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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/08/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1831 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, con l'avv. Elena Pellegrini Parte_1 appellante nei confronti di
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Pistoia n 229/2022, pubblicata l'8 marzo 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: «Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 229/2022 resa in data 08.03.2022 dal Tribunale di Pistoia nella causa n. 2997/2022, e per l'effetto accertare e dichiarare il credito del sig. Parte_1 nei confronti di e quindi condannare la Controparte_1 stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 150.000,00 , o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 18/12/2008 al saldo, nonché di pagare le spese, diritti ed onorari». 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 premettendo che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n.
1138/2017, aveva pronunciato la sua separazione dalla convenuta. Allegava che i coniugi, in costanza di matrimonio e, precisamente, in data 19.12.2008 avevano comprato un immobile sito in Cutigliano al prezzo di €
300.000,00, integralmente pagato con denari del marito e/o della di lui madre. L'appellante prima di acquistare l'immobile aveva venduto, in data 26.11.2008, un bene cointestato con la madre, Parte_2
Dichiarava poi che l'intero ricavato era stato accreditato sul conto cointestato con la moglie.
Documentava questa sua richiesta basandosi sugli estratti conto prodotti e si professava creditore verso la ex moglie della somma di € 150.000,00. Parte_1 concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il proprio credito verso e affinché Controparte_1 quest'ultima fosse condannata al pagamento della somma di € 150.000,00, oltre interessi. La rimaneva CP_1 contumace. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, con escussione della madre dell'appellante e ordine di esibizione dei titoli alla Banca che aveva negoziato gli assegni. Precisate le conclusioni, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando luce alla sentenza oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa respingendo la domanda dell'appellante perché infondata. Analizza il matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2 individuando la data dello stesso al 21 giugno 2003 e la data dell'acquisto dell'immobile al 19 dicembre 2008, vigente il regime di comunione legale. La separazione veniva pronunciata dal Tribunale nell'anno 2017 e da quel momento veniva sciolta la comunione legale tra i coniugi ex art.191 c.c. La difesa del marito si basa sul fatto che il denaro per l'acquisto dell'immobile era stato interamente fornito da lui, anche per il tramite della propria madre, perché poco prima dell'acquisto dell'immobile cointestato con la moglie, egli aveva venduto l'immobile cointestato con la madre e i proventi di tale vendita erano confluiti su un conto corrente cointestato con la moglie, al fine di acquistare l'immobile di Cutigliano. Egli agisce quindi ex articolo
192 c.c. per ottenere in restituzione il 50% della cifra utilizzata per acquistare tale immobile. Il Tribunale premette che l'articolo 192 terzo comma del Codice civile consente che i coniugi chiedano la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per spese ed investimenti a favore del patrimonio comune.
Tuttavia, approfondisce valutando che “Detta norma, però, non conferisce il diritto alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale proprio e conferiti in comunione, né conferisce il diritto del coniuge al rimborso, totale o parziale, del denaro proprio, utilizzato, com'è stato nel caso di specie, per l'acquisto di un immobile caduto in comunione
(cfr. in questo senso Cass. Civ., 24.5.2005, n. 10896).E ancora: “A detta conclusione si giunge, atteso che il bene acquisito in regime di comunione legale tra coniugi resta immediatamente soggetto alla relativa disciplina
e, quindi, alla norma inderogabile di cui all'art. 194
c. 1 c.c., per cui, in sede di divisione, l'attivo e il
3 passivo devono essere ripartiti in parti eguali, senza riguardo alla misura della partecipazione, anche totale ed esclusiva, di ciascuno dei coniugi nella spesa per
l'acquisto del bene caduto in comunione (cfr. in questo senso anche Cass. Civ., 4.2.2005, n. 2354, la quale chiarisce che In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194, primo comma, cod. civ., il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione).” Il Tribunale ha dunque motivato che non sorge il diritto alla restituzione qualora un coniuge utilizzi beni del proprio patrimonio personale per acquistare un bene che ricade nella comunione dei beni tra coniugi in ossequio alla previsione dell'art. 177 comma 1 lettera a. Secondo il Tribunale, il diritto alla ripetizione sorge qualora il bene faccia già parte della comunione e su di esso vengano eseguiti lavori di ristrutturazione o spese di miglioramento. (cfr. Cass.
