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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 6252/2023
Il giorno 22.12.2025 alle ore 11.01 sono presenti mediante collegamento Teams l'avv. Lalli
per MO D'UR personalmente presente e l'avv. Iacono in sostituzione dell'avv. Riccio
per CP_1
I procuratori discutono diffusamente la causa e chiedono che la stessa venga decisa.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI DI, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6252/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
D'RS AS (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
LA Lalli per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianvito Riccio
( e IG Iacono per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 1 commi dal n. 51 al n. 57 della legge n. 92/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di
Bari n. 19808/2023 che ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminatogli da in data 10.9.2021 e rigettato la domanda CP_1
riconvenzionale da lui proposta.
A sostegno dell'impugnazione, ha rilevato che il licenziamento fosse nullo ovvero illegittimo poiché:
2 1. all'epoca era in vigore ancora il divieto di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo per la normativa emergenziale COVID;
2. egli ha prestato attività lavorativa nel laboratorio di micropropulsione del dipartimento AIT a dispetto del suo formale inquadramento;
3. è stato violato l'obbligo di repechage in particolar modo con riferimento alla posizione di perito meccanico, assunto il in data 4.5.2020 con un contratto a Persona_1
tempo determinato della durata di 1 anno e con un orario di 6 ore al giorno, oggi full time a tempo indeterminato, che opera nel magazzino (reparto di nuova istituzione coincidente con la sua assunzione iniziale) ove svolge il controllo della qualità dei pezzi che provengono dalle officine esterne (proprio quei pezzi che prima creava il
NO D'UR nella Officina interna) svolgendo attività che avrebbero potuto essere lui proposte.
, nel costituirsi, ha contestato le doglianze del ricorrente e chiesto nel merito CP_1
il rigetto dell'opposizione.
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) ha confermato il cd. “blocco” dei licenziamenti per motivi oggettivi in via generale (quindi per tutti i datori di lavoro) sino al 30.6.2021, e poi ha diversificato l'applicabilità del divieto a seconda che il datore ricorra o meno a strumenti di integrazione salariale.
Il Decreto Sostegni, poi convertito in L. 21.5.2021, n. 69 stabiliva un blocco generalizzato
Parte_ dei licenziamenti per fino al 30 giugno 2021 - fino al 30.6.2021, è preclusa al datore,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in ITL in corso di cui all'art. 7 della medesima legge (art. 8,
co. 9, D.L. 22.3.2021, n. 41) – e un blocco fino al 31 ottobre 2021: dal 1° luglio 2021 al 31
Parte_ ottobre 2021, la facoltà di recedere per è altresì preclusa ai datori di cui al co. 2,
ossia i datori privati che sospendono o riducono l'attività per COVID-19 e che possono chiedere, per i lavoratori in forza al 23.3.2021 i trattamenti di Assegno Ordinario e Cassa
3 Integrazione GU in Deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (art. 8, co. 10, D.L. 22.3.2021, n. 41).
Il successivo decreto legge 25.5.2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), recante “Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, entrato in vigore il 26.5.2021, convertito in l. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto un nuovo blocco condizionato dei licenziamenti per GMO, applicabile solo a determinati datori. Infatti, i datori privati ex art. 8, co. 1 del D.L. 22.3.2021, n. 41 (L. n.
69/2021), ossia quelli che chiedono le ulteriori 13 settimane di CIGO dall'1.4.2021 al
30.6.2021 per i lavoratori in forza al 23.3.2021, che dall'1.7.2021 sospendono o riducono l'attività e chiedono le integrazioni salariali ex artt. 11 (CIGO) e 21 (CIGS) del D. Lgs.
14.9.2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale ex art. 5 di tale
D. Lgs. fino al 31.12.2021 (art. 40, co. 3, D.L. 25.5.2021, n. 73). La disposizione normativa,
al comma successivo, stabilisce che ai datori che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del co. 3 (CIGO e CIGS), resta preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dal numero dei dipendenti) ex art. 3 L. 15.7.1966, n. 604, per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021. Quindi, i datori che accedono a tali ammortizzatori sociali (e soltanto loro, non anche gli altri) non possono recedere dal contratto di lavoro con un
Parte_ licenziamento collettivo o individuale per per un periodo di durata pari a quello del trattamento di integrazione salariale fruito e il divieto sorge già con la sola presentazione della domanda (art. 40, co. 4, D.L. 25.5.2021, n. 73).
Considerato che la resistente non ha mai sospeso la propria attività durante la parentesi pandemica né usufruito di ammortizzatori sociali (cfr., cedolini 2020-2021, docc. 5 bis e 5
ter), deve ritenersi, stante la chiara lettera della legge, che essa non fosse destinatiaria del divieto di licenziamento per ragioni oggettive, in quanto a quell'epoca il divieto si applicava solo ai datori che avevano fatto richiesta e usufruito degli ammortizzatori sociali (art. 40, co. 3 e 4, D.L. 25.5.2021, n. 73).
Il secondo ed il terzo motivo di opposizione sono connessi e vanno trattati congiuntamente. Essi sono parimenti infondati.
4 Il licenziamento impugnato era stato intimato con la seguente motivazione “l'attuale realtà
di mercato impone alla (di seguito, la “ ”) un costante monitoraggio sia del CP_1 Pt_2
mercato che del fatturato, nonché di attivarsi in tutte le sedi per preservare e ove possibile
migliorare funzionalità organizzativa, efficienza e complessiva redditività.
