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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9640/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CRACIUN CLAUDIU e dell'avv. CP_1
VISCARDI ILARIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Tamasi (Romania) il Parte_1 CP_1
15/08/2009.
Dal matrimonio è nata un figlio: il 16/08/2005. Persona_1
Con ricorso depositato il 12/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento “diretto” del matrimonio, in forza dell'accordo sottoscritto dai coniugi per l'applicazione, al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi ( artt. 373 e ss), invocando Controparte_2
l'art. 5 del REG. UE 1259/2010.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza Art. 3 par. 1 lett. a) REG UE 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza dell'accordo sottoscritto da entrambi prima dell'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e purché esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e sempre che la legge designata non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 12 del medesimo regolamento.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con pagina 2 di 4 la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal Regolamento, siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
In merito alla domanda relativa al cognome della ricorrente, l'articolo 24 della legge n. 218/1995, stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
In entrambe le ipotesi, nella fattispecie considerata, è applicabile la legge romena.
L'art. 383, comma 1, del Codice Civile romeno stabilisce che i coniugi possono accordarsi in merito al mantenimento, da parte della moglie, del cognome avuto durante il matrimonio. Nel caso di specie, su richiesta di entrambe le parti, deve essere disposto che la moglie mantenga il cognome del marito
” e pertanto il Tribunale decide in conformità. Pt_2
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
. CP_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti. Il Signor se ne allontanerà non appena possibile, portando con sé i CP_1 propri effetti personali, e comunque entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del ricorso.
DISPONE che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, la Per_1 somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla figlia ai sensi dell'art. 337 septies c.c. Il versamento di tale somma Per_1 decorrerà dalla data di rilascio della casa coniugale da parte del padre.
DISPONE che il padre concorra altresì al versamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche e sportive -almeno un'attività), previamente concordate e documentate se non necessitate, con riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
PRENDE ATTO che la signora percepirà integralmente l'assegno unico. Pt_1
PRENDE ATTO che il signor si impegna, entro un anno dalla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso, a donare alla propria figlia con atto notarile da effettuarsi in Romania, la propria quota di Per_1 proprietà dell' immobile ubicato nel comune di Tamasi, frazione Chetris provincia di Bacau (Romania), distinto con il numero catastale 60003-C1, iscritto nel LC 60003 del Comune di Tamasi, come da planimetria catastale registrata nell'OCPI al n. 25631/07.08.2009, nonché il diritto di superficie acquisito, con atto notarile del 17 agosto 2009, sul terreno circostante la predetta abitazione. pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9640/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CRACIUN CLAUDIU e dell'avv. CP_1
VISCARDI ILARIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Tamasi (Romania) il Parte_1 CP_1
15/08/2009.
Dal matrimonio è nata un figlio: il 16/08/2005. Persona_1
Con ricorso depositato il 12/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento “diretto” del matrimonio, in forza dell'accordo sottoscritto dai coniugi per l'applicazione, al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi ( artt. 373 e ss), invocando Controparte_2
l'art. 5 del REG. UE 1259/2010.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza Art. 3 par. 1 lett. a) REG UE 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza dell'accordo sottoscritto da entrambi prima dell'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e purché esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e sempre che la legge designata non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 12 del medesimo regolamento.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con pagina 2 di 4 la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal Regolamento, siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
In merito alla domanda relativa al cognome della ricorrente, l'articolo 24 della legge n. 218/1995, stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
In entrambe le ipotesi, nella fattispecie considerata, è applicabile la legge romena.
L'art. 383, comma 1, del Codice Civile romeno stabilisce che i coniugi possono accordarsi in merito al mantenimento, da parte della moglie, del cognome avuto durante il matrimonio. Nel caso di specie, su richiesta di entrambe le parti, deve essere disposto che la moglie mantenga il cognome del marito
” e pertanto il Tribunale decide in conformità. Pt_2
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
. CP_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti. Il Signor se ne allontanerà non appena possibile, portando con sé i CP_1 propri effetti personali, e comunque entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del ricorso.
DISPONE che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, la Per_1 somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla figlia ai sensi dell'art. 337 septies c.c. Il versamento di tale somma Per_1 decorrerà dalla data di rilascio della casa coniugale da parte del padre.
DISPONE che il padre concorra altresì al versamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche e sportive -almeno un'attività), previamente concordate e documentate se non necessitate, con riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
PRENDE ATTO che la signora percepirà integralmente l'assegno unico. Pt_1
PRENDE ATTO che il signor si impegna, entro un anno dalla sottoscrizione del presente CP_1 ricorso, a donare alla propria figlia con atto notarile da effettuarsi in Romania, la propria quota di Per_1 proprietà dell' immobile ubicato nel comune di Tamasi, frazione Chetris provincia di Bacau (Romania), distinto con il numero catastale 60003-C1, iscritto nel LC 60003 del Comune di Tamasi, come da planimetria catastale registrata nell'OCPI al n. 25631/07.08.2009, nonché il diritto di superficie acquisito, con atto notarile del 17 agosto 2009, sul terreno circostante la predetta abitazione. pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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