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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 450/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. SULPIZI ERIKA, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
, rappresentato e difeso Controparte_2 da: avv.ti GAMBINO ARMANDO e BARONE CARMINE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellati-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 420/2024 del 26/06/2024 - 26/06/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30/10/2024 già docente alle dipendenze del Parte_1
, e collocata in pensione il 01/09/2019, ha impugnato la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 26/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale erano state respinte le domande -proposte con ricorso del 06/04/2021- di accertamento del proprio diritto al riconoscimento del periodo dal 01/11/1976 al
31/08/1992, (anni di corso universitario e di servizio pre ruolo), già riconosciuti ai fini pensionistici, anche ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio, e di conseguente condanna del già datore di lavoro: a procedere all'integrazione del CP_1 modello PL1, inserendo nello stesso, ai fini del calcolo della somma dovuta a titolo di indennità di buonuscita, il riscatto dei servizi non di ruolo prestati, considerando per il riscatto lo stipendio in godimento nel periodo, previa emanazione da parte del Ministero stesso degli atti propedeutici e opportuni, ed accertando che la somma ancora dovuta a titolo di buonuscita ammonta ad € 25.762,15, o alla diversa somma da determinarsi dall' a seguito dell'invio CP_2 del modello PL1 rimodulato;
ad inoltrare all' il modello PL1 ai fini della liquidazione CP_2 della quota di buonuscita ancora dovuta.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la sussistenza della legittimazione passiva dell' , CP_2 avendo la chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di maggior Pt_1 somma spettante a titolo di trattamento di fine servizio, erogabile dall'Istituto di Previdenza
(Gestione ex INPDAP); la sussistenza di prova dell'avvenuta presentazione da parte della della domanda di riscatto, nonostante il avesse Pt_1 Controparte_1 allegato di non averla rinvenuta, avendo la docente prodotto la nota di trasmissione della domanda stessa da parte del Provveditorato degli Studi di Terni (ove era stata avanzata) al
Provveditorato degli Studi di Teramo, in data 12/09/1994, ciò che costituiva attestazione dell'esistenza della domanda stessa, e non avendo il disconosciuto detta nota;
CP_1
l'irrilevanza del mancato rinvenimento della domanda, non potendo il negligente operato della p.A. andare a detrimento dei diritti della lavoratrice;
la sussistenza del diritto della la quale non avrebbe più potuto ottenere il riscatto per effetto della mancanza della Pt_1 domanda, al risarcimento del relativo danno;
la conseguente infondatezza delle domande della così come proposte, avendo ella avanzato non domanda risarcitoria ma di Pt_1 accertamento del diritto al riconoscimento degli anni pre ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita sulla base di una domanda irreperibile, e di condanna del Ministero datore di lavoro all'integrazione del modello PL1 inserendovi la somma effettivamente dovuta a titolo di buonuscita, ciò che si sostanziava in una pretesa di ricostituzione ope iudicis dell'atto mancante, inaccoglibile poiché estranea alla giurisdizione dell'a.g.o., non potendo ordinarsi all'Amministrazione di compiere atti di natura endo-procedimentale finalizzati alla liquidazione di importi, assertivamente dovuti, costituendo gli atti necessari a tale fine momenti istruttori di procedimento amministrativo funzionali alla produzione dell'atto amministrativo finale.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza:
-ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001 la giurisdizione sulle controversie in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle pp.AA., comprese quelle relative ai trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, appartiene all'a.g.o., con conseguente adottabilità da parte del G.L. di tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati;
l'oggetto della domanda proposta non era la ricostruzione di un atto amministrativo perso o non reperibile, ma l'accertamento dell'invio dell'istanza di riscatto da parte di essa appellante, come risultante dalla nota di trasmissione del 12/09/1994, il conseguente calcolo delle maggiori spettanze, da effettuarsi utilizzando la dichiarazione dei servizi, esistente e documentata, già utilizzata dal per il riscatto degli anni pre ruolo CP_1 ai fini pensionistici, e la riliquidazione dell'indennità di buonuscita in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi;
-la sussistenza del proprio diritto al riscatto e della responsabilità del datore di CP_1 lavoro, già accertata avendo l'impugnata sentenza ritenuto l'esistenza della relativa domanda, comportava l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Il e l' si sono costituiti in giudizio chiedendo il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Il profilo del motivo di gravame inerente alla sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o. su tutte le domande proposte nel presente giudizio è manifestamente fondato.
