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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 7055/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
1ª Sezione Civile
Il Tribunale di PE in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. ssa Loredana Giglio Presidente est. dott. ssa Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice
nel procedimento indicato in epigrafe promosso da
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Roberto Fiorucci (c.f. – p.iva ), presso il cui studio in PE (PG), C.F._3 P.IVA_1
Via della Luna n. 19, sono elettivamente domiciliati
Adottanti
Nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
CP_2
Con la partecipazione del PM c/o il Tribunale di PE
Oggetto : adozione maggiorenne
Conclusioni : come da verbale di udienza del 1.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto che sia dichiarata l'adozione della Parte_1 Parte_2 maggiorenne, di origine bielorussia, Hanno esposto che : hanno contratto matrimonio Controparte_1 il 2.10.1999 stabilendo la propria à di PE;
dal matrimonio non sono nati figli. Dopo aver iniziato le pratiche per l'adozione di minore nel 2011 hanno avuto conoscenza di progetto di accoglienza per i minori bielorussi coinvolti nel disastro di Cernobyl, funzionale a garantire loro trattamenti terapeutici e di avere deciso di accogliere, a tale fine, ( all'epoca minore di Controparte_1 7 anni) e di abbandonare il progetto di adozione di altri minori per potersi dedicare interamente a lei che, dal 2011 in poi, ha frequentato con regolarità la loro famiglia. Hanno esposto, inoltre, che è nata, CP_1 il 30.6.2004, da padre ignoto e nel 2020 è deceduta la madre, che era stata peraltro privata della responsabilità genitoriale con provvedimento dell'autorità giudiziaria che, di fatto, ha reso l'allora minore di soli 5 anni orfana sociale” sin dal 2009 con collocamento presso istituto pubblico di ricovero. Hanno affermato che dal 2011 al 2022 , data di raggiungimento della maggiore età di hanno CP_1 ospitato la ragazza con invito personale e si è creato, nel tempo, un solido legame di natura familiare tanto che in Italia, ha sempre avuto la disponibilità, nella loro casa, di una stanza interamente per sé ed CP_1
è stata sostenuta dalla coppia anche dal punto di vista economica per i periodi trascorsi in Bielorussia. Hanno chiesto, dunque, di poter “ formalizzare” il rapporto familiare che di fatto si è creato attraverso l'adozione della ragazza ormai maggiorenne. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, preso atto che non vi sono “ assensi” da acquisire stante la mancanza di ascendenti e discendenti dei ricorrenti e l'assenza dei genitori dell'adottanda, sono state sentiti i ricorrenti e l'adottanda che hanno prestato reciproco consenso all'adozione.
I ricorrenti , presente l'adottanda, hanno chiesto che allo stato nulla si disponga in relazione all' aggiunta del loro cognome a quello di nascita dell'adottanda.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare va ritenuta la giurisdizione dello Stato italiano posto che i ricorrenti sono entrambi cittadini italiani. Quanto alla disciplina del rapporto deve farsi applicazione della legge italiana alla luce dei criteri indicati dall'art. 38 co.1° della legge 218/1995 ( nazionalità e/o residenza degli adottanti). Tanto premesso la domanda può essere accolta, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per la pronuncia di adozione ( età, consenso degli adottanti e dell' adottanda ) ed apparendo evidente che tra le parti esiste ormai da anni un significativo ed importante rapporto affettivo, caratterizzato dalla frequentazione ultradecennale tra i ricorrenti e la giovane ragazza, culminata nella costituzione di un vero e proprio rapporto familiare “ di fatto”.
In accoglimento della domanda va pronunciata l'adozione da parte dei ricorrenti di
[...]
nata a [...] il [...] Controparte_1
provvedimento va assunto in ordine al cognome dell' adottanda avendo i ricorrenti chiesto che Pt_3 ato sia mantenuto il solo cognome originale.
La Cancelleria provvederà agli incombenti di pubblicità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314 c.c.
Attesa la natura del procedimento le spese vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di PE definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe così provvede :
a) dispone l'adozione di nata a [...] il Controparte_1
30.06.2004 da parte di ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 (PG) il 09.07.1969 e (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05.01.1969 , coniugi, Per n. 279
b) Manda alla cancelleria per l'espletamento delle comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c. nei termini di legge. Dichiara irripetibili le spese di giudizio .