In tale contesto la Società ha effettuato un attento esame della propria organizzazione allo scopo di
individuare i possibili interventi che permettano di ottenere sensibili risultati in termini di
efficienza organizzativa e ottimizzazione di costi. In tale ottica un possibile fattore di
efficientamento del Dipartimento Propulsione della risiede in una diversa e migliore CP_2
organizzazione dell'attività lavorativa, esternalizzando alcune funzioni e riducendo il numero
complessivo di addetti, ed i relativi costi. In particolare è stata effettuata la soppressione della unità
organizzativa “Space Prototyping”, a cui è Lei è impiegato. Per effetto di tale analisi si ritiene
necessario procedere alla soppressione del posto di lavoro da Lei ricoperto. Al fine di conservare la
Sa occupazione, la Società Le ha formulato diverse proposte riallocative, da Lei sempre rifiutate,
come di seguito elencate:
1. In data 15 gennaio 2021, proposta di distacco presso CP_3
una società del gruppo presso la sede di Monopoli (BA), con mansioni di Controparte_4
Addetto officina e stesso inquadramento;
2. In data 19 gennaio 2021, proposta di contratto di
lavoro part-time, 20 ore settimanali, inquadramento operaio livello 6° CCNL Metalmeccanici
Confapi, presso le sedi pisane (PI) della Società, all'interno della 3. In data 8 aprile CP_2
2021, proposta di contratto di lavoro part-time, 20 ore settimanali, inquadramento livello 5S
CCNL Metalmeccanici Confindustria, presso Dipartimento AIT, unità CP_1 CP_2
organizzativa Assembly Integration & Testing, sede di Ospedaletto (PI);
4. In data 28 aprile 2021,
invio lettera di distacco presso sede di Monopoli, con mansione di CP_3 [...]
. Tenuto conto delle possibili soluzioni conservative che la Società Le ha già proposto, CP_5
e da Lei rifiutate, ad oggi non sussiste alcuna possibilità di assegnarLa ad altri ruoli con mansioni
alternative. Tanto premesso, in data 3 agosto 2021 la Società effettuava la comunicazione ex art.
7, commi 1 e 2, Legge n. 604 del 15.7.1966 e successivamente, in data 4 agosto 2021, l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Livorno – Pisa (sede di Pisa) convocava la riunione della Commissione
Provinciale di Conciliazione nel giorno 3 settembre 2021, ore 11:30. Esperito infruttuosamente il
tentativo di conciliazione, la Società procede con la presente a formalizzare il recesso per motivo
5 oggettivo dal rapporto di lavoro, il quale è definitivamente cessato in data 4 agosto 2021, da
considerarsi quale ultimo giorno di lavoro. La Società provvederà, nei tempi tecnici richiesti, a
liquidare in Suo favore tutte le spettanze di fine rapporto, inclusa l'indennità sostitutiva del
preavviso"(cfr., doc. 22 resistente).
Si condividono le conclusioni del primo giudice, avendo la società fatto buon governo dei principi relativi al licenziamento per soppressione del posto di lavoro.
La documentazione versata in atti e non smentita da evidenze di segno contrario confermano la dismissione dell'officina meccanica di Ospedaletto, a seguito dell'affidamento a terzi delle relative lavorazioni. E' quindi provata la soppressione del posto di lavoro del D'UR e la correlazione causale con la scelta organizzativa della società, decisione insindacabile in questa sede e non oggetto di censure quanto ad eventuali profili di illegittimità e non genuinità dell'appalto (per tutte Cass. n.
15401/2020).
In ordine alla lamentata violazione dell'obbligo di repechage, va premesso che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti. Per pacifica giurisprudenza, "quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità
di repechage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti" (Cass. Sez. L, Sent. n. 6552
del 18/03/2009). In particolare, l'obbligo del “repechage” riguarda solo i posti disponibili in azienda che richiedano mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore da licenziarsi, anche di livello inferiore e per le quali non sia necessaria una ulteriore e diversa formazione del dipendente e, in proposito a queste ultime, va ribadito che neppure vengono in rilievo tutte quelle inferiori dell'organigramma aziendale, bensì
solo quelle compatibili con le competenze professionali del lavoratore o che siano state da lui già svolte - non potendo imporsi al datore di lavoro di fornire al lavoratore una
6 ulteriore o diversa formazione per la salvaguardia del posto di lavoro (Cass. Sez. Lav. N.
5981/2022; Cass. Sez. Lav. N. 30988/2022).
Ciò premesso, deve dunque ritenersi che l'assolvimento dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro vada verificato in relazione a mansioni equivalenti a quelle concretamente svolte dal lavoratore licenziato, nonché alla sua effettiva professionalità.
All'esito dell'espletata istruttoria risulta effettivamente appurato che il ricorrente pur non facendo parte nominalmente del gruppo AIT svolgeva compiti analoghi su disposizione del suo responsabile ( ed infatti nel laboratorio di micropropulsione Testimone_1
poiché la sua officina era stata dismessa, (cfr., teste , verbale di udienza del Testimone_2
19.1.2024).
