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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 2012 / 2016
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 2012 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, in giudizio con l'Avv. Pierfrancesco Loi;
Parte attrice/opponente
e
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1 P.IVA_2 giudizio con l'Avv. Paola Palitta
Parte convenuta/opposta
OGGETTO: Contratto di somministrazione ex art.1559 c.c. ed impugnazione di ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/03/2025, i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini:
Per 1) Contrariis reiectis 2) In via principale, dichiarare Controparte_2 non dovuta la somma ingiunta per intervenuta prescrizione del diritto al pagamento con riferimento ai crediti anteriori al quinquennio antecedente la notifica delle singole fatture, per mancato reale consumo per le ulteriori somme per i motivi illustrati tra i quali il malfunzionamento del contatore numero 3114054998 dichiarare non dovuta la somma ingiunta e per l'effetto procedere
1 all'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento notificato in data 11/08/2016; 3) In mero subordine, procedere all'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento del 08.08.2016 numero 00032/2016, notificato in data 11.08.2016, determinando il reale importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria; 4) In ogni caso condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno per violazione delle norme contenute nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
5) Sempre con vittoria di spese diritti e onorari.
Per : “Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda siccome CP_1 infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalle fatture di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione;
con vittoria i spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30/09/2016 la
[...] conveniva in giudizio la società proponendo opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'atto di ingiunzione di pagamento del 08/08/2016 numero 00032/16, notificatogli il 11/08/2016 e relativo all'asserito mancato pagamento delle fatture n. 22156062/2012 del 20/07/2012 per €
7.305,20, n. 130223822/2013 del 24/01/2013 per € 33,93, n. 403561693/2014 del 04/07/2014 per €
71.032,80, n.24221549/2014 del 06/10/2014, per un importo complessivo pari ad euro 77.005,79, relative al servizio reso in forza del contratto di fornitura idrica n. 1999-35012443, n. cliente
36094639, per uso non domestico, con riferimento ad un immobile sito in Santa Teresa di Gallura
(SS), Loc. Li Lucianeddi.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice/opponente ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
-il legale rappresentante della non Parte_1 Controparte_3 appena ricevute le fatture oggetto della presente causa, avrebbe presentato formale reclamo, tramite la Federconsumatori Olbia, nei confronti dell'ente impositore, contestando, relativamente alla fattura n. 22156062/2012 (€ 7.305,20), la decurtazione degli anni prescritti e chiedendo una dilazione del pagamento residuo;
altresì, con riferimento alla fattura n. 403561693/2014 (€
71.032,80) chiedeva la decurtazione degli anni prescritti lamentando, peraltro, la mancata descrizione degli effettivi consumi;
-ignorando tali anzidetti reclami, avrebbe proceduto all'invio, a mezzo telegramma, CP_1
2 dell'avviso di slaccio del contatore, con il quale preannunciava l'interruzione della fornitura del servizio idrico per l'utenza della a causa di morosità per il Parte_1 mancato pagamento delle bollette contestate. Il servizio veniva, quindi, sospeso nei tre giorni successivi al ricevimento del prefato avviso;
- quindi, recatosi presso gli uffici di dapprima in Controparte_3 CP_1
Arzachena e, successivamente, in Olbia lamentava evidenti discrasie nei conteggi essendo stati rilevati dei consumi eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli riscontrati nelle mensilità precedenti e chiedeva, pertanto, una verifica sul corretto funzionamento del contatore al fine di riscontrare l'eventuale presenza di anomalie;
- nonostante i numerosi solleciti dell'opponente, nessuna prova sul funzionamento del contatore veniva espletata da;
CP_1
- Solo nel mese di dicembre 2015, in occasione dell'ennesima visita del legale rappresentante di parte attrice presso la sede di egli otteneva una conferma dell'esistenza delle suddette CP_1 anomalie siccome gli veniva mostrata, sul monitor del terminale, una relazione attestante il malfunzionamento dell'apparecchio, di cui però non gli veniva fornita copia né sul momento né successivamente;
- nel Gennaio 2016 parte attrice riceveva comunicazione del mancato accoglimento del reclamo proposto. Veniva, altresì, rigettata anche la richiesta di accesso agli atti effettuata dalla
[...] in data 04/03/2016 siccome ritenuta carente di motivazione;
Parte_1
- notificava l'ingiunzione impugnata con il presente giudizio senza fornire CP_1 all'attrice nessun chiarimento circa le contestazioni avanzate e, pertanto, procedendo nonostante la presenza di cause ostative alla riscossione del credito quali reclami e contestazioni formulate dall'utente nonché la conciliazione del 25/11/2015 (cfr. atto di ingiunzione di pagamento n.32/2016 agli atti);
- l'attrice riteneva che le somme richieste non fossero dovute, quantomeno nella misura pretesa, per l'intervenuta prescrizione di parte del credito;
- altresì, denunciava il mancato rispetto dell'art. B.16 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato e dell'art.
6.1 della Carta del S.I.I., segnatamente con riferimento alle modalità e alle tempistiche di lettura dei contatori;
difatti parte attrice rappresentava che non fosse stata rispettata la suddetta normativa impedendo così all'utente di venire a conoscenza del malfunzionamento del contatore e, conseguentemente, comportando un danno per lo stesso il quale avrebbe potuto rilevare prontamente l'anomalia intervenendo prima che maturasse l'eccessivo consumo e il relativo abnorme pagamento oggi richiesto;
concludeva richiedendo al Tribunale la dichiarazione Controparte_4
3 di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio antecedente la notifica delle singole fatture e che venissero dichiarate non dovute le ulteriori somme ingiunte o, in subordine, la determinazione del loro reale importo, con l'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento e condanna della al risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla violazione delle norme CP_1 regolamentari di riferimento.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , mediante deposito CP_1 in data 25/01/2017 di comparsa di costituzione e risposta, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e ritenendo, in ogni caso, dovute le somme portate dalle fatture di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione;
con vittoria i spese e competenze del giudizio.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto deduceva che:
-il provvedimento opposto si fonda sul D.M. 30.12.2015 il quale ha autorizzato CP_1
alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati degli utenti del servizio idrico
[...] integrato. Tale strumento, regolato dal R.D. 14.4.1910 n. 639 e succ. mod. cumula, pertanto, le caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto. Ne deriva che il giudizio conseguente all'opposizione ha natura di “opposizione ad ingiunzione fiscale” ed è finalizzato all'accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale ed in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova;
- e, ad ogni buon conto, anche a voler ammettere che non incomba sulla parte che contesti i consumi l'onere di provarne l'entità, laddove la contestazione sia del tutto generica, come si ritiene sia nella fattispecie, il gestore può limitarsi a provare che le fatture emesse si riferiscono a consumi addebitati in acconto e/o a saldo, secondo i consumi effettivi rilevati dallo strumento di misurazione al servizio dell'utenza;
- le fatture emesse si riferiscono a consumi, addebitati in acconto e/o a saldo, secondo i volumi effettivi rilevati dallo strumento di misurazione al servizio dell'utenza, che vengono comprovati con documentazione agli atti che risulta idonea a dimostrare la sussistenza del credito azionato;
- pertanto, il credito vantato da pari a complessivi € 77.353,51, è dovuto in CP_1 base a consumi reali e più precisamente, in buona parte, ai consumi registrati dal contatore, con n. matricola 97/31514, alla data del 7.10.2013 in mc. 40.641,55;
-in base all'anzidetto consumo registrato sono state emesse le fatture di saldo, a seguito del ricalcolo dei consumi con i dati reali, e quindi previa sottrazione di tutte le somme richieste in
4 acconto per il periodo nel quale la è succeduto al precedente gestore (dal 31/12/2005 al CP_1
14/03/2014), oltre i costi per lo slaccio dell'utenza per morosità a seguito di rimozione del contatore
(fattura del 11/06/2015);
-quanto all'eccepita violazione degli artt. B.16 del Regolamento del SII e 6.1 della Carta dei
Servizi, si ritiene che nessuna responsabilità contrattuale possa ascriversi al gestore atteso che il ritardo nella rilevazione dei consumi e/o nell'invio di tale documento ha quale unica conseguenza che l'utente possa eseguire il pagamento cui è tenuto in un momento successivo rispetto a quello di effettivo consumo e quindi alla data di emissione e ricevimento della fattura;
-se è pur vero che la per propri problemi organizzativi, ha emesso la CP_1 fattura di saldo di cui si discute rilevando i consumi reali per un arco temporale che comprende diverse annualità, è altrettanto certo che la mancata periodica lettura del misuratore, secondo il disposto dell'art.
