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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 196/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 esaminate le note scritte pervenute, pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Vico, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Direttore p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dalle dott.sse
Rossella Scalercio, Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro, all'uopo delegate dal
Direttore p.t.
Resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c.
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009, nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, l'esposizione dello svolgimento del processo) e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulato dall'art. 52, comma
5, della citata legge) e, pertanto, con esonero dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima. Ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, le modifiche di cui sopra sono immediatamente applicabili anche ai giudizi che sono pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata legge
69 del 2009, ovvero al giorno 04/07/2009.
1 Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'ordinanza ingiunzione numero 266/2023 emessa dall' in data 30.11.2023 (prot. 29221 Controparte_1 del 15.12.2023), notificata in data 04.01.2024, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 10.800,00 per sanzione amministrativa e di € 18,40 per spese di notifica, per l'asserita violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter del D.L. 12/2002 convertito con modificazioni dalla l. 73/2002, come sostituito dall'art 22 comma 1, del d.lgs. n.
151/2015, per aver occupato il 26.10.2020 i lavoratori , Persona_1 CP_2
e in qualità di braccianti agricoli senza la preventiva Controparte_3 comunicazione di assunzione.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 non essendo mai avvenuta la contestazione dell'infrazione nel termine di 90 giorni;
- che l'accesso ispettivo è iniziato alle ore 10:30 e si chiuso alle ore 12:00 del 26.10.2020;
- che, per i tre lavoratori extracomunitari, in data 23.10.2020 ha richiesto, a mezzo mail, al proprio consulente rag. di procedere ai dovuti adempimenti, inviando i Persona_2 documenti degli stessi lavoratori;
- che il consulente ha risposto che a tanto avrebbe provveduto la collaboratrice CP_4
;
[...]
- che i tre lavoratori sono stati regolarmente assunti con decorrenza 26.10.2020 a seguito di comunicazione rimessa dal consulente del 26.10.2020 alle ore 11:10; Persona_2
- che gli ispettori hanno, altresì, emesso provvedimento di sospensione dell'attività revocato dopo solo 2 giorni in ragione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori e dell'ottemperanza del datore a tutte le prescrizioni imposte;
- che, quindi, non sussiste l'infrazione contestata atteso che il datore aveva già provveduto a richiedere al proprio consulente per il giorno 26.10.2020 l'assunzione dei lavoratori;
- che è evidente che il datore non aveva intenzione né interesse a occultare il rapporto di lavoro emergendo la sua certa buona fede;
- che appare manifestamente sproporzionato, spropositato e irragionevole il quantum applicato pari ad € 10.800,00 atteso che le comunicazioni di assunzione sono state effettuate con tre ore di ritardo;
- che, pertanto, la somma irrogata va ricondotta a termini di giustizia e adattata alle concrete condizioni del destinatario onde contenere l'effetto retributivo e deterrente nei limiti del canone di ragionevolezza.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale adito: di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento per avvenuta decadenza dalla tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare l'opposta ingiunzione;
di accertare e dichiarare l'insussistenza della condotta addebitata all'opponente e, per l'effetto, annullare l'opposta ingiunzione;
di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione addebitata all'opponente e, per l'effetto, annullare l'opposta ingiunzione;
in subordine, di accertare e dichiarare
2 l'illegittimità e l'ingiustizia della somma ingiunta e per l'effetto ricondurla a termini di giustizia, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.
La prima udienza è stata fissata per il giorno 03.12.2024.
Si è costituito tempestivamente, in data 21.11.2024, l' Controparte_1 che ha contestato la fondatezza del ricorso e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa, rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal ricorrente, è stata rinviata per la decisione e per la discussione all'udienza del 23.04.2025, poi sostituita mediante il deposito di note scritte.
