TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51441 / 2023 promossa da:
(C.F. ) con sede in Milano, Via Corso Italia n. 8, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ( ) nato in [...] Parte_2 C.F._1
(Giappone) il 17.03.1941, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Luigi Parenti
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti CodiceFiscale_2
in Roma, Via Virgilio n. 8 -
RICORRENTE
Contro
(anche “ ”), in persona del Presidente Controparte_1 CP_2 in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; fax: P.IVA_2
0696514000; PEC: , presso i cui uffici siti in Roma, alla Via Email_1
dei Portoghesi n. 12, è ex lege domiciliata -
RESISTENTE
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza dell'8 aprile 2025
P.Q.M.
Dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito e la giurisdizione del giudice amministrativo. Spese compensate.
Roma, lì 8 aprile 2025
Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nel presente giudizio contro Parte_1 Controparte_3
) chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento delle
[...] violazioni emesso ai sensi della L. n. 689/1981 dall'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché degli atti successivi e consequenziali, quali la cartella esattoriale n. 097 2016
0153710461000 e l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9068436204 di cui all' avviso notificato in data 6-7-2023. L'opponente ha specificato che “la presente impugnazione è tuttavia limitata all'impugnativa dell'intimazione di pagamento, in relazione alla cartella esattoriale n. 097 2016
0153710461000 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di importi a titolo di sanzioni amministrative irrogate, presumibilmente nell'anno 2015, sulla base di un verbale non meglio specificato in base e del Mercato”. L'opponente Controparte_1 ha evidenziato di non aver “mai ricevuto la notifica del verbale di irrogazione delle violazioni presumibilmente contestate, né tanto meno la notifica della cartella esattoriale quali atti entrambi presupposti all'intimazione di pagamento in tale sede gravata, e in ogni caso gli importi iscritti a ruolo devono ritenersi irrimediabilmente prescritti”. La difesa di parte opponente ha quindi precisato che “La presente impugnazione ha dunque natura precipuamente recuperatoria”, nonché ha escluso in materia di impugnazione della cartella per tardività della notificazione, la sussistenza di litisconsorzio necessario tra (ente impositore) e , CP_4 Controparte_5 citando sul punto “Cassazione civile sez. trib., 24/04/2018, n.10019; Cassazione civile sez. trib.,
14/05/2014, n.10477; Cassazione civile sez. trib., 30/10/2007, n.22939”, nonché “Cassazione civile
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514”, nonché “Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, n.2480”, nonché
“Cass. n. 14991 del 15 luglio 2020, Cass. n. 21220 del 28 novembre 2012”. La difesa di parte opponente ha poi sottolineato “l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento sopra indicata dal momento che non risultano essere stati correttamente notificati gli atti presupposti”, eccependo la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni asseritamente irrogate dall' , nonché della cartella esattoriale cartella esattoriale n. 097 2016 0153710461000, CP_2
entrambi sottesi all'intimazione di pagamento n. 097 2016 0153710461000, oggetto della presente impugnazione. Pertanto, la difesa di parte ricorrente ha affermato che quest'ultima è venuta a conoscenza della cartella esattoriale solamente in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento, e che tale circostanza “è in evidente contrasto con le vigenti prescrizioni di legge in tema di regolarità del procedimento di cui all'art. 50, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602”, deducendo ancora che “la mancata notificazione degli atti presupposti implica un vizio in procedendo che si estende a tutti gli atti successivi e, quindi, anche all'intimazione di pagamento
Pagina 2 impugnata. Infine, la difesa di parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale rispetto alle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata, tenuto conto che le “sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689/1981 si prescrivono nel termine di cinque anni dalla violazione”, e che “le sanzioni amministrative asseritamente irrogate sembrerebbero essere riferite all'anno 2015”, e che “pur volendo ammettere che il verbale di irrogazione delle sanzioni e la cartella esattoriale n. 097 2016 0153710461000 siano stati correttamente notificati, in ogni caso, gli importi iscritti a ruolo dovranno considerarsi allo stesso modo prescritti”, tenuto conto che la cartella esattoriale sarebbe stata notificata in data 20-9-2016 mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 6-7-2023. Infine, la difesa di parte attrice ha evidenziato che la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la cartella esattoriale non opposta non può essere assimilata ad un titolo giudiziale citandosi sul punto “Cass. SS.UU. n. 23397/2016,
Cassazione civile sez. VI, 26/04/2019, n.11335, Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8890”). In ultimo la difesa di parte opponente ha eccepito carente ed insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, lamentando
“l'eccessiva cripticità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto la stessa non consente in alcun modo di risalire alle ragioni che hanno determinato la pretesa tributaria”. Nonché richiamando l'art. 7, comma 1, primo periodo, della L. n. 212/2000 e l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.