6.1 della Carta del SII, non può, in alcun modo generare una inesigibilità del credito, sia perché il gestore ha provveduto regolarmente all'adempimento della propria obbligazione di fornitura sia perché l'utente ha l'onere di tenere sotto controllo i propri consumi provvedendo all'autolettura;
-nessun danno è derivato all'utente dai contestati ritardi stante il fatto che lo stesso può beneficiare della prescrizione per il periodo interessato;
-a seguito dei reclami proposti dall'utente circa le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento che interessa, è stato attivato il procedimento di conciliazione (nel quale l'utente veniva rappresentato dalla Federconsumatori di Olbia) conclusosi con la proposta di conciliazione, formulata dalla Commissione di Conciliazione come da verbale del 25/11/2015 del seguente tenore:
“determinare e detrarre gli importi per i consumi prescritti relativi alle fatture nn. 201403561693 di € 71.032,80 e 2012022156062 di € 7.305,20; rateizzazione dell'insoluto rimante in n. 20 rate mensili con interesse di dilazione pari al 3,65%; quindi riattivazione della fornitura, sospesa per morosità il 12.03.2015, dietro il pagamento del 10% del totale insoluto”;
- non avendo parte attrice dato alcun riscontro alla suddetta proposta, con racc. CP_1
a.r. del 1/2/2016, comunicava all'utente di ritenere conclusa la procedura e decaduta la prefata proposta per mancata accettazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con memoria n.1 parte attrice, contestando quanto asserito in comparsa da parte avversa, precisava e ribadiva che: 1) non ha CP_1 mai fornito prova del credito vantato, rappresentando, invero che, nella fase di opposizione all'ingiunzione fiscale (giudizio a cognizione piena dei fatti posti a base della pretesa creditoria vantata) le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non formano piena prova del credito in esse indicato (come, invece, accade nella fase monitoria), né determinano
5 un'inversione dell'onere probatorio;
2) quanto all'eccepita prescrizione, controparte non ha prodotto diffide recanti una data compresa tra il 31/12/2006 ed il 20/07/2007, e che, quindi, abbiano avuto effetto interruttivo rispetto ai crediti anteriori al 20/07/2007 e diffide recanti una data compresa tra il 01/01/2006 ed il 04/07/2009 e che, quindi, abbiano avuto un effetto interruttivo rispetto ai crediti anteriori al 04/07/2009;); 3) di non aver mai ricevuto il verbale di conciliazione ed, in ogni caso, di non essere stata messa nella posizione di dar seguito alla conciliazione siccome la proposta di controparte si limitava ad una rateizzazione del debito asseritamente richiesto senza contemplare una verifica degli importi come richiesto in sede di reclamo.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e CTU diretta alla verifica del corretto funzionamento del contatore che ha registrato le fatture impugnate nonché alla reale ricostruzione dei consumi effettivi rispetto a quelli riportati nelle prefate fatture oggetto di contestazione ed, infine, all'ammontare dell'eventuale debenza;
Sentite le parti all'udienza del 20/12/2023 e sciogliendo la riserva in essa assunta, il Giudice formulava alle stesse la seguente proposta transattiva/conciliativa: “Versamento da parte di ad della somma onnicomprensiva di € 18.000,00, Parte_1 CP_1 eventualmente rateizzabile secondo accordi delle parti;
- rinuncia agli atti della presente causa - spese integralmente compensate”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/03/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti come da udienza del 05/03/2025 e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione del servizio idrico per utenze non domestiche.
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento, eccependo la prescrizione di parte delle somme pretese da CP_1
e la non debenza dell'ulteriore somma ingiunta per il malfunzionamento del contatore, nonché
[...] il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme contenute nella Carta del Servizio
Idrico Integrato e, solo in subordine, ha domandato la determinazione del reale importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
Nel costituirsi in giudizio, ha confermato la legittimità dei conteggi CP_1 come effettuati e delle somme portate dalle fatture, dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione, chiedendo il rigetto della domanda e la conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Tutto ciò premesso, si rileva come la domanda di parte attrice meriti accoglimento parziale.
6 Preliminarmente il Giudicante osserva che, in ordine alla parziale eccepita prescrizione del credito, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica, acqua e gas, ed in genere i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni per i consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 e nel termine di 2 anni per quelli maturati successivamente a tale data, secondo quanto dettato dall'art. 2948, n. 4 c.c. ed in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
Sulla base di tali principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
in altre parole, dal giorno successivo alla scadenza della bolletta.
Orbene, la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato prevede all'art.
6.1 che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno ed all'art. 6.2 è prevista la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il gestore ha omesso di rispettare le cadenze previste dalla Carta dei Servizi, effettuando l'emissione di fatture relative a consumi previsti in acconto per più annualità, parte dei quali debbono essere considerati prescritti, in ragione del fatto che la richiesta di pagamento degli stessi è avvenuta oltre cinque anni dalla data di maturazione del diritto e non risulta alcun precedente atto di interruzione della prescrizione che abbia avuto effetto interruttivo rispetto ai crediti anteriori al 2007 (con riferimento alla fattura n. 2012/22156062) ed anteriori al 2009 (con riferimento alla fattura n. 2014/403561693); precisamente risultano prescritti gli oneri pretesi in ordine alla fattura n. 2012/22156062 del 20/07/2012 per il periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2007 e in merito alla fattura n. 2014/403561693 del 04/07/2014 per il periodo dal 31/12/2005 al 31/12/2008.
