Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2022, proposto da
Fracar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Rossi, Alessandro Sciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Regione Carabinieri Forestale Piemonte, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cuneo, Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale 21;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Arpa Piemonte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto della Provincia di Cuneo prot. n. 75164 del 10/12/2021, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 1/2018, Reg. 1013/06 CE: notifica IT 026423. Trasporto transfrontaliero rifiuti pericolosi. Comunicazioni impedimento prosieguo iter”, comunicato in data 13 dicembre 2021;
- della non conosciuta nota della Regione Carabinieri Forestale “Piemonte, - Gruppo di Cuneo, n. 78/23-27/2021 di prot. CC-FCN43355-0004565-02/12/2021 del 2 dicembre 2021”;
- della non conosciuta nota prot. 72130 del 26 novembre 2021 della Provincia di Cuneo;
nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo, del Ministero dell'Interno-Ufficio Territoriale del Governo Cuneo e del Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Valle D'Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Marco DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
Marco DI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco DI | OS RN |
IL SEGRETARIO