TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/02/2026, n. 2291
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri dei provvedimenti ministeriali

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, sia riguardo alle quote di ripiano a carico delle aziende, sia riguardo alla misura del concorso di ciascuna azienda. La società ricorrente, come le altre imprese, ben avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare. La società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri dei provvedimenti ministeriali

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, sia riguardo alle quote di ripiano a carico delle aziende, sia riguardo alla misura del concorso di ciascuna azienda. La società ricorrente, come le altre imprese, ben avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare. La società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri dell'accordo

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, sia riguardo alle quote di ripiano a carico delle aziende, sia riguardo alla misura del concorso di ciascuna azienda. La società ricorrente, come le altre imprese, ben avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare. La società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri della circolare

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, sia riguardo alle quote di ripiano a carico delle aziende, sia riguardo alla misura del concorso di ciascuna azienda. La società ricorrente, come le altre imprese, ben avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare. La società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, sia riguardo alle quote di ripiano a carico delle aziende, sia riguardo alla misura del concorso di ciascuna azienda. La società ricorrente, come le altre imprese, ben avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare. La società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri della nota esplicativa

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, sia riguardo alle quote di ripiano a carico delle aziende, sia riguardo alla misura del concorso di ciascuna azienda. La società ricorrente, come le altre imprese, ben avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare. La società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri della nota esplicativa

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, sia riguardo alle quote di ripiano a carico delle aziende, sia riguardo alla misura del concorso di ciascuna azienda. La società ricorrente, come le altre imprese, ben avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare. La società ricorrente era consapevole fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui non estende la riduzione al 48% della quota di ripiano a tutte le aziende fornitrici, anche quelle che hanno instaurato controversie. Pertanto, l'interesse a ricorrere su tale specifico punto è venuto meno.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui non estende la riduzione al 48% della quota di ripiano a tutte le aziende fornitrici, anche quelle che hanno instaurato controversie. Pertanto, l'interesse a ricorrere su tale specifico punto è venuto meno.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui non estende la riduzione al 48% della quota di ripiano a tutte le aziende fornitrici, anche quelle che hanno instaurato controversie. Pertanto, l'interesse a ricorrere su tale specifico punto è venuto meno.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui non estende la riduzione al 48% della quota di ripiano a tutte le aziende fornitrici, anche quelle che hanno instaurato controversie. Pertanto, l'interesse a ricorrere su tale specifico punto è venuto meno.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui non estende la riduzione al 48% della quota di ripiano a tutte le aziende fornitrici, anche quelle che hanno instaurato controversie. Pertanto, l'interesse a ricorrere su tale specifico punto è venuto meno.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, configurandosi come accertamenti tecnici di presupposti di natura economico-aziendale-contabile, che involgono un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/02/2026, n. 2291
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2291
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo