni fondamento.
Il principio di matrice giurisprudenziale a cui il Tribunale di Lagonegro ha ispirato la propria decisione è stato enunciato in numerose pronunce della Corte di Cassazione e deve considerarsi ormai consolidato.
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 8217 del 26/03/2024; Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13732 del 02/05/2022; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 8530 del 06/05/2020; Cass. civ. sez. III 28 giugno 2018 n.17019; Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 21318 del 21/10/2015; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 28286 del 22/12/2011).
Invero, la questione dell'applicabilità del principio di infrazionabilità anche ai crediti risarcitori è stata affrontata ripetutamente dalla Suprema Corte, la quale, in fattispecie nelle quali il soggetto danneggiato dall'altrui fatto illecito (segnatamente a seguito di un sinistro stradale) decida di azionare in separati processi le singole voci risarcitorie di cui si compone il danno aquiliano lamentato (nella normalità dei casi viene richiesto dapprima il risarcimento del danno materiale procurato al veicolo incidentato e, solo in un secondo momento, il danno alla persona per le lesioni da quest'ultima sofferte), è approdata alle seguenti conclusioni: a) è sussistente l'abuso del processo ogni volta che, alla data di avvio del primo giudizio, tutti gli elementi identificativi della domanda di risarcimento erano consolidati e noti alla parte attrice;
b) si è escluso che il danneggiato, in tali casi, possa far ricorso alla "riserva" di agire per danni ulteriori;
c) è esclusa la sussistenza dell'overruling, dovendosi il percorso giurisprudenziale sul tema inquadrarsi nell'ambito della mera evoluzione tra interpretazioni contrastanti.
È stato osservato che il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza permeano ormai i comportamenti dei consociati, anche in ambito processuale, e non possono ritenersi relegati al solo ambito privatistico. Sulla base di tali premesse - in un caso in cui criteri identificativi delle due domande consecutivamente proposte erano identici, così come identici erano il rapporto e il fatto illecito causativo del danno, e le conseguenze dannose pag. 9 si erano definitivamente materializzate, sia per i danni patrimoniali che non patrimoniali - la Corte di Cassazione ha affermato che non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte domande e ciò neppure con la riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento.
La evidente strumentalità di una tale condotta frazionata non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame. A ben vedere, il consentire un uso parcellizzato della tutela processuale nei casi in discorso colliderebbe con i principi ricordati, nel mutato ed attuale assetto dei valori costituzionali, cui deve necessariamente ispirarsi anche il processo civile.
E' ben vero che la stessa giurisprudenza di legittimità, con riguardo al problema della frazionabilità di crediti pecuniari (si trattava, nella specie, di più crediti derivanti da un unico rapporto di durata, ossia di lavoro subordinato), ha affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma ha tuttavia precisato che, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass.civ. Sez. Un.,
Sentenza n. 4090 del 16/02/2017). In tal modo, le Sezioni Unite hanno cercato di assicurare un punto di equilibrio del sistema: da un lato, garantire la retta amministrazione della giustizia, impedendo che condotte processualmente abusive ne appesantiscano il carico di lavoro;
dall'altro lato, assicurare al creditore in buona fede (che agisca cioè senza intendimenti di carattere speculativo) una eccezionale tutela frazionata del credito, in deroga al generale divieto di parcellizzazione.
Orbene, facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella evocata sentenza n.4090/2017, in caso di crediti risarcitori un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla tutela processuale frazionata può ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui il lieve pregiudizio materiale sia di immediata (o comunque rapidissima) percezione e quantificazione mentre il più grave pregiudizio non patrimoniale potrà dirsi consolidato solo all'esito di un lungo periodo di cure e terapie, quando cioè le lesioni saranno valutabili sotto il profilo medico-legale.
Non altrettanto può dirsi, invece, quando le conseguenze pregiudizievoli scaturite dal fatto illecito e pag. 10 configuranti il danno non patrimoniale si siano manifestate nella loro completezza già all'atto della promozione della prima lite, relativa al danno materiale. In questo caso, un interesse del creditore alla tutela processuale frazionata deve essere decisamente negato, poiché è stato accertato che l'intero panorama delle conseguenze dannose del sinistro era pienamente emerso già all'epoca dell'instaurazione della prima lite.
