Articolo 95 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 93
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1 gennaio 2003
Art. 95. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.

Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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