Il teste responsabile del dipartimento propulsione elettrica all'epoca Testimone_1
dei fatti (cfr., verbale di udienza del 26.11.2024), ha dichiarato: “confermo che il NO
D'UR svolgeva attività lavorativa dal gennaio al mese di aprile 2021 (sospesa solo per la sua
malattia) Sempre nel dipartimento AIT Laboratorio di micropropulsione. Sempre con continuità,
stabilità e con conferimento di SPECIFICI INCARICHI E MANSIONI da parte mia suo
superiore…15) Confermo che dal 2006 al termine del rapporto il NO D'UR è stato assegnato
alla officina interna alla sede dove operava da solo eseguendo le seguenti attività: operatore al tornio
visualizzato, operatore fresa visualizzata, operatore rettifica visualizzata, operatore trapano a
colonna, operatore macchine a controllo numerico, saldatore con cannello ossiacetilenico, saldatore
a stagno, saldatore a elettrodo, tutto questo su materiali speciali di tipo aerospaziale e manutentore
dei macchinari sopraindicati, oltre al montaggio di particolari da lui realizzati (motori, catodi). 16)
Posso confermare che sempre dal 2006 al termine del rapporto D'UR veniva richiesto, dagli
Ingegneri progettisti della società, di fornire una consulenza tecnica costante in fase progettuale,
quindi affidandogli in questo la dovuta funzione impiegatizia tecnica: in sostanza D'UR essendo
l'unica figura dell'officina che di fatto dava corpo e realizzava i progetti a lui assegnati dagli
Ingegneri, questi ultimi avevano capito che nella fase progettuale dovevano per sviluppare il
progetto interfacciarsi costantemente con il D'UR per capire se la loro idea/progetto fosse
realizzabile o migliorabile chiedendo al D'UR un costante contributo anche all'interno della fase
7 progettuale stessa. Tutto il team riceve in modo non formale riconoscimenti da parte del cliente
finale Preciso che Si interfacciava con gli ingegneri, sono competenze diverse”.
Ciò non toglie che il ricorrente non possieda i requisiti ritenuti necessari per essere inserito in tale reparto: il teste , responsabile del reparto AIT, ha Testimone_3
dichiarato “posso riferire che il dipartimento AIT riceve delle specifiche dal dipartimento di
ingegneria redatte in inglese, da queste specifiche il dipartimento AIT redige le procedure di
assemblaggio e test. Sono tutti documenti redatti in lingua inglese. Le procedure di assemblaggio
e test vengono poi riviste con il cliente in un momento formale (TRR). Le attività in clean room
vengono svolte seguendo queste procedure con la supervisione del reparto qualità. Vale lo stesso
per le fasi dei test. Circa le professionalità presenti nel reparto AIT, che è attualmente sotto la mia
diretta responsabilità, posso riferire che io ricerco personale laureato in ingegneria con conoscenza
della lingua inglese e, se si tratta di risorse giovani neolaureate, è previsto un percorso di
affiancamento e formazione iniziale, mentre nel caso di figure con esperienza, si cerca l'esperienza
in settori analoghi presso ovvero che abbiano già operato in ambito spaziale con conoscenza di come
si opera in clean room e delle procedure a cui ho accennato prima. Non mi risulta che nel reparto
AIT vi siano colleghi che non abbiano le specifiche professionalità da me riferite. Tanto posso
riferire da quando io sono in AIT ovvero dal 2015. Non so se al ricorrente sia mai stato proposto
un impiego nel reparto AIT. Non conosco il documento n. 16 della produzione attorea che mi viene
mostrato, in cui viene proposta dal capo del personale una assunzione nel reparto AIT al sig.
D'UR per 4 ore giornaliere. Posso solo riferire che io non valuterei il profilo professionale del
ricorrente nell'ambito delle assunzioni nel reparto AIT.”
Tutti i testi (cfr., anche , verbale di udienza del 25.9.2024) hanno Testimone_4
confermato che “ opera nel magazzino (reparto di nuova istituzione Persona_1
coincidente con la sua assunzione iniziale) ove svolge il controllo della qualità dei pezzi che
provengono dalle officine esterne (proprio quei pezzi che prima creava il NO D'UR nella
Officina interna). 6) Il controllo di questi pezzi da parte del NO si concretizza nel A) Per_1
Ricevere i pezzi B) MISURARLI CON IL BR E IL MI C) Se conformi
all'ordine, cioè per dimensione e per il disegno, inserendoli nella piattaforma gestionale SAP. D)
Se non conformi aprire una pratica di non conformità e trasferire il pezzo al TEAM di Ingegneri
8 della qualità che decidono il da farsi”, attività che pure il ricorrente avrebbe potuto almeno in parte svolgere.
Nel caso di specie, proprio con riferimento al lavoratore questi è stato Persona_1
assunto da con contratto part-time (30 ore settimanali) a tempo determinato dal 4 CP_1
maggio 2020 al 3 maggio 2021, poi prorogato fino al 2 maggio 2022 full-time e dal 3
maggio 2022 a tempo indeterminato (doc. 26 prod. ) sicchè al momento del CP_1
licenziamento non vi era comunque il posto disponibile in azienda.
Inoltre, risulta essere un incoming inspector, una figura in ambito space, molto Per_1
superiore al ruolo di un magazziniere avendo anche responsabilità di addetto al controllo qualità: questo ruolo richiede specifiche competenze elettroniche e meccaniche non possedute dal sig. D'UR (doc. 27 - job description , che risponde Per_1
all'organizzazione di Product Assurance/Quality Assurance (assicurazione prodotto,
assicurazione qualità) ed il cui ruolo non è solamente quello del controllo dimensionale dei pezzi meccanici, ma della cosiddetta “incoming inspection” (ispezione all'ingresso)
di tutta la merce in ingresso in stabilimento, che comprende: - verifica della conformità
con gli ordini emessi;
- ingresso e registrazione in magazzino fisico;
- caricamento nel magazzino digitale SAP collegato con il gestionale aziendale;
- scarico del magazzino fisico e gestionale in funzione degli ordini di produzione, ovverosia una attività molto più ampia di quella dei controlli dimensionali (di officina) che il ricorrente ha svolto,
sebbene unitamente ad altri compiti di maggior rilievo risultanti dalle testimonianze anzidette.
