CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7004/2019 depositato il 14/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1436/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150002787924 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento meglio indicata in atti riferita a controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr n. 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 (dichiarazione dei redditi Modello 770/2012 presentata anno d'imposta 2011) di
€ 6.773,57 (cfr. ricorso e provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agenzia si costituiva e resisteva.
La Commissione Tributaria Provinciale - sentenza n. 1436/06/2019 - accoglieva il ricorso ritenendo – in breve - che la Società contribuente avesse “ … dimostrato, producendo i modelli F24, pagati con invio telematico a Banca_1, di avere effettuato versamenti per complessivi € 180.972,52 apparentemente fatti entro i termini di scadenza ...” e che l'Agenzia non avesse adeguatamente dimostrato la fondatezza della propria pretesa (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la sentenza di I grado chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Ha prodotto documentazione a proprio sostegno.
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il primo Giudice ha ritenuto che “ … La parte ha dimostrato,producendo i modelli F 24, pagati con invio telematico a Banca_1, di avere effettuato versamenti per complessivi € 180.972,52 apparentemente fatti entro i termini di scadenza...” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La cartella – quindi - è stata annullata senza un preventivo riscontro sulla effettiva riconducibilità dei versamenti alle somme richieste con la cartella.
2.- L'Agenzia delle entrate di Siracusa - in sede di riliquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 – in considerazione della documentazione prodotta dalla Società, ha sgravato parzialmente la cartella impugnata: residua una sanzione del 30% per tardivo versamento (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità della controversia e nell'intervenuto sgravio parziale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN AR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7004/2019 depositato il 14/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1436/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150002787924 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento meglio indicata in atti riferita a controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr n. 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 (dichiarazione dei redditi Modello 770/2012 presentata anno d'imposta 2011) di
€ 6.773,57 (cfr. ricorso e provvedimento originariamente impugnato in atti).
L'Agenzia si costituiva e resisteva.
La Commissione Tributaria Provinciale - sentenza n. 1436/06/2019 - accoglieva il ricorso ritenendo – in breve - che la Società contribuente avesse “ … dimostrato, producendo i modelli F24, pagati con invio telematico a Banca_1, di avere effettuato versamenti per complessivi € 180.972,52 apparentemente fatti entro i termini di scadenza ...” e che l'Agenzia non avesse adeguatamente dimostrato la fondatezza della propria pretesa (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la sentenza di I grado chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Ha prodotto documentazione a proprio sostegno.
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il primo Giudice ha ritenuto che “ … La parte ha dimostrato,producendo i modelli F 24, pagati con invio telematico a Banca_1, di avere effettuato versamenti per complessivi € 180.972,52 apparentemente fatti entro i termini di scadenza...” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La cartella – quindi - è stata annullata senza un preventivo riscontro sulla effettiva riconducibilità dei versamenti alle somme richieste con la cartella.
2.- L'Agenzia delle entrate di Siracusa - in sede di riliquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 – in considerazione della documentazione prodotta dalla Società, ha sgravato parzialmente la cartella impugnata: residua una sanzione del 30% per tardivo versamento (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità della controversia e nell'intervenuto sgravio parziale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN AR