3281 dell'11 febbraio 2020 nella parte in cui ha chiarito che l'intimazione di pagamento notificata dal riscossore deve, tassativamente, indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa per le contestazioni con precisati i tempi e le modalità. La difesa erariale per l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (anche ”) ha evidenziato che “la vicenda oggetto del presente CP_2
giudizio trae origine dal provvedimento n. 25792 del 16 dicembre 2015, con il quale l'Autorità deliberava che avesse posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione degli Pt_1
artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo e, pertanto, irrogava all'odierna ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000 euro”.
L'Avvocatura dello Stato ha quindi esposto che “su altro fronte, avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio, controparte proponeva ricorso al Tar Lazio, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva;
con sentenza n. 10983 del 16 settembre 2019, il Tar Lazio respingeva il ricorso di
(cfr. doc. 3); con successiva decisione n. 253 del 13 gennaio 2022, il Consiglio di Stato Pt_1 respingeva l'appello proposto dalla ricorrente, confermando le statuizioni del giudice di prime cure
(cfr. doc. 4)”. Tanto premesso, l'Avvocatura dello Stato per parte convenuta ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dall'opponente, sostenendo in particolare quanto segue: “In via preliminare, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite
Pagina 3 della Corte di Cassazione, la scrivente difesa solleva eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale. Infatti, in primo luogo, va ricordato quanto sostenuto dal giudice di legittimità nella sentenza n. 11720 del 14 maggio 2010, laddove si legge che “non è, infatti, il mezzo di esazione [n.d.r.: nel caso de quo si trattava della cartella esattoriale] astrattamente considerato, a poter determinare a quale giudice spetti la giurisdizione in ordine ad una controversia relativa all'opposizione alla cartella, bensì la natura della pretesa che, mediante quello specifico strumento, l'ente creditore vanta nei confronti del soggetto destinatario della cartella medesima”
(enfasi e sottolineature aggiunte;
cfr. nello stesso senso Cassazione, SS.UU., 9 maggio 2008, n.
11498). Seguendo tale principio interpretativo, il Tar Lazio – che ha la competenza funzionale inderogabile su tutti i provvedimenti dell'Autorità (ex art. 135, comma 1, lett. b), c.p.a.), inclusi quelli sanzionatori come quello all'origine della vicenda di cui è causa – ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione a decidere sulle controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie dell'Autorità in materia di sanzioni e maggiorazioni per il ritardo nel pagamento delle stesse (cfr.
Tar Lazio, 17 febbraio 2015, n. 2720; Tar Lazio, 17 febbraio 2015, n. 2717). Ne discende che, essendo stabilita dalla legge la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ed in particolare del Tar
Lazio, sulla sanzione inflitta dall'Autorità il cui mancato pagamento ha determinato la cartella, anche di quest'ultima è competente a decidere il predetto giudice amministrativo. Stesso ragionamento deve essere fatto con riferimento all'intimazione di pagamento, trattandosi di nient'altro che di un mezzo di esazione rispetto alla pretesa di pagamento originaria vantata dall'Autorità. A ciò si aggiunga che, anche in tema di maggiorazioni previste dall'art. 27 della l. n.
689/81, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui, avendo la maggiorazione indiscutibile carattere sanzionatorio, appartiene alla giurisdizione amministrativa la cognizione dell'impugnazione del soggetto interessato avverso l'atto dell'Autorità che, sul presupposto di un precedente provvedimento con il quale è stata irrogata una sanzione, richieda al destinatario il pagamento, oltre che della sanzione principale, anche della maggiorazione derivante dal ritardato pagamento della stessa sanzione (cfr. Cassazione, SS.UU., 14 maggio 2014, nn. 10411,
10412; Id., 7 ottobre 2014, n. 23258)”. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 10411 del 14-5-2014 e da Cassazione a Sezioni Unite n. 22080 del 22-9-2017, nel caso di specie, vertendosi in ambito di opposizione cd. recuperatoria, in quanto l'intimazione di pagamento impugnata è stata asserita da parte opponente come il primo atto con il quale è stata appresa dall'opponente l'irrogazione della sanzione, si deve ritenere che l'azione esperita non segua il paradigma dell'art. 615 c.p.c., ma quello dell'impugnazione innanzi al giudice amministrativo al quale spetta la giurisdizione in materia di provvedimenti sanzionatori irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) sulla scia di quanto statuito da Cass. Sez. Unite n.