La controversia relativa al diritto al riscatto dei servizi valutabili o degli anni del corso di laurea, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, ha per oggetto (non l'an o il quantum del trattamento pensionistico, ma) la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del TFS, e quindi una questione da devolvere non alla giurisdizione del giudice contabile, bensì a quella del giudice del rapporto di impiego, da individuarsi, nel caso di rapporto di lavoro cessato dopo il 1° luglio 1998, come nella fattispecie, nel giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69 c. 7 d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. Sez. U.
n. 25039 del 07/11/2013 rv. 628057 - 01).
Di contro, il profilo del motivo di gravame attinente al merito della domanda proposta è manifestamente inammissibile.
Difatti, l'impugnata sentenza ha ritenuto (cfr. pagg. 7 segg.) che: pur essendo stata accertata l'avvenuta presentazione della domanda di riscatto, l'appellante non avrebbe più potuto ottenere il riscatto per effetto della mancanza della domanda, non più reperibile presso il
Ministero datore di lavoro, ma aveva diritto al risarcimento del relativo danno, conseguente alla negligente condotta della p.A. nella conservazione della domanda stessa;
l'appellante aveva però avanzato non domanda risarcitoria, ma domanda di accertamento del diritto al riconoscimento degli anni pre ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita sulla base di una domanda irreperibile, e di condanna del Ministero datore di lavoro all'integrazione del modello PL1 inserendovi la somma effettivamente dovuta a titolo di buonuscita, ciò che si sostanziava in una pretesa di ricostituzione ope iudicis dell'atto mancante, inaccoglibile poiché estranea alla giurisdizione dell'a.g.o., non potendo ordinarsi all'Amministrazione di compiere atti di natura endo-procedimentale finalizzati alla liquidazione di importi, assertivamente dovuti, costituendo gli atti necessari a tale fine momenti istruttori di procedimento amministrativo funzionali alla produzione dell'atto amministrativo finale.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, l'impugnata sentenza ha ritenuto non che l'oggetto della domanda proposta fosse la ricostruzione di un atto amministrativo perso o non reperibile, con riferimento alla domanda di riscatto, ma che la domanda atteneva alla richiesta di integrazione del modello PL1 mediante inserimento, quali periodi computabili, degli anni oggetto della domanda di riscatto, e conseguente rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di buonuscita, ciò che si risolveva in una pretesa di ricostituzione giudiziale di un atto amministrativo mancante, inammissibile poiché non potrebbe ordinarsi alla p.A. di compiere atti di natura endo-procedimentale finalizzati alla liquidazione di importi;
detta domanda era quindi infondata;
l'appellante avrebbe avuto semmai diritto al risarcimento del danno, ma non aveva avanzato domanda risarcitoria.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'affermazione della giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda avanzata non può condurre automaticamente, ex se, all'accoglimento di essa in quanto l'impugnata sentenza avrebbe già affermato la fondatezza della pretesa, poiché, del tutto all'opposto, la sentenza ne ha ritenuto l'infondatezza, statuendo che per effetto del mancato reperimento della domanda l'appellante non avrebbe più potuto ottenere il riscatto richiesto, ma avrebbe semmai avuto diritto al risarcimento del relativo danno, che però non aveva chiesto.
Il profilo di gravame, pertanto, non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'impugnata sentenza, e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, ed è perciò, con evidenza, inammissibile per difetto di specificità, in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c..