Si condividono, per il resto, le determinazioni del primo giudice che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine a tutti gli altri dipendenti citati in ricorso, trattandosi di lavoratori con profili diversi o superiori a quello del ricorrente.
In ordine alla possibilità di adibire il D'UR a mansioni inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte, nella specie, non è contestato che le uniche posizioni lavorative con mansioni inferiori, afferenti all'attività di manutenzione dei due edifici delle sedi pisane,
sono stabilmente occupate, rispettivamente dal 2003 e dal 2008, dai dipendenti e Per_2
Circa le ulteriori assunzioni che, in base alla difesa del lavoratore, la società Pt_3
9 avrebbe effettuato nel periodo attenzionato, sono pacifiche le seguenti circostanze.
è un ingegnere elettronico a cui sono state affidate mansioni di “Facility Testimone_5
Manager” responsabile di tutta la gestione degli edifici, degli impianti, e della manutenzione delle sedi pisane di . Inoltre, all' ing. è stato assegnato CP_1 Tes_5
l'incarico di responsabile di gestione e coordinamento di tutti gli edifici delle sedi del gruppo nel nord Italia, ivi incluse le sedi di MER MEC STE SpA di Milano e CP_6
Genova.
e sono ingegneri aerospaziali nel Controparte_7 Parte_4 Parte_5
dipartimento AIT. è un ingegnere meccanico nel dipartimento AIT. Testimone_6
è laureata in matematica ed esperta nell'uso del gestionale SAP. È stata Parte_6
trasferita al magazzino con mansioni specializzate di gestione contabile attraverso il suddetto gestionale digitale SAP. Pertanto, in tutti i predetti casi, trattasi di profili professionali superiori rispetto a quello del sig. D'UR, il quale non avrebbe potuto ricoprire efficientemente i predetti ruoli. Con riferimento ad ed Parte_7 [...]
si osserva che gli stessi non sono mai stati assunti con contratti di lavoro Pt_8
subordinato, ma in un caso si è trattato dello svolgimento di un tirocinio non curriculare della durata di 6 mesi, dal 31.5.2021 al 30.11.2021 (doc. 1 note a seguito di riconvenzionale
– convenzione e progetto formativo ), nell'altro si è trattato di una Pt_7
somministrazione di lavoro a tempo determinato, contrattualmente prevista per la durata di circa 7 mesi, dal 6 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 (doc. 2 note a seguito di riconvenzionale). Pertanto, l'impiego temporaneo di e non può costituire Pt_7 Pt_8
violazione dell'obbligo di repêchage nei confronti del sig. D'UR. Circa le assunzioni,
allegate dalla difesa del lavoratore, di due nuove unità nel reparto magazzino, di un responsabile della manutenzione e di un tecnico di laboratorio, tutte avvenute dopo il licenziamento, non risultano evidenze di segno contrario, né specifiche contestazioni, in ordine a quanto rilevato dalla società nell'ambito delle note del 6.4.2023,
tempestivamente depositate nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, rinviata d'ufficio al 21.4.2023, nelle quali si legge che “ a. nessuna nuova risorsa è stata assunta dalla Società per ricoprire ruoli afferenti al magazzino, tuttalpiù
10 sono state trasferite figure professionali già presenti in organico da ben prima della riorganizzazione che ha determinato la soppressione della posizione lavorativa del sig.
D'UR; b. il responsabile manutenzione a cui allude il Ricorrente è l'Ing.
[...]
come indicato al punto 52 della parte in fatto del Ricorso. Assunto il 12 aprile Tes_5
2021, l'Ing. è un ingegnere elettronico con elevate competenze, in nessun modo Tes_5
paragonabili a quelle del sig. D'UR e pertanto non rientrante quale professionalità utile al controllo del corretto assolvimento all'obbligo di repêchage. Si pensi che l'Ing.
è oggi responsabile della manutenzione e coordinamento di tutte le sedi del Tes_5
nord Italia dell'intero gruppo Angel;
c. nessuna nuova risorsa è stata assunta per la posizione di tecnico di laboratorio”. Quanto infine alla possibilità di repechage prospettata dal lavoratore “poiché nel Business Unit Space, presso le sedi Pisane vi era spazio per un suo impegno orario iniziale di 3 mesi per 4 ore e poi aumentabili e contemporaneamente vi erano a disposizione per il NO D'UR ulteriori 4 ore nel laboratorio di micropropulsione per conto del gruppo di lavoro AIT - Assembly
Integration & Testing - di Ospedaletto”, va osservato che le proposte di assunzione part time in via alternativa in uno dei summenzionati reparti appaiono per lo più dei tentativi della società di preservare il posto di lavoro del D'UR, anche in assenza di effettive esigenze della società (cfr. pag. 13 – 14 ricorso , tant'è che non è risultata CP_1
alcuna diversa e contestuale assunzione part time nei suddetti reparti con riferimento a professionalità analoghe a quella del ricorrente.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la resistente abbia provato le ragioni organizzative o produttive che hanno reso necessaria la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato, il nesso causale tra queste ragioni ed il licenziamento,
l'impossibilità di una diversa utilizzazione della sua attività lavorativa all'interno della azienda nonché il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra più
lavoratori licenziabili con mansioni fungibili tra loro sicchè l'opposizione non può essere accolta.
In ragione delle difficoltà probatorie e della natura della causa, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
11
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI DI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI DI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
12
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 6252/2023
Il giorno 22.12.2025 alle ore 11.01 sono presenti mediante collegamento Teams l'avv. Lalli
per MO D'UR personalmente presente e l'avv. Iacono in sostituzione dell'avv. Riccio
per CP_1
I procuratori discutono diffusamente la causa e chiedono che la stessa venga decisa.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI DI, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6252/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
D'RS AS (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
LA Lalli per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianvito Riccio
( e IG Iacono per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 1 commi dal n. 51 al n. 57 della legge n. 92/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di
Bari n. 19808/2023 che ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminatogli da in data 10.9.2021 e rigettato la domanda CP_1
riconvenzionale da lui proposta.
A sostegno dell'impugnazione, ha rilevato che il licenziamento fosse nullo ovvero illegittimo poiché:
2 1. all'epoca era in vigore ancora il divieto di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo per la normativa emergenziale COVID;
2. egli ha prestato attività lavorativa nel laboratorio di micropropulsione del dipartimento AIT a dispetto del suo formale inquadramento;
3. è stato violato l'obbligo di repechage in particolar modo con riferimento alla posizione di perito meccanico, assunto il in data 4.5.2020 con un contratto a Persona_1
tempo determinato della durata di 1 anno e con un orario di 6 ore al giorno, oggi full time a tempo indeterminato, che opera nel magazzino (reparto di nuova istituzione coincidente con la sua assunzione iniziale) ove svolge il controllo della qualità dei pezzi che provengono dalle officine esterne (proprio quei pezzi che prima creava il
NO D'UR nella Officina interna) svolgendo attività che avrebbero potuto essere lui proposte.
, nel costituirsi, ha contestato le doglianze del ricorrente e chiesto nel merito CP_1
il rigetto dell'opposizione.
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) ha confermato il cd. “blocco” dei licenziamenti per motivi oggettivi in via generale (quindi per tutti i datori di lavoro) sino al 30.6.2021, e poi ha diversificato l'applicabilità del divieto a seconda che il datore ricorra o meno a strumenti di integrazione salariale.
Il Decreto Sostegni, poi convertito in L. 21.5.2021, n. 69 stabiliva un blocco generalizzato
Parte_ dei licenziamenti per fino al 30 giugno 2021 - fino al 30.6.2021, è preclusa al datore,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in ITL in corso di cui all'art. 7 della medesima legge (art. 8,
co. 9, D.L. 22.3.2021, n. 41) – e un blocco fino al 31 ottobre 2021: dal 1° luglio 2021 al 31
Parte_ ottobre 2021, la facoltà di recedere per è altresì preclusa ai datori di cui al co. 2,
ossia i datori privati che sospendono o riducono l'attività per COVID-19 e che possono chiedere, per i lavoratori in forza al 23.3.2021 i trattamenti di Assegno Ordinario e Cassa
3 Integrazione GU in Deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (art. 8, co. 10, D.L. 22.3.2021, n. 41).
Il successivo decreto legge 25.5.2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), recante “Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, entrato in vigore il 26.5.2021, convertito in l. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto un nuovo blocco condizionato dei licenziamenti per GMO, applicabile solo a determinati datori. Infatti, i datori privati ex art. 8, co. 1 del D.L. 22.3.2021, n. 41 (L. n.
69/2021), ossia quelli che chiedono le ulteriori 13 settimane di CIGO dall'1.4.2021 al
30.6.2021 per i lavoratori in forza al 23.3.2021, che dall'1.7.2021 sospendono o riducono l'attività e chiedono le integrazioni salariali ex artt. 11 (CIGO) e 21 (CIGS) del D. Lgs.
14.9.2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale ex art. 5 di tale
D. Lgs. fino al 31.12.2021 (art. 40, co. 3, D.L. 25.5.2021, n. 73). La disposizione normativa,
al comma successivo, stabilisce che ai datori che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del co. 3 (CIGO e CIGS), resta preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dal numero dei dipendenti) ex art. 3 L. 15.7.1966, n. 604, per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021. Quindi, i datori che accedono a tali ammortizzatori sociali (e soltanto loro, non anche gli altri) non possono recedere dal contratto di lavoro con un
Parte_ licenziamento collettivo o individuale per per un periodo di durata pari a quello del trattamento di integrazione salariale fruito e il divieto sorge già con la sola presentazione della domanda (art. 40, co. 4, D.L. 25.5.2021, n. 73).
Considerato che la resistente non ha mai sospeso la propria attività durante la parentesi pandemica né usufruito di ammortizzatori sociali (cfr., cedolini 2020-2021, docc. 5 bis e 5
ter), deve ritenersi, stante la chiara lettera della legge, che essa non fosse destinatiaria del divieto di licenziamento per ragioni oggettive, in quanto a quell'epoca il divieto si applicava solo ai datori che avevano fatto richiesta e usufruito degli ammortizzatori sociali (art. 40, co. 3 e 4, D.L. 25.5.2021, n. 73).
Il secondo ed il terzo motivo di opposizione sono connessi e vanno trattati congiuntamente. Essi sono parimenti infondati.
4 Il licenziamento impugnato era stato intimato con la seguente motivazione “l'attuale realtà
di mercato impone alla (di seguito, la “ ”) un costante monitoraggio sia del CP_1 Pt_2
mercato che del fatturato, nonché di attivarsi in tutte le sedi per preservare e ove possibile
migliorare funzionalità organizzativa, efficienza e complessiva redditività.
