Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 110/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai SIg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1 in proprio e quale erede del figlio con il proc. dom. Avv. Dario Parte_2
Faedo, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. C.F._2 con il Proc. Avv. Federico Lamesso e con il Proc. dom. Avv. Giovanni Spadi, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
e contro già Controparte_2 Controparte_3
[...]
(C.F. ) P.IVA_1 con il Proc. dom. Avv. Lorenzo Pilon e con il Proc. dom. Avv. Paola Varani, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellata
1
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.4.2022 concludeva come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE, Per tutti i motivi di appello e le argomentazioni esposte in corso di causa, accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1026/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza, Sezione
Seconda Civile, Giudice Dott. Antonio Picardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1494/2014, depositata in cancelleria in data 22/06/2020. Conseguentemente accogliere le seguenti domande,
NEL MERITO, Respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in corso di causa, rigettarsi le domande proposte dal convenuto-appellato Controparte_1 nei confronti della RA perché infondate in fatto ed in diritto. SEMPRE Parte_1
NEL MERITO, Per tutti i motivi esposti in corso di causa, 1) accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva (o in subordine concorsuale) del convenuto-appellato nella causazione Controparte_1 del sinistro per cui è causa;
2) conseguentemente condannarsi i convenuti-appellati CP_1
e in solido tra
[...] Controparte_4 loro – o in subordine disgiuntamente – a corrispondere alla RA , erede del Parte_1 defunto la somma di € 51.986,62 e/o la maggiore o minore somma che dovesse Parte_2 risultare in corso di causa e/o di giustizia, il tutto maggiorato di interessi legali, interessi anatocistici
e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo;
IN VIA ISTRUTTORIA, Previa revoca delle ordinanze che in primo grado hanno rigettato le istanze istruttorie: PROVA PER TESTI, Si chiede di essere ammessi a provare per testi il seguente capitolo di prova già formulato in sede di memoria
183-6-2 CPC: “13. Vero che la RA , anche con l'ausilio degli altri familiari, aveva Parte_1 impartito un'educazione stradale al figlio ” Si indicano a testi su tale capitolo di Parte_2 prova: residente in [...]; residente in [...] Testimone_2
Vignaga 13, Zonato Maria Via Vignaga 9, Chiampo. Si rinnova in questa sede la richiesta di ammissione, precisando che tale istanza è stata avanzata in primo grado anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cfr. Cartella “B” sub. Cartella B.2.) con riferimento a tutti i capitoli di prova formulati e non ammessi e ribadita in atto di citazione in appello. CTU, Si chiede CTU medica volta alla quantificazione dell'entità del danno subito da IN OGNI CASO: Parte_2
CONDANNA ALLE SPESE, Con espressa richiesta di condanna dei convenuti CP_1
e in solido tra loro – o in subordine
[...] Controparte_2
2 disgiuntamente – alla refusione delle spese di lite (anche generali) e delle competenze legali (oltre Iva
e cpa) sia per quanto attiene alla fase avanti al GDP che a quella avanti al Tribunale di Vicenza che per quanto attiene al grado di appello. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GRATUITO
Controparte_5
L'avv. Faedo Dario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.
3-bis del DPR 115-
[...]
2002 (stante l'ammissione al gratuito patrocinio operata dall'appellante ) Parte_1 chiede che la Corte di Appello voglia provvedere a liquidare le spese legali relative all'assistenza prestata a favore della stessa. L'Avv. Dario Faedo chiede quindi che l'Ill.ma Corte di Appello voglia concedere un termine per il deposito della documentazione relativa alla liquidazione della parcella.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del Controparte_1
27.4.2022 concludeva come da foglio di p.c:
“Nel merito, - Respingere l'appello svolto dalla SI.ra , in proprio e quale erede del Parte_1 defunto figlio in quanto i motivi esposti sono infondati, in fatto ed in diritto, con Parte_2 integrale conferma della sentenza impugnata;
- rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande di parte appellante, contenersi l'ammontare delle stesse nei limiti ed in proporzione all'eventuale accertando grado di colpa del sig. - conseguentemente, dichiararsi tenuta la Controparte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne o comunque
[...] manlevato il sig. da ogni e qualsivoglia pregiudizio economico, anche per spese Controparte_1 legali, derivante dall'iniziativa giudiziaria promossa dalla sig.ra Si chiede che la Parte_1 causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle Controparte_6 conclusioni del 27.4.2022 concludeva come da foglio di p.c:
“La difesa dell'appellata compagnia assicurativa, precisa le conclusioni come di seguito riportate, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi: IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi, per i motivi tutti in narrativa indicati nella comparsa di costituzione e risposta datata 31.5.2021, inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 1026/2020 del 22.6.2020, Parte_1 pubblicata in pari data, pronunciata nella causa civile R.G. 1494/2014; NEL MERITO: respingere integralmente, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti in narrativa indicati nella comparsa di costituzione e rispostata datata 31.5.2021, l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1026/2020 del 22.6.2020, pubblicata in pari data,
3 nella causa civile R.G. n. 1494/2014 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di compensi e spese del giudizio d'appello. Con osservanza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 14.2.13 , premettendo: Controparte_1
- che in data 10.2.11 alle ore 13.30, mentre si trovava alla guida dell'automobile di sua proprietà, aveva incolpevolmente investito il minore (all'epoca del Parte_2 sinistro di anni otto), figlio di , il quale gli aveva attraversato la strada Parte_1 in bicicletta all'improvviso sbucando da una stradina laterale,
- che doveva pertanto imputarsi alla convenuta la responsabilità ex artt. 2047 e 2048 cc, citava avanti al Giudice di Pace di Arzignano la menzionata controparte chiedendo che la medesima venisse condannata a risarcirgli i danni materiali subiti dalla propria autovettura e quantificati in Euro 2.500,00.