Tra l'altro, ad abundantiam, si osserva che, nel verbale di conciliazione, CP_1 offre di detrarre le somme prescritte ammettendo di fatto l'esistenza della prescrizione di alcune somme dovute (“determinare e detrarre gli importi per i consumi prescritti relativi alle fatture nn.
201403561693 di € 71.032,80 e 2012022156062 di € 7.305,20”) dichiarazioni ribadite e riconfermate anche in comparsa di costituzione sia nel testo in descrizione (“nessun danno è derivato all'utente dai su descritti ritardi, al contrario lo stesso può beneficiare della prescrizione per il periodo che ne risulterà coperto”) sia nelle conclusioni (“dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione”).
Ne consegue che le prefate somme prescritte andranno decurtate dall'eventuale somma dovuta dall'attore al convenuto accertata in corso di causa.
Invece, in ordine alla asserita non debenza dell'ulteriore somma ingiunta per il
7 malfunzionamento del contatore da parte di parte attrice, va precisato quanto segue.
Com'è noto, il contatore è un misuratore che deve assicurare correttezza e affidabilità, perché è sulla scorta di quanto registrato che vengono fatturati i consumi che gli utenti vedono addebitati in bolletta.
In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche od elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto specifico riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, gravando invece, in caso di contestazione, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
Infatti, poiché il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. civ. sez. VI, n. 297/2020) e che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza.
Tale principio va però temperato in considerazione del fatto che le disfunzioni dello strumento di rilevazione dei consumi dipendono da guasti per lo più occulti e che, comunque, comportano verifiche tecniche di regola non eseguibili dal debitore, sprovvisto delle necessarie competenze, ragione per cui, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte – secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola – ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione, mentre il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
Orbene, ha regolarmente provveduto a contestare ad Parte_1
l'anomalia dei consumi chiedendo, a mezzo reclamo, la verifica del corretto CP_1 funzionamento del contatore;
tuttavia, nonostante i vari documentati solleciti, nessuna prova sul funzionamento del contatore veniva espletata dalla convenuta opposta, anzi CP_1 procedeva a notificare l'ingiunzione di pagamento asserendo l'assenza di cause ostative invece riscontrabili e presenti (quali reclamo, contestazione e avvio di conciliazione senza esito positivo).
8 , tra le produzioni di parte convenuta rinveniamo diverse fatture, tra le quali quelle Pt_2 oggetto della presente vertenza. Tuttavia, la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la emette, in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (Cass. n. 17371/2003; Cass. 5071/2009; Cass.5915/2011).
In particolare, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio, a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito all'effettività dei consumi contabilizzati, ragione per cui, in tale contesto, l'impresa somministrante ha l'onere di dimostrare l'effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati (Cassazione Civile, n. 8549/2008;
Cass. 15383/2010).
In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, affermato il principio che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti dei consumi sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale, e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta di cui si chiede il pagamento (Cass. n. 10313/2004; Cass. n.
1236/2003; Cass. n. 17041/2002).
Nel caso in disamina, l'eventuale malfunzionamento del contatore dell'acqua doveva essere rilevato dal gestore stesso a seguito dei solleciti dell'utente (e così non è stato) in quanto l'ente erogatore è tenuto a verificare e certificare periodicamente il corretto funzionamento del contatore trattandosi di uno strumento di proprietà dell'ente gestore, il quale è, pertanto, responsabile della sua corretta manutenzione periodica.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria e, in specie, dalle risultanze della CTU, è emerso che, sulla scorta delle verifiche e dei test effettuati dal Laboratorio Nazionale di taratura contatori d'acqua certificato di Asti sul contatore idrico recante numero di matricola 97/31514 che ha registrato le fatture oggetto di impugnazione, il suddetto dispositivo funziona correttamente (p.12 relazione peritale).
In particolare, il Ctu ha fatto rilevare che tutti i consumi conteggiati da CP_1 con il metodo pro die (vale a dire considerando qualunque consumo registrato in un arco di tempo come se fosse stato prodotto in maniera costante giorno dopo giorno), risultano compatibili con la portata di omologazione del contatore installato, sebbene egli abbia anche doverosamente precisato che la maggior parte delle letture riscontrabili risultano presuntive e non reali ed emerge, di
9 conseguenza, la specifica criticità della mancanza, agli atti, di almeno una “lettura reale/certa” da parte della convenuta per più di 7 anni ( p. 9 perizia);
Il perito, nel rispondere al quesito “Ricostruisca il C.T.U. i consumi di parte attrice relativi ai diversi periodi presi in considerazione nelle fatture impugnate relative al contratto n. 1999-
35012443, numero cliente: 36094639” ha rilevato che “non risulta prodotto agli atti da nessuna delle due parti lo storico delle letture” su cui poter effettuare le verifiche richieste dal Giudice e ha, altresì, messo in evidenza di “non avere elementi certi per comprendere come sia avvenuto
l'andamento dei consumi idrici, ovvero se continuo e costante nel tempo intercorso tra la data del
31/12/2005 e la data del 07/10/2013 oppure, con un eventuale “salto” improvviso, in un determinato istante temporale certificato da lettura, se non prendendo in considerazione anche le letture presunte ricadenti in tale lasso temporale”.
Pertanto, in assenza di dati storici, ha proceduto a ricostruire i consumi sulla base dei valori medi statistici ricavati in funzione della tipologia di utenza.
Fermo restando che il perito ha stabilito il corretto funzionamento del contatore idrico con matricola n. 97/031514, tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile oggetto del contratto, della tipologia di impianto in esso presente e dell'uso al quale esso era destinato, egli ha riscontrato una sproporzione non giustificabile tra i consumi effettivi e quelli riportati nelle fatture impugnate (pari a mc./giorno 48,91) nell'intervallo temporale dal 30/06/2012 al 07/10/2013, atteso che la media dei pro die degli altri periodi si attesta ad un valore pari a 1,64 mc./giorno.
Avuto riguardo al pro die stimato nel periodo temporale suindicato ( a causa della mancanza agli atti di letture reali effettuate dalla convenuta in un periodo superiore ai 7 anni), il
CTU ha attestato non essere “fisicamente possibile che tali consumi siano stati utilizzati per un orario di attività, quale quella in parola (piano terra ad uso ed il piano primo ad Parte_3 uso magazzino con presenza di uffici e servizi igienici) stimabile esemplificativamente in 10 ore sulle 24 ore dell'intera giornata, in quanto si avrebbe un consumo orario ben 7 volte più elevato della portata massima del contatore, possibile solo nell'eventualità in cui il dispositivo abbia lavorato e contabilizzato anche nelle restanti 14 ore a causa di perdite idriche di portata importante.