Civ., 9.11.2012, n. 19454). Siccome il bene in questione
è caduto nel regime di comunione legale ex articolo 177
4 comma primo lettera a, il marito non ha diritto alla restituzione della metà della somma, ex art. 192 co 3
c.c. e inoltre, in ossequio all'intangibilità del principio della ripartizione paritaria del valore del bene caduto in comunione, previsto dall'articolo 194 comma uno c.c., ha ritenuto la domanda infondata e la ha respinta.
L'APPELLO
Con l'unico motivo d'appello articolato l'appellante ha lamentato errores in iudicando e in procedendo perché la qualificazione giuridica della domanda attorea sarebbe errata, così come la ricostruzione logica e giuridica seguita dal primo giudice sarebbe criticabile perché parziale, non supportata dagli elementi emergenti dai documenti prodotti dall'attore, irragionevole in punto di conclusioni, contra legem, affetta da eccesso di potere, difforme all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte. L'appellante ritiene che la contumacia dell'ex moglie vada giudicata secondo il principio di non confutazione, rendendo i fatti scaturenti dai documenti da lui prodotti, come pacificamente accertati. Da questa difesa consegue il fatto che egli ha acquistato l'immobile con denaro di provenienza propria e di donazione da parte della madre.
Questa provenienza è stata comunque accertata a mezzo dell'esibizione dei titoli e comunque anche perché la moglie non si è costituita a sostenere il contrario. Cita quindi Giurisprudenza sul tema: “Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179 primo comma lettera f) c.c. (Cassazione civile sez. I sentenza n.1197 del 20 gennaio 2006)”.
5 Conclude la spiegazione del suo motivo d'appello evidenziando che il Tribunale ha totalmente omesso di valutare che la madre dell'appellante gli aveva donato la metà della somma e indicava che l'atto d'appello era stato notificato anche all'amministratore di sostegno della parte . CP_1
Parte appellata è rimasta contumace anche in questo grado, nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 15 ottobre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti di e posto che la medesima Controparte_1 non si è costituita in giudizio, se ne dichiara la contumacia.
Il motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Il Tribunale ha correttamente ricostruito i fatti, scandendo i passaggi della vicenda. Anzitutto, ha rilevato come e abbiano Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 21.06.2003 (come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in giudizio). Il 26.11.2008, Parte_1 vendette un bene immobile cointestato con la madre,
[...]
il ricavato da questa vendita venne Parte_2
6 accreditato su un conto corrente cointestato con la moglie Nel dicembre 2008, più Controparte_1 precisamente in data 19.12.2008, i coniugi CP_2
acquistarono l'immobile sito in Cutigliano, Via
[...]
Carega, al prezzo di € 300.000,00 utilizzando la provvista presente su detto conto cointestato. Il
Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1138/2017, pronunciò la separazione personale dei coniugi. Parte appellante ritiene di avere dimostrato la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile sito in Cutigliano anche mediante la testimonianza di sua madre. Questa prova è stata effettivamente fornita, ma se si esamina l'atto pubblico di compravendita dell'immobile sito in Cutigliano, ai rogiti del Notaio
Dott. di San Marcello Pistoiese, si Persona_1 può notare come venga espressamente puntualizzato che l'acquisto è avvenuto nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra coniugi. Alla fattispecie in oggetto deve trovare applicazione il disposto di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 179 c.c., il quale dispone che i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati (tra i quali rientrano i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio) o col loro scambio, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge a condizione che ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Una simile dichiarazione è per l'appunto assente nell'atto di compravendita del 19.12.2008. Inoltre,
l'art. 2647 c.c., richiamato dall'art. 179 c.c., impone un obbligo di trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili personali a norma della lettera f) dell'art. 179 c.c.. Ne deriva che, se i coniugi avessero
7 voluto escludere dalla comunione legale il bene acquistato con i proventi della vendita di altro bene personale di avrebbero dovuto Parte_1 dichiararlo alla presenza del Notaio avvalendosi della facoltà di cui alla menzionata lettera f) dell'art. 179
c.c. La circostanza per cui ciò non è avvenuto rappresenta un chiaro segnale che al momento dell'acquisto dell'immobile ubicato in Cutigliano, 9 anni prima della separazione, l'intento dei coniugi era quello di farlo ricadere nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni. invoca la disposizione di cui all'art. Parte_1
192, comma 3, c.c., a mente del quale «ciascuno dei coniugi può chiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune». Il giudice di prime ha correttamente escluso la ripetibilità dell'importo di € 150.000,00 uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui «in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce
a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (ad es., quelle impiegate per la ristrutturazione di bene immobile appartenente alla comunione), e non già alla ripetizione - totale o parziale - del denaro personale
e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione de residuo solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale ex art. 177, primo comma lett. a), cod. civ.; rispetto a
8 questi acquisti, invero, trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione (Sez. 1, Sentenza n. 10896 del
24/05/2005)» (così, ex multis, Cass. civ., Sez. II, 13 luglio 2023, n. 20066). In definitiva, il denaro personale o i proventi dell'attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell'acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a) c.c. (quale, per l'appunto, quello a suo tempo comprato da e Parte_1 CP_1
). Come opportunamente sottolineato dal Tribunale
[...] di Pistoia, «il diritto alla restituzione sorge invece se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del “patrimonio comune” (come indicato nell'art. 192 c.c., comma 3) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all'incremento del loro valore in epoca successiva all'acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti» (così Cass. civ.,
Sez. I, sent. 9 novembre 2012, n. 19454); ma non è questo il caso di specie.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato in quanto infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia di parte appellata Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
9 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...]
avverso la sentenza num. 229/2022 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, emessa/pubblicata in data
8/03/2022, sentenza che conferma integralmente;
• NULLA sulle spese del presente grado di giudizio;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
, i presupposti per versamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, con l'avv. Elena Pellegrini Parte_1 appellante nei confronti di
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Pistoia n 229/2022, pubblicata l'8 marzo 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: «Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 229/2022 resa in data 08.03.2022 dal Tribunale di Pistoia nella causa n. 2997/2022, e per l'effetto accertare e dichiarare il credito del sig. Parte_1 nei confronti di e quindi condannare la Controparte_1 stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 150.000,00 , o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 18/12/2008 al saldo, nonché di pagare le spese, diritti ed onorari». 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 premettendo che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n.
1138/2017, aveva pronunciato la sua separazione dalla convenuta. Allegava che i coniugi, in costanza di matrimonio e, precisamente, in data 19.12.2008 avevano comprato un immobile sito in Cutigliano al prezzo di €
300.000,00, integralmente pagato con denari del marito e/o della di lui madre. L'appellante prima di acquistare l'immobile aveva venduto, in data 26.11.2008, un bene cointestato con la madre, Parte_2
Dichiarava poi che l'intero ricavato era stato accreditato sul conto cointestato con la moglie.
Documentava questa sua richiesta basandosi sugli estratti conto prodotti e si professava creditore verso la ex moglie della somma di € 150.000,00. Parte_1 concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il proprio credito verso e affinché Controparte_1 quest'ultima fosse condannata al pagamento della somma di € 150.000,00, oltre interessi. La rimaneva CP_1 contumace. Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, con escussione della madre dell'appellante e ordine di esibizione dei titoli alla Banca che aveva negoziato gli assegni. Precisate le conclusioni, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando luce alla sentenza oggi impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa respingendo la domanda dell'appellante perché infondata. Analizza il matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2 individuando la data dello stesso al 21 giugno 2003 e la data dell'acquisto dell'immobile al 19 dicembre 2008, vigente il regime di comunione legale. La separazione veniva pronunciata dal Tribunale nell'anno 2017 e da quel momento veniva sciolta la comunione legale tra i coniugi ex art.191 c.c. La difesa del marito si basa sul fatto che il denaro per l'acquisto dell'immobile era stato interamente fornito da lui, anche per il tramite della propria madre, perché poco prima dell'acquisto dell'immobile cointestato con la moglie, egli aveva venduto l'immobile cointestato con la madre e i proventi di tale vendita erano confluiti su un conto corrente cointestato con la moglie, al fine di acquistare l'immobile di Cutigliano. Egli agisce quindi ex articolo
192 c.c. per ottenere in restituzione il 50% della cifra utilizzata per acquistare tale immobile. Il Tribunale premette che l'articolo 192 terzo comma del Codice civile consente che i coniugi chiedano la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per spese ed investimenti a favore del patrimonio comune.