In altre parole, in tutte le ipotesi di piena e compiuta stabilizzazione degli effetti pregiudizievoli del danno già a far data dal primo giudizio, non è comprensibile quale sia l'interesse del creditore, che intenda agire secondo buona fede processuale, a frazionare le singole voci di danno in plurimi processi.
Tanto induce a concludere che anche il diritto di credito originato dal fatto illecito consista in una situazione giuridico-soggettiva unitaria, delineata da causa petendi e petitum omogenei tra loro, nella quale i doverosi profili che compongono il danno possono senz'altro essere autonomamente individuabili e inquadrabili nelle più varie categorie descrittive, ma non devono scindersi in unità minime azionabili in differenti processi.
Nel caso in esame, è pacificamente acquisito che il fatto illecito produttivo di danni a cose e persone sia unico, cioè il sinistro stradale avvenuto in data 5.9.2006 sulla SP 103 – Variante di Moliterno, in direzione di marcia verso Montesano sulla Marcellana, sinistro stradale che ha visto coinvolti il sig.
, alla guida del motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722, ed il sig. Persona_1 Pt_5
, alla guida dell'autovettura Peugeot 106 targata AF301NV, ed a seguito del quale il sig.
[...]
ha subito lesioni personali gravissime, che ne hanno cagionato la morte Persona_1
intervenuta poche ore dopo l'incidente.
È evidente, dunque, che, all'epoca (2007) della instaurazione dinanzi al Giudice di Pace di
Lagonegro del giudizio civile volto ad ottenere il risarcimento dei danni materiali riportati dal motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722, si fossero già compiutamente manifestate e fossero già stabilizzate in capo ai sigg. , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
le conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale scaturite dal fatto illecito, Pt_2
conseguenze pregiudizievoli fatte consistere, innanzitutto, nel danno biologico e morale iure hereditatis e, poi, nel danno non patrimoniale iure proprio e poste alla base della pretesa risarcitoria azionata in via autonoma dinanzi al Tribunale di Lagonegro con l'atto di citazione notificato in data
19.3.2012, di tal ché gli attori non avrebbero potuto avere nessuno specifico interesse a frazionare le singole voci di danno in plurimi processi.
A diversa conclusione non possono indurre le fragili considerazioni spese dagli appellanti nell'atto di impugnazione in merito ad una presunta diversa veste giuridica in cui essi avrebbero agito dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, prima, e dinanzi al Tribunale di Lagonegro, dopo. Ed
pag. 11 invero, pur a voler prescindere dal rilievo che anche la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis e del danno morale iure hereditatis – domanda azionata dinanzi al Tribunale di
Lagonegro – era stata proposta dagli attori in qualità di eredi del defunto ed era Persona_1
volta a tutela della consistenza del patrimonio relitto dal de cuius che avrebbe dovuto formare oggetto di divisione tra loro, patrimonio nel quale comprendere pure la somma che il danneggiante e la compagnia di assicurazione avrebbero dovuto corrispondere a risarcimento del pregiudizio non patrimoniale direttamente sofferto dal de cuius, è agevole osservare come, ai fini dell'operatività del principio di infrazionabilità dei crediti risarcitori, non rilevino gli eventuali diversi titoli sui quali si fondano le differenti “voci di danno” fatte valere nei distinti procedimenti dagli stessi attori- danneggiati nei confronti dei medesimi convenuti. Quello che rileva, infatti, è esclusivamente che tutte le varie voci di danno – quale che sia il titolo (iure hereditatis o iure proprio) posto dal danneggiato a fondamento della pretesa risarcitoria di ciascuna voce – siano riconducibili e causalmente collegate ad un unico medesimo fatto illecito produttivo di danni a cose e persone.
Neppure può valere a rendere legittima l'iniziativa processuale degli attori in primo grado la circostanza che, in ipotesi, all'epoca della introduzione del primo giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Lagonegro in giurisprudenza vi fossero pronunce che ammettessero la possibilità di frazionare il credito risarcitorio. Ed invero, la proposizione di separate azioni risarcitorie per danni diversi nascenti dallo stesso fatto illecito, avvenuta anteriormente all'arresto delle Sezioni Unite che ha affermato il principio dell'infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto, si sottrae all'applicazione del "prospective overruling", secondo cui restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella decisione delle
Sezioni Unite non ha comportato il mutamento dell'interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza, ma ha sancito l'improponibilità delle domande successive alla prima in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che non consente di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall'uso strumentale del diritto di azione (cfr. Cass. n. 929/2017; Cass. n.
28286/2011).
In conclusione, il motivo di impugnazione in esame è infondato e, in piena adesione alla decisione adottata dal Tribunale di Lagonegro, va ribadito che, in caso di abuso da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda è improponibile o inammissibile. Infatti, ove la parcellizzazione dell'unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, è evidente che l'azione avviata per seconda non possa essere proposta perchè essa non è data dall'ordinamento.
*
pag. 12 6.0 Con un terzo motivo di impugnazione gli appellanti hanno denunciato la mancata sospensione ex art.295 c.p.c., da parte del Tribunale di Lagonegro, del giudizio di primo grado in attesa della definizione in Corte di Cassazione del giudizio riguardante il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722, giudizio quest'ultimo promosso dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro e definito con sentenza n.46/08, la quale era stata successivamente riformata dal Tribunale di Lagonegro in sede di appello con pronuncia a sua volta fatta oggetto di ricorso per cassazione.
6.1 La doglianza è priva di pregio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10027 del 19/06/2012 hanno ritenuto che nell'ipotesi di un nesso di pregiudizialità c.d. tecnica, il giudice della causa dipendente dovrà applicare l'art. 295 c.p.c. sino a che la causa pregiudicante penda in primo grado e così disporre necessariamente la sospensione del processo innanzi a lui. La sospensione della causa pregiudicata, però, non durerà per forza sino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla lite pregiudicante.
Il fondamento della soluzione prescelta viene espressamente collegato, da un lato, alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, dall'altro, al correlato progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione che consente di ritenere che "l'ordinamento preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità al diritto". Il problema del (potenziale) conflitto di giudicati si trasformerebbe in una scelta delle parti che, concordando tra loro l'attesa, potrebbero relegare la valutazione affidata al giudice ex art. 337 co.2 c.p.c. ad una mera eventualità, in quanto condizionata al presupposto costituito dalla scelta di riassunzione;
in definitiva, l'impulso processuale condizionerebbe così il paradigma del giudicato nella pregiudizialità.
Tali enunciati sono stati condivisi dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella successiva sentenza n.21763 del 29/07/2021, con la quale è stato ribadito che fino a quando la causa pregiudicante pende in primo grado la causa dipendente resta comunque soggetta a sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma che negli ulteriori sviluppi processuali si configura tuttavia la possibilità di sciogliere il vincolo necessario della sospensione ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo e sempre che il giudice non reputi opportuno mantenere lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza), facendo ricorso, a tal riguardo, all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337 comma 2 c.p.c.
Questa ricostruzione, pur accrescitiva del potere discrezionale del giudice nel disporre (in via pag. 13 ulteriore ed eventuale) la sospensione del processo pregiudicato si pone, oltretutto, in sintonia con un innovato sistema normativo processuale, che tende a aumentare le ipotesi di valutazioni prognostiche giudiziali sulla fondatezza (o meno) dell'impugnazione.
L'interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni Unite del 2012 cerca, in ultima analisi, di coordinare la disciplina dell'art. 295 c.p.c. con le norme ed i principi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistema processualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla diretta applicazione dell'art. 6
CEDU e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2.
La sentenza delle Sezioni unite del 2012 ha il pregio di aver riconosciuto all'art. 295 c.p.c. una funzione diversa da quella di assicurare l'armonia delle decisioni, che si mostra più coerente con l'idea che - nella realtà concreta del processo - spetta alle parti interessate scegliere se riassumere quello dipendente subito dopo la pronuncia della decisione sulla causa pregiudiziale o attendere che su di essa si formi il giudicato: questa funzione permetterebbe che l'affermazione o la negazione dell'effetto giuridico pregiudiziale sia fatta valere nel giudizio dipendente anche prescindendo del tutto dai suoi effetti vincolanti.
In forza degli esposti approdi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.21763 del
29/07/2021 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2”.