In tale contesto la Società ha effettuato un attento esame della propria organizzazione allo scopo di
individuare i possibili interventi che permettano di ottenere sensibili risultati in termini di
efficienza organizzativa e ottimizzazione di costi. In tale ottica un possibile fattore di
efficientamento del Dipartimento Propulsione della risiede in una diversa e migliore CP_2
organizzazione dell'attività lavorativa, esternalizzando alcune funzioni e riducendo il numero
complessivo di addetti, ed i relativi costi. In particolare è stata effettuata la soppressione della unità
organizzativa “Space Prototyping”, a cui è Lei è impiegato. Per effetto di tale analisi si ritiene
necessario procedere alla soppressione del posto di lavoro da Lei ricoperto. Al fine di conservare la
Sa occupazione, la Società Le ha formulato diverse proposte riallocative, da Lei sempre rifiutate,
come di seguito elencate:
1. In data 15 gennaio 2021, proposta di distacco presso CP_3
una società del gruppo presso la sede di Monopoli (BA), con mansioni di Controparte_4
Addetto officina e stesso inquadramento;
2. In data 19 gennaio 2021, proposta di contratto di
lavoro part-time, 20 ore settimanali, inquadramento operaio livello 6° CCNL Metalmeccanici
Confapi, presso le sedi pisane (PI) della Società, all'interno della 3. In data 8 aprile CP_2
2021, proposta di contratto di lavoro part-time, 20 ore settimanali, inquadramento livello 5S
CCNL Metalmeccanici Confindustria, presso Dipartimento AIT, unità CP_1 CP_2
organizzativa Assembly Integration & Testing, sede di Ospedaletto (PI);
4. In data 28 aprile 2021,
invio lettera di distacco presso sede di Monopoli, con mansione di CP_3 [...]
. Tenuto conto delle possibili soluzioni conservative che la Società Le ha già proposto, CP_5
e da Lei rifiutate, ad oggi non sussiste alcuna possibilità di assegnarLa ad altri ruoli con mansioni
alternative. Tanto premesso, in data 3 agosto 2021 la Società effettuava la comunicazione ex art.
7, commi 1 e 2, Legge n. 604 del 15.7.1966 e successivamente, in data 4 agosto 2021, l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Livorno – Pisa (sede di Pisa) convocava la riunione della Commissione
Provinciale di Conciliazione nel giorno 3 settembre 2021, ore 11:30. Esperito infruttuosamente il
tentativo di conciliazione, la Società procede con la presente a formalizzare il recesso per motivo
5 oggettivo dal rapporto di lavoro, il quale è definitivamente cessato in data 4 agosto 2021, da
considerarsi quale ultimo giorno di lavoro. La Società provvederà, nei tempi tecnici richiesti, a
liquidare in Suo favore tutte le spettanze di fine rapporto, inclusa l'indennità sostitutiva del
preavviso"(cfr., doc. 22 resistente).
Si condividono le conclusioni del primo giudice, avendo la società fatto buon governo dei principi relativi al licenziamento per soppressione del posto di lavoro.
La documentazione versata in atti e non smentita da evidenze di segno contrario confermano la dismissione dell'officina meccanica di Ospedaletto, a seguito dell'affidamento a terzi delle relative lavorazioni. E' quindi provata la soppressione del posto di lavoro del D'UR e la correlazione causale con la scelta organizzativa della società, decisione insindacabile in questa sede e non oggetto di censure quanto ad eventuali profili di illegittimità e non genuinità dell'appalto (per tutte Cass. n.
15401/2020).
In ordine alla lamentata violazione dell'obbligo di repechage, va premesso che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti. Per pacifica giurisprudenza, "quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità
di repechage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti" (Cass. Sez. L, Sent. n. 6552
del 18/03/2009). In particolare, l'obbligo del “repechage” riguarda solo i posti disponibili in azienda che richiedano mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore da licenziarsi, anche di livello inferiore e per le quali non sia necessaria una ulteriore e diversa formazione del dipendente e, in proposito a queste ultime, va ribadito che neppure vengono in rilievo tutte quelle inferiori dell'organigramma aziendale, bensì
solo quelle compatibili con le competenze professionali del lavoratore o che siano state da lui già svolte - non potendo imporsi al datore di lavoro di fornire al lavoratore una
6 ulteriore o diversa formazione per la salvaguardia del posto di lavoro (Cass. Sez. Lav. N.
5981/2022; Cass. Sez. Lav. N. 30988/2022).
Ciò premesso, deve dunque ritenersi che l'assolvimento dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro vada verificato in relazione a mansioni equivalenti a quelle concretamente svolte dal lavoratore licenziato, nonché alla sua effettiva professionalità.
All'esito dell'espletata istruttoria risulta effettivamente appurato che il ricorrente pur non facendo parte nominalmente del gruppo AIT svolgeva compiti analoghi su disposizione del suo responsabile ( ed infatti nel laboratorio di micropropulsione Testimone_1
poiché la sua officina era stata dismessa, (cfr., teste , verbale di udienza del Testimone_2
19.1.2024).