Sulla scorta di tali osservazioni, il CTU ha elaborato un ricalcolo dell'importo complessivo della fattura N. 2014/03561693 del 04/07/2014 oggetto della presente vertenza pari ad
€ 13.308,77.
Ritiene questo Giudice, dunque, vi sia coerenza solo parziale, tra le fatture emesse e le letture del contatore che evidenziano i consumi registrati, in relazione al contatore con n. matricola
97/31514, (per il quale è stato accertato il corretto funzionamento ma sono state riscontrate anche
10 delle anomalie).
Pertanto, andrà rideterminato il reale importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
Quanto alla domanda di parte attrice circa il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, da quantificare in via equitativa essa è suscettibile di accoglimento.
Difatti, quando l'utente contesta fatture per consumi anomali derivanti presumibilmente da perdite occulte nell'impianto privato, il gestore idrico è tenuto, in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare tempestivamente l'utente della registrazione di consumi superiori al doppio rispetto a quelli medi.
L'omessa segnalazione da parte del gestore configura inadempimento contrattuale sanzionabile, in quanto se fosse stata effettuata per tempo la comunicazione dell'anomalia dei consumi, l'utente avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per individuare la perdita occulta ed evitare l'aggravamento del danno derivante dalla dispersione della risorsa idrica. La circostanza che l'utente abbia l'obbligo di verificare periodicamente i propri consumi e di provvedere alla manutenzione dell'impianto idraulico non esclude la sussistenza dell'inadempimento del gestore al proprio distinto obbligo di segnalazione, posto che la perdita occulta, non essendo visibile, non risulta individuabile con l'ordinaria diligenza (Tribunale civile Nuoro sentenza n. 153 del 05 aprile
2025) e con conseguente diritto dell'utente al risarcimento del danno in caso di omissione
(Tribunale civile Tempio Pausania sentenza n. 648 del 18 ottobre 2024).
Ciò posto, atteso che il danneggiato non è riuscito a quantificare il danno subito nel suo ammontare preciso ma nondimeno, dall'istruttoria della causa, è emersa l'esistenza di un danno risarcibile non essendo stato messo l'utente nelle condizioni di poter evitare l'aggravarsi dei consumi e, di conseguenza, avendo dovuto in primis avvalersi dell'uso di un camion cisterna per l'approvvigionamento idrico dell'immobile di cui trattasi a seguito dello slaccio del contatore, ed in secondo luogo, essendo stato necessario instaurare un giudizio per ottenere le verifiche che la convenuta opposta avrebbe potuto eseguire su richiesta del fruitore del servizio idrico, si ritiene opportuno porre a carico di e a favore di un CP_1 Parte_1 risarcimento del danno liquidato, in via equitativa dal Giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento e a seguito di un'attenta valutazione delle circostanze del caso concreto, pari ad €
5.000,00.
In conclusione, il convincimento di questo Giudice, alla luce dei principi giuridici sopra richiamati e delle motivazioni precedentemente esposte, risiede su quanto in appresso riepilogato:
sulla base delle risultanze processuali e della CTU espletata, priva di vizi logici e giuridici,
11 alla quale il Giudice ritiene di doversi attenere perché condivisibile ed al cui contenuto si rimanda, è stata accertata l'esistenza di un consumo anomalo e spropositato per l'utenza n. 1999-35012443, n. cliente 36094639 nel periodo dal 30/06/2012 al 07/10/2013;
è stato, altresì, verificato che il rilevamento dei consumi esagerati accertati non è dipeso né da un vizio del contatore né da errore di lettura o trascrizione ma, presumibilmente da perdita occulta nell'impianto idrico non verificabile ictu oculi dall'utente;
si è ritenuto che la causa dell'elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore che non ha effettuato i controlli sollecitati con reclamo e, ancor prima, ha violato gli obblighi accessori di emettere fatture con periodicità inferiore al bimestre, di lettura dei consumi in numero non inferiore a due volte l'anno, oltre a non aver avvertito l'utente del consumo anomalo rilevato in misura due/tre volte superiore alla media storica;
si è reputato che tale condotta, contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, comporta il risarcimento del danno a favore del somministrato;
si è attestato che l'eventuale negligenza dell'utente nel fare l'autolettura non esclude la responsabilità del gestore nel segnalare i consumi anomali;
ad ogni buon conto, si è giudicato che l'utilizzatore, anche reputando fondata la denuncia dello stesso di un consumo abnorme, non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta ma è tenuto a pagare quanto determinabile secondo criteri di carattere presuntivo volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e che da tale somma, definitivamente contabilizzata, vanno detratte le somme prescritte e gli eventuali acconti già versati.
Sulla scorta delle prefate condivisibili risultanze, all'esito del giudizio, si dispone che la ottemperi alla propria obbligazione versando ad Parte_1 CP_1
, in relazione alla fattura n. 2014/403561693, l'importo ricalcolato dal CTU pari ad € 13.308,77
[...] dal quale detrarre, salvo errori, € 4.706,15 per i consumi prescritti nel periodo dal 31/12/2005 al
31/12/2008 ed eventuali acconti già versati, per un importo totale di € 8.602,62.
A tale somma andrà aggiunta quella relativa alla fattura n. 2012/22156062 di € 7.305,20 dalla quale detrarre, salvo errori, € 1.074,67 per i consumi ritenuti prescritti nel periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2007 al netto di acconti già versati nonché l'importo delle due fatture n.
2013/130223822 di € 33,93 e n. 2014/24221549 di € 83,10 che si ritengono dovute, sempre se non già saldate frattanto dall'utente.
Il tutto per un importo totale pari ad € 14.950,18.
Si pone a carico di il risarcimento danni per violazione degli obblighi CP_1
12 accessori derivanti da violazione dei principi della Carta del Sistema idrico integrato nonché per violazione degli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza liquidati in via equitativa in €
5.000,00.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, alla luce del parziale accoglimento della domanda e della parziale reciproca soccombenza, appare giustificata la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Parimenti, anche le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione all'ingiunzione di pagamento,
REVOCA l'atto di ingiunzione di pagamento di del 08/08/2016 numero CP_1
00032/16;
ACCERTA la prescrizione parziale del credito nella misura determinata in corso di causa;
DICHIARA che la è tenuta a corrispondere ad Parte_1 la somma complessiva di € 14.950,18 così come stabilito e motivato in CP_1 narrativa e, per l'effetto,
CONDANNA la alla corresponsione, nei confronti di Parte_1 della somma di € 14.950,18 salvo importi già eventualmente versati nelle more CP_1 del giudizio;
PONE a carico di il risarcimento danni per violazione degli obblighi CP_1 accessori derivanti da violazione dei principi della Carta del Sistema idrico integrato nonché per violazione degli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza liquidato in via equitativa in €
5.000,00;
COMPENSA interamente e definitivamente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in causa, in solido tra loro, le spese della CTU.
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Tempio Pausania, 25/07/2025 Il Giudice Dr. Claudio Cozzella
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 2012 / 2016
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 2012 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, in giudizio con l'Avv. Pierfrancesco Loi;
Parte attrice/opponente
e
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1 P.IVA_2 giudizio con l'Avv. Paola Palitta
Parte convenuta/opposta
OGGETTO: Contratto di somministrazione ex art.1559 c.c. ed impugnazione di ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/03/2025, i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini:
Per 1) Contrariis reiectis 2) In via principale, dichiarare Controparte_2 non dovuta la somma ingiunta per intervenuta prescrizione del diritto al pagamento con riferimento ai crediti anteriori al quinquennio antecedente la notifica delle singole fatture, per mancato reale consumo per le ulteriori somme per i motivi illustrati tra i quali il malfunzionamento del contatore numero 3114054998 dichiarare non dovuta la somma ingiunta e per l'effetto procedere
1 all'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento notificato in data 11/08/2016; 3) In mero subordine, procedere all'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento del 08.08.2016 numero 00032/2016, notificato in data 11.08.2016, determinando il reale importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria; 4) In ogni caso condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno per violazione delle norme contenute nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
5) Sempre con vittoria di spese diritti e onorari.
Per : “Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda siccome CP_1 infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalle fatture di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione;
con vittoria i spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30/09/2016 la
[...] conveniva in giudizio la società proponendo opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'atto di ingiunzione di pagamento del 08/08/2016 numero 00032/16, notificatogli il 11/08/2016 e relativo all'asserito mancato pagamento delle fatture n. 22156062/2012 del 20/07/2012 per €
7.305,20, n. 130223822/2013 del 24/01/2013 per € 33,93, n. 403561693/2014 del 04/07/2014 per €
71.032,80, n.24221549/2014 del 06/10/2014, per un importo complessivo pari ad euro 77.005,79, relative al servizio reso in forza del contratto di fornitura idrica n. 1999-35012443, n. cliente
36094639, per uso non domestico, con riferimento ad un immobile sito in Santa Teresa di Gallura
(SS), Loc. Li Lucianeddi.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice/opponente ha, per quanto qui di interesse, dedotto che:
-il legale rappresentante della non Parte_1 Controparte_3 appena ricevute le fatture oggetto della presente causa, avrebbe presentato formale reclamo, tramite la Federconsumatori Olbia, nei confronti dell'ente impositore, contestando, relativamente alla fattura n. 22156062/2012 (€ 7.305,20), la decurtazione degli anni prescritti e chiedendo una dilazione del pagamento residuo;
altresì, con riferimento alla fattura n. 403561693/2014 (€
71.032,80) chiedeva la decurtazione degli anni prescritti lamentando, peraltro, la mancata descrizione degli effettivi consumi;
-ignorando tali anzidetti reclami, avrebbe proceduto all'invio, a mezzo telegramma, CP_1
2 dell'avviso di slaccio del contatore, con il quale preannunciava l'interruzione della fornitura del servizio idrico per l'utenza della a causa di morosità per il Parte_1 mancato pagamento delle bollette contestate. Il servizio veniva, quindi, sospeso nei tre giorni successivi al ricevimento del prefato avviso;
- quindi, recatosi presso gli uffici di dapprima in Controparte_3 CP_1
Arzachena e, successivamente, in Olbia lamentava evidenti discrasie nei conteggi essendo stati rilevati dei consumi eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli riscontrati nelle mensilità precedenti e chiedeva, pertanto, una verifica sul corretto funzionamento del contatore al fine di riscontrare l'eventuale presenza di anomalie;
- nonostante i numerosi solleciti dell'opponente, nessuna prova sul funzionamento del contatore veniva espletata da;
CP_1
- Solo nel mese di dicembre 2015, in occasione dell'ennesima visita del legale rappresentante di parte attrice presso la sede di egli otteneva una conferma dell'esistenza delle suddette CP_1 anomalie siccome gli veniva mostrata, sul monitor del terminale, una relazione attestante il malfunzionamento dell'apparecchio, di cui però non gli veniva fornita copia né sul momento né successivamente;
- nel Gennaio 2016 parte attrice riceveva comunicazione del mancato accoglimento del reclamo proposto. Veniva, altresì, rigettata anche la richiesta di accesso agli atti effettuata dalla
[...] in data 04/03/2016 siccome ritenuta carente di motivazione;
Parte_1
- notificava l'ingiunzione impugnata con il presente giudizio senza fornire CP_1 all'attrice nessun chiarimento circa le contestazioni avanzate e, pertanto, procedendo nonostante la presenza di cause ostative alla riscossione del credito quali reclami e contestazioni formulate dall'utente nonché la conciliazione del 25/11/2015 (cfr. atto di ingiunzione di pagamento n.32/2016 agli atti);
- l'attrice riteneva che le somme richieste non fossero dovute, quantomeno nella misura pretesa, per l'intervenuta prescrizione di parte del credito;
- altresì, denunciava il mancato rispetto dell'art. B.16 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato e dell'art.
6.1 della Carta del S.I.I., segnatamente con riferimento alle modalità e alle tempistiche di lettura dei contatori;
difatti parte attrice rappresentava che non fosse stata rispettata la suddetta normativa impedendo così all'utente di venire a conoscenza del malfunzionamento del contatore e, conseguentemente, comportando un danno per lo stesso il quale avrebbe potuto rilevare prontamente l'anomalia intervenendo prima che maturasse l'eccessivo consumo e il relativo abnorme pagamento oggi richiesto;
concludeva richiedendo al Tribunale la dichiarazione Controparte_4
3 di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio antecedente la notifica delle singole fatture e che venissero dichiarate non dovute le ulteriori somme ingiunte o, in subordine, la determinazione del loro reale importo, con l'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento e condanna della al risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla violazione delle norme CP_1 regolamentari di riferimento.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , mediante deposito CP_1 in data 25/01/2017 di comparsa di costituzione e risposta, contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e ritenendo, in ogni caso, dovute le somme portate dalle fatture di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione;
con vittoria i spese e competenze del giudizio.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, il convenuto deduceva che:
-il provvedimento opposto si fonda sul D.M. 30.12.2015 il quale ha autorizzato CP_1
alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati degli utenti del servizio idrico
[...] integrato. Tale strumento, regolato dal R.D. 14.4.1910 n. 639 e succ. mod. cumula, pertanto, le caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto. Ne deriva che il giudizio conseguente all'opposizione ha natura di “opposizione ad ingiunzione fiscale” ed è finalizzato all'accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale ed in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova;
- e, ad ogni buon conto, anche a voler ammettere che non incomba sulla parte che contesti i consumi l'onere di provarne l'entità, laddove la contestazione sia del tutto generica, come si ritiene sia nella fattispecie, il gestore può limitarsi a provare che le fatture emesse si riferiscono a consumi addebitati in acconto e/o a saldo, secondo i consumi effettivi rilevati dallo strumento di misurazione al servizio dell'utenza;
- le fatture emesse si riferiscono a consumi, addebitati in acconto e/o a saldo, secondo i volumi effettivi rilevati dallo strumento di misurazione al servizio dell'utenza, che vengono comprovati con documentazione agli atti che risulta idonea a dimostrare la sussistenza del credito azionato;
- pertanto, il credito vantato da pari a complessivi € 77.353,51, è dovuto in CP_1 base a consumi reali e più precisamente, in buona parte, ai consumi registrati dal contatore, con n. matricola 97/31514, alla data del 7.10.2013 in mc. 40.641,55;
-in base all'anzidetto consumo registrato sono state emesse le fatture di saldo, a seguito del ricalcolo dei consumi con i dati reali, e quindi previa sottrazione di tutte le somme richieste in
4 acconto per il periodo nel quale la è succeduto al precedente gestore (dal 31/12/2005 al CP_1
14/03/2014), oltre i costi per lo slaccio dell'utenza per morosità a seguito di rimozione del contatore
(fattura del 11/06/2015);
-quanto all'eccepita violazione degli artt. B.16 del Regolamento del SII e 6.1 della Carta dei
Servizi, si ritiene che nessuna responsabilità contrattuale possa ascriversi al gestore atteso che il ritardo nella rilevazione dei consumi e/o nell'invio di tale documento ha quale unica conseguenza che l'utente possa eseguire il pagamento cui è tenuto in un momento successivo rispetto a quello di effettivo consumo e quindi alla data di emissione e ricevimento della fattura;
-se è pur vero che la per propri problemi organizzativi, ha emesso la CP_1 fattura di saldo di cui si discute rilevando i consumi reali per un arco temporale che comprende diverse annualità, è altrettanto certo che la mancata periodica lettura del misuratore, secondo il disposto dell'art.
