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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/06/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 4/6/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12234/2018 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di titolari dell'omonimo studio legale associato,
[...]
OPPONENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione di crediti rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e CP_2
Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
OPPOSTO
oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 343 2018 0002042849 000 avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti - per il periodo da luglio a dicembre
2011, gennaio 2013 e da maggio ad agosto 2013 – per l'importo di € 9.892,13, notificato il 9.11.2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/12/2018 gli Avvocati e premesso che con Pt_1 Pt_2 Pt_3
CP_ l'avviso di addebito 343 2018 0002042849 l' aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 9.892,13, a titolo di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, hanno contestato la legittimità e la fondatezza dell'avviso di addebito impugnato, deducendo: in via preliminare: a) l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, punto b) L. n. pagina 1 di 5 335/1995; b) la violazione del termine di decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali derivanti da contributi o premi non versati dal debitore, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
nel merito: a) in via principale, l'inesistenza del titolo esecutivo azionato, posto che nel periodo 2010-
2013 il dipendente oggetto del presente procedimento era stato posto in C.I.G. (per la quale veniva altresì presentata regolare domanda), non procedendosi per tale motivo alla sottoscrizione dei D.M. relativi, prodotti esclusivamente dall' al fine di fondare la pretesa impositiva;
b) in via CP_1 subordinata, l'illegittimità del regime sanzionatorio del 60% previsto ai sensi dell'art. 116 co. 8 punto b) della Legge n. 388/2000.
Tanto premesso in fatto e in diritto, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, con istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato:
“1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla la cartella di pagamento n. 343/2018
0002042849000”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 4/6/2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Preliminarmente va osservato che il ricorso non può qualificarsi come opposizione all'iscrizione al ruolo, di cui all'art.24, comma 6, del d.l.vo 46/99, dal momento che non attiene al “merito della pretesa contributiva”; esso rientra piuttosto nel paradigma normativo di cui all'art.29, comma 2, del medesimo testo normativo, in quanto è questa la norma che disciplina l'opposizione alla cartella esattoriale intesa come opposizione al singolo atto esecutivo per motivi inerenti alla sua regolarità formale. Va ricordato, infatti, che la cartella esattoriale, che rappresenta solo l'estratto del ruolo, costituisce un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale impugnabile, ai sensi, appunto, dell' art. 29 cit., qualora si ritenga che sussistano vizi di carattere formale che vadano ad inficiare la regolarità del procedimento esecutivo. Orbene, come recita il comma 2 di tale norma, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
In sostanza, la norma rimanda al procedimento di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi disciplinato dagli artt. 615 e ss. del c.p.c... Nel caso concreto, trattandosi di opposizione ad avviso di addebito, quindi, si ripete, di opposizione ad un atto esecutivo, la disciplina è quella fissata dagli artt.
617, comma 1, e 618 bis, comma 1, c.p.c. Tuttavia, come è agevole ricavare dalla lettura di queste ultime norme, secondo la vigenza del periodo di instaurazione della controversia, l'opposizione in questione va proposta nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché, nella dedotta fattispecie concreta, l'avviso di addebito è stato notificato il pagina 2 di 5 9.11.2018, mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 17.12.2018, quindi oltre il termine dei venti giorni appena ricordato, ogni questione formale attinente all'avviso di addebito - nella specie, quella di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 26.2.1999 - risulta definitivamente superata.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
3.1 Secondo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, per tutte le annualità contributive portate nell'avviso di addebito è maturata la prescrizione quinquennale.
In particolare, la prescrizione sussisterebbe per gli anni 2011 e 2013, ma anche per il 2018, atteso che i contributi del mese di agosto 2013 dovevano essere pagati entro il 16.9.2013, quindi la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere da detta data, mentre l'atto interruttivo della prescrizione, rappresentato, nel caso di specie, dall'avviso di addebito (in assenza di altri atti medio tempore compiuti) è stato notificato il 9.11.2018, a fronte della prescrizione spirata il 16.9.2018.
Di contro, l' argomenta che la parte opponente ha operato una spontanea regolarizzazione nel CP_1 mese di marzo 2014 e tanto risulterebbe da prospetti “TRASMISSIONI” e “VARIAZIONI” (doc. 7
e 8 fascicolo di parte che varrebbero quali atti interruttivi della prescrizione e che solo da tali CP_1 denunce di variazione, che hanno rideterminato il quantum, decorrerebbe la prescrizione.
Trattasi, invero, di mere schermate tratte dal programma Uniemens - Consultazione Denunce
Mensili Individuali –(doc. 7 e doc. 8 fascicolo di parte e una denominata dall' nella CP_1 CP_1 memoria di costituzione, "regolarizzazione DM” (doc.6), le quali, sebbene si riferiscano allo studio legale Regina-Martino_Di Toma, non forniscono utili elementi alla soluzione della vicenda.
D'altro canto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto” (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022).
Vi è da dire che l'art. 2935 c.c. àncora la decorrenza della prescrizione non già a una possibilità di fatto di far valere il diritto, ma a una possibilità oggettiva e giuridica. Restano pertanto irrilevanti gli eventuali ritardi interni all'Amministrazione, attribuibili cioè al creditore e come tali rientranti tra gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, ma inidonei a integrare gli estremi della impossibilità giuridica (v. per tutte Cass. n. 3584 del 07/03/2012).
D'altra parte, la giurisprudenza di merito, in un caso analogo, si è così pronunciata: “il richiamato art.
2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si pagina 3 di 5 riferisce esclusivamente alla possibilità legale di esercizio del diritto e non all'impossibilità di fatto di agire nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto per le più svariate cause. Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è, infatti, che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio e ciò vale anche quando ad esempio il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, o quando vi sia incertezza nell'identificazione del debitore e in generale ogni qualvolta il creditore abbia comunque la possibilità di assumere
l'iniziativa per la tutela del proprio credito.
Nella specie, la mancata trasmissione da parte di delle denunzie mensili che pure avrebbe consentito di CP_3 verificare gli importi delle retribuzioni corrisposte dal datore e dei contributi dovuti, non può considerarsi un ostacolo né CP_ di diritto né di fatto all'esercizio del diritto di credito, in quanto l' era comunque a conoscenza dei rapporti di lavoro cui la contribuzione afferiva, sicché avrebbe potuto autodeterminarli, o, comunque, assumere ogni iniziativa per la tutela del relativo credito.
Anche nella prodotta circolare n. 169 del 15/11/2017 al punto 4 intitolato “Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale” si precisa, del resto, che “ Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere ( art 2935cc. ) , che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento ( il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce.” (cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. I, sent. n. 875,877 e 878 del 22.11.2022).
Va quindi anche in questa sede ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Corte d'Appello di Bari, Cons. est. dott. Ariola, sentenza n. 733/2022 pubbl. il
20/04/2022 RG n. 1024/2021).
Ne deriva che il termine prescrizionale inizia a decorrere nel momento in cui la pretesa contributiva può essere fatta valere oggettivamente, ovvero dal momento in cui il versamento contributivo doveva essere effettuato.
Nel caso di specie, pertanto, tutti i contributi contenuti nell'avviso di addebito impugnato devono dichiararsi prescritti, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
pagina 4 di 5 4. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione
“infra” € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 12234/2018, proposto dagli Avv.ti , , , titolari Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'omonimo studio legale associato, nei confronti dell' che agisce in proprio e in qualità di CP_1 mandatario della società di cartolarizzazione di crediti in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l' al pagamento delle spese legali in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 2.697,00 oltre IVA, CAP, spese generali ex art. 15 T.F. ed € 43,00 per spese di contributo unificato.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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