In ogni caso, la domanda dell'appellante, così come proposta, è manifestamente infondata, per le seguenti considerazioni.
Difatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la quale invoca erroneamente l'art. 10 d.P.R. n. 1092/1973 (che è disposizione relativa al computo dei servizi statali pre ruolo agli effetti della pensione), la fattispecie di causa verte in tema di riscatto di servizi o periodi computabili agli effetti dell'indennità di buonuscita, disciplinato dal d.P.R. n. 1032/1973.
Detto riscatto, ancora contrariamente a quanto dedotto dall'appellante (la quale sostiene che, una volta accertata la presenza della domanda, avrebbe per ciò solo diritto al riscatto ed al conseguente computo degli anni riscattati ai fini della quantificazione dell'indennità), è oneroso per il dipendente.
Segnatamente, ex art. 14 del d.P.R. n. 1032/1973, i fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41, cioè dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività.
Nella fattispecie, tale data è quella della nomina in ruolo, poiché ex artt. 1, 2 e 39 del d.P.R. stesso sono iscritti al fondo di amministrazione dei t.f.s. i dipendenti di ruolo delle pp.AA. e quelli non di ruolo con rapporti di durata superiore ad un anno, mentre i supplenti della scuola sono in ogni caso esclusi dal fondo stesso.
Pertanto, i servizi ed i periodi di cui l'appellante chiede il computo agli effetti della buonuscita devono fare oggetto di riscatto, che, ex art. 15 c. 4 del d.P.R. stesso, è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell' (ora ), in base a coefficienti attuariali previsti CP_3 CP_2 da apposita tabella approvata con decreto ministeriale.
La quantificazione del contributo di riscatto è regolamentata dal successivo art. 24 del d.P.R., in base al quale il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda -prima della cessazione dal servizio, a pena di decadenza- all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene, che ne cura l'istruttoria e, entro i successivi sei mesi, la trasmette al Fondo, il quale provvede entro novanta giorni dalla ricezione.
Tali disposizioni, ex art. 599 t.u. Scuola n. 297/1994, sono interamente applicabili al personale della Scuola.
Ne consegue che, essendo il riscatto chiesto dall'appellante oneroso, per tutti i periodi di cui chiede il computo (supplenze, peraltro tutte infrannuali come si rileva dallo stato di servizio in atti, e anni di corso di laurea), ella, all'esito della presentazione della relativa domanda, non avrebbe per ciò solo diritto al computo ai fini del TFS dei periodi oggetto della domanda stessa ed alla conseguente riliquidazione del trattamento, come richiesto, ma solo a che il già datore di lavoro adempia alle proprie obbligazioni conseguenti alla CP_1 presentazione della domanda, cioè istruisca la pratica e la trasmetta all' ai fini della CP_2 quantificazione dell'onere di riscatto, mentre il diritto al computo insorgerà solo all'esito dell'ammissione al riscatto di tutti i periodi richiesti e dell'integrale pagamento del relativo contributo.
L'appellante, inoltre, avrebbe diritto al risarcimento del relativo danno, conseguente all'illegittimo omesso computo nel TFS degli anni oggetto di domanda di riscatto (cfr. Cass.
Sez. L. n, 16581 del 08/02/2022-23/05/2022), ma nella fattispecie una siffatta domanda non risulta proposta (l'appellante aveva avanzato solo domanda di risarcimento dei danni morali, ma rinunciandovi nel corso del primo grado - cfr. le note difensive autorizzate del
25/09/2023), ed in ogni caso, essendo come visto ancora possibile l'adempimento in forma specifica, essa sarebbe improponibile, essendo ammesso il risarcimento per equivalente, in base ai principi generali, soltanto laddove l'adempimento non sia più possibile.
L'appello va pertanto rigettato, sia pure con differente motivazione.
L'esito complessivo del giudizio e la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 420/2024 in data 26/06/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello con differente motivazione e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. SULPIZI ERIKA, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
, rappresentato e difeso Controparte_2 da: avv.ti GAMBINO ARMANDO e BARONE CARMINE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellati-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 420/2024 del 26/06/2024 - 26/06/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30/10/2024 già docente alle dipendenze del Parte_1
, e collocata in pensione il 01/09/2019, ha impugnato la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 26/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale erano state respinte le domande -proposte con ricorso del 06/04/2021- di accertamento del proprio diritto al riconoscimento del periodo dal 01/11/1976 al
31/08/1992, (anni di corso universitario e di servizio pre ruolo), già riconosciuti ai fini pensionistici, anche ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio, e di conseguente condanna del già datore di lavoro: a procedere all'integrazione del CP_1 modello PL1, inserendo nello stesso, ai fini del calcolo della somma dovuta a titolo di indennità di buonuscita, il riscatto dei servizi non di ruolo prestati, considerando per il riscatto lo stipendio in godimento nel periodo, previa emanazione da parte del Ministero stesso degli atti propedeutici e opportuni, ed accertando che la somma ancora dovuta a titolo di buonuscita ammonta ad € 25.762,15, o alla diversa somma da determinarsi dall' a seguito dell'invio CP_2 del modello PL1 rimodulato;
ad inoltrare all' il modello PL1 ai fini della liquidazione CP_2 della quota di buonuscita ancora dovuta.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la sussistenza della legittimazione passiva dell' , CP_2 avendo la chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di maggior Pt_1 somma spettante a titolo di trattamento di fine servizio, erogabile dall'Istituto di Previdenza
(Gestione ex INPDAP); la sussistenza di prova dell'avvenuta presentazione da parte della della domanda di riscatto, nonostante il avesse Pt_1 Controparte_1 allegato di non averla rinvenuta, avendo la docente prodotto la nota di trasmissione della domanda stessa da parte del Provveditorato degli Studi di Terni (ove era stata avanzata) al
Provveditorato degli Studi di Teramo, in data 12/09/1994, ciò che costituiva attestazione dell'esistenza della domanda stessa, e non avendo il disconosciuto detta nota;
CP_1
l'irrilevanza del mancato rinvenimento della domanda, non potendo il negligente operato della p.A. andare a detrimento dei diritti della lavoratrice;
la sussistenza del diritto della la quale non avrebbe più potuto ottenere il riscatto per effetto della mancanza della Pt_1 domanda, al risarcimento del relativo danno;
la conseguente infondatezza delle domande della così come proposte, avendo ella avanzato non domanda risarcitoria ma di Pt_1 accertamento del diritto al riconoscimento degli anni pre ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita sulla base di una domanda irreperibile, e di condanna del Ministero datore di lavoro all'integrazione del modello PL1 inserendovi la somma effettivamente dovuta a titolo di buonuscita, ciò che si sostanziava in una pretesa di ricostituzione ope iudicis dell'atto mancante, inaccoglibile poiché estranea alla giurisdizione dell'a.g.o., non potendo ordinarsi all'Amministrazione di compiere atti di natura endo-procedimentale finalizzati alla liquidazione di importi, assertivamente dovuti, costituendo gli atti necessari a tale fine momenti istruttori di procedimento amministrativo funzionali alla produzione dell'atto amministrativo finale.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza:
-ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001 la giurisdizione sulle controversie in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle pp.AA., comprese quelle relative ai trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, appartiene all'a.g.o., con conseguente adottabilità da parte del G.L. di tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati;
l'oggetto della domanda proposta non era la ricostruzione di un atto amministrativo perso o non reperibile, ma l'accertamento dell'invio dell'istanza di riscatto da parte di essa appellante, come risultante dalla nota di trasmissione del 12/09/1994, il conseguente calcolo delle maggiori spettanze, da effettuarsi utilizzando la dichiarazione dei servizi, esistente e documentata, già utilizzata dal per il riscatto degli anni pre ruolo CP_1 ai fini pensionistici, e la riliquidazione dell'indennità di buonuscita in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi;
-la sussistenza del proprio diritto al riscatto e della responsabilità del datore di CP_1 lavoro, già accertata avendo l'impugnata sentenza ritenuto l'esistenza della relativa domanda, comportava l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Il e l' si sono costituiti in giudizio chiedendo il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Il profilo del motivo di gravame inerente alla sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o. su tutte le domande proposte nel presente giudizio è manifestamente fondato.
