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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott. Fabio Doro - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 11730/2018 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Stefania Parte_1
Lunardi e Luca Corso del Foro di Padova, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione
- attore contro contumaci E_
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Nathalie Tomaselli del Foro di P_
Padova, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti avente per oggetto: violazione marchio e altri segni distintivi, concorrenza sleale e risarcimento danni
CONCLUSIONI
1 L'attore così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“confermare la sentenza non definitiva n. 1067/2022 e comunque preso atto della stessa, per l'effetto:
- condannare , in qualità di erede di , nonché gli eredi della P_ E_ OR , ex art. 125 c.p.i. ovvero ex art. 2600 c.c., al risarcimento del E_ danno patrimoniale patito e patiendo dall'attore nella misura accertata dalla perizia della dott.ssa depositata in corso di causa e quindi precisamente: € 991,12 a titolo di Per_1 danno emergente, € 42.934,00 a titolo di lucro cessante;
- condannare, ai sensi del comma 3 dell'art. 125 c.p.i., in qualità di erede di P_
, nonché gli eredi di , a restituire all'attore gli utili E_ E_ conseguiti tramite la prestazione di servizi di lavanderia al dettaglio mediante l'utilizzo del marchio determinato dal CTU in € 42.617, in alternativa al risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale da lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento;
- condannare altresì in qualità di erede di , nonché gli eredi P_ E_ di , al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine determinato E_ in via equitativa ex art. 1226 c.c. e quantificato in € 10.000,00;
- ordinare la rimozione di tutte le vetrofanie e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario e marketing costituenti contraffazione del marchio Pt_1
- ordinare la pubblicazione della sentenza in caratteri doppi del normale e per due volte consecutive a cura e spese dei convenuti entro 30 giorni dal deposito della sentenza, disponendo che in difetto possa provvedervi l'attore con diritto di ripetere le spese sostenute dalla convenuta, sui quotidiani “Il Gazzettino di Padova” ed “Il Mattino”.
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, comprese le spese di
CTU, e altresì con riferimento alla fase definita con sentenza n. 1067/2022 e alle fasi cautelari”.
Il convenuto così conclude come da foglio telematico di precisazione delle P_ conclusioni:
2 “accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia della rinuncia all'eredità da parte del
Sig. come formalizzata avanti al Tribunale di Rovigo in data 10.01.2024 (n. P_
41/2024 R.G. – cron. 81/2024 del 10.01.2024) e registrata il 09.02.2024 al n. 375, con conseguente rigetto di ogni e qualsiasi domanda svolta nei suoi confronti da parte attrice.
Con vittoria di spese e compensi in relazione alla fase successiva alla riassunzione, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 16.11.2018 conveniva in giudizio la Parte_1 OR esponendo di essere titolare del marchio italiano denominativo E_
n. 0001667845 registrato in data 21.04.2016, a seguito di domanda presentata in Pt_1 data 28.10.2015, già utilizzato dallo stesso attore come marchio di fatto fin dalla costituzione della propria impresa individuale, denominata ” in Parte_1 data 9.1.1999 ed avente sede in Monselice, via Rialto n. 3, esercente attività di pulitura a secco e stireria al dettaglio.
Dal 1999 al 2003 il signor aveva esercitato la propria attività sotto l'insegna Parte_1
e utilizzato il marchio oltre che nell'esercizio commerciale di Monselice, via Pt_1 Pt_1
Rialto n.3, presso il punto vendita di Este, via Padana Inferiore 13, poi ceduto.
In data 1.1.2004 aveva acquisito l'azienda del padre, esercitata da costui a far data dal
1.7.1987 sotto la ditta “ ” ed aveva, inoltre, esercitato l'attività di Parte_1 pulitura al dettaglio presso il punto vendita di Monselice via Barilan n. 3.
Nel 2018 aveva aperto una nuova sede a Pozzonovo (Pd).
3 Rappresentava che l'impresa individuale “Pulitura a secco igienica di , CP_3 che dal 1994 aveva svolto esclusivamente attività di pulitura industriale, in data 14.8.2013 aveva rilevato il punto vendita allora presente presso il Centro Commerciale Extense in via
Versori n. 59 Este (Pd) con insegna Lavaexpress, mutata nel 2016 in “Pulisecco Nives”, e quello sito in via Vigo la Torre n. 21 Este (Pd), con insegna “Lavasecco Arena” successivamente mutata in “ECOCLEAN; in data 1.10..2015 la convenuta costituiva un nuovo punto di ritiro e riconsegna capi in Monselice, via Garibaldi n. 69, con insegna Eco
Clean.