Costituitisi in giudizio sia la convenuta sia il figlio, nella veste di terzo intervenuto ex art. 105, primo comma, cpc, entrambi contestavano la dinamica del sinistro imputandone la responsabilità all'attore e chiedevano pertanto in via riconvenzionale la condanna del medesimo al risarcimento dei danni conseguenti alle gravi lesioni subite dal minore.
Chiamata a questo punto in causa la con la quale Controparte_6 era assicurato il veicolo attoreo, e formulata istanza di spostamento della controversia avanti al Tribunale di Vicenza dal momento che, a seguito dell'esperimento della domanda riconvenzionale, il valore della causa ammontava ad Euro 51.986,62, il Giudice di Pace, visto il tenore dell'art. 36 cpc, rimetteva la causa al Tribunale di Vicenza, competente per valore, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio.
Procedutosi in proposito a cura di e rimasta contumace la Parte_1 [...]
il giudizio era quindi istruito mediante l'interrogatorio formale Controparte_6 dell'attore e l'assunzione di due testimoni, sino a che , con comparsa del Parte_1
16.11.16, dava atto che il figlio era deceduto in Chiampo il precedente 2.7.16, per cause non ricollegabili al sinistro, facendo proprie tutte le domande dal medesimo proposte.
Giunti quindi in decisione, il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 1026/2020, pubblicata in data 22.6.20, così statuiva: “Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede: I) rigetta le domande dell'attrice
4 in riassunzione sig.ra nei confronti del sig. e della Parte_1 Controparte_1 [...]
II) previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della sig.ra Controparte_4 Pt_1
, nei sensi di cui in motivazione, ex artt. 2047 ovvero 2048 c.c., nella determinazione del
[...] danno materiale per cui è causa, condanna la stessa a risarcire il danno materiale patito dal sig.
quantificato in € 2.250,00, da maggiorare con gli interessi legali sulla somma Controparte_1 che annualmente si rivaluta dal 14.03.2011 al saldo, comunque entro il limite dell'importo massimo di € 3.000,00; III) condanna l'attrice in riassunzione sig.ra alla rifusione al sig. Parte_1 delle spese processuali, liquidate in € 5.612,50 per compensi professionali, oltre Controparte_1
a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile; IV) nulla per le spese processuali tra e ” Parte_1 Controparte_4
2. Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato il 19.1.21 ha impugnato il predetto Parte_1 provvedimento:
- lamentando l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro e l'affermazione dell'asserita responsabilità civile di Controparte_1
- censurando la mancata applicazione, in via residuale, della presunzione di responsabilità concorsuale prevista dall'art. 2054 cc,
- invocando il riconoscimento di una responsabilità almeno concorsuale in capo ad
, Controparte_1
- contestando l'errato addebito di responsabilità a suo carico ex artt. 2047 e 2048 cc,
- instando quindi per la condanna della compagnia di assicurazioni, in solido con
, al risarcimento in suo favore dei danni subiti a causa del sinistro, Controparte_1
- chiedendo la riforma delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza impugnata Controparte_1
e, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva già svolta nei confronti della in relazione al grado di colpa eventualmente a suo Controparte_6 carico accertato.
A propria volta costituitasi in causa, la compagnia assicurativa chiedeva preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'opposto gravame ex art. 348 bis cpc e comunque, nel merito, il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'appellata sentenza.