La controversia relativa al diritto al riscatto dei servizi valutabili o degli anni del corso di laurea, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, ha per oggetto (non l'an o il quantum del trattamento pensionistico, ma) la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del TFS, e quindi una questione da devolvere non alla giurisdizione del giudice contabile, bensì a quella del giudice del rapporto di impiego, da individuarsi, nel caso di rapporto di lavoro cessato dopo il 1° luglio 1998, come nella fattispecie, nel giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69 c. 7 d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. Sez. U.
n. 25039 del 07/11/2013 rv. 628057 - 01).
Di contro, il profilo del motivo di gravame attinente al merito della domanda proposta è manifestamente inammissibile.
Difatti, l'impugnata sentenza ha ritenuto (cfr. pagg. 7 segg.) che: pur essendo stata accertata l'avvenuta presentazione della domanda di riscatto, l'appellante non avrebbe più potuto ottenere il riscatto per effetto della mancanza della domanda, non più reperibile presso il
Ministero datore di lavoro, ma aveva diritto al risarcimento del relativo danno, conseguente alla negligente condotta della p.A. nella conservazione della domanda stessa;
l'appellante aveva però avanzato non domanda risarcitoria, ma domanda di accertamento del diritto al riconoscimento degli anni pre ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita sulla base di una domanda irreperibile, e di condanna del Ministero datore di lavoro all'integrazione del modello PL1 inserendovi la somma effettivamente dovuta a titolo di buonuscita, ciò che si sostanziava in una pretesa di ricostituzione ope iudicis dell'atto mancante, inaccoglibile poiché estranea alla giurisdizione dell'a.g.o., non potendo ordinarsi all'Amministrazione di compiere atti di natura endo-procedimentale finalizzati alla liquidazione di importi, assertivamente dovuti, costituendo gli atti necessari a tale fine momenti istruttori di procedimento amministrativo funzionali alla produzione dell'atto amministrativo finale.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, l'impugnata sentenza ha ritenuto non che l'oggetto della domanda proposta fosse la ricostruzione di un atto amministrativo perso o non reperibile, con riferimento alla domanda di riscatto, ma che la domanda atteneva alla richiesta di integrazione del modello PL1 mediante inserimento, quali periodi computabili, degli anni oggetto della domanda di riscatto, e conseguente rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di buonuscita, ciò che si risolveva in una pretesa di ricostituzione giudiziale di un atto amministrativo mancante, inammissibile poiché non potrebbe ordinarsi alla p.A. di compiere atti di natura endo-procedimentale finalizzati alla liquidazione di importi;
detta domanda era quindi infondata;
l'appellante avrebbe avuto semmai diritto al risarcimento del danno, ma non aveva avanzato domanda risarcitoria.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'affermazione della giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda avanzata non può condurre automaticamente, ex se, all'accoglimento di essa in quanto l'impugnata sentenza avrebbe già affermato la fondatezza della pretesa, poiché, del tutto all'opposto, la sentenza ne ha ritenuto l'infondatezza, statuendo che per effetto del mancato reperimento della domanda l'appellante non avrebbe più potuto ottenere il riscatto richiesto, ma avrebbe semmai avuto diritto al risarcimento del relativo danno, che però non aveva chiesto.
Il profilo di gravame, pertanto, non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'impugnata sentenza, e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, ed è perciò, con evidenza, inammissibile per difetto di specificità, in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c..