Tuttavia, approfondisce valutando che “Detta norma, però, non conferisce il diritto alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale proprio e conferiti in comunione, né conferisce il diritto del coniuge al rimborso, totale o parziale, del denaro proprio, utilizzato, com'è stato nel caso di specie, per l'acquisto di un immobile caduto in comunione
(cfr. in questo senso Cass. Civ., 24.5.2005, n. 10896).E ancora: “A detta conclusione si giunge, atteso che il bene acquisito in regime di comunione legale tra coniugi resta immediatamente soggetto alla relativa disciplina
e, quindi, alla norma inderogabile di cui all'art. 194
c. 1 c.c., per cui, in sede di divisione, l'attivo e il
3 passivo devono essere ripartiti in parti eguali, senza riguardo alla misura della partecipazione, anche totale ed esclusiva, di ciascuno dei coniugi nella spesa per
l'acquisto del bene caduto in comunione (cfr. in questo senso anche Cass. Civ., 4.2.2005, n. 2354, la quale chiarisce che In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194, primo comma, cod. civ., il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione).” Il Tribunale ha dunque motivato che non sorge il diritto alla restituzione qualora un coniuge utilizzi beni del proprio patrimonio personale per acquistare un bene che ricade nella comunione dei beni tra coniugi in ossequio alla previsione dell'art. 177 comma 1 lettera a. Secondo il Tribunale, il diritto alla ripetizione sorge qualora il bene faccia già parte della comunione e su di esso vengano eseguiti lavori di ristrutturazione o spese di miglioramento. (cfr. Cass.
Civ., 9.11.2012, n. 19454). Siccome il bene in questione
è caduto nel regime di comunione legale ex articolo 177
4 comma primo lettera a, il marito non ha diritto alla restituzione della metà della somma, ex art. 192 co 3
c.c. e inoltre, in ossequio all'intangibilità del principio della ripartizione paritaria del valore del bene caduto in comunione, previsto dall'articolo 194 comma uno c.c., ha ritenuto la domanda infondata e la ha respinta.
L'APPELLO
Con l'unico motivo d'appello articolato l'appellante ha lamentato errores in iudicando e in procedendo perché la qualificazione giuridica della domanda attorea sarebbe errata, così come la ricostruzione logica e giuridica seguita dal primo giudice sarebbe criticabile perché parziale, non supportata dagli elementi emergenti dai documenti prodotti dall'attore, irragionevole in punto di conclusioni, contra legem, affetta da eccesso di potere, difforme all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte. L'appellante ritiene che la contumacia dell'ex moglie vada giudicata secondo il principio di non confutazione, rendendo i fatti scaturenti dai documenti da lui prodotti, come pacificamente accertati. Da questa difesa consegue il fatto che egli ha acquistato l'immobile con denaro di provenienza propria e di donazione da parte della madre.
Questa provenienza è stata comunque accertata a mezzo dell'esibizione dei titoli e comunque anche perché la moglie non si è costituita a sostenere il contrario. Cita quindi Giurisprudenza sul tema: “Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179 primo comma lettera f) c.c. (Cassazione civile sez. I sentenza n.1197 del 20 gennaio 2006)”.