Tanto vale a significare che il Tribunale di Lagonegro non fosse obbligato a sospendere il giudizio di primo grado ai sensi dell'art.295 c.p.c., giacchè, all'epoca della notificazione in data 19.3.2012 dell'atto di citazione introduttivo di detto giudizio (ritenuto) pregiudicato, il giudizio (ritenuto) pregiudicante – id est, quello promosso dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro e riguardante il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722 – già era stato definito con sentenza n.46/08, la quale era stata successivamente riformata dal
Tribunale di Lagonegro in sede di appello con pronuncia a sua volta fatta oggetto di ricorso per cassazione.
pag. 14 Di conseguenza, il Tribunale di Lagonegro avrebbe potuto al più adottare, in via facoltativa, la sospensione del giudizio di primo grado facendo applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art.337 c.p.c., a tenore della quale: “Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”.
Occorre ribadire che il tenore letterale della disposizione processuale depone inequivocabilmente nel senso che al giudice sia riconosciuta una mera facoltà, non anche un obbligo giuridico, di disporre la sospensione del giudizio. Sul punto si registra, come già rimarcato, l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità che sostiene che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (cfr.
Cass.civ.sez.lav., ordinanza 4 gennaio 2019 n.80; Cass.civ.sez.6-1, ordinanza 3 novembre 2017
n.26251; Cass.civ.Sez.Un., 19 giugno 2012 n.10027).
Trattandosi, dunque, di mera facoltà, all'evidenza non può censurarsi in sede di appello il mancato esercizio, da parte del Tribunale di Lagonegro, della facoltà stessa come riconosciuta dal comma 2 dell'art.337 c.p.c.
*
7.0 Con un quarto motivo di impugnazione gli appellanti hanno denunciato la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. consumata dal giudice di prime cure in sede di regolamentazione delle spese processuali riferite al giudizio di primo grado.
Ad avviso degli appellanti, la pronuncia di condanna degli attori, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese processuali non terrebbe conto del “principio della causalità nella genesi della lite” e in tale ottica trascurerebbe la circostanza che la decisione di improponibilità della domanda attrice sia stata assunta d'ufficio dal giudice sulla base di “argomenti nuovi e principi di diritto non valutati dai difensori”.
7.1 Anche l'ultimo motivo di gravame difetta di fondatezza.
Innanzitutto, come in precedenza illustrato, il Tribunale di Lagonegro ha ancorato la propria decisione ad un consolidato, imperante ed incontrovertibile orientamento di pensiero giuridico invalso presso la giurisprudenza di legittimità, di cui i difensori degli attori in primo grado avrebbero dovuto avere piena conoscenza già al momento della proposizione del giudizio di risarcimento dei danni materiali dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro o, almeno, al momento dell'instaurazione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro. Ne consegue che la pag. 15 pronuncia di improponibilità della domanda attrice si atteggi quale esito inevitabile del giudizio, ascrivibile alla errata ed improvvida strategia difensiva privilegiata dai sigg. , Parte_1
e i quali a fronte di un unitario fatto illecito Parte_3 Parte_4 Parte_2
produttivo di danni a cose e persone hanno preferito promuovere due distinte ed autonome azioni
(l'una dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al motoveicolo Honda CBR 600 targato CZ95722 e l'altra dinanzi al
Tribunale di Lagonegro avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti a causa del decesso del congiunto) senza tenere in debita considerazione il principio di infrazionabilità dei crediti risarcitori enunciato ripetutamente dalla Suprema Corte di Cassazione.
Neppure è vero che la decisione del Tribunale di Lagonegro sia stata assunta sulla base di
“argomenti nuovi e principi di diritto non valutati dai difensori”.