Il teste responsabile del dipartimento propulsione elettrica all'epoca Testimone_1
dei fatti (cfr., verbale di udienza del 26.11.2024), ha dichiarato: “confermo che il NO
D'UR svolgeva attività lavorativa dal gennaio al mese di aprile 2021 (sospesa solo per la sua
malattia) Sempre nel dipartimento AIT Laboratorio di micropropulsione. Sempre con continuità,
stabilità e con conferimento di SPECIFICI INCARICHI E MANSIONI da parte mia suo
superiore…15) Confermo che dal 2006 al termine del rapporto il NO D'UR è stato assegnato
alla officina interna alla sede dove operava da solo eseguendo le seguenti attività: operatore al tornio
visualizzato, operatore fresa visualizzata, operatore rettifica visualizzata, operatore trapano a
colonna, operatore macchine a controllo numerico, saldatore con cannello ossiacetilenico, saldatore
a stagno, saldatore a elettrodo, tutto questo su materiali speciali di tipo aerospaziale e manutentore
dei macchinari sopraindicati, oltre al montaggio di particolari da lui realizzati (motori, catodi). 16)
Posso confermare che sempre dal 2006 al termine del rapporto D'UR veniva richiesto, dagli
Ingegneri progettisti della società, di fornire una consulenza tecnica costante in fase progettuale,
quindi affidandogli in questo la dovuta funzione impiegatizia tecnica: in sostanza D'UR essendo
l'unica figura dell'officina che di fatto dava corpo e realizzava i progetti a lui assegnati dagli
Ingegneri, questi ultimi avevano capito che nella fase progettuale dovevano per sviluppare il
progetto interfacciarsi costantemente con il D'UR per capire se la loro idea/progetto fosse
realizzabile o migliorabile chiedendo al D'UR un costante contributo anche all'interno della fase
7 progettuale stessa. Tutto il team riceve in modo non formale riconoscimenti da parte del cliente
finale Preciso che Si interfacciava con gli ingegneri, sono competenze diverse”.
Ciò non toglie che il ricorrente non possieda i requisiti ritenuti necessari per essere inserito in tale reparto: il teste , responsabile del reparto AIT, ha Testimone_3
dichiarato “posso riferire che il dipartimento AIT riceve delle specifiche dal dipartimento di
ingegneria redatte in inglese, da queste specifiche il dipartimento AIT redige le procedure di
assemblaggio e test. Sono tutti documenti redatti in lingua inglese. Le procedure di assemblaggio
e test vengono poi riviste con il cliente in un momento formale (TRR). Le attività in clean room
vengono svolte seguendo queste procedure con la supervisione del reparto qualità. Vale lo stesso
per le fasi dei test. Circa le professionalità presenti nel reparto AIT, che è attualmente sotto la mia
diretta responsabilità, posso riferire che io ricerco personale laureato in ingegneria con conoscenza
della lingua inglese e, se si tratta di risorse giovani neolaureate, è previsto un percorso di
affiancamento e formazione iniziale, mentre nel caso di figure con esperienza, si cerca l'esperienza
in settori analoghi presso ovvero che abbiano già operato in ambito spaziale con conoscenza di come
si opera in clean room e delle procedure a cui ho accennato prima. Non mi risulta che nel reparto
AIT vi siano colleghi che non abbiano le specifiche professionalità da me riferite. Tanto posso
riferire da quando io sono in AIT ovvero dal 2015. Non so se al ricorrente sia mai stato proposto
un impiego nel reparto AIT. Non conosco il documento n. 16 della produzione attorea che mi viene
mostrato, in cui viene proposta dal capo del personale una assunzione nel reparto AIT al sig.
D'UR per 4 ore giornaliere. Posso solo riferire che io non valuterei il profilo professionale del
ricorrente nell'ambito delle assunzioni nel reparto AIT.”
Tutti i testi (cfr., anche , verbale di udienza del 25.9.2024) hanno Testimone_4
confermato che “ opera nel magazzino (reparto di nuova istituzione Persona_1
coincidente con la sua assunzione iniziale) ove svolge il controllo della qualità dei pezzi che
provengono dalle officine esterne (proprio quei pezzi che prima creava il NO D'UR nella
Officina interna). 6) Il controllo di questi pezzi da parte del NO si concretizza nel A) Per_1
Ricevere i pezzi B) MISURARLI CON IL BR E IL MI C) Se conformi
all'ordine, cioè per dimensione e per il disegno, inserendoli nella piattaforma gestionale SAP. D)
Se non conformi aprire una pratica di non conformità e trasferire il pezzo al TEAM di Ingegneri
8 della qualità che decidono il da farsi”, attività che pure il ricorrente avrebbe potuto almeno in parte svolgere.
Nel caso di specie, proprio con riferimento al lavoratore questi è stato Persona_1
assunto da con contratto part-time (30 ore settimanali) a tempo determinato dal 4 CP_1
maggio 2020 al 3 maggio 2021, poi prorogato fino al 2 maggio 2022 full-time e dal 3
maggio 2022 a tempo indeterminato (doc. 26 prod. ) sicchè al momento del CP_1
licenziamento non vi era comunque il posto disponibile in azienda.
Inoltre, risulta essere un incoming inspector, una figura in ambito space, molto Per_1
superiore al ruolo di un magazziniere avendo anche responsabilità di addetto al controllo qualità: questo ruolo richiede specifiche competenze elettroniche e meccaniche non possedute dal sig. D'UR (doc. 27 - job description , che risponde Per_1
all'organizzazione di Product Assurance/Quality Assurance (assicurazione prodotto,
assicurazione qualità) ed il cui ruolo non è solamente quello del controllo dimensionale dei pezzi meccanici, ma della cosiddetta “incoming inspection” (ispezione all'ingresso)
di tutta la merce in ingresso in stabilimento, che comprende: - verifica della conformità
con gli ordini emessi;
- ingresso e registrazione in magazzino fisico;
- caricamento nel magazzino digitale SAP collegato con il gestionale aziendale;
- scarico del magazzino fisico e gestionale in funzione degli ordini di produzione, ovverosia una attività molto più ampia di quella dei controlli dimensionali (di officina) che il ricorrente ha svolto,
sebbene unitamente ad altri compiti di maggior rilievo risultanti dalle testimonianze anzidette.