5 Conclude la spiegazione del suo motivo d'appello evidenziando che il Tribunale ha totalmente omesso di valutare che la madre dell'appellante gli aveva donato la metà della somma e indicava che l'atto d'appello era stato notificato anche all'amministratore di sostegno della parte . CP_1
Parte appellata è rimasta contumace anche in questo grado, nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 15 ottobre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti di e posto che la medesima Controparte_1 non si è costituita in giudizio, se ne dichiara la contumacia.
Il motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Il Tribunale ha correttamente ricostruito i fatti, scandendo i passaggi della vicenda. Anzitutto, ha rilevato come e abbiano Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 21.06.2003 (come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in giudizio). Il 26.11.2008, Parte_1 vendette un bene immobile cointestato con la madre,
[...]
il ricavato da questa vendita venne Parte_2
6 accreditato su un conto corrente cointestato con la moglie Nel dicembre 2008, più Controparte_1 precisamente in data 19.12.2008, i coniugi CP_2
acquistarono l'immobile sito in Cutigliano, Via
[...]
Carega, al prezzo di € 300.000,00 utilizzando la provvista presente su detto conto cointestato. Il
Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1138/2017, pronunciò la separazione personale dei coniugi. Parte appellante ritiene di avere dimostrato la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile sito in Cutigliano anche mediante la testimonianza di sua madre. Questa prova è stata effettivamente fornita, ma se si esamina l'atto pubblico di compravendita dell'immobile sito in Cutigliano, ai rogiti del Notaio
Dott. di San Marcello Pistoiese, si Persona_1 può notare come venga espressamente puntualizzato che l'acquisto è avvenuto nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra coniugi. Alla fattispecie in oggetto deve trovare applicazione il disposto di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 179 c.c., il quale dispone che i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati (tra i quali rientrano i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio) o col loro scambio, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge a condizione che ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Una simile dichiarazione è per l'appunto assente nell'atto di compravendita del 19.12.2008. Inoltre,
l'art. 2647 c.c., richiamato dall'art. 179 c.c., impone un obbligo di trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili personali a norma della lettera f) dell'art. 179 c.c.. Ne deriva che, se i coniugi avessero
7 voluto escludere dalla comunione legale il bene acquistato con i proventi della vendita di altro bene personale di avrebbero dovuto Parte_1 dichiararlo alla presenza del Notaio avvalendosi della facoltà di cui alla menzionata lettera f) dell'art. 179
c.c. La circostanza per cui ciò non è avvenuto rappresenta un chiaro segnale che al momento dell'acquisto dell'immobile ubicato in Cutigliano, 9 anni prima della separazione, l'intento dei coniugi era quello di farlo ricadere nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni. invoca la disposizione di cui all'art. Parte_1
192, comma 3, c.c., a mente del quale «ciascuno dei coniugi può chiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune». Il giudice di prime ha correttamente escluso la ripetibilità dell'importo di € 150.000,00 uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui «in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce
a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (ad es., quelle impiegate per la ristrutturazione di bene immobile appartenente alla comunione), e non già alla ripetizione - totale o parziale - del denaro personale
e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione de residuo solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale ex art. 177, primo comma lett. a), cod. civ.; rispetto a
8 questi acquisti, invero, trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione (Sez. 1, Sentenza n. 10896 del
24/05/2005)» (così, ex multis, Cass. civ., Sez. II, 13 luglio 2023, n. 20066). In definitiva, il denaro personale o i proventi dell'attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell'acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a) c.c. (quale, per l'appunto, quello a suo tempo comprato da e Parte_1 CP_1
). Come opportunamente sottolineato dal Tribunale
[...] di Pistoia, «il diritto alla restituzione sorge invece se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del “patrimonio comune” (come indicato nell'art. 192 c.c., comma 3) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all'incremento del loro valore in epoca successiva all'acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti» (così Cass. civ.,
Sez. I, sent. 9 novembre 2012, n. 19454); ma non è questo il caso di specie.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato in quanto infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia di parte appellata Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
9 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...]
avverso la sentenza num. 229/2022 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, emessa/pubblicata in data
8/03/2022, sentenza che conferma integralmente;
• NULLA sulle spese del presente grado di giudizio;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
, i presupposti per versamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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