È stato in precedenza messo in risalto che con l'ordinanza adottata il 6.2.2013 il Tribunale di
Lagonegro ha espressamente evocato il principio di infrazionabilità dei crediti risarcitori, facendo richiamo all'orientamento invalso sul punto nella giurisprudenza di legittimità, richiamo operato attraverso la indicazione di estremi identificativi di pronunce della Suprema Corte, e che la difesa degli attori ha avuto più occasioni processuali per “valutare” il principio di diritto evocato dal primo giudice e per articolare argomenti a tutela dei propri assistiti ed a tanto ha in concreto provveduto attraverso le deduzioni a verbale in relazione alle udienze del 21.1.2014, del 2.10.2014 e dell'1.3.2016 e, in maniera ancora più articolata, attraverso le note conclusionali depositate nei primissimi giorni di dicembre 2018, prima che si celebrasse la discussione ex art.281 sexies c.p.c. e fosse pronunciata la sentenza fatta oggetto di gravame. La doglianza specifica, dunque, non è supportata dai chiari ed inequivocabili riscontri processuali.
In secondo luogo, la difesa degli appellanti si è avventurata nella – invero, poco argomentata – tesi secondo la quale, in sede di regolamentazione delle spese processuali, l'operatività del principio di soccombenza va in qualche modo contemperata (se non addirittura esclusa) con l'applicazione del principio di causalità della lite.
Ha trascurato la stessa difesa la considerazione che i due principi operano su piani e in situazioni differenti.
La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).
La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della pag. 16 domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Per converso, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di rigetto o accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ed articolata in più capi, dei quali alcuni sono accolti ed altri rigettati.
Orbene, in sede di regolamentazione delle spese di lite, il principio di causalità dell'introduzione del giudizio non viene in rilievo nelle ipotesi di soccombenza integrale, giacché è fin troppo evidente che in tali ipotesi l'applicazione di detto principio non possa che condurre inevitabilmente a riconoscere nella parte totalmente soccombente quella sulla quale far gravare le spese di lite per avere ingiustificatamente promosso il giudizio ovvero per avere senza ragione resistito in giudizio.
Piuttosto, il principio di causalità dell'introduzione del giudizio assume rilevanza nei casi di soccombenza reciproca.
L'art. 92 co.2 c.p.c. stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La norma, quindi, non configura la esistenza di un obbligo per il giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna
pag. 17 alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Peraltro, la circostanza che la regola della compensazione totale o parziale delle spese sia solo di possibile e non di necessaria applicazione suggerisce che il giudice in presenza di soccombenza reciproca possa anche applicare una regola diversa dalla compensazione totale o parziale.
Tale diversa regola deve essere individuata nella possibilità che il giudice, apprezzate le due soccombenze, possa giungere ad elidere il rilievo di una delle due e ad attribuire la soccombenza ad una sola delle parti, cioè possa stabilire chi sia sostanzialmente soccombente attraverso un confronto fra le due soccombenze formalmente attribuibili ad entrambe le parti.
Sotto tale profilo la disciplina che l'art. 92 co.2 c.p.c. da alla soccombenza reciproca può essere considerata come una chiave di interpretazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nel senso dell'attribuzione al giudice del potere di individuare la soccombenza in via non meramente formale, vale a dire semplicemente confrontando quanto è stato accolto e quanto è stato rigettato.
Il criterio - ed il limite - che deve orientare il giudice nell'individuare in questi casi la soccombenza sostanziale e nell'escludere la compensazione totale o parziale va individuato nel principio di causalità, cioè dando rilievo al dato della causazione della instaurazione del processo. Poichè il processo è stato iniziato da qualcuno, cioè dall'attore, il fatto che, all'esito del giudizio, risulti che tale causazione non sia stata giustificata, come accade quando l'unica domanda venga integralmente respinta o riconosciuta del tutto inammissibile, può essere considerato dal giudice anche idoneo a giustificare che le spese siano liquidate nella loro totalità a favore di chi ha subito il processo iniziato originariamente in difetto di una valida giustificazione. La situazione del convenuto può apparire meritevole dell'esenzione dal carico delle spese anticipate proprio perchè egli è stato costretto dall'attore a partecipare al processo.
In relazione alla concretezza del caso (e, quindi, evidentemente al rigetto dell'unica domanda avanzata dall'attore o al modo di essere della contrapposizione della domanda originaria con quella del convenuto pure respinta) al giudice è dato di attribuire rilievo assorbente alla responsabilità per la causazione originaria del processo, ove questa appaia tanto pregnante da prevalere sul fatto che il convenuto sia risultato a sua volta soccombente per la domanda da lui svolta.
In tal modo viene in rilievo la soccombenza sostanziale che prevale sul dato formale dell'esistenza di due soccombenze.
L'art. 92 co.2 c.p.c., dunque, nel prevedere la compensabilità parziale o totale delle spese in caso di pag. 18 reciproca soccombenza va letto anche per quello che dice implicitamente e che suona come un ridimensionamento dell'applicazione pura e semplice del criterio della soccombenza formale e l'attribuzione di possibile rilievo al principio di causalità dell'introduzione del giudizio in funzione dell'individuazione della soccombenza sostanziale nel confronto fra due soccombenze formali reciproche.
Nel caso di specie, attesa la decisione del Tribunale di Lagonegro, non è configurabile nessuna ipotesi di soccombenza reciproca, sicchè non entra in gioco il principio di causalità dell'introduzione del giudizio in funzione dell'individuazione di una soccombenza sostanziale nel confronto fra due soccombenze formali reciproche.
In conclusione, anche l'ultimo motivo di impugnazione è sprovvisto di fondamento.
*
L'appello proposto dai sigg. , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
va interamente respinto. Pt_2
***
8.0 Con la comparsa di costituzione depositata in data 13.5.2019 il sig. ha Parte_5
avanzato domanda di affermazione della responsabilità processuale aggravata degli appellanti ai sensi dell'art.96 c.p.c., con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
8.1 La pretesa va respinta.
Vale osservare che l'applicazione della disposizione dell'art. 96 c.p.c. non si sottrae al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'antigiuridicità della condotta processuale della controparte e l'effettività del danno di cui si chieda il risarcimento.
In altre parole, la parte istante non solo ha l'obbligo di dimostrare che la controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma è tenuta anche a comprovare il pregiudizio sofferto in dipendenza del comportamento antigiuridico ascritto al contraddittore.
A tale riguardo, preme rimarcare che la previsione dell'art.96 c.p.c. non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass.civ.sez.I,
30 luglio 2010 n.17902). In altri termini, l'art. 96 c.p.c., nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave a carico della parte soccombente,
pag. 19 non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, della sussistenza del danno lamentato (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 aprile 2013 n.9080; Cass. civ.sez.III, 8 giugno 2007 n.13395; Cass.civ.sez.III, 20 luglio 1966 n.1973). Peraltro, il danno a cui ha riguardo l'art.96 c.p.c. non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale subita dalla parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che la medesima parte abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa.
Nella specie, il sig. non ha dimostrato la ricorrenza, nel comportamento Parte_5
processuale degli appellanti, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza – o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio. Né ha dedotto e comprovato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale degli appellanti.
Pertanto, la domanda va respinta.
***
9.0 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna dei sigg. , Parte_1
e , in quanto soccombenti, al pagamento, in Parte_3 Parte_4 Parte_2
favore di ciascuna delle parti appellate ( e società delle spese Parte_5 Controparte_1
processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022
n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminato alto;
scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00), senza il riconoscimento di nessun compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stata svolta in concreto attività processuale qualificabile in chiave di istruttoria o di trattazione.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 26.3.2024 e le parti hanno successivamente depositato gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e pag. 20 ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
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9.1 Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 28.1.2019 e l'appello proposto da , e è Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
stato riconosciuto infondato ed è stato respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che , e siano Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 432/2018 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
19.12.2018 e pubblicata in pari data, proposto da Parte_1 Parte_3
pag. 21 e , tutti in proprio e in qualità di eredi di , con atto Parte_4 Parte_2 Persona_1
di citazione notificato in data 18.1.2019 nei confronti di e della società Parte_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e CP_1
deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3 Parte_4
e , tutti in proprio e in qualità di eredi di , con
[...] Parte_2 Persona_1
atto di citazione notificato in data 18.1.2019 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
432/2018 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
19.12.2018 e pubblicata in pari data;
- Condanna in solido , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
al pagamento, in favore di e con distrazione in favore del Pt_2 Parte_5
difensore dichiaratosi antistatario, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna in solido , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
al pagamento, in favore della società in persona del legale Pt_2 Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Rigetta la domanda di affermazione della responsabilità processuale aggravata degli appellanti ai sensi dell'art.96 c.p.c., domanda avanzata da . Parte_5
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché gli appellanti,
, e , siano tenuti a versare Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25.2.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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