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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/10/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2666/2021 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Andrea
RO per parte opponente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2666 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea RO;
- opponente - contro
(c.f./p.i. ), procuratrice di (c.f./p.iva Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3
DA ON e FR Clausi;
- società opposta -
e
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. DA ON;
- società intervenuta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 445/2021, emesso dal Tribunale di
AS in data 6.8.2021, depositato il 9.8.2021 e notificato il 23.9.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 445/2021 (reso dal Tribunale di
AS in data 6.8.2021, depositato il 9.8.2021 e notificato il 23.9.2021), con il quale - su istanza di - le era stato intimato il pagamento della somma di € 16.437,46, oltre Controparte_2
interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'erogazione di energia elettrica presso l'utenza sita in Cassano allo Ionio (Cs), alla c.da mattatoio, snc.
Al riguardo ha dedotto: 1) il “difetto di titolarità del diritto di credito”; 2) i “limiti dell'efficacia probatoria delle fatture commerciali”; 3) la “erroneità dei conteggi di consumi apparentemente rilevati”; 4) la “lesione dovere di b.f. e correttezza”.
Previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ha così Controparte_4
rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: a) accogliere la domanda e - per
l'effetto - dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla
l'opposto decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, per mancata prova della titolarità del credito, nonché per difetto di rappresentanza della cessionaria;
b) in via gradata, autorizzare la chiamata in causa di , in persona del l.r.p.t., Controparte_5
con sede in (00198) Roma al V.le Regina Margherita, 125, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
NEL MERITO: i. accogliere la presente opposizione, ammissibile e fondata, e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 445/21; ii. in via subordinata, all'esito della richiedenda CTU, riderminare l'importo della somma intimata sulla scorta delle risultanze tecniche, previa decurtazione di quanto già pagato;
iii. infine, condannare
l'opposta alla totale refusione, pro-parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.2.2022 si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto ed in diritto i rilievi, le Controparte_2 deduzioni e le domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Successivamente ha spiegato intervento volontario la compagine societaria nelle more CP_3
resasi cessionaria del credito, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla società cedente, insistendo per l'integrale rigetto dell'odierna opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio. A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. Nella giurisprudenza di legittimità è oramai consolidato il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (Cass. Civ. S.U. n. 24883/2008; Cass. Civ. S.U., n. 9936/2014; Cass. Civ. S.U. n. 26242/2014
e Cass. Civ., sez. V, n. 363/2019).
6. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, par d'uopo registrare come parte opponente non abbia in alcun modo contestato tanto l'esistenza del rapporto negoziale intercorso con quanto il fatto che la stessa Controparte_5
abbia erogato regolarmente energia elettrica per il periodo oggetto delle fatture per cui è causa, incentrando - di
contro
- le proprie censure sulla mancanza di prova in merito alla consistenza dell'avversa pretesa creditoria, lamentando anche l'esosità degli importi richiesti.
A fronte di tale contestazione, l'odierna opposta non ha fornito - tuttavia - prova dell'effettivo quantitativo di energia elettrica fornita;
a tal riguardo, non è stata prodotta documentazione idonea a dare esatta ed inequivoca contezza della consistenza dei consumi addebitati sull'utenza in questione nel periodo in esame, attesa l'inidoneità allo scopo, nella fase di cognizione piena, delle fatture emesse nei confronti dell'utente finale azionate in sede monitoria.
Invero, si è limitata a sostenere che “i consumi dettagliatamente riportati nelle Controparte_2 fatture depositate in atti sono tutti rilevati dal Distributore Territoriale” senza, però, allegare - a fronte dell'altrui contestazione - alcuna fattura, ma soprattutto la documentazione proveniente dal distributore di rete (E-Distribuzione S.p.A.) che attesti la correttezza delle rilevazioni poste a fondamento della pretesa creditoria, ed a ribadire la fondatezza del credito richiamando l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, allegato in sede monitoria, inidoneo a fondare la richiesta di condanna nel giudizio a cognizione piena.
Né tanto meno, a tale deficit probatorio, può sopperirsi attraverso l'accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta nella memoria di cui all'art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c., non risultando l'ordine di esibizione praticabile qualora la parte abbia avuto autonomamente la possibilità di ottenere la documentazione necessaria e non dimostri di aver a tal fine azionato infruttuosamente gli strumenti predisposti a tutela di detta possibilità, al fine di produrre documenti che - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa.
Invero, parte opposta non ha dimostrato che la documentazione oggetto di istanza ex art. 210 c.p.c. sia stata precedentemente richiesta ad E-Distribuzione S.p.A. e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Non può, quindi, ordinarsi l'esibizione di documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi di propria iniziativa.
Di conseguenza, non può considerarsi accertata la consistenza dei consumi e, per l'effetto, l'esatto ammontare del credito azionato in monitorio.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'opposizione proposta dalla
[...]
deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 445/2021, emesso dal Tribunale di AS in data 6.8.2021, depositato il
9.8.2021 e notificato il 23.9.2021, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di AS - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2666/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo in esame, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite che liquida in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre € 98,00 per esborsi ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in AS, il 4 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 2666/2021 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Andrea
RO per parte opponente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2666 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea RO;
- opponente - contro
(c.f./p.i. ), procuratrice di (c.f./p.iva Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3
DA ON e FR Clausi;
- società opposta -
e
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. DA ON;
- società intervenuta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 445/2021, emesso dal Tribunale di
AS in data 6.8.2021, depositato il 9.8.2021 e notificato il 23.9.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 445/2021 (reso dal Tribunale di
AS in data 6.8.2021, depositato il 9.8.2021 e notificato il 23.9.2021), con il quale - su istanza di - le era stato intimato il pagamento della somma di € 16.437,46, oltre Controparte_2
interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'erogazione di energia elettrica presso l'utenza sita in Cassano allo Ionio (Cs), alla c.da mattatoio, snc.
Al riguardo ha dedotto: 1) il “difetto di titolarità del diritto di credito”; 2) i “limiti dell'efficacia probatoria delle fatture commerciali”; 3) la “erroneità dei conteggi di consumi apparentemente rilevati”; 4) la “lesione dovere di b.f. e correttezza”.
Previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ha così Controparte_4
rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: a) accogliere la domanda e - per
l'effetto - dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla
l'opposto decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, per mancata prova della titolarità del credito, nonché per difetto di rappresentanza della cessionaria;
b) in via gradata, autorizzare la chiamata in causa di , in persona del l.r.p.t., Controparte_5
con sede in (00198) Roma al V.le Regina Margherita, 125, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
NEL MERITO: i. accogliere la presente opposizione, ammissibile e fondata, e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare, revocare o, con qualsiasi altra statuizione, porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 445/21; ii. in via subordinata, all'esito della richiedenda CTU, riderminare l'importo della somma intimata sulla scorta delle risultanze tecniche, previa decurtazione di quanto già pagato;
iii. infine, condannare
l'opposta alla totale refusione, pro-parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.2.2022 si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto ed in diritto i rilievi, le Controparte_2 deduzioni e le domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Successivamente ha spiegato intervento volontario la compagine societaria nelle more CP_3
resasi cessionaria del credito, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla società cedente, insistendo per l'integrale rigetto dell'odierna opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio. A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. Nella giurisprudenza di legittimità è oramai consolidato il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (Cass. Civ. S.U. n. 24883/2008; Cass. Civ. S.U., n. 9936/2014; Cass. Civ. S.U. n. 26242/2014
e Cass. Civ., sez. V, n. 363/2019).
6. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, par d'uopo registrare come parte opponente non abbia in alcun modo contestato tanto l'esistenza del rapporto negoziale intercorso con quanto il fatto che la stessa Controparte_5
abbia erogato regolarmente energia elettrica per il periodo oggetto delle fatture per cui è causa, incentrando - di
contro
- le proprie censure sulla mancanza di prova in merito alla consistenza dell'avversa pretesa creditoria, lamentando anche l'esosità degli importi richiesti.
A fronte di tale contestazione, l'odierna opposta non ha fornito - tuttavia - prova dell'effettivo quantitativo di energia elettrica fornita;
a tal riguardo, non è stata prodotta documentazione idonea a dare esatta ed inequivoca contezza della consistenza dei consumi addebitati sull'utenza in questione nel periodo in esame, attesa l'inidoneità allo scopo, nella fase di cognizione piena, delle fatture emesse nei confronti dell'utente finale azionate in sede monitoria.
Invero, si è limitata a sostenere che “i consumi dettagliatamente riportati nelle Controparte_2 fatture depositate in atti sono tutti rilevati dal Distributore Territoriale” senza, però, allegare - a fronte dell'altrui contestazione - alcuna fattura, ma soprattutto la documentazione proveniente dal distributore di rete (E-Distribuzione S.p.A.) che attesti la correttezza delle rilevazioni poste a fondamento della pretesa creditoria, ed a ribadire la fondatezza del credito richiamando l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, allegato in sede monitoria, inidoneo a fondare la richiesta di condanna nel giudizio a cognizione piena.
Né tanto meno, a tale deficit probatorio, può sopperirsi attraverso l'accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta nella memoria di cui all'art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c., non risultando l'ordine di esibizione praticabile qualora la parte abbia avuto autonomamente la possibilità di ottenere la documentazione necessaria e non dimostri di aver a tal fine azionato infruttuosamente gli strumenti predisposti a tutela di detta possibilità, al fine di produrre documenti che - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa.
Invero, parte opposta non ha dimostrato che la documentazione oggetto di istanza ex art. 210 c.p.c. sia stata precedentemente richiesta ad E-Distribuzione S.p.A. e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Non può, quindi, ordinarsi l'esibizione di documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi di propria iniziativa.
Di conseguenza, non può considerarsi accertata la consistenza dei consumi e, per l'effetto, l'esatto ammontare del credito azionato in monitorio.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'opposizione proposta dalla
[...]
deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 445/2021, emesso dal Tribunale di AS in data 6.8.2021, depositato il
9.8.2021 e notificato il 23.9.2021, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di AS - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2666/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo in esame, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite che liquida in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre € 98,00 per esborsi ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in AS, il 4 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.