5 Depositate quindi le note scritte per l'udienza del 9.5.21, al cui esito il Collegio rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 14.12.22, successivamente anticipata al 27.4.22
e trattenuta la causa in decisione, il collegio, con provvedimento del 21.12.22 rimetteva il giudizio sul ruolo disponendo l'esperimento di una CTU medico legale, poi depositata in data 17.10.23 dal dott. Per_1
Rinviata quindi la causa all'udienza del 14.2.24 per la precisazione delle conclusioni, la stessa era infine nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione di termini alle parti ex art. 190 cpc.
3. I motivi della decisione
3.1 Sotto un primo profilo va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, ricordando questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Venendo allora al merito delle questioni, si osserva come abbia proposto Parte_1 sei motivi di appello avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Vicenza, i quali risultano complessivamente almeno in parte fondati, per quanto di ragione, ad eccezione del quarto.
3.3 Con i primi quattro motivi di gravame, da valutarsi unitariamente in quanto fra loro strettamente collegati, la appellante lamenta una scorretta ricostruzione dei fatti di causa e
6 della dinamica del sinistro, effettuata a suo dire in passiva adesione alle prospettazioni di parte attrice e in difetto di elementi certi al fine di chiarire le responsabilità del sinistro.
Secondo la medesima, depongono infatti in senso contrario al convincimento del primo giudice alcuni fattori decisivi non adeguatamente valorizzati, quali:
- gli indizi a favore del tamponamento della bicicletta condotta dal minore, desumibile dall'ubicazione dei danni alla vettura, per lo più collocati nella parte anteriore e non sul fianco o sullo spigolo,
- la circostanza che il luogo del sinistro si trovasse in pieno centro abitato, nelle immediate vicinanze di una scuola ed in presenza di un dosso artificiale e di uno specchio,
- il fatto che in loco vigesse un limite di velocità fissato a 30 km orari, elementi questi, complessivamente valutati, che avrebbero dovuto condurre a far ritenere che il conducente dell'autovettura stesse procedendo ad una velocità non appropriata alle circostanze del caso e tale per cui il medesimo non era poi stato in grado di evitare l'urto, come invece sarebbe stato tenuto a fare.
La appellante protesta, inoltre, la mancata applicazione alla fattispecie di causa della presunzione di corresponsabilità dettata dall'art. 2054 cc, la quale doveva invece ritenersi operativa dal momento:
- che nessuno dei due soggetti coinvolti nel sinistro era stato in grado di addurre e provare elementi idonei a superare la citata presunzione di legge posto,
- che i rilievi della polizia municipale non risultavano utilizzabili, perché basati su una ricostruzione effettuata a posteriori, quando i mezzi erano già stati spostati,
- che, del pari, prive di qualsiasi rilevanza si dimostrerebbero le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado, in quanto nessuno di loro aveva assistito di persona al sinistro.
Obiettano, a contrario, l'originario attore e l'assicuratrice terza chiamata:
- che, in ogni caso, la parte appellante non avrebbe fornito prova alcuna del superamento del limite di velocità di 30 km\h da parte dell'autovettura,
- che i danni all'auto non sarebbero ingenti e risulterebbero pertanto ben compatibili anche con un investimento laterale del velocipede, posto che, se il minore fosse stato
7 tamponato, l'impatto avrebbe allora provocato una rilevante deformazione della ruota posteriore, viceversa non rilevata dagli agenti verbalizzanti,
- che tutte le predette considerazioni avvalorerebbero pertanto la circostanza dell'attraversamento repentino non evitabile posto in essere dal minore.
Quanto alla possibilità di adottare la presunzione di corresponsabilità, la compagnia d'assicurazione osserva, inoltre, che la domanda andrebbe considerata tardiva e non applicabile d'ufficio, non essendo stata proposta nell'atto di citazione in riassunzione e non essendo state svolte nei termini assertivi deduzioni specifiche a riguardo del concorso.
Riesaminati gli atti e i documenti di causa il Collegio ritiene che la colpa prevalente del sinistro vada attribuita nella percentuale del 30% al conducente dell'autovettura ed in quella del restante 70% al ciclista minore.
L'eccezione di tardività della domanda volta all'accertamento del concorso di colpa va considerata infatti destituita di fondamento sia per ragioni obiettive, dato che la domanda risulta proposta nella fase di giudizio avanti al Giudice di Pace, sia per ragioni logiche e sistematiche in quanto, ad avviso del Collegio, la domanda di accertamento non solo va considerata ricompresa in quella volta all'attribuzione della colpa esclusiva, anche se non espressamente riformulata, ma deve essere sempre applicata se non è possibile dimostrare con precisione il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti.
Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cc ha, infatti, funzione sussidiaria, operando nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Secondo la giurispudenza peraltro, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno, ovvero di entrambi i conducenti dei mezzi scontratisi, non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui alla citata norma, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento, ragione per cui l'apprezzamento del rispettivo grado di responsabilità va comunque accertato (Cass. n. 15146 del 29/05/2024).
8 È inoltre pacifico che la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cc – per cui, nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli – si applichi anche in caso di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta (Cass. Civ. Ord. 07-12-2018, n.
31702), senza che possa considerarsi precluso al giudice di effettuare una graduazione della colpa in base agli elementi acquisiti circa la dinamica dell'incidente.
, a favore del convincimento poc'anzi espresso quanto alla responsabilità prevalente Pt_3 del minore, la sussistenza di elementi più che sufficienti a far presumere una manovra, da parte di questi, di repentino attraversamento della traiettoria di marcia della vettura, compiuta in violazione dell'obbligo di concedere la precedenza nell'immettersi sulla carreggiata percorsa dalla vettura, provenendo da una laterale, rappresentati dal fatto:
- che i segni riscontrati sulla bicicletta risultavano tutti ubicati sul lato sinistro della stessa, ciò che appare ben poco coerente con un presunto tamponamento,
- che le scalfitture presenti sulla vettura si trovavano inoltre proprio all'altezza di quelli sul manubrio, particolare questo del pari incompatibile con il presunto investimento da tergo del velocipede,
- che i piccoli segni di impatto sull'automezzo rinvenuti nella zona frontale, al di sopra della targa, oltre ad un avvallamento del cofano anteriore, non contraddicono quanto appena riscontrato, posto che gli stessi ben possono essersi verificati in caso di collisione concretizzatasi tra la parte laterale sinistra della bicicletta e quella anteriore dell'autovettura, sulla cui traiettoria il velocipede era venuto ad interferire, tagliandole la strada.
A fronte delle quali evenienze non pare dubbio che la condotta assai più determinante nella causazione del sinistro sia quella del minore che non solo risulta aver posto in essere la condotta (immissione sulla carreggiata senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che vi circolavano) che ha dato innesco alla serie causale conclusasi con l'urto ma ha pure commesso la violazione in astratto più grave, essendo evidente l'assai maggiore pericolosità della manovra appena descritta rispetto ad una assai moderata violazione del limite consono di velocità da parte del conducente della vettura.
Con la precisazione che, all'interno della quota di addebito del verificarsi del sinistro così computata nella misura del 70%, viene ricompresa, in misura paritaria, anche la parte di responsabilità concorrente della madre, di cui all'art. 2048 cc, dovendosi considerare che
9 configuri, in effetti, sia carenza educativa che difetto di sorveglianza la circostanza che un minore dell'età di soli sei anni e sette mesi venisse lasciato circolare da solo su di una strada comunale, tra l'altro pericolosa poiché caratterizzata da una forte pendenza in discesa, in assenza di una adeguata istruzione sulle modalità di condotta da tenersi in tali frangenti, dimostrata dalla palese violazione di una delle norme basilari del Codice della Strada.
Ciò non esclude, peraltro, una concorrente responsabilità del , sebbene di misura CP_1 ampiamente inferiore, dovendosi imputare a quest'ultimo di non aver mantenuto, nell'occorso, una velocità prudenziale subito prima dell'incrocio con la bicicletta, la quale risultava in concreto esigibile dal momento che:
- la prossimità di una scuola e di un dissuasore di velocità,
- la presenza in loco limite di un limite di velocità di 30 km\h,
- il trovarsi all'interno di un centro abitato,
- il percorrere una strada comunque abbastanza stretta, che non consentiva l'effettuazione di manovre di evasione,
- la possibilità concreta, ricavabile dall'esame dei documenti n. 3 e 4 di parte , di CP_1 rendersi conto del sopraggiungere del velocipede condotto da un bambino e, quindi, di ipotizzare una possibile violazione delle norme di comportamento stradali, ben avrebbero dovuto indurre il medesimo a moderare ulteriormente la propria velocità, con susseguente possibilità di evitare la collisione.
3.4 Tanto chiarito, compete quindi all'odierna appellante il risarcimento del danno subito del figlio, che, stante il sopravvenuto decesso di questi in data 2.7.16, va limitato alla durata effettiva della sua vita residua (pari a 5 anni) e non alle aspettative medie di vita, da calcolarsi in base alle tabelle milanesi del 2024 per il danno non patrimoniale, posto che la tabella unica nazionale di cui al DPR n. 12 del 13.1.25 riguarda eventi verificatisi a partire dal 5.3.25.
A tale riguardo vanno allora prese in considerazione le risultanze della CTU del dott.