Il ricorrente ha depositato note scritte del seguente tenore: “Lo scrivente procuratore, preliminarmente, insiste per l'ammissione dei mezzi di prova per testi come articolati nel ricorso introduttivo, evidenziando all'uopo come il 1^ capitolo afferisce a circostanza relativa alla a rapporti decennali con consulente del lavoro che provvede a tutti gli adempimenti aziendali, e il 2^ e 3^ capitolo afferiscono a circostanze per le quali nessuna previsione del codice sostanziale e di rito impone la forma scritta, come disciplinato negli artt. 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 e 2726 codice civile. Pertanto, sollecita revoca dell'ordinanza istruttoria e l'ammissione delle prova orale articolata. Nel merito si riporta
a tutte le proprie deduzioni e conclusioni in atti, ed insiste per il loro accoglimento.
Evidenzia come dal compendio documentale in atti, dalla condotta tenuta dal sig. in Pt_1 sede di accesso ispettivo e dalle circostanze pacifiche rilevata dagli ispettori nella immediatezza, risulti esclusa con ragionevole certezza l'elemento soggettivo necessario alla realizzazione dell'illecito sanzionato. Invero, trattasi di condotte necessitate dalle formalità di legge, invero trasmissioni telematiche ed adempimenti burocratici, che esulano dalla sfera di controllo dell'opponente e delegate a soggetto terzo: adempimenti di poi avvenuti in contemporanea con l'accesso ispettivo e mentre il sig. era sempre Pt_1 alla presenza degli ispettori, così avvalorando l'avvenuta delega in tempo antecedente a quello dell'inizio della prestazione lavorativa, e quindi la assoluta buona fede del sig.
. Pt_1
Il resistente ha depositato note scritte del seguente tenore: “... Giusto provvedimento di codesto ill.mo Giudice, nel riportarsi al contenuto della memoria di costituzione e alla documentazione probatoria offerta in produzione. SI CHIEDE che codesto ecc.mo
Tribunale voglia preliminarmente rigettare le richieste istruttorie di controparte in quanto
i capitoli di prova sono smentiti da prova documentale contraria, nel merito che il ricorso venga riconosciuto infondato, in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015”.
Nel merito l'opposizione è infondata.
In via preliminare, deve darsi atto della tempestività del ricorso, atteso che l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata il 04.01.2024 e il ricorso è stato iscritto il
31.01.2024.
3 In limine litis, va confermata in tale sede l'ordinanza del 26.03.2025 con cui sono state rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dall'opponente nel ricorso introduttivo.
Tanto premesso, passando al merito, si palesa infondato il primo motivo di ricorso con cui l'opponente ha contestato la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 non essendo, a suo dire, mai avvenuta la contestazione dell'infrazione nei termini di legge.
Ora, come noto, la citata norma dispone “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dall' art. 14, comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (Cass. civ. Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20437).
Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta dall' il CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. CS00001/2020-765-01 del 14.12.2020 è stato notificato al in data 15.01.2021 per cui non corrisponde al vero che Parte_1 la formale contestazione prevista dall'art. 14 non sarebbe mai avvenuta. Inoltre, ad abundantiam, si osserva che risulta, nella fattispecie, anche rispettato il temine di 90 giorni, atteso che con il verbale di primo accesso del 26.10.2020 gli ispettori hanno richiesto al l'esibizione di ulteriore documentazione che è stata fornita in data Pt_1
19.11.2020 (vedi allegati di cui ai nn. 6, 6.1 e 6.2 del fascicolo di parte resistente).
Pertanto, è solo in tale ultima data che può ritenersi conclusa la fase di accertamento dell'illecito, con la conseguenza che la conclusione dell'ispezione, con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione, è tempestiva essendo stata effettuata nei 90 giorni prescritti da legge.
Parimenti infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso.
L'opponente deduce l'insussistenza sia della condotta addebitata per aver provveduto a comunicare, il 26.10.2020 alle ore 11:10, l'assunzione dei tre lavoratori, sia l'insussistenza
4 dell'elemento soggettivo, emergendo, a suo dire, la buona fede nella circostanza di aver richiesto al proprio consulente, l'invio della comunicazione di assunzione Persona_2 nella mattinata del 26.10.2020, dopo che lo stesso a mezzo mail aveva dato conferma di provvedere all'adempimento richiesto in data 23.10.2020.
Ebbene, in sede ispettiva è risultato provato che il ha occupato i lavoratori Pt_1 Per_1
e nella giornata del 26.10.2020 in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 braccianti agricoli senza preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego.