PE, 4.4.2025 – 7.4.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
1ª Sezione Civile
Il Tribunale di PE in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. ssa Loredana Giglio Presidente est. dott. ssa Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice
nel procedimento indicato in epigrafe promosso da
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Roberto Fiorucci (c.f. – p.iva ), presso il cui studio in PE (PG), C.F._3 P.IVA_1
Via della Luna n. 19, sono elettivamente domiciliati
Adottanti
Nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
CP_2
Con la partecipazione del PM c/o il Tribunale di PE
Oggetto : adozione maggiorenne
Conclusioni : come da verbale di udienza del 1.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto che sia dichiarata l'adozione della Parte_1 Parte_2 maggiorenne, di origine bielorussia, Hanno esposto che : hanno contratto matrimonio Controparte_1 il 2.10.1999 stabilendo la propria à di PE;
dal matrimonio non sono nati figli. Dopo aver iniziato le pratiche per l'adozione di minore nel 2011 hanno avuto conoscenza di progetto di accoglienza per i minori bielorussi coinvolti nel disastro di Cernobyl, funzionale a garantire loro trattamenti terapeutici e di avere deciso di accogliere, a tale fine, ( all'epoca minore di Controparte_1 7 anni) e di abbandonare il progetto di adozione di altri minori per potersi dedicare interamente a lei che, dal 2011 in poi, ha frequentato con regolarità la loro famiglia. Hanno esposto, inoltre, che è nata, CP_1 il 30.6.2004, da padre ignoto e nel 2020 è deceduta la madre, che era stata peraltro privata della responsabilità genitoriale con provvedimento dell'autorità giudiziaria che, di fatto, ha reso l'allora minore di soli 5 anni orfana sociale” sin dal 2009 con collocamento presso istituto pubblico di ricovero. Hanno affermato che dal 2011 al 2022 , data di raggiungimento della maggiore età di hanno CP_1 ospitato la ragazza con invito personale e si è creato, nel tempo, un solido legame di natura familiare tanto che in Italia, ha sempre avuto la disponibilità, nella loro casa, di una stanza interamente per sé ed CP_1
è stata sostenuta dalla coppia anche dal punto di vista economica per i periodi trascorsi in Bielorussia. Hanno chiesto, dunque, di poter “ formalizzare” il rapporto familiare che di fatto si è creato attraverso l'adozione della ragazza ormai maggiorenne. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, preso atto che non vi sono “ assensi” da acquisire stante la mancanza di ascendenti e discendenti dei ricorrenti e l'assenza dei genitori dell'adottanda, sono state sentiti i ricorrenti e l'adottanda che hanno prestato reciproco consenso all'adozione.
I ricorrenti , presente l'adottanda, hanno chiesto che allo stato nulla si disponga in relazione all' aggiunta del loro cognome a quello di nascita dell'adottanda.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare va ritenuta la giurisdizione dello Stato italiano posto che i ricorrenti sono entrambi cittadini italiani. Quanto alla disciplina del rapporto deve farsi applicazione della legge italiana alla luce dei criteri indicati dall'art. 38 co.1° della legge 218/1995 ( nazionalità e/o residenza degli adottanti). Tanto premesso la domanda può essere accolta, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per la pronuncia di adozione ( età, consenso degli adottanti e dell' adottanda ) ed apparendo evidente che tra le parti esiste ormai da anni un significativo ed importante rapporto affettivo, caratterizzato dalla frequentazione ultradecennale tra i ricorrenti e la giovane ragazza, culminata nella costituzione di un vero e proprio rapporto familiare “ di fatto”.
In accoglimento della domanda va pronunciata l'adozione da parte dei ricorrenti di
[...]
nata a [...] il [...] Controparte_1
provvedimento va assunto in ordine al cognome dell' adottanda avendo i ricorrenti chiesto che Pt_3 ato sia mantenuto il solo cognome originale.
La Cancelleria provvederà agli incombenti di pubblicità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314 c.c.
Attesa la natura del procedimento le spese vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di PE definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe così provvede :
a) dispone l'adozione di nata a [...] il Controparte_1
30.06.2004 da parte di ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 (PG) il 09.07.1969 e (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05.01.1969 , coniugi, Per n. 279
b) Manda alla cancelleria per l'espletamento delle comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c. nei termini di legge. Dichiara irripetibili le spese di giudizio .
PE, 4.4.2025 – 7.4.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio