Art. 2.
La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.
La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.