Nondimeno, la convenuta, dopo più di 25 anni di inattività nel settore della pulitura al dettaglio, aveva iniziato ad utilizzare il marchio nelle vetrofanie, nel materiale Pt_1 pubblicitario e di marketing relativo al punto vendita sito nel Centro Commerciale, sul sito internet e sui social network, oltre che negli scontrini e nelle ricevute consegnate ai clienti in tutti e tre i punti vendita, nei quali veniva riportata la denominazione “Pulitura a secco igienica . Pt_1
Il preuso del segno distintivo da parte della convenuta è stato limitato al triennio Pt_1
(1984-1987), con conseguente decadenza per non uso, non potendo avere efficacia distruttiva rispetto alla novità del marchio successivamente registrato.
Specificava che l'unico preuso invocabile dalla convenuta concerneva la denominazione sociale con riferimento all'attività industriale e non al dettaglio.
Tale comportamento integrava contraffazione del marchio e concorrenza sleale ex artt.
2598 nn. 1 e 3 c.c.
Esponeva di aver subito:
- un danno emergente costituito da costi sostenuti per marketing e pubblicità per contrastare la concorrenza sleale della convenuta;
- un danno da lucro cessante per distrazione della vecchia clientela e sviamento di quella nuova, calcolato in via presuntiva in un rapporto non inferiore al cd “prezzo del consenso”;
- un danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione.
4 Concludeva chiedendo l'inibitoria nei confronti della convenuta dell'uso nel commercio, nella pubblicità e in ogni attività al dettaglio, del segno denominativo l'inibitoria Pt_1 all'utilizzo nelle vetrofanie, nelle ricevute fiscali e nelle ricevute di consegna del segno
, l'ordine di rimozione di tutte le vetrofanie e del materiale pubblicitario riportante Pt_1 il segno , con comminatoria di una penale di € 500,00 per ogni violazione ed Pt_1 inosservanza dell'inibitoria ed € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del comando cautelare, la pubblicazione con caratteri doppi del normale e per due volte consecutive del dispositivo del provvedimenti sui quotidiani “il Gazzettino” e ”Il Mattino”, con spese a carico della convenuta, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito nella misura che verrà accertata in corso di causa.
Chiedeva altresì la condanna alla restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore, in via alternativa al lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale danno.
Si costituiva esponendo di aver costituito in data 1.9.1983 un'impresa E_ familiare, esercente l'attività di pulitura a secco al dettaglio in Piazza Trento 10 ad Este e di aver iscritto nel 1984 all'allora Ufficio l'impresa individuale con la CP_4 denominazione “Pulitura a secco igienica di . Pt_1 E_
Evidenziava di aver rilevato nel 2013 il punto vendita presso il Centro Commerciale
Extense in via Versori n. 59, Este con insegna LAVAEXPRESS e quella sita in via Vigo La
Torre n. 21 Este con insegna “Lavasecco Arena” poi modificata in Ecoclean, mentre nel
2015 si rendeva acquirente di un nuovo punto ritiro e capi in Monselice, con insegna Eco
Clean.
Esponeva di aver utilizzato sin dalla costituzione dell'impresa familiare nel 1983 tanto la ditta “Pulitura a secco igienica Nives di Minozzi Assunta”, quanto il marchio di fatto per contraddistinguere le prestazioni dei servizi di lavanderia prestati dalla propria Pt_1 impresa.
padre dell'attore, aveva iniziato a gestire nel 1987 la “Pulisecco Persona_2 igienica Nives di Capodicasa Angelo” e l'attore, già dipendente della convenuta, aveva costituito un'impresa individuale, denominata ”, avente sede in Parte_1
Monselice, via Rialto n. 3.
5 Pertanto, sia sia erano ben consapevoli al momento Persona_2 Parte_1 della costituzione delle rispettive imprese individuali, aventi la loro sede a ca 10 Km da quella della convenuta, della preesistenza della ditta e del marchio di fatto in Pt_1 titolarità della convenuta.
Concludeva per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo la pubblicazione del provvedimento di rigetto nei quotidiani locali il Gazzettino e Il Mattino di Padova, a spese dell'attore.
La causa veniva istruita tramite l'assunzione di prove orali.
In corso di causa parte attrice proponeva ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 126-131 cpi che veniva parzialmente accolto con inibitoria alla resistente a qualsivoglia E_ utilizzo e pubblicizzazione del segno denominativo come marchio e come insegna e Pt_1 inibitoria alla resistente di qualsivoglia utilizzo e pubblicizzazione del E_ segno denominativo come ditta individuale al di fuori del Comune di Este, con Pt_1 fissazione di una penale di € 250,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Parte attrice proponeva, inoltre, ricorso per sequestro conservativo a garanzia della domanda di risarcimento danni, che veniva invece rigettato in difetto di quantificazione del danno.
Con sentenza non definitiva n. 1067 del 25.5.2022 veniva accertato che l'uso nel commercio, nella pubblicità e in ogni altra attività economica al dettaglio del segno denominativo come marchio, da parte della convenuta successivamente al Pt_1
12/05/2015, costituisce contraffazione del marchio italiano registrato n. 0001667845 di titolarità del signor;
veniva inibito alla convenuta Parte_1 E_ qualsivoglia utilizzo e pubblicizzazione del segno denominativo come marchio, Pt_1 come insegna e qualsivoglia utilizzo e pubblicizzazione del segno denominativo Pt_1 come ditta individuale al di fuori del Comune di Este;
veniva fissata una penale di € 250,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
6 La causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza di pari data e veniva espletata ctu contabile sulla quantificazione del lucro cessante e del danno emergente, sull'ammontare delle royalties che secondo mercato la convenuta avrebbe dovuto pagare per ottenere licenza dall'attore del marchio registrato ed infine sulla retroversione degli utili
All'udienza del 5.4.2023 parte convenuta eccepiva la nullità della consulenza per violazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa.
Veniva fissata per la data del 3.5.2023 udienza di comparizione delle parti che non dava esito positivo: parte convenuta offriva la somma onnicomprensiva di € 10.000,00, mentre parte attrice formulava una controproposta, chiedendo di definire la causa con il versamento da parte della convenuta della somma di € 30.000,00, con spese legali compensate e spese di ctu divise a metà tra ciascuna parte.
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica veniva rigettata con successiva ordinanza di data 4.5.2023, in quanto il ctp di parte convenuta aveva potuto esaminare i documenti in uno con la bozza dell'elaborato trasmessa dalla dott.ssa e formulare le sue Per_1 osservazioni, sicchè non vi è stata alcuna lesione del principio del contraddittorio tecnico
La causa veniva trattenuta in decisione in data 14 ottobre 2023.
In data 4.12.2023 decedeva la convenuta e la causa veniva interrotta con E_ ordinanza di data 15.12.2024, avendo il difensore della parte fatto constatare il decesso della propria assistita.
Parte attrice riassumeva, in via principale, nei confronti del marito della de cuius P_ ed in via subordinata nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente.
[...]
Si costituiva il solo , al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione P_ passiva.
Esponeva di aver depositato atto di rinuncia all'eredità come formalizzato avanti al
Tribunale di Rovigo in data 10.01.2024 (n. 41/2024 R.G. – cron. 81/2024 del 10.01.2024) e registrato il 09.02.2024 al n. 375.
Il patrocinio attoreo replicava, sostenendo che il coniuge della de cuius avrebbe accettato tacitamente l'eredità, adducendo le seguenti motivazioni:
- la mancata redazione, nel termine di 3 mesi, dell'inventario dei beni, trovandosi il coniuge convenuto nel possesso dei medesimi;
- la cancellazione della ditta individuale di cui era titolare la de cuius;
7 - il trasferimento dell'azienda dal punto vendita originario presso una nuova sede sotto l'insegna “E-Clipse”;
- la liquidazione dei dipendenti (licenziamento).
Il convenuto insisteva invece nella propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, ponendo a fondamento della suddetta eccezione le seguenti ragioni:
- l'irrilevanza della redazione dell'inventario, essendo egli coniuge superstite titolare del diritto di uso dei beni presenti nella residenza coniugale e del diritto di abitazione sull'immobile a tal fine adibito;
- il deposito dell'atto di rinuncia formale presso il Tribunale di Rovigo;
- l'inesistenza di alcun atto dispositivo riguardante l'impresa individuale della de cuius;
- la necessità dell'eventuale impugnazione della rinuncia avanti l'Autorità Giudiziaria competente e non nell'ambito del giudizio pendente.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in quanto P_ egli non riveste la qualità di erede della sig.ra è fondata per i motivi che si E_ espongono.
La causa dopo la riassunzione veniva istruita sia documentalmente sia a mezzo testi, onde accertare se prima della rinuncia il sig. avesse anche tacitamente accettato l'eredità P_ della moglie.
In primo luogo, osserva il Collegio che nella controversia promossa per far valere un credito nei confronti di chi si assume erede del debitore le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede in capo al convenuto rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali e non configurano una causa pregiudiziale, da definire con autorità di giudicato, qualora una domanda rivolta al conseguimento di siffatta pronuncia non sia stata formulata (Cass. civ. Cass. 6275 del 2017).
8 In secondo luogo, la permanenza, dopo il decesso della convenuta, nella abitazione familiare da parte del marito è qualificabile come esercizio del diritto di P_ abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 cod.civ.) in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima
(cfr.Cass.S.U.n.4847/13; Sez.2 n.18354/13; Sez.5 n.1920/08), e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità; deve pertanto escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito al sig. la qualità di possessori di beni P_ ereditari per gli effetti previsti dall'art.485 cod.civ.
Non è, inoltre stata fornita la prova dell'esistenza di ulteriori beni ereditari in possesso del sig. e quindi alcun obbligo di redigere l'inventario ex art. 485 cc. è sorto in capo a P_ costui.
La produzione del doc. 34 non è mai stata autorizzata, in quanto relativo a circostanze nuove rispetto alla documentazione di cui il Giudice aveva ammesso la produzione;
di esso non può tenersi conto, trattandosi di un documento confezionato a seguito di apposite ricerche effettuate dall'attore dopo il decesso della convenuta.
Occorre, inoltre, tenere presente che il lasso di tempo entro il quale assumono rilevanza, ai fini dell'accettazione dell'eredità, i comportamenti tenuti dal convenuto è quello ricompreso tra il 4.12.23 (data del decesso della titolare) e il 10.01.2024, data di presentazione della rinuncia formale all'eredità presso il Tribunale di Rovigo.
Ritiene, infatti il Tribunale di aderire all'orientamento maggioritario e anche recentemente ribadito dalla S.C. (Cass. civ. 37927 del 2022; 15301 del 2025), giusta il quale dopo la rinuncia non è ammissibile l'accettazione tacita dell'eredità.
Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.
9 Alla luce di quanto emerso dall'assunzione delle prove testimoniali, non risulta tuttavia raggiuta la prova (a carico di parte attrice) del fatto che le lettere di licenziamento fossero state effettivamente inviate ai dipendenti in data anteriore alla rinuncia formale dell'eredità.
E invero:
- la teste escussa sul cap. 1, ha specificato che il convenuto le aveva Testimone_1 chiesto informazioni sul “da farsi” (ovverosia quali fossero gli adempimenti burocratici a seguito del decesso del titolare, la procedura per il licenziamento) e che i licenziamenti erano stati comunicati a gennaio dal convenuto, senza tuttavia specificare se prima o dopo il 10, giorno della formalizzazione della rinuncia all'eredità. Ancora, la formulazione del cap. 2 della memoria istruttoria di parte attrice e la relativa risposta data dalla teste non sono sufficientemente circostanziati nel tempo.
- la teste al cap. 1 ha confermato di aver ricevuto la lettera di Testimone_2 licenziamento da ma non ha indicato quando, se prima o dopo il 10 gennaio, sul cap. P_
3 ha dichiarato di non aver ricevuto pagamenti;
- la teste al cap. 3 ha risposto di non aver ricevuto la mensilità di novembre e Tes_3 il TFR.
La teste ha inoltre riferito che nel 2024 nessuno ha presentato per conto della Tes_1 sig.ra la dichiarazione Iva, la certificazione Unica 2024 e le Dichiarazioni dei CP_1
Redditi e nessuno ha incaricato il CNA di provvedervi.
Il negozio è, inoltre rimasto chiuso fin dal giorno del decesso della sig.ra (cfr. CP_1 testimonianze e ) e l'incaricato della ditta che aveva fornito il registratore Tes_1 Tes_2 di cassa ha confermato di aver provveduto al ritiro del registratore subito dopo il decesso, provvedendo alla disattivazione e alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
I cartelli apposti sulla vetrina del punto vendita, letti in uno con quanto dichiarato dalle dipendenti, si limitavano a indirizzare la clientela verso altro punto vendita per il ritiro dei capi, posto che questi erano stati pagati in anticipo, come dichiarato in sede testimoniale dalle due dipendenti e . Testimone_2 Parte_2
Inoltre, le comunicazioni dell'avvenuto decesso agli enti preposti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Registro Imprese) costituiscono mere comunicazioni amministrative, dovute per legge.
10 La prova della qualità di erede del debitore defunto incombeva certamente sul creditore che, a fronte della contestazione del chiamato che ha rinunciato all'eredità è tenuto a dimostrare i fatti dai quali desumere l'acquisto di tale qualità e, nel caso di accettazione tacita, i fatti incompatibili con la volontà di non accettare, relativi a ciascuno dei soggetti contro i quali si vuole far valere il diritto di credito a titolo di successione, che devono essere per l'appunto anteriori alla rinuncia.” (Cass. Civ. n. 6275 del 2017; n. 21436 del
2018).
È invece fondata la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti degli eredi di E_
Va subito chiarito che l'eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio, già rigettata con ordinanza di data 4.5.2023, non è stata riproposta dagli eredi della convenuta rimasti contumaci.
La dedotta nullità a suo tempo formulata dalla convenuta per asserita E_ lesione del contraddittorio in ordine ad alcuni documenti esaminati dal Ctu e posti a disposizione delle parti solo unitamente alla bozza della perizia, ha carattere relativo e, in quanto tale, non solo deve essere eccepita nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma
2, ma, qualora detta eccezione venga disattesa, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata (Cass civ. 13230 del 2014).
L'eccezione in parola, in difetto di costituzione degli eredi di si intende E_ conseguentemente rinunciata.
Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, aderenti ai dettami della scienza aziendalistica, improntate al rispetto dei principi di logica e coerenza e in ciò si esaurisce l'obbligo di motivazione.
Nel caso di specie, il ctu, non potendo determinare altrimenti il lucro cessante dell'attore, ha correttamente applicato il criterio della royalty ragionevole, il quale è contemplato per la liquidazione equitativa del lucro cessante;
ed invero, ai sensi dell'art. 125, 2° comma cpi il lucro cessante è determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
11 La ctu ha calcolato le royalties per il periodo dal 12 maggio 2015 al 31 dicembre 2021, nell'importo di euro 42.934.
Si rammenta, inoltre, che il lucro cessante non può cumularsi con gli utili del contraffattore da restituire di cui all'art. 125, comma 3, c.p.i. Infatti, gli utili conseguiti dal contraffattore spettano nella misura in cui siano superiori al risarcimento del lucro cessante, onde non si aggiungono a tale risarcimento (Cass. civ. 31170 del 2023).
Il danno emergente, come noto, consiste nelle spese sostenute dal titolare del marchio per la pubblicità e per la tutela del proprio esercizio contro eventuali forme di contraffazione.
L'attore ha prodotto sub doc. 14 tre fatture che evidenziano una spesa complessiva per pubblicità di euro 991,12 sostenuta nell'anno 2018 ed in linea con quella sostenuta negli esercizi precedenti.
Gli eredi di devono essere condannati, a titolo di danno emergente, al E_ pagamento in favore di della somma di € 991,12, oltre rivalutazione Parte_1 calcolata dal 15.9.2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi compensativi sulla somma anno per anno rivalutata (come da Cass. civ. S.U. n. 1712 del
1995); sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo;
gli eredi devono, inoltre, essere condannati, a titolo di lucro, cessante al pagamento in favore di della somma di 42.934,00, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 compensativi;
presupponendo che le royalties dovessero essere pagate mensilmente dal 12 maggio 2015 al 31 dicembre 2021, la rivalutazione andrà effettuata sulle singole somme dovute mese per mese dalla scadenza delle singole mensilità sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma anno per anno rivalutata.
Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo.
La domanda attorea di pubblicazione della presente sentenza nei quotidiani locali era già stata rigettata nella sentenza non definitiva, in ragione dell'esplicarsi della contraffazione in un ambito territoriale limitato e locale.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
in particolare, gli eredi di E_ devono rifondere le spese del giudizio in favore dell'attore, nella misura liquidata in dispositivo, mentre l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di , dichiaratosi procuratore antistatario. P_
12 Le spese della ctu contabile vengono poste definitivamente a carico degli eredi della sig.ra mentre le spese di lite dei procedimenti cautelari, in ragione della E_ soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da
[...] nei confronti di e di ed Parte_1 E_ P_ iscritta al n. 11730/18 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
P_
- dichiara tenuti e condanna gli eredi di al pagamento in favore di E_ [...] della somma di € 991,12, oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri Parte_1 determinati in motivazione;
- dichiara tenuti e condanna gli eredi di al pagamento in favore di E_ [...] della somma di € 42.934,00, oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri Parte_1 determinati in motivazione;
- condanna l'attore al pagamento in favore dell'avv. Nathalie Tomaselli, procuratore antistatario del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compenso, P_ oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna gli eredi di al pagamento in favore di delle E_ Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.100,00 per compenso, € 2.153,00 per anticipazione, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- compensa le spese dei procedimenti cautelari in corso di causa;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico degli eredi di E_
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 17 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Innocenza Vono dott.ssa Chiara Campagner
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