Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/04/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Marcello MAGGI Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 5145 del R.G. 2024, avente ad oggetto mutamento
di sesso, promosso da:
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Marra Filippo, dal quale Parte_1
è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Taranto.
Conclusioni dell'attore: “- accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso,
ed ordinare all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Il ricorrente, manifestando sin dall'infanzia una discrasia tra il proprio sesso anatomico maschile e la propria psicosessualità orientata in senso femminile, ha intrapreso un percorso di affermazione di genere con trattamenti endocrinologici necessari ad intraprendere il percorso clinico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Dalla documentazione allegata emerge inoltre che il ricorrente si è sottoposto ad approfondita valutazione psicodiagnostica, la quale ha confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere e, nello stesso tempo, ha escluso disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta.
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dal ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie.In particolare, dalla relazione psicologica citata emerge significativamente che dal punto di vista clinico i colloqui effettuati hanno escluso qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica.
I dati istruttori acquisiti e la prodotta documentazione medico sanitaria, attestano in modo incontrovertibile la sottoposizione del ricorrente ai trattamenti sanitari idonei a perseguire la corrispondenza tra la propria identità psico-sessuale e il proprio aspetto fisico.
La divaricazione tra sesso fisico e sesso psichico è una situazione ormai irreversibile, e giustifica il gia' intrapreso trattamento finalizzato adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di salvaguardare la salute fisica e psichica del ricorrente e la completezza dello sviluppo della sua personalità, esigenze che – tutelate già nella Carta Costituzionale –
sono evidentemente sottese all'intervento legislativo attuato con la Legge 14.4.1982 n.
164 e art 31 comma 4 decreto legislativo n. 150 -2011, anche la consequenziale rettificazione dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita e la modificazione del prenome (v. Cass. 20.07.2015, n. 15138).Infatti la Suprema Corte di cassazione civile summenzionata ha affermato che per ottenere la immediata rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile …“deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario,
mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale…….La mancata operazione preventiva non può, infatti,essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente a tal fine dimostrare la necessità, la serietà e la radicalità della scelta intrapresa e perseguita dall'individuo (Cass.
15138/2015).
Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”ed ha affermato che
…”è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire,
attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” (v.
anche Corte costituzionale, sentenza n. 180/2017)”. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico ,porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ,ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Del resto, nel caso di specie, anche dalle dichiarazioni rese dalla parte istante durante la comparizione personale e dalla relazione psicologica in atti appare a questo collegio la serietà e l'effettiva convinzione del predetto ad attuare l'immediata rettifica del sesso. Deve quindi ritenersi fondata ed accoglibile la domanda del ricorrente volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,ed alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982. Va disposta pertanto la rettifica degli atti dello stato civile nel senso richiesto. Il ricorrente va infine autorizzato al trattamento medico-
chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come femminile.
In assenza della soccombenza di alcuna parte, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 24-11-
2024, così provvede:
1) attribuisce a , nato a [...] il [...], il sesso femminile in luogo Parte_1
di quello maschile ed il nuovo prenome di ” in luogo di quello di ”, e Per_1 Pt_1
conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Massafra (TA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
2) autorizza al trattamento medico-chirurgico modificativo dei caratteri Parte_1
sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come femminile;
3)spese di lite integralmente compensate .
Taranto,24-4-2025 Il Presidente rel.