Si condividono, per il resto, le determinazioni del primo giudice che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine a tutti gli altri dipendenti citati in ricorso, trattandosi di lavoratori con profili diversi o superiori a quello del ricorrente.
In ordine alla possibilità di adibire il D'UR a mansioni inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte, nella specie, non è contestato che le uniche posizioni lavorative con mansioni inferiori, afferenti all'attività di manutenzione dei due edifici delle sedi pisane,
sono stabilmente occupate, rispettivamente dal 2003 e dal 2008, dai dipendenti e Per_2
Circa le ulteriori assunzioni che, in base alla difesa del lavoratore, la società Pt_3
9 avrebbe effettuato nel periodo attenzionato, sono pacifiche le seguenti circostanze.
è un ingegnere elettronico a cui sono state affidate mansioni di “Facility Testimone_5
Manager” responsabile di tutta la gestione degli edifici, degli impianti, e della manutenzione delle sedi pisane di . Inoltre, all' ing. è stato assegnato CP_1 Tes_5
l'incarico di responsabile di gestione e coordinamento di tutti gli edifici delle sedi del gruppo nel nord Italia, ivi incluse le sedi di MER MEC STE SpA di Milano e CP_6
Genova.
e sono ingegneri aerospaziali nel Controparte_7 Parte_4 Parte_5
dipartimento AIT. è un ingegnere meccanico nel dipartimento AIT. Testimone_6
è laureata in matematica ed esperta nell'uso del gestionale SAP. È stata Parte_6
trasferita al magazzino con mansioni specializzate di gestione contabile attraverso il suddetto gestionale digitale SAP. Pertanto, in tutti i predetti casi, trattasi di profili professionali superiori rispetto a quello del sig. D'UR, il quale non avrebbe potuto ricoprire efficientemente i predetti ruoli. Con riferimento ad ed Parte_7 [...]
si osserva che gli stessi non sono mai stati assunti con contratti di lavoro Pt_8
subordinato, ma in un caso si è trattato dello svolgimento di un tirocinio non curriculare della durata di 6 mesi, dal 31.5.2021 al 30.11.2021 (doc. 1 note a seguito di riconvenzionale
– convenzione e progetto formativo ), nell'altro si è trattato di una Pt_7
somministrazione di lavoro a tempo determinato, contrattualmente prevista per la durata di circa 7 mesi, dal 6 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 (doc. 2 note a seguito di riconvenzionale). Pertanto, l'impiego temporaneo di e non può costituire Pt_7 Pt_8
violazione dell'obbligo di repêchage nei confronti del sig. D'UR. Circa le assunzioni,
allegate dalla difesa del lavoratore, di due nuove unità nel reparto magazzino, di un responsabile della manutenzione e di un tecnico di laboratorio, tutte avvenute dopo il licenziamento, non risultano evidenze di segno contrario, né specifiche contestazioni, in ordine a quanto rilevato dalla società nell'ambito delle note del 6.4.2023,
tempestivamente depositate nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, rinviata d'ufficio al 21.4.2023, nelle quali si legge che “ a. nessuna nuova risorsa è stata assunta dalla Società per ricoprire ruoli afferenti al magazzino, tuttalpiù
10 sono state trasferite figure professionali già presenti in organico da ben prima della riorganizzazione che ha determinato la soppressione della posizione lavorativa del sig.
D'UR; b. il responsabile manutenzione a cui allude il Ricorrente è l'Ing.
[...]
come indicato al punto 52 della parte in fatto del Ricorso. Assunto il 12 aprile Tes_5
2021, l'Ing. è un ingegnere elettronico con elevate competenze, in nessun modo Tes_5
paragonabili a quelle del sig. D'UR e pertanto non rientrante quale professionalità utile al controllo del corretto assolvimento all'obbligo di repêchage. Si pensi che l'Ing.
è oggi responsabile della manutenzione e coordinamento di tutte le sedi del Tes_5
nord Italia dell'intero gruppo Angel;
c. nessuna nuova risorsa è stata assunta per la posizione di tecnico di laboratorio”. Quanto infine alla possibilità di repechage prospettata dal lavoratore “poiché nel Business Unit Space, presso le sedi Pisane vi era spazio per un suo impegno orario iniziale di 3 mesi per 4 ore e poi aumentabili e contemporaneamente vi erano a disposizione per il NO D'UR ulteriori 4 ore nel laboratorio di micropropulsione per conto del gruppo di lavoro AIT - Assembly
Integration & Testing - di Ospedaletto”, va osservato che le proposte di assunzione part time in via alternativa in uno dei summenzionati reparti appaiono per lo più dei tentativi della società di preservare il posto di lavoro del D'UR, anche in assenza di effettive esigenze della società (cfr. pag. 13 – 14 ricorso , tant'è che non è risultata CP_1
alcuna diversa e contestuale assunzione part time nei suddetti reparti con riferimento a professionalità analoghe a quella del ricorrente.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la resistente abbia provato le ragioni organizzative o produttive che hanno reso necessaria la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato, il nesso causale tra queste ragioni ed il licenziamento,
l'impossibilità di una diversa utilizzazione della sua attività lavorativa all'interno della azienda nonché il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra più
lavoratori licenziabili con mansioni fungibili tra loro sicchè l'opposizione non può essere accolta.
In ragione delle difficoltà probatorie e della natura della causa, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
11
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI DI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI DI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
12