Pagina 4 10411 del 14-5-2014 nonché per quanto previsto dall'art. 135 c.1 lettera b) c.p.a.. Di conseguenza va accolta la preliminare eccezione di parte convenuta sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito. Considerata la complessità della materia trattata, particolarmente esposta all'evoluzione dell'esegesi giurisprudenziale, come dimostrano le plurime sentenze di Cassazione citate dalle difese delle parti contrapposte in lite, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Roma, 8-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51441 / 2023 promossa da:
(C.F. ) con sede in Milano, Via Corso Italia n. 8, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ( ) nato in [...] Parte_2 C.F._1
(Giappone) il 17.03.1941, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Luigi Parenti
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti CodiceFiscale_2
in Roma, Via Virgilio n. 8 -
RICORRENTE
Contro
(anche “ ”), in persona del Presidente Controparte_1 CP_2 in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; fax: P.IVA_2
0696514000; PEC: , presso i cui uffici siti in Roma, alla Via Email_1
dei Portoghesi n. 12, è ex lege domiciliata -
RESISTENTE
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza dell'8 aprile 2025
P.Q.M.
Dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito e la giurisdizione del giudice amministrativo. Spese compensate.
Roma, lì 8 aprile 2025
Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nel presente giudizio contro Parte_1 Controparte_3
) chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento delle
[...] violazioni emesso ai sensi della L. n. 689/1981 dall'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché degli atti successivi e consequenziali, quali la cartella esattoriale n. 097 2016
0153710461000 e l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9068436204 di cui all' avviso notificato in data 6-7-2023. L'opponente ha specificato che “la presente impugnazione è tuttavia limitata all'impugnativa dell'intimazione di pagamento, in relazione alla cartella esattoriale n. 097 2016
0153710461000 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di importi a titolo di sanzioni amministrative irrogate, presumibilmente nell'anno 2015, sulla base di un verbale non meglio specificato in base e del Mercato”. L'opponente Controparte_1 ha evidenziato di non aver “mai ricevuto la notifica del verbale di irrogazione delle violazioni presumibilmente contestate, né tanto meno la notifica della cartella esattoriale quali atti entrambi presupposti all'intimazione di pagamento in tale sede gravata, e in ogni caso gli importi iscritti a ruolo devono ritenersi irrimediabilmente prescritti”. La difesa di parte opponente ha quindi precisato che “La presente impugnazione ha dunque natura precipuamente recuperatoria”, nonché ha escluso in materia di impugnazione della cartella per tardività della notificazione, la sussistenza di litisconsorzio necessario tra (ente impositore) e , CP_4 Controparte_5 citando sul punto “Cassazione civile sez. trib., 24/04/2018, n.10019; Cassazione civile sez. trib.,
14/05/2014, n.10477; Cassazione civile sez. trib., 30/10/2007, n.22939”, nonché “Cassazione civile
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514”, nonché “Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, n.2480”, nonché
“Cass. n. 14991 del 15 luglio 2020, Cass. n. 21220 del 28 novembre 2012”. La difesa di parte opponente ha poi sottolineato “l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento sopra indicata dal momento che non risultano essere stati correttamente notificati gli atti presupposti”, eccependo la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni asseritamente irrogate dall' , nonché della cartella esattoriale cartella esattoriale n. 097 2016 0153710461000, CP_2
entrambi sottesi all'intimazione di pagamento n. 097 2016 0153710461000, oggetto della presente impugnazione. Pertanto, la difesa di parte ricorrente ha affermato che quest'ultima è venuta a conoscenza della cartella esattoriale solamente in occasione della notifica dell'intimazione di pagamento, e che tale circostanza “è in evidente contrasto con le vigenti prescrizioni di legge in tema di regolarità del procedimento di cui all'art. 50, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602”, deducendo ancora che “la mancata notificazione degli atti presupposti implica un vizio in procedendo che si estende a tutti gli atti successivi e, quindi, anche all'intimazione di pagamento
Pagina 2 impugnata. Infine, la difesa di parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale rispetto alle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata, tenuto conto che le “sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689/1981 si prescrivono nel termine di cinque anni dalla violazione”, e che “le sanzioni amministrative asseritamente irrogate sembrerebbero essere riferite all'anno 2015”, e che “pur volendo ammettere che il verbale di irrogazione delle sanzioni e la cartella esattoriale n. 097 2016 0153710461000 siano stati correttamente notificati, in ogni caso, gli importi iscritti a ruolo dovranno considerarsi allo stesso modo prescritti”, tenuto conto che la cartella esattoriale sarebbe stata notificata in data 20-9-2016 mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 6-7-2023. Infine, la difesa di parte attrice ha evidenziato che la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la cartella esattoriale non opposta non può essere assimilata ad un titolo giudiziale citandosi sul punto “Cass. SS.UU. n. 23397/2016,
Cassazione civile sez. VI, 26/04/2019, n.11335, Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8890”). In ultimo la difesa di parte opponente ha eccepito carente ed insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, lamentando
“l'eccessiva cripticità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto la stessa non consente in alcun modo di risalire alle ragioni che hanno determinato la pretesa tributaria”. Nonché richiamando l'art. 7, comma 1, primo periodo, della L. n. 212/2000 e l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.
3281 dell'11 febbraio 2020 nella parte in cui ha chiarito che l'intimazione di pagamento notificata dal riscossore deve, tassativamente, indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa per le contestazioni con precisati i tempi e le modalità. La difesa erariale per l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (anche ”) ha evidenziato che “la vicenda oggetto del presente CP_2
giudizio trae origine dal provvedimento n. 25792 del 16 dicembre 2015, con il quale l'Autorità deliberava che avesse posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione degli Pt_1
artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo e, pertanto, irrogava all'odierna ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000 euro”.
L'Avvocatura dello Stato ha quindi esposto che “su altro fronte, avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio, controparte proponeva ricorso al Tar Lazio, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva;
con sentenza n. 10983 del 16 settembre 2019, il Tar Lazio respingeva il ricorso di
(cfr. doc. 3); con successiva decisione n. 253 del 13 gennaio 2022, il Consiglio di Stato Pt_1 respingeva l'appello proposto dalla ricorrente, confermando le statuizioni del giudice di prime cure
(cfr. doc. 4)”. Tanto premesso, l'Avvocatura dello Stato per parte convenuta ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dall'opponente, sostenendo in particolare quanto segue: “In via preliminare, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite
Pagina 3 della Corte di Cassazione, la scrivente difesa solleva eccezione di difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale. Infatti, in primo luogo, va ricordato quanto sostenuto dal giudice di legittimità nella sentenza n. 11720 del 14 maggio 2010, laddove si legge che “non è, infatti, il mezzo di esazione [n.d.r.: nel caso de quo si trattava della cartella esattoriale] astrattamente considerato, a poter determinare a quale giudice spetti la giurisdizione in ordine ad una controversia relativa all'opposizione alla cartella, bensì la natura della pretesa che, mediante quello specifico strumento, l'ente creditore vanta nei confronti del soggetto destinatario della cartella medesima”
(enfasi e sottolineature aggiunte;
cfr. nello stesso senso Cassazione, SS.UU., 9 maggio 2008, n.
11498). Seguendo tale principio interpretativo, il Tar Lazio – che ha la competenza funzionale inderogabile su tutti i provvedimenti dell'Autorità (ex art. 135, comma 1, lett. b), c.p.a.), inclusi quelli sanzionatori come quello all'origine della vicenda di cui è causa – ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione a decidere sulle controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie dell'Autorità in materia di sanzioni e maggiorazioni per il ritardo nel pagamento delle stesse (cfr.
Tar Lazio, 17 febbraio 2015, n. 2720; Tar Lazio, 17 febbraio 2015, n. 2717). Ne discende che, essendo stabilita dalla legge la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ed in particolare del Tar
Lazio, sulla sanzione inflitta dall'Autorità il cui mancato pagamento ha determinato la cartella, anche di quest'ultima è competente a decidere il predetto giudice amministrativo. Stesso ragionamento deve essere fatto con riferimento all'intimazione di pagamento, trattandosi di nient'altro che di un mezzo di esazione rispetto alla pretesa di pagamento originaria vantata dall'Autorità. A ciò si aggiunga che, anche in tema di maggiorazioni previste dall'art. 27 della l. n.
689/81, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui, avendo la maggiorazione indiscutibile carattere sanzionatorio, appartiene alla giurisdizione amministrativa la cognizione dell'impugnazione del soggetto interessato avverso l'atto dell'Autorità che, sul presupposto di un precedente provvedimento con il quale è stata irrogata una sanzione, richieda al destinatario il pagamento, oltre che della sanzione principale, anche della maggiorazione derivante dal ritardato pagamento della stessa sanzione (cfr. Cassazione, SS.UU., 14 maggio 2014, nn. 10411,
10412; Id., 7 ottobre 2014, n. 23258)”. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 10411 del 14-5-2014 e da Cassazione a Sezioni Unite n. 22080 del 22-9-2017, nel caso di specie, vertendosi in ambito di opposizione cd. recuperatoria, in quanto l'intimazione di pagamento impugnata è stata asserita da parte opponente come il primo atto con il quale è stata appresa dall'opponente l'irrogazione della sanzione, si deve ritenere che l'azione esperita non segua il paradigma dell'art. 615 c.p.c., ma quello dell'impugnazione innanzi al giudice amministrativo al quale spetta la giurisdizione in materia di provvedimenti sanzionatori irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) sulla scia di quanto statuito da Cass. Sez. Unite n.
Pagina 4 10411 del 14-5-2014 nonché per quanto previsto dall'art. 135 c.1 lettera b) c.p.a.. Di conseguenza va accolta la preliminare eccezione di parte convenuta sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito. Considerata la complessità della materia trattata, particolarmente esposta all'evoluzione dell'esegesi giurisprudenziale, come dimostrano le plurime sentenze di Cassazione citate dalle difese delle parti contrapposte in lite, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Roma, 8-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5