[...]
esperita nella presente fase di giudizio, le cui conclusioni, logiche e concludenti, Per_1 hanno confermato, a fronte di un trauma cranico non commotivo e di una frattura biossea scomposta alla gamba sinistra, un 10% di invalidità permanente quale conseguenza delle lesioni subite, e una IP di complessivi gg. 110 (di cui 3 al 100%, 50 al 75%, 30 al 50% e 27 al
25%).
10 A fronte dei quali elementi l'ammontare del danno risarcibile risulterebbe quindi in astratto pari a complessivi euro 21.971,04 di cui euro 9.026,25 per IT (tenendosi conto di una diaria giornaliera media di € 145,00), euro 25.471,00 per IP ed euro 6.367,75 a titolo di danno morale, dovuto in relazione alla sofferenza psicologica determinata dall'aver patito lesioni tali da comportare ad un bambino l'impossibilità di muoversi per un lungo periodo, mentre non si ritiene dovuto alcun riconoscimento di aumenti per personalizzazione, relativamente alla quale mancano allegazioni specifiche di conseguenze rilevanti sul piano dinamico- relazionale ulteriori rispetto a quelle normalmente conseguenti a ferite di tal genere.
Poiché peraltro il valore della IT è stato calcolato tenendo conto di una speranza di vita di un bambino di sei anni, pari a settantasette anni, laddove nel caso di specie il minore è purtroppo deceduto, per cause estranee al sinistro, dopo soli cinque anni dal fatto, le somme di € euro 25.471,00, riconosciuta per IP, e di euro 6.367,75, calcolata su di essa a titolo di danno morale, vanno riviste, tenendo conto della sola porzione di vita effettivamente gravata delle predette conseguenze lesive, pari al 6.5% del totale di settantasette anni utilizzati per il calcolo standard (calcolo proporzionale dei cinque anni effettivamente vissuti rispetto ai settantasette ipotizzati dalle tabelle: 5 : 77 = x : 100).
Derivandone quindi che a titolo di IP spettano euro 1.655,61 ed a titolo di danno morale euro 413,90, per un totale di euro 2.069,51, che maggiorato di euro 9.026,25 per IT e di euro
135,00 per spese mediche accertate come congrue, comporta il riconoscimento di un danno complessivamente patito pari ad euro 11.230,76.
Lo stesso, peraltro, deve essere risarcito in via solidale da e Controparte_1 [...]
– garante per la RCA e terza chiamata in manleva del veicolo del Controparte_6
, che non ha sollevato contestazioni sulla copertura assicurativa - nella percentuale CP_1 del 30% dell'ammontare complessivo in ragione della percentuale di concorso sopra determinata, ossia per l'importo finale di euro 3.369,23.
Sulla tale somma, già calcolata all'attualità dal momento che si sono utilizzate le Tabelle milanesi da ultimo pubblicate e non quelle in vigore al momento del sinistro, spettano poi alla appellante gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli
11 disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass.
12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18
n. 18564).
3.5 Sempre in ragione di quanto sopra deciso consegue poi la rideterminazione delle somme dovute da in favore di , dal momento che le stesse, Parte_4 Controparte_1 liquidate dal Tribunale di Vicenza in euro 2.250,00 con un capo di sentenza non fatto oggetto di censura in merito al quantum, vanno risarcite nella minor misura del 70%, per un ammontare di euro 1.575,00, rivalutato ad oggi in euro 2.868,75, dovendosi tenere conto della quota di corresponsabilità riconoscibile in capo all'originario attore. Sulla quale somma sono poi dovuti gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata unicamente se il relativo capo della pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- della sussistenza di una reciproca soccombenza fra le parti,
12 ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente compensate fra le parti, mentre le spese della CTU medica vanno poste integralmente a carico solidale delle parti appellate, trattandosi di attività resasi necessaria al fine di quantificare l'ammontare del dovuto relativo ad una domanda accolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1026/20, pubblicata in data 22.6.20:
1) accerta la concorrente responsabilità di , ed Parte_2 Parte_1 CP_1
nel verificarsi del sinistro accaduto in Chiampo il 10.2.11, nella misura
[...] complessiva del 70% in capo ai primi due e del 30% in capo al terzo di essi;
2) condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_6 risarcire in favore di la somma di euro 3.369,23, oltre agli interessi legali Parte_1 dalla pronuncia della presente sentenza e sino al saldo;
3) condanna a rifondere in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
2.868,75, oltre agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza e sino al saldo;
4) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
5) pone a carico solidale di e di le spese Controparte_1 Controparte_6 di CTU.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere Ausiliario
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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