I tre lavoratori sono stati trovati dagli ispettori intenti alla raccolta delle olive all'atto dell'accesso ispettivo avvenuto in data 26.10.2020 ore 10:30. Sono presenti in atti anche le dichiarazioni rese dagli stessi (vedi allegato n. 4 del fascicolo di parte opposta). In particolare, ha dichiarato “oggi è il mio primo giorno di lavoro Controparte_3 presso questo campo di olive per la ditta Prendo ordini e disposizioni dal Parte_1 sig. Mi trovo qui oggi perché il titolare ha contattato il mio coinquilino Parte_1 dicendogli che aveva bisogno di manodopera per raccogliere le olive. Per questo Per_1 lavoro ci siamo messi d'accordo per lavorare dalle ore 06:45 fino alle ore 13:00 con un pagamento di circa 32/33 € al giorno (…). Oggi sono venuto con due miei coinquilini di nome AD e (…) non ho ancora firmato un contratto di lavoro”. ha CP_2 Persona_1 dichiarato “ (…) oggi ripeto è il mio primo giorno di lavoro. sono addetto alla raccolta delle olive. Non ho sottoscritto ancora il contratto di lavoro. ho pattuito una paga giornaliera di 35 €. (…) stamattina sono arrivato alle ore 7:00 e vado via alle 14:00 con dieci minuti di pausa”. Da ultimo, ha dichiarato “oggi dalle ore 7:00 ho CP_2 iniziato a lavorare alle dipendenze dell'azienda agricola alla raccolta di Parte_1 olive nel fondo agricolo di loc. Capo di Crati” .
In punto di diritto si rileva che se è corretto affermare che, da un lato, la fede privilegiata del verbale di ispezione è limitata soltanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, dall'altro le dichiarazioni rese agli ispettori, sia in sede di accesso che dopo, non sono totalmente prive di efficacia probatoria. È da ritenere, infatti, che le stesse abbiano un valore indiziario importante, la cui attendibilità, vagliata alla luce del complesso delle risultanze processuali, può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
Il giudice deve, perciò, analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito nella causa e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale.
Sul punto si rileva, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in
5 giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si rileva che non può discutersi della attendibilità delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati nell'immediatezza dell'accesso che si presentano concordi e, quindi, particolarmente genuine e attendibili. Pertanto, tali dichiarazioni possono essere considerate prova sufficiente dell'effettiva sussistenza degli illeciti contestati e, del resto, parte ricorrente non ha provato né chiesto di provare circostanze che possano superare o anche solo mettere in dubbio le emergenze ispettive sopra citate. Invero, tali dichiarazioni non possono essere superate dall'allegazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe inviato, il giorno 23.10.2020, al proprio consulente tutti i documenti per l'assunzione dei lavoratori: tale deduzione è rimasta del tutto Per_2 indimostrata, stante il rigetto delle richieste di prova orale e il mancato deposito di documentazione a supporto.
Oltre a ciò, nel verbale di primo acceso del 26.10.2020 gli ispettori hanno dato atto di aver trovato i tre lavoratori intenti alla raccolta delle olive. Inoltre, si evidenzia come la circostanza che i tre stessero svolgendo attività lavorativa nella giornata del 26.10.2020 è stata ammessa dallo stesso ricorrente che, in sede di primo accesso ispettivo, ha confermato che nella giornata del 26.10.2020 essi erano stati adibiti al lavoro, sebbene siano risultati privi di regolare comunicazione preventiva di assunzione.
Occorre, poi, dare rilievo che la successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro dei tre lavoratori, è avvenuta solo dopo molte ore dall'inizio del lavoro (tutti e tre hanno dichiarato di aver iniziato a lavorare alle ore 6.45/7.00 del 26.10.2020) e, in ogni caso, solo dopo l'inizio (alle 10.30) dell'accesso ispettivo. Infatti, risulta in atti che le comunicazioni di lavoro sono state inviate per nella giornata del 26.10.2020 alle ore 11.10, Persona_1 per nella giornata del 26.10.2020 alle ore 11.12 e per CP_2 Controparte_3 nella giornata del 26.10.2020 alle ore 12.48. Si rammenta che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, come nella specie, va comunicata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, il che non è avvenuto nel caso in esame, soprattutto laddove si consideri che è lo stesso ricorrente ad affermare che già il 23.10.2022 aveva intenzione di assumere i tre lavoratori.
Né assume rilievo la revoca del provvedimento di sospensione che concerne, appunto, solo l'applicata sospensione dell'attività imprenditoriale, soprattutto laddove si consideri che,
6 come eccepito dall'opposto, il ricorrente non ha fornito prova di aver ottemperato a tutte le prescrizioni impartite con il verbale unico di accertamento.
Invero, l'art.
3-bis. prevede che, in relazione alla violazione di cui al comma 3, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e l'art.
3-ter prevede che, nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi;
la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, va fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
Il ricorrente non ha, invece, fornito – nemmeno in tale sede - prova della stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, ovvero di un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché del mantenimento in servizio dei lavoratori per almeno tre mesi, con pagamento delle retribuzioni, contribuzione e premi assicurativi, oltre, ovviamente, alla prova di aver pagato la sanzione nella misura del minimo edittale.
Infatti, il ricorrente ha assunto i dipendenti per il minor periodo dal 26.10.2020 al
31.12.2020 e non ha neppure fornito la prova di averli mantenuti in servizio con pagamento delle retribuzioni, contribuzione e premi assicurativi, oltre, ovviamente, a non aver provato di aver pagato la sanzione nella misura del minimo edittale.
Parimenti infondato, per le ragioni sopra esposte è il motivo di ricorso con cui il ricorrente fa valere la propria buona fede.
La circostanza, lo si ripete indimostrata, che egli si sarebbe rivolto al proprio consulente è del tutto irrilevante atteso che la delega degli adempimenti in materia giuslavoristica non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, essendo il sistema della legge
689/1981 imperniato sul principio della personalità della responsabilità amministrativa. Ne consegue che, posto che la normativa impedisce di adibire al lavoro i soggetti la cui comunicazione di assunzione non sia stata fatta al Centro per l'Impiego almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il datore di lavoro, ossia il avrebbe dovuto Pt_1 verificare la correttezza delle comunicazioni preventive prima di adibire i lavoratori all'attività di raccolta delle olive. È evidente, poi, che manca la ritenuta buona fede del ricorrente per tutte le motivazioni sopra esposte tenuto conto che egli stesso ha ammesso che per prassi decennale delega al suo consulente del lavoro gli adempimenti formali relativi alle assunzioni dei dipendenti e connessi oneri previdenziali, per cui non possono dirsi sussistenti elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta.
Destituito di fondamento, infine, è l'ultimo motivo di ricorso.
7 Il ricorrente si limita a riportare il testo dell'articolo 11 della legge 689/81 ritenendo l'importo ingiunto manifestamente sproporzionato, spropositato e irragionevole avendo proceduto alla comunicazione di assunzione con tre ore di ritardo, tenuto conto delle proprie condizioni personali ed economiche.
Il motivo, per come formulato, si palesa del tutto generico in riferimento alle dedotte condizioni personali ed economiche, non meglio specificate;
inoltre, lo stesso si palesa infondato per le ragioni sopra esposte, atteso che le comunicazioni preventive in riferimento alla pozione dei tre operai, non sono state inviate nei termini di legge.
Pertanto, tenuto conto proprio dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981, a sfavore del ricorrente vi è il fatto che, al momento dell'accesso degli ispettori, i soggetti intenti al lavoro erano proprio quelli rispetto a cui è stata irrogata la sanzione in esame.
Tale circostanza connota di sicura gravità la violazione, posto che il personale impiegato risultava non in regola.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte ricorrente e quantificate tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d.lgs. 149/15, con esclusione di IVA e CPA, da ritenersi non applicabili ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro. Le stesse sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 con applicazione dei parametri minimi in ragione del valore dichiarato e dell'effettiva attività svolta concentrata in una sola udienza – con esclusione della fase istruttoria di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d. lgs. 149/15, si liquidano in euro € 1.360,00 per compensi, oltre spese generali al 15%;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 24.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025 esaminate le note scritte pervenute, pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Vico, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Direttore p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dalle dott.sse
Rossella Scalercio, Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro, all'uopo delegate dal
Direttore p.t.
Resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c.
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009, nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, l'esposizione dello svolgimento del processo) e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulato dall'art. 52, comma
5, della citata legge) e, pertanto, con esonero dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima. Ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, le modifiche di cui sopra sono immediatamente applicabili anche ai giudizi che sono pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata legge
69 del 2009, ovvero al giorno 04/07/2009.
1 Oggetto del presente giudizio è l'opposizione all'ordinanza ingiunzione numero 266/2023 emessa dall' in data 30.11.2023 (prot. 29221 Controparte_1 del 15.12.2023), notificata in data 04.01.2024, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 10.800,00 per sanzione amministrativa e di € 18,40 per spese di notifica, per l'asserita violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter del D.L. 12/2002 convertito con modificazioni dalla l. 73/2002, come sostituito dall'art 22 comma 1, del d.lgs. n.
151/2015, per aver occupato il 26.10.2020 i lavoratori , Persona_1 CP_2
e in qualità di braccianti agricoli senza la preventiva Controparte_3 comunicazione di assunzione.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 non essendo mai avvenuta la contestazione dell'infrazione nel termine di 90 giorni;
- che l'accesso ispettivo è iniziato alle ore 10:30 e si chiuso alle ore 12:00 del 26.10.2020;
- che, per i tre lavoratori extracomunitari, in data 23.10.2020 ha richiesto, a mezzo mail, al proprio consulente rag. di procedere ai dovuti adempimenti, inviando i Persona_2 documenti degli stessi lavoratori;
- che il consulente ha risposto che a tanto avrebbe provveduto la collaboratrice CP_4
;
[...]
- che i tre lavoratori sono stati regolarmente assunti con decorrenza 26.10.2020 a seguito di comunicazione rimessa dal consulente del 26.10.2020 alle ore 11:10; Persona_2
- che gli ispettori hanno, altresì, emesso provvedimento di sospensione dell'attività revocato dopo solo 2 giorni in ragione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori e dell'ottemperanza del datore a tutte le prescrizioni imposte;
- che, quindi, non sussiste l'infrazione contestata atteso che il datore aveva già provveduto a richiedere al proprio consulente per il giorno 26.10.2020 l'assunzione dei lavoratori;
- che è evidente che il datore non aveva intenzione né interesse a occultare il rapporto di lavoro emergendo la sua certa buona fede;
- che appare manifestamente sproporzionato, spropositato e irragionevole il quantum applicato pari ad € 10.800,00 atteso che le comunicazioni di assunzione sono state effettuate con tre ore di ritardo;
- che, pertanto, la somma irrogata va ricondotta a termini di giustizia e adattata alle concrete condizioni del destinatario onde contenere l'effetto retributivo e deterrente nei limiti del canone di ragionevolezza.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale adito: di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento per avvenuta decadenza dalla tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare l'opposta ingiunzione;
di accertare e dichiarare l'insussistenza della condotta addebitata all'opponente e, per l'effetto, annullare l'opposta ingiunzione;
di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione addebitata all'opponente e, per l'effetto, annullare l'opposta ingiunzione;
in subordine, di accertare e dichiarare
2 l'illegittimità e l'ingiustizia della somma ingiunta e per l'effetto ricondurla a termini di giustizia, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.
La prima udienza è stata fissata per il giorno 03.12.2024.
Si è costituito tempestivamente, in data 21.11.2024, l' Controparte_1 che ha contestato la fondatezza del ricorso e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa, rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal ricorrente, è stata rinviata per la decisione e per la discussione all'udienza del 23.04.2025, poi sostituita mediante il deposito di note scritte.