In ogni caso, la domanda dell'appellante, così come proposta, è manifestamente infondata, per le seguenti considerazioni.
Difatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la quale invoca erroneamente l'art. 10 d.P.R. n. 1092/1973 (che è disposizione relativa al computo dei servizi statali pre ruolo agli effetti della pensione), la fattispecie di causa verte in tema di riscatto di servizi o periodi computabili agli effetti dell'indennità di buonuscita, disciplinato dal d.P.R. n. 1032/1973.
Detto riscatto, ancora contrariamente a quanto dedotto dall'appellante (la quale sostiene che, una volta accertata la presenza della domanda, avrebbe per ciò solo diritto al riscatto ed al conseguente computo degli anni riscattati ai fini della quantificazione dell'indennità), è oneroso per il dipendente.
Segnatamente, ex art. 14 del d.P.R. n. 1032/1973, i fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41, cioè dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività.
Nella fattispecie, tale data è quella della nomina in ruolo, poiché ex artt. 1, 2 e 39 del d.P.R. stesso sono iscritti al fondo di amministrazione dei t.f.s. i dipendenti di ruolo delle pp.AA. e quelli non di ruolo con rapporti di durata superiore ad un anno, mentre i supplenti della scuola sono in ogni caso esclusi dal fondo stesso.
Pertanto, i servizi ed i periodi di cui l'appellante chiede il computo agli effetti della buonuscita devono fare oggetto di riscatto, che, ex art. 15 c. 4 del d.P.R. stesso, è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell' (ora ), in base a coefficienti attuariali previsti CP_3 CP_2 da apposita tabella approvata con decreto ministeriale.
La quantificazione del contributo di riscatto è regolamentata dal successivo art. 24 del d.P.R., in base al quale il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda -prima della cessazione dal servizio, a pena di decadenza- all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene, che ne cura l'istruttoria e, entro i successivi sei mesi, la trasmette al Fondo, il quale provvede entro novanta giorni dalla ricezione.
Tali disposizioni, ex art. 599 t.u. Scuola n. 297/1994, sono interamente applicabili al personale della Scuola.
Ne consegue che, essendo il riscatto chiesto dall'appellante oneroso, per tutti i periodi di cui chiede il computo (supplenze, peraltro tutte infrannuali come si rileva dallo stato di servizio in atti, e anni di corso di laurea), ella, all'esito della presentazione della relativa domanda, non avrebbe per ciò solo diritto al computo ai fini del TFS dei periodi oggetto della domanda stessa ed alla conseguente riliquidazione del trattamento, come richiesto, ma solo a che il già datore di lavoro adempia alle proprie obbligazioni conseguenti alla CP_1 presentazione della domanda, cioè istruisca la pratica e la trasmetta all' ai fini della CP_2 quantificazione dell'onere di riscatto, mentre il diritto al computo insorgerà solo all'esito dell'ammissione al riscatto di tutti i periodi richiesti e dell'integrale pagamento del relativo contributo.
L'appellante, inoltre, avrebbe diritto al risarcimento del relativo danno, conseguente all'illegittimo omesso computo nel TFS degli anni oggetto di domanda di riscatto (cfr. Cass.
Sez. L. n, 16581 del 08/02/2022-23/05/2022), ma nella fattispecie una siffatta domanda non risulta proposta (l'appellante aveva avanzato solo domanda di risarcimento dei danni morali, ma rinunciandovi nel corso del primo grado - cfr. le note difensive autorizzate del
25/09/2023), ed in ogni caso, essendo come visto ancora possibile l'adempimento in forma specifica, essa sarebbe improponibile, essendo ammesso il risarcimento per equivalente, in base ai principi generali, soltanto laddove l'adempimento non sia più possibile.
L'appello va pertanto rigettato, sia pure con differente motivazione.
L'esito complessivo del giudizio e la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 420/2024 in data 26/06/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello con differente motivazione e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -