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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2781/23 Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 21.5.2025 e vertente tra
associazione con sede legale in Serravalle CR (AL), in Parte_1
persona della legale rappr.te , elett.te dom.ta in Piacenza presso lo Parte_2
studio degli Avvocati Caterina Raso e Ilaria Luppini del Foro di Piacenza, che la rappresentano e difendono per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente
Contro
con sede in Cesena (FC) in persona del legale rappr.te , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall' Avv.to Maria Michela Chiarandini del Foro di Forlì - Cesena, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
1 OGGETTO: Contratto d'appalto – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1651/23 del 30 luglio 2023
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi note depositate rispettivamente in data 20 e 19 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7.6.2023 l'impresa - premesso Controparte_1
di avere eseguito lavori di impiantistica idraulica presso la nuova sede dell'associazione Thabarwa
Natura Center Eu sita in Serravalle CR (AL) e di essere ancora creditrice di complessivi €
37.229,00 come da fattura n. 2/21 del 30 novembre 2021 rimasta impagata nonostante numerosi solleciti di pagamento - agiva per ottenere la condanna della committente al pagamento di tale importo.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso il 30 luglio 2023.
Avverso lo stesso proponeva opposizione l'associazione ingiunta esponendo di avere in effetti affidato ad a primavera del 2018, sulla base di un preventivo predisposto CP_1
dall'appaltatrice il 5 aprile 2028, dei lavori di impiantistica idraulica e di avere nel corso del rapporto già pagato per gli stessi € 66.608. Ad agosto 2019 il rapporto era stato interrotto in quanto i costi erano eccessivamente aumentati e l'associazione non aveva sufficienti fondi per sostenerli. A quel punto le parti si erano trovate in disaccordo nella valorizzazione delle opere già eseguite, per le quali pretendeva ancora oltre 37.000, mentre l'associazione CP_1
riteneva che fossero già state ampiamente pagate con la somma già consegnata. Pt_1
Nonostante numerosi tentativi, portati avanti anche con l'ausilio dei rispettivi legali, le parti non erano riuscite a trovare un accordo, sicché si era trovata costretta ad affidare a un Pt_1
proprio tecnico la redazione di una perizia volta a quantificare il valore delle opere eseguite.
L'importo complessivo dei lavori indicato dall'Ing. CTP di parte opponente, ammontava ad € Per_1
35.004, 97 oltre Iva ( in tutto € 38.540,36) a fronte di versamenti per € 66.608,80 con una differenza di € 28.104,44 che parte opponente, proponendo - accanto alla domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto - domanda riconvenzionale, chiedeva in restituzione alla controparte.
Si costituiva in giudizio insistendo nelle proprie pretese in relazione alle quali Controparte_1
precisava che una parte dell'importo richiesto era a titolo di opere extra preventivo e un'altra parte riguardava i materiali necessari per il completamento delle opere, già acquistati 2 dall'appaltatrice e poi non posati per il recesso unilaterale dal rapporto operato dalla committente
- e avanzando anch'essa un'ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle attrezzature che – nell'erronea convinzione di poter poi completare le opere – CP_1
aveva lasciato in cantiere, senza poi più riuscire a recuperarle.
Dopo il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il giusto prezzo delle opere eseguite da presso l'associazione ivi compresi i materiali acquistati e consegnati alla CP_1 Pt_1
committente, senza tener conto del mancato completamento delle stesse visto il recesso unilaterale pacificamente operato dalla committente. Per quanto riguardava i parametri per stabilire il giusto prezzo venivano individuati nel preventivo 5.4.2018, pacificamente predisposto dall'appaltatrice e consegnato alla committente ( anche se non firmato da nessuna delle parti, vedi doc. 2 fascicoli di entrambe le parti), e nel prezziario regionale per le opere extra preventivo.
Dopo un ampio contraddittorio tecnico e legale il CTU depositava in data 14 gennaio 2025 la proprio relazione finale, sostitutiva della precedente datata 11.10.24, dopodiché la causa veniva avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
Ai sensi dell'art. 1671 c.c. il committente può sempre recedere dal contratto di appalto, anche in corso di esecuzione dello stesso come è avvenuto nel caso di specie, ma deve tenere indenne l'appaltatore, tra l'altro “ delle spese - da questi - sostenute e dei lavori (già) eseguiti”.
Nel caso che ci occupa tra le spese sostenute rientrano senza dubbio quelle per l'acquisto dei materiali rinvenuti dal CTU in cantiere o comunque pacificamente consegnati alla committenza, che il CTU nella sua relazione finale ha valorizzato in € 22.375 Iva compresa.
Per quanto riguarda invece le opere già eseguite il CTU ha indicato in € 14.886 Iva compresa il giusto prezzo delle opere extrapreventivo;
e in € 42.410 Iva compresa il giusto prezzo delle opere previste in preventivo. Parte attrice ha contestato quest'ultima quantificazione effettuata dal CTU affermando che il preventivo predisposto da non era utilizzabile in quanto non CP_1
stabiliva prezzi unitari, ma tale rilievo non consente di ritenere erronea o viziata la valutazione del
CTU che si è certamente basato sul preventivo in questione solo laddove chiaro e utilizzabile ai fini per cui era stata disposta la CTU, in difetto utilizzando gli altri parametri individuati nel quesito.
3 A fronte di ciò, dal canto suo, ha provato, con la produzione di bonifici di Parte_1
pagamento e ricevute rilasciate dal legale rappr.te di sig. (vedi CP_1 Controparte_2
produzioni e verbalizzazione effettuate all'udienza del 17 aprile 2024), di aver corrisposto all'appaltatrice complessivi € 65.958 Iva compresa (l'importo non è contestato) .
Pertanto residua a favore di 'importo di € 13.713 Iva già compresa. CP_1
Ed è questa la somma che sarà oggetto di condanna al pagamento, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto che era stato chiesto ed emesso per una somma eccessiva.
La riconvenzionale di parte opponente deve dunque essere rigettata perché - anche valorizzando le opere tenendo conto della loro incompletezza ( di veri e propri vizi e difformità ai sensi dell'art. 1668 c.c. non è possibile discutere atteso che la realizzazione dell'opera è stata interrotta per fatto dell'appaltante) - è risultata comunque a credito della committente. Sul punto va CP_1
ancora precisato che parte committente non può lamentarsi del mancato rilascio dei certificati di conformità degli impianti, in quanto le certificazioni in oggetto possono essere rilasciate solo dall'impresa che ultima la realizzazione degli impianti, ultimazione che è pacifico non CP_1
ha potuto effettuare per fatto ad essa non imputabile.
Inoltre, con l'assistenza del CTU, si è curata la restituzione alla parte appaltatrice delle attrezzature presenti in cantiere, sicché l'oggetto delle relativa domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta deve ritenersi cessato. Né può utilmente lamentarsi asserendo di CP_1
aver lasciato in cantiere molte più attrezzature di quelle rinvenute e che la committente si sarebbe delle stesse appropriata o sarebbe comunque responsabile in quanto custode della loro sparizione, essendo – questi - fatti del tutto nuovi e non allegati nei termini di legge, che avrebbero potuto fondare una domanda risarcitoria (non proposta); del tutto irrilevanti sono invece nell'ambito di una domanda di mera restituzione di attrezzature per cessazione del rapporto contrattuale di appalto o di rivendica delle stesse.
Tenuto conto della soccombenza prevalente di parte opponente le spese vengono poste a carico di questa ma nella misura di un solo terzo, considerato che la somma richiesta da CP_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo era circa il triplo di quella a cui si è accertato aveva davvero diritto.
La liquidazione delle spese avviene in base al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, tabella
2, causa di valore compreso fra € 26.000 ed € 52.000, valori medi. 4 Le spese della consulenza d'ufficio vengono invece poste a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1651/23 del 30 luglio 2023;
2) Condanna a pagare a la somma di € 13.713 Iva Parte_1 Controparte_1
compresa.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale di Parte_1
4) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, di restituzione attrezzature lasciate in cantiere;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà;
6) Condanna a rifondere a un terzo delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
frazione che liquida in € 2.538,66 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPNA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 31 maggio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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