Il ricorrente ha depositato note scritte del seguente tenore: “Lo scrivente procuratore, preliminarmente, insiste per l'ammissione dei mezzi di prova per testi come articolati nel ricorso introduttivo, evidenziando all'uopo come il 1^ capitolo afferisce a circostanza relativa alla a rapporti decennali con consulente del lavoro che provvede a tutti gli adempimenti aziendali, e il 2^ e 3^ capitolo afferiscono a circostanze per le quali nessuna previsione del codice sostanziale e di rito impone la forma scritta, come disciplinato negli artt. 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 e 2726 codice civile. Pertanto, sollecita revoca dell'ordinanza istruttoria e l'ammissione delle prova orale articolata. Nel merito si riporta
a tutte le proprie deduzioni e conclusioni in atti, ed insiste per il loro accoglimento.
Evidenzia come dal compendio documentale in atti, dalla condotta tenuta dal sig. in Pt_1 sede di accesso ispettivo e dalle circostanze pacifiche rilevata dagli ispettori nella immediatezza, risulti esclusa con ragionevole certezza l'elemento soggettivo necessario alla realizzazione dell'illecito sanzionato. Invero, trattasi di condotte necessitate dalle formalità di legge, invero trasmissioni telematiche ed adempimenti burocratici, che esulano dalla sfera di controllo dell'opponente e delegate a soggetto terzo: adempimenti di poi avvenuti in contemporanea con l'accesso ispettivo e mentre il sig. era sempre Pt_1 alla presenza degli ispettori, così avvalorando l'avvenuta delega in tempo antecedente a quello dell'inizio della prestazione lavorativa, e quindi la assoluta buona fede del sig.
. Pt_1
Il resistente ha depositato note scritte del seguente tenore: “... Giusto provvedimento di codesto ill.mo Giudice, nel riportarsi al contenuto della memoria di costituzione e alla documentazione probatoria offerta in produzione. SI CHIEDE che codesto ecc.mo
Tribunale voglia preliminarmente rigettare le richieste istruttorie di controparte in quanto
i capitoli di prova sono smentiti da prova documentale contraria, nel merito che il ricorso venga riconosciuto infondato, in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015”.
Nel merito l'opposizione è infondata.
In via preliminare, deve darsi atto della tempestività del ricorso, atteso che l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata il 04.01.2024 e il ricorso è stato iscritto il
31.01.2024.
3 In limine litis, va confermata in tale sede l'ordinanza del 26.03.2025 con cui sono state rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dall'opponente nel ricorso introduttivo.
Tanto premesso, passando al merito, si palesa infondato il primo motivo di ricorso con cui l'opponente ha contestato la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 non essendo, a suo dire, mai avvenuta la contestazione dell'infrazione nei termini di legge.
Ora, come noto, la citata norma dispone “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dall' art. 14, comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (Cass. civ. Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20437).
Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta dall' il CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. CS00001/2020-765-01 del 14.12.2020 è stato notificato al in data 15.01.2021 per cui non corrisponde al vero che Parte_1 la formale contestazione prevista dall'art. 14 non sarebbe mai avvenuta. Inoltre, ad abundantiam, si osserva che risulta, nella fattispecie, anche rispettato il temine di 90 giorni, atteso che con il verbale di primo accesso del 26.10.2020 gli ispettori hanno richiesto al l'esibizione di ulteriore documentazione che è stata fornita in data Pt_1
19.11.2020 (vedi allegati di cui ai nn. 6, 6.1 e 6.2 del fascicolo di parte resistente).
Pertanto, è solo in tale ultima data che può ritenersi conclusa la fase di accertamento dell'illecito, con la conseguenza che la conclusione dell'ispezione, con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione, è tempestiva essendo stata effettuata nei 90 giorni prescritti da legge.
Parimenti infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso.
L'opponente deduce l'insussistenza sia della condotta addebitata per aver provveduto a comunicare, il 26.10.2020 alle ore 11:10, l'assunzione dei tre lavoratori, sia l'insussistenza
4 dell'elemento soggettivo, emergendo, a suo dire, la buona fede nella circostanza di aver richiesto al proprio consulente, l'invio della comunicazione di assunzione Persona_2 nella mattinata del 26.10.2020, dopo che lo stesso a mezzo mail aveva dato conferma di provvedere all'adempimento richiesto in data 23.10.2020.
Ebbene, in sede ispettiva è risultato provato che il ha occupato i lavoratori Pt_1 Per_1
e nella giornata del 26.10.2020 in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 braccianti agricoli senza preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego.
I tre lavoratori sono stati trovati dagli ispettori intenti alla raccolta delle olive all'atto dell'accesso ispettivo avvenuto in data 26.10.2020 ore 10:30. Sono presenti in atti anche le dichiarazioni rese dagli stessi (vedi allegato n. 4 del fascicolo di parte opposta). In particolare, ha dichiarato “oggi è il mio primo giorno di lavoro Controparte_3 presso questo campo di olive per la ditta Prendo ordini e disposizioni dal Parte_1 sig. Mi trovo qui oggi perché il titolare ha contattato il mio coinquilino Parte_1 dicendogli che aveva bisogno di manodopera per raccogliere le olive. Per questo Per_1 lavoro ci siamo messi d'accordo per lavorare dalle ore 06:45 fino alle ore 13:00 con un pagamento di circa 32/33 € al giorno (…). Oggi sono venuto con due miei coinquilini di nome AD e (…) non ho ancora firmato un contratto di lavoro”. ha CP_2 Persona_1 dichiarato “ (…) oggi ripeto è il mio primo giorno di lavoro. sono addetto alla raccolta delle olive. Non ho sottoscritto ancora il contratto di lavoro. ho pattuito una paga giornaliera di 35 €. (…) stamattina sono arrivato alle ore 7:00 e vado via alle 14:00 con dieci minuti di pausa”. Da ultimo, ha dichiarato “oggi dalle ore 7:00 ho CP_2 iniziato a lavorare alle dipendenze dell'azienda agricola alla raccolta di Parte_1 olive nel fondo agricolo di loc. Capo di Crati” .
In punto di diritto si rileva che se è corretto affermare che, da un lato, la fede privilegiata del verbale di ispezione è limitata soltanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, dall'altro le dichiarazioni rese agli ispettori, sia in sede di accesso che dopo, non sono totalmente prive di efficacia probatoria. È da ritenere, infatti, che le stesse abbiano un valore indiziario importante, la cui attendibilità, vagliata alla luce del complesso delle risultanze processuali, può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
Il giudice deve, perciò, analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito nella causa e può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale.
Sul punto si rileva, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in
5 giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si rileva che non può discutersi della attendibilità delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati nell'immediatezza dell'accesso che si presentano concordi e, quindi, particolarmente genuine e attendibili. Pertanto, tali dichiarazioni possono essere considerate prova sufficiente dell'effettiva sussistenza degli illeciti contestati e, del resto, parte ricorrente non ha provato né chiesto di provare circostanze che possano superare o anche solo mettere in dubbio le emergenze ispettive sopra citate. Invero, tali dichiarazioni non possono essere superate dall'allegazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe inviato, il giorno 23.10.2020, al proprio consulente tutti i documenti per l'assunzione dei lavoratori: tale deduzione è rimasta del tutto Per_2 indimostrata, stante il rigetto delle richieste di prova orale e il mancato deposito di documentazione a supporto.
Oltre a ciò, nel verbale di primo acceso del 26.10.2020 gli ispettori hanno dato atto di aver trovato i tre lavoratori intenti alla raccolta delle olive. Inoltre, si evidenzia come la circostanza che i tre stessero svolgendo attività lavorativa nella giornata del 26.10.2020 è stata ammessa dallo stesso ricorrente che, in sede di primo accesso ispettivo, ha confermato che nella giornata del 26.10.2020 essi erano stati adibiti al lavoro, sebbene siano risultati privi di regolare comunicazione preventiva di assunzione.
Occorre, poi, dare rilievo che la successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro dei tre lavoratori, è avvenuta solo dopo molte ore dall'inizio del lavoro (tutti e tre hanno dichiarato di aver iniziato a lavorare alle ore 6.45/7.00 del 26.10.2020) e, in ogni caso, solo dopo l'inizio (alle 10.30) dell'accesso ispettivo. Infatti, risulta in atti che le comunicazioni di lavoro sono state inviate per nella giornata del 26.10.2020 alle ore 11.10, Persona_1 per nella giornata del 26.10.2020 alle ore 11.12 e per CP_2 Controparte_3 nella giornata del 26.10.2020 alle ore 12.48. Si rammenta che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, come nella specie, va comunicata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, il che non è avvenuto nel caso in esame, soprattutto laddove si consideri che è lo stesso ricorrente ad affermare che già il 23.10.2022 aveva intenzione di assumere i tre lavoratori.
Né assume rilievo la revoca del provvedimento di sospensione che concerne, appunto, solo l'applicata sospensione dell'attività imprenditoriale, soprattutto laddove si consideri che,
6 come eccepito dall'opposto, il ricorrente non ha fornito prova di aver ottemperato a tutte le prescrizioni impartite con il verbale unico di accertamento.
Invero, l'art.
3-bis. prevede che, in relazione alla violazione di cui al comma 3, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e l'art.
3-ter prevede che, nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi;
la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, va fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
Il ricorrente non ha, invece, fornito – nemmeno in tale sede - prova della stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, ovvero di un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché del mantenimento in servizio dei lavoratori per almeno tre mesi, con pagamento delle retribuzioni, contribuzione e premi assicurativi, oltre, ovviamente, alla prova di aver pagato la sanzione nella misura del minimo edittale.
Infatti, il ricorrente ha assunto i dipendenti per il minor periodo dal 26.10.2020 al
31.12.2020 e non ha neppure fornito la prova di averli mantenuti in servizio con pagamento delle retribuzioni, contribuzione e premi assicurativi, oltre, ovviamente, a non aver provato di aver pagato la sanzione nella misura del minimo edittale.
Parimenti infondato, per le ragioni sopra esposte è il motivo di ricorso con cui il ricorrente fa valere la propria buona fede.
La circostanza, lo si ripete indimostrata, che egli si sarebbe rivolto al proprio consulente è del tutto irrilevante atteso che la delega degli adempimenti in materia giuslavoristica non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, essendo il sistema della legge
689/1981 imperniato sul principio della personalità della responsabilità amministrativa. Ne consegue che, posto che la normativa impedisce di adibire al lavoro i soggetti la cui comunicazione di assunzione non sia stata fatta al Centro per l'Impiego almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il datore di lavoro, ossia il avrebbe dovuto Pt_1 verificare la correttezza delle comunicazioni preventive prima di adibire i lavoratori all'attività di raccolta delle olive. È evidente, poi, che manca la ritenuta buona fede del ricorrente per tutte le motivazioni sopra esposte tenuto conto che egli stesso ha ammesso che per prassi decennale delega al suo consulente del lavoro gli adempimenti formali relativi alle assunzioni dei dipendenti e connessi oneri previdenziali, per cui non possono dirsi sussistenti elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta.
Destituito di fondamento, infine, è l'ultimo motivo di ricorso.
7 Il ricorrente si limita a riportare il testo dell'articolo 11 della legge 689/81 ritenendo l'importo ingiunto manifestamente sproporzionato, spropositato e irragionevole avendo proceduto alla comunicazione di assunzione con tre ore di ritardo, tenuto conto delle proprie condizioni personali ed economiche.
Il motivo, per come formulato, si palesa del tutto generico in riferimento alle dedotte condizioni personali ed economiche, non meglio specificate;
inoltre, lo stesso si palesa infondato per le ragioni sopra esposte, atteso che le comunicazioni preventive in riferimento alla pozione dei tre operai, non sono state inviate nei termini di legge.
Pertanto, tenuto conto proprio dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981, a sfavore del ricorrente vi è il fatto che, al momento dell'accesso degli ispettori, i soggetti intenti al lavoro erano proprio quelli rispetto a cui è stata irrogata la sanzione in esame.
Tale circostanza connota di sicura gravità la violazione, posto che il personale impiegato risultava non in regola.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte ricorrente e quantificate tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d.lgs. 149/15, con esclusione di IVA e CPA, da ritenersi non applicabili ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro. Le stesse sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 con applicazione dei parametri minimi in ragione del valore dichiarato e dell'effettiva attività svolta concentrata in una sola udienza – con esclusione della fase istruttoria di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d. lgs. 149/15, si liquidano in euro € 1.360,00 per compensi, oltre spese generali al 15%;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 24.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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