6.1 della Carta del SII, non può, in alcun modo generare una inesigibilità del credito, sia perché il gestore ha provveduto regolarmente all'adempimento della propria obbligazione di fornitura sia perché l'utente ha l'onere di tenere sotto controllo i propri consumi provvedendo all'autolettura;
-nessun danno è derivato all'utente dai contestati ritardi stante il fatto che lo stesso può beneficiare della prescrizione per il periodo interessato;
-a seguito dei reclami proposti dall'utente circa le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento che interessa, è stato attivato il procedimento di conciliazione (nel quale l'utente veniva rappresentato dalla Federconsumatori di Olbia) conclusosi con la proposta di conciliazione, formulata dalla Commissione di Conciliazione come da verbale del 25/11/2015 del seguente tenore:
“determinare e detrarre gli importi per i consumi prescritti relativi alle fatture nn. 201403561693 di € 71.032,80 e 2012022156062 di € 7.305,20; rateizzazione dell'insoluto rimante in n. 20 rate mensili con interesse di dilazione pari al 3,65%; quindi riattivazione della fornitura, sospesa per morosità il 12.03.2015, dietro il pagamento del 10% del totale insoluto”;
- non avendo parte attrice dato alcun riscontro alla suddetta proposta, con racc. CP_1
a.r. del 1/2/2016, comunicava all'utente di ritenere conclusa la procedura e decaduta la prefata proposta per mancata accettazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con memoria n.1 parte attrice, contestando quanto asserito in comparsa da parte avversa, precisava e ribadiva che: 1) non ha CP_1 mai fornito prova del credito vantato, rappresentando, invero che, nella fase di opposizione all'ingiunzione fiscale (giudizio a cognizione piena dei fatti posti a base della pretesa creditoria vantata) le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non formano piena prova del credito in esse indicato (come, invece, accade nella fase monitoria), né determinano
5 un'inversione dell'onere probatorio;
2) quanto all'eccepita prescrizione, controparte non ha prodotto diffide recanti una data compresa tra il 31/12/2006 ed il 20/07/2007, e che, quindi, abbiano avuto effetto interruttivo rispetto ai crediti anteriori al 20/07/2007 e diffide recanti una data compresa tra il 01/01/2006 ed il 04/07/2009 e che, quindi, abbiano avuto un effetto interruttivo rispetto ai crediti anteriori al 04/07/2009;); 3) di non aver mai ricevuto il verbale di conciliazione ed, in ogni caso, di non essere stata messa nella posizione di dar seguito alla conciliazione siccome la proposta di controparte si limitava ad una rateizzazione del debito asseritamente richiesto senza contemplare una verifica degli importi come richiesto in sede di reclamo.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e CTU diretta alla verifica del corretto funzionamento del contatore che ha registrato le fatture impugnate nonché alla reale ricostruzione dei consumi effettivi rispetto a quelli riportati nelle prefate fatture oggetto di contestazione ed, infine, all'ammontare dell'eventuale debenza;
Sentite le parti all'udienza del 20/12/2023 e sciogliendo la riserva in essa assunta, il Giudice formulava alle stesse la seguente proposta transattiva/conciliativa: “Versamento da parte di ad della somma onnicomprensiva di € 18.000,00, Parte_1 CP_1 eventualmente rateizzabile secondo accordi delle parti;
- rinuncia agli atti della presente causa - spese integralmente compensate”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/03/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti come da udienza del 05/03/2025 e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione del servizio idrico per utenze non domestiche.
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di ingiunzione di pagamento, eccependo la prescrizione di parte delle somme pretese da CP_1
e la non debenza dell'ulteriore somma ingiunta per il malfunzionamento del contatore, nonché
[...] il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme contenute nella Carta del Servizio
Idrico Integrato e, solo in subordine, ha domandato la determinazione del reale importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
Nel costituirsi in giudizio, ha confermato la legittimità dei conteggi CP_1 come effettuati e delle somme portate dalle fatture, dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione, chiedendo il rigetto della domanda e la conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Tutto ciò premesso, si rileva come la domanda di parte attrice meriti accoglimento parziale.
6 Preliminarmente il Giudicante osserva che, in ordine alla parziale eccepita prescrizione del credito, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica, acqua e gas, ed in genere i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni per i consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 e nel termine di 2 anni per quelli maturati successivamente a tale data, secondo quanto dettato dall'art. 2948, n. 4 c.c. ed in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
Sulla base di tali principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
in altre parole, dal giorno successivo alla scadenza della bolletta.
Orbene, la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato prevede all'art.
6.1 che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno ed all'art. 6.2 è prevista la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il gestore ha omesso di rispettare le cadenze previste dalla Carta dei Servizi, effettuando l'emissione di fatture relative a consumi previsti in acconto per più annualità, parte dei quali debbono essere considerati prescritti, in ragione del fatto che la richiesta di pagamento degli stessi è avvenuta oltre cinque anni dalla data di maturazione del diritto e non risulta alcun precedente atto di interruzione della prescrizione che abbia avuto effetto interruttivo rispetto ai crediti anteriori al 2007 (con riferimento alla fattura n. 2012/22156062) ed anteriori al 2009 (con riferimento alla fattura n. 2014/403561693); precisamente risultano prescritti gli oneri pretesi in ordine alla fattura n. 2012/22156062 del 20/07/2012 per il periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2007 e in merito alla fattura n. 2014/403561693 del 04/07/2014 per il periodo dal 31/12/2005 al 31/12/2008.
Tra l'altro, ad abundantiam, si osserva che, nel verbale di conciliazione, CP_1 offre di detrarre le somme prescritte ammettendo di fatto l'esistenza della prescrizione di alcune somme dovute (“determinare e detrarre gli importi per i consumi prescritti relativi alle fatture nn.
201403561693 di € 71.032,80 e 2012022156062 di € 7.305,20”) dichiarazioni ribadite e riconfermate anche in comparsa di costituzione sia nel testo in descrizione (“nessun danno è derivato all'utente dai su descritti ritardi, al contrario lo stesso può beneficiare della prescrizione per il periodo che ne risulterà coperto”) sia nelle conclusioni (“dedotto l'importo che risulterà provato essere coperto dall'eccepita prescrizione”).
Ne consegue che le prefate somme prescritte andranno decurtate dall'eventuale somma dovuta dall'attore al convenuto accertata in corso di causa.
Invece, in ordine alla asserita non debenza dell'ulteriore somma ingiunta per il
7 malfunzionamento del contatore da parte di parte attrice, va precisato quanto segue.
Com'è noto, il contatore è un misuratore che deve assicurare correttezza e affidabilità, perché è sulla scorta di quanto registrato che vengono fatturati i consumi che gli utenti vedono addebitati in bolletta.
In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche od elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto specifico riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, gravando invece, in caso di contestazione, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
Infatti, poiché il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. civ. sez. VI, n. 297/2020) e che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza.
Tale principio va però temperato in considerazione del fatto che le disfunzioni dello strumento di rilevazione dei consumi dipendono da guasti per lo più occulti e che, comunque, comportano verifiche tecniche di regola non eseguibili dal debitore, sprovvisto delle necessarie competenze, ragione per cui, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte – secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola – ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione, mentre il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
Orbene, ha regolarmente provveduto a contestare ad Parte_1
l'anomalia dei consumi chiedendo, a mezzo reclamo, la verifica del corretto CP_1 funzionamento del contatore;
tuttavia, nonostante i vari documentati solleciti, nessuna prova sul funzionamento del contatore veniva espletata dalla convenuta opposta, anzi CP_1 procedeva a notificare l'ingiunzione di pagamento asserendo l'assenza di cause ostative invece riscontrabili e presenti (quali reclamo, contestazione e avvio di conciliazione senza esito positivo).
8 , tra le produzioni di parte convenuta rinveniamo diverse fatture, tra le quali quelle Pt_2 oggetto della presente vertenza. Tuttavia, la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la emette, in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (Cass. n. 17371/2003; Cass. 5071/2009; Cass.5915/2011).
In particolare, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio, a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito all'effettività dei consumi contabilizzati, ragione per cui, in tale contesto, l'impresa somministrante ha l'onere di dimostrare l'effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati (Cassazione Civile, n. 8549/2008;
Cass. 15383/2010).
In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, affermato il principio che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti dei consumi sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale, e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta di cui si chiede il pagamento (Cass. n. 10313/2004; Cass. n.
1236/2003; Cass. n. 17041/2002).
Nel caso in disamina, l'eventuale malfunzionamento del contatore dell'acqua doveva essere rilevato dal gestore stesso a seguito dei solleciti dell'utente (e così non è stato) in quanto l'ente erogatore è tenuto a verificare e certificare periodicamente il corretto funzionamento del contatore trattandosi di uno strumento di proprietà dell'ente gestore, il quale è, pertanto, responsabile della sua corretta manutenzione periodica.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria e, in specie, dalle risultanze della CTU, è emerso che, sulla scorta delle verifiche e dei test effettuati dal Laboratorio Nazionale di taratura contatori d'acqua certificato di Asti sul contatore idrico recante numero di matricola 97/31514 che ha registrato le fatture oggetto di impugnazione, il suddetto dispositivo funziona correttamente (p.12 relazione peritale).
In particolare, il Ctu ha fatto rilevare che tutti i consumi conteggiati da CP_1 con il metodo pro die (vale a dire considerando qualunque consumo registrato in un arco di tempo come se fosse stato prodotto in maniera costante giorno dopo giorno), risultano compatibili con la portata di omologazione del contatore installato, sebbene egli abbia anche doverosamente precisato che la maggior parte delle letture riscontrabili risultano presuntive e non reali ed emerge, di
9 conseguenza, la specifica criticità della mancanza, agli atti, di almeno una “lettura reale/certa” da parte della convenuta per più di 7 anni ( p. 9 perizia);
Il perito, nel rispondere al quesito “Ricostruisca il C.T.U. i consumi di parte attrice relativi ai diversi periodi presi in considerazione nelle fatture impugnate relative al contratto n. 1999-
35012443, numero cliente: 36094639” ha rilevato che “non risulta prodotto agli atti da nessuna delle due parti lo storico delle letture” su cui poter effettuare le verifiche richieste dal Giudice e ha, altresì, messo in evidenza di “non avere elementi certi per comprendere come sia avvenuto
l'andamento dei consumi idrici, ovvero se continuo e costante nel tempo intercorso tra la data del
31/12/2005 e la data del 07/10/2013 oppure, con un eventuale “salto” improvviso, in un determinato istante temporale certificato da lettura, se non prendendo in considerazione anche le letture presunte ricadenti in tale lasso temporale”.
Pertanto, in assenza di dati storici, ha proceduto a ricostruire i consumi sulla base dei valori medi statistici ricavati in funzione della tipologia di utenza.
Fermo restando che il perito ha stabilito il corretto funzionamento del contatore idrico con matricola n. 97/031514, tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile oggetto del contratto, della tipologia di impianto in esso presente e dell'uso al quale esso era destinato, egli ha riscontrato una sproporzione non giustificabile tra i consumi effettivi e quelli riportati nelle fatture impugnate (pari a mc./giorno 48,91) nell'intervallo temporale dal 30/06/2012 al 07/10/2013, atteso che la media dei pro die degli altri periodi si attesta ad un valore pari a 1,64 mc./giorno.
Avuto riguardo al pro die stimato nel periodo temporale suindicato ( a causa della mancanza agli atti di letture reali effettuate dalla convenuta in un periodo superiore ai 7 anni), il
CTU ha attestato non essere “fisicamente possibile che tali consumi siano stati utilizzati per un orario di attività, quale quella in parola (piano terra ad uso ed il piano primo ad Parte_3 uso magazzino con presenza di uffici e servizi igienici) stimabile esemplificativamente in 10 ore sulle 24 ore dell'intera giornata, in quanto si avrebbe un consumo orario ben 7 volte più elevato della portata massima del contatore, possibile solo nell'eventualità in cui il dispositivo abbia lavorato e contabilizzato anche nelle restanti 14 ore a causa di perdite idriche di portata importante.
Sulla scorta di tali osservazioni, il CTU ha elaborato un ricalcolo dell'importo complessivo della fattura N. 2014/03561693 del 04/07/2014 oggetto della presente vertenza pari ad
€ 13.308,77.
Ritiene questo Giudice, dunque, vi sia coerenza solo parziale, tra le fatture emesse e le letture del contatore che evidenziano i consumi registrati, in relazione al contatore con n. matricola
97/31514, (per il quale è stato accertato il corretto funzionamento ma sono state riscontrate anche
10 delle anomalie).
Pertanto, andrà rideterminato il reale importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
Quanto alla domanda di parte attrice circa il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, da quantificare in via equitativa essa è suscettibile di accoglimento.
Difatti, quando l'utente contesta fatture per consumi anomali derivanti presumibilmente da perdite occulte nell'impianto privato, il gestore idrico è tenuto, in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare tempestivamente l'utente della registrazione di consumi superiori al doppio rispetto a quelli medi.
L'omessa segnalazione da parte del gestore configura inadempimento contrattuale sanzionabile, in quanto se fosse stata effettuata per tempo la comunicazione dell'anomalia dei consumi, l'utente avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per individuare la perdita occulta ed evitare l'aggravamento del danno derivante dalla dispersione della risorsa idrica. La circostanza che l'utente abbia l'obbligo di verificare periodicamente i propri consumi e di provvedere alla manutenzione dell'impianto idraulico non esclude la sussistenza dell'inadempimento del gestore al proprio distinto obbligo di segnalazione, posto che la perdita occulta, non essendo visibile, non risulta individuabile con l'ordinaria diligenza (Tribunale civile Nuoro sentenza n. 153 del 05 aprile
2025) e con conseguente diritto dell'utente al risarcimento del danno in caso di omissione
(Tribunale civile Tempio Pausania sentenza n. 648 del 18 ottobre 2024).
Ciò posto, atteso che il danneggiato non è riuscito a quantificare il danno subito nel suo ammontare preciso ma nondimeno, dall'istruttoria della causa, è emersa l'esistenza di un danno risarcibile non essendo stato messo l'utente nelle condizioni di poter evitare l'aggravarsi dei consumi e, di conseguenza, avendo dovuto in primis avvalersi dell'uso di un camion cisterna per l'approvvigionamento idrico dell'immobile di cui trattasi a seguito dello slaccio del contatore, ed in secondo luogo, essendo stato necessario instaurare un giudizio per ottenere le verifiche che la convenuta opposta avrebbe potuto eseguire su richiesta del fruitore del servizio idrico, si ritiene opportuno porre a carico di e a favore di un CP_1 Parte_1 risarcimento del danno liquidato, in via equitativa dal Giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento e a seguito di un'attenta valutazione delle circostanze del caso concreto, pari ad €
5.000,00.
In conclusione, il convincimento di questo Giudice, alla luce dei principi giuridici sopra richiamati e delle motivazioni precedentemente esposte, risiede su quanto in appresso riepilogato:
sulla base delle risultanze processuali e della CTU espletata, priva di vizi logici e giuridici,
11 alla quale il Giudice ritiene di doversi attenere perché condivisibile ed al cui contenuto si rimanda, è stata accertata l'esistenza di un consumo anomalo e spropositato per l'utenza n. 1999-35012443, n. cliente 36094639 nel periodo dal 30/06/2012 al 07/10/2013;
è stato, altresì, verificato che il rilevamento dei consumi esagerati accertati non è dipeso né da un vizio del contatore né da errore di lettura o trascrizione ma, presumibilmente da perdita occulta nell'impianto idrico non verificabile ictu oculi dall'utente;
si è ritenuto che la causa dell'elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore che non ha effettuato i controlli sollecitati con reclamo e, ancor prima, ha violato gli obblighi accessori di emettere fatture con periodicità inferiore al bimestre, di lettura dei consumi in numero non inferiore a due volte l'anno, oltre a non aver avvertito l'utente del consumo anomalo rilevato in misura due/tre volte superiore alla media storica;
si è reputato che tale condotta, contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, comporta il risarcimento del danno a favore del somministrato;
si è attestato che l'eventuale negligenza dell'utente nel fare l'autolettura non esclude la responsabilità del gestore nel segnalare i consumi anomali;
ad ogni buon conto, si è giudicato che l'utilizzatore, anche reputando fondata la denuncia dello stesso di un consumo abnorme, non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta ma è tenuto a pagare quanto determinabile secondo criteri di carattere presuntivo volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e che da tale somma, definitivamente contabilizzata, vanno detratte le somme prescritte e gli eventuali acconti già versati.
Sulla scorta delle prefate condivisibili risultanze, all'esito del giudizio, si dispone che la ottemperi alla propria obbligazione versando ad Parte_1 CP_1
, in relazione alla fattura n. 2014/403561693, l'importo ricalcolato dal CTU pari ad € 13.308,77
[...] dal quale detrarre, salvo errori, € 4.706,15 per i consumi prescritti nel periodo dal 31/12/2005 al
31/12/2008 ed eventuali acconti già versati, per un importo totale di € 8.602,62.
A tale somma andrà aggiunta quella relativa alla fattura n. 2012/22156062 di € 7.305,20 dalla quale detrarre, salvo errori, € 1.074,67 per i consumi ritenuti prescritti nel periodo dal
01/01/2007 al 31/12/2007 al netto di acconti già versati nonché l'importo delle due fatture n.
2013/130223822 di € 33,93 e n. 2014/24221549 di € 83,10 che si ritengono dovute, sempre se non già saldate frattanto dall'utente.
Il tutto per un importo totale pari ad € 14.950,18.
Si pone a carico di il risarcimento danni per violazione degli obblighi CP_1
12 accessori derivanti da violazione dei principi della Carta del Sistema idrico integrato nonché per violazione degli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza liquidati in via equitativa in €
5.000,00.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, alla luce del parziale accoglimento della domanda e della parziale reciproca soccombenza, appare giustificata la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Parimenti, anche le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione all'ingiunzione di pagamento,
REVOCA l'atto di ingiunzione di pagamento di del 08/08/2016 numero CP_1
00032/16;
ACCERTA la prescrizione parziale del credito nella misura determinata in corso di causa;
DICHIARA che la è tenuta a corrispondere ad Parte_1 la somma complessiva di € 14.950,18 così come stabilito e motivato in CP_1 narrativa e, per l'effetto,
CONDANNA la alla corresponsione, nei confronti di Parte_1 della somma di € 14.950,18 salvo importi già eventualmente versati nelle more CP_1 del giudizio;
PONE a carico di il risarcimento danni per violazione degli obblighi CP_1 accessori derivanti da violazione dei principi della Carta del Sistema idrico integrato nonché per violazione degli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza liquidato in via equitativa in €
5.000,00;
COMPENSA interamente e definitivamente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in causa, in solido tra loro, le spese della CTU.
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Tempio Pausania, 25/07/2025 Il Giudice Dr. Claudio Cozzella
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