Articolo 2 della Legge 11 agosto 1984, n. 449
Articolo 1Articolo 3
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28 agosto 1984
Art. 2.
La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.
Entrata in vigore il 28 agosto 1984