Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 281/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 281/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 471/2021 pronunciata e pubblicata il 15.06.2021 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 1393/2016 R.G. avente ad oggetto: “contratti bancari”, vertente tra
, c.f. , quale titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 C.F._1 Pt_1
, P.iva ; , c.f. , elettivamente
[...] P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliati in Roma, v. Gino Funaioli n. 54/56 presso lo studio dell'avv. Franco Muratori che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
CP_1
e c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Vietti e Antonio Ferri ed elettivamente domiciliata presso
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024,
entro i termini perentori assegnati per la trattazione scritta del procedimento con decreto del
18.06.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 19.09.2024, concessi alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione del 13.06.2016, , n.q., e , in qualità di garante, Parte_1 Parte_2
convenivano davanti al Tribunale di Campobasso, dando atto che la Controparte_2
ditta individuale aveva intrattenuto con la convenuta rapporti di conto corrente e finanziamenti, CP_3
in relazione ai quali chiedevano di accertare e dichiarare i) l'illegittimità degli addebiti sui conti correnti a titolo di interessi, anatocismo, c.m.s. e spese;
ii) l'usurarietà dei tassi dei finanziamenti;
iii)
l'invalidità delle operazioni di interest rate swap (I.R.S.) e, per l'effetto, di ricalcolare il dare -avere tra le parti e di condannare la Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
la garante chiedeva la propria liberazione ex art. 1956 c.c. Parte_2
La si costituiva con comparsa del 10.02.2017 con cui chiedeva il rigetto delle domande degli CP_3
attori.
In fase istruttoria veniva disposta ed espletata C.T.U. contabile cui seguiva una Relazione integrativa.
All'esito il Tribunale, con sentenza n. 471/2021 del 15.06.2021, rigettava le domande e, per l'effetto,
a) accertava e dichiarava che i saldi dei conti correnti erano quelli indicati dalla negli estratti CP_3
conto, ossia:
– il saldo del c/c n. 461 al 31.12.2016 era a debito del correntista per € 24.528,40; - il saldo del c/c n. 911 al 31.03.2007 era a credito del correntista per € 19.070,41;
- il saldo del c/c n. 1113 al 31.03.20017 era a debito del correntista per € 65,30;
b) condannava gli attori al pagamento delle spese legali e di CTU.
Con citazione notificata il 28.07.2021, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per:
a) aver recepito quanto sostenuto dal Consulente circa l'insussistenza di fattispecie usurarie con riferimento al contratto di finanziamento dell'8.03.2012 e ai conti correnti e la illegittimità
della capitalizzazione degli interessi (primo motivo);
b) non essersi pronunciato il Tribunale sull'eccezione di nullità dei finanziamenti (secondo motivo);
c) aver rigettato l'eccezione di indeterminatezza dei tassi per difformità tra negoziale Pt_3
ed effettivo e contrarietà dei piani di ammortamento alla francese agli artt. 117 TUB e 1283
c.c. (terzo motivo).
Gli appellanti hanno perciò chiesto alla Corte di disporre la rinnovazione della CTU per ricalcolare il “reale rapporto dare – avere tra le parti con riferimento a tutti i rapporti”.
Con comparsa del 19.08.2021 la appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello gli appellanti contestato la sentenza di primo grado per aver escluso l'usurarietà del contratto di finanziamento n.55184480 dell'8.03.2012.
Ad avviso degli impugnanti, il contratto avrebbe dovuto essere inquadrato nella categoria “anticipi e
sconti commerciali” e non in quella “altri finanziamenti alle famiglie ed imprese”, per cui il TSU di riferimento sarebbe stato del 9,61% e non del 16.8875%.
La tesi è infondata.
Risulta che la ha erogato all'impresa individuale la somma necessaria alla realizzazione di un CP_3
impianto fotovoltaico, ottenendo quale garanzia aggiuntiva a quella personale prestata dalla Parte_2 (cfr. doc. 16 bis della convenuta) per la restituzione del capitale e degli interessi, la cessione del credito futuro del verso il GSE a titolo di incentivi. Pt_1
Il contratto prevede espressamente che la cessione di credito avesse esclusivamente scopo di garanzia:
le parti hanno infatti previsto all'art. 4: i) “Considerato lo scopo di garanzia della cessione, resta
fermo l'obbligo della parte mutuataria di pagare alla tutto quanto dovuto in dipendenza del CP_3
mutuo garantito nei termini contrattualmente previsti”; ii) “Una volta che il mutuo sia estinto e sia
quindi cessata la funzione di garanzia della cessione di credito (…) la provvederà a CP_3
retrocedere alla Parte mutuataria con le modalità richieste dal GSE, i crediti ceduti che residuano
dalla cessione stessa” (cfr. doc. 15 della . CP_3
Deve perciò escludersi che i contraenti, prevedendo una garanzia accessoria al finanziamento,
abbiano inteso “trasformare” il contratto di mutuo in uno sconto.
Il mutuo oggetto di causa non è comunque qualificabile come sconto bancario perché i) si tratta di negozi giuridici ontologicamente diversi, anche per quanto concerne le modalità di perfezionamento
(il mutuo è un contratto reale, lo sconto consensuale), ii) non c'è alcuna correlazione tra la somma erogata al mutuatario e il credito (incerto nel quantum) della ditta individuale nei confronti del GSE,
ceduto alla quale garanzia dell'adempimento; iii) il mutuo è privo dell'elemento essenziale CP_3
richiesto dall'art. 1858 c.c., ossia la prededuzione degli interessi che la banca opera sulla somma liquida da anticipare;
iv) nella prassi bancaria vengono “scontati” quasi esclusivamente effetti cambiari (pagherò, tratte semplici, tratte documentate, cambiali agrarie, note di pegno, documenti rappresentativi di merci), perché essi sono collegati a operazioni commerciali per il cui svolgimento si presume l'esistenza di una provvista.
Il d.m. 20.12.2011 con cui il Ministero dell'Economia ha indicato i TEGM e i TSU relativi al periodo
1/1/2012 – 31/3/2012 prevede tra le categorie di operazioni solo i “Mutui con garanzia ipotecaria” e gli “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. La Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni aggiornate ad agosto 2009, ha precisato che rientrano nella seconda categoria “tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categoria
precedenti”.
Pertanto, poiché nel caso che occupa il mutuo dedotto in giudizio non è assistito da garanzia reale,
correttamente ha operato il CTU inquadrandolo nella categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” e ad utilizzare, quale parametro cui confrontare i tassi pattuiti nel contratto, il TSU del
16,8875%.
La sentenza di prime cure ha perciò giustamente ritenuto che il TAN (9,24%), il TAEG (11,70%) e il tasso di mora (11,24%) del mutuo fossero tutti inferiori al TSU che, di conseguenza, non è stato superato.
Anche la richiesta deli appellanti di rinnovare la CTU in punto usura (con riferimento al solo c/c n.
461) e capitalizzazione degli interessi non può trovare accoglimento.
La decisione impugnata ha correttamente recepito le conclusioni del Consulente il quale, rispondendo puntualmente al quesito del Tribunale:
a) ha escluso la pattuizione e l'addebito di interessi superiori al TSU sul c/c n. 461;
b) ha riscontrato che la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi è stata pattuita in tutti i contratto di conto corrente (cfr. Relazione 5.09.2018, pagg. 44-46).
Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di appello va respinto.
Nel secondo gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulli i contratti di finanziamento per difetto di causa, in quanto sarebbero stati concessi dalla Banca
“con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di c/c 911” (cfr. pag. 13 dell'appello).
La tesi non trova riscontro nei documenti acquisiti agli atti:
a) le somme mutuate non sono state accreditate sul c/c n. 911 (cfr. docc. 25, 27, 29, 32
dell'affoliazione della Banca), per cui non sono servite per ripianare l'esposizione debitoria di quel conto;
b) i finanziamenti sono comunque stati concessi per specifiche finalità. I mutui n. 55227665 e n.55298252 erano destinati, rispettivamente, a coprire le “spese di
gestione/conduzione e stoccaggio prodotti, destinato al Fondo (…) nel Comune Parte_1
di Salcito” (cfr. doc. 27 della e alla “conduzione aziendale, destinato al fondo CP_3 Pt_1
sito nel Comune di Salcito “(cfr. doc. 29 della .Risulta invece che il
[...] CP_3
finanziamento n. 1912094 è un prestito personale richiesto dal in proprio: la somma Pt_1
erogata è stata accreditata sul c/c n. 1113 (e non sul c/c 911) intestato alla persona fisica e non alla ditta individuale (cfr. doc. 32 della Banca).
Pertanto non c'è alcuna relazione tra i mutui e il c/c n. 911, per cui anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Nel terzo gli appellanti assumono che la sentenza gravata, con riferimento ai mutui, avrebbe dovuto accertare che la pretesa difformità tra TAEG/ISC negoziale ed effettivo e la previsione di piani di ammortamento alla francese determinerebbero la nullità degli interessi ex artt. 117
TUB e 1283 c.c.
Entrambe le censure sono prive di pregio.
La giurisprudenza è consolidata nel sostenere che:
a) persino “la mancata indicazione dell'Isc” (che nel caso di specie è invece previsto in tutti i contratti, come verificato anche dal CTU- cfr. Relazione integrativa, pagg. 21-22, 27-29,
34-35, 40-42, 46 - 48) “non determina affatto la nullità dei finanziamenti. Come già
ritenuto da questa Corte con indirizzo al quale si intende dare continuità (vedi sentenza
n. 83/2019 e n. 654/2020), l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo
effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo e complessivo di un
finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito:
introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo
italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio n. 10688 del 4.03.2003 che, all'art. 9, comma 2, prevedeva, in
relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, << a rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo
degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo
dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia
medesima>>. L'ISC non costituisce, quindi un tasso di interesse o una specifica
condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente
una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il
costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e al fine di poter confrontare
adeguatamente e consapevolmente una pluralità di proposte bancarie prima di scegliere
il contraente che offra condizioni migliori. L'ISC riassume in un unico dato percentuale
l'onere complessivo che il cliente andrà a sopportare in relazione all'operazione
bancaria (nel caso di specie, al mutuo ipotecario), onere complessivo derivante dal
conteggio di tuti i costi connessi alla stessa, costi che – essi sì – devono essere
specificamente stabiliti nel contratto e pattuiti con la l'indicazione dell'ISC è CP_3
dunque connessa all'onere informativo del cliente ma non rappresenta un (ulteriore e
distinto) costo dell'operazione, né una <
intesa come pattuizione (in quanto tale soggetta ad una valutazione di validità o
invalidità)” (App. Torino, Sez. I, 7.01.2022, n.2; App. Brescia, Sez. I, 16.12.2021, n.
1653; App. Palermo, Sez. III, 17.12.2021, n. 2006);
Il piano di ammortamento alla francese non determina alcun “effetto anatocistico”: le sez. unite della
Cassazione Civile, 29 maggio 2024, n. 15130, pronunciando su rinvio pregiudiziale in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, hanno ritenuto che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
“deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, confermando l'orientamento della giurisprudenza di merito (App. Torino, Sez. I, 14.05.2019, n. 807;
App. Torino, Sez. I, 21.05.2020, n. 544; App. Torino, Sez. I, 17.09.2020, n. 9059, che esclude la produzione di anatocismo nel metodo di ammortamento a rata fissa (c.d. alla francese). Il piano di ammortamento a rata costante (“francese”) prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno
(o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che, al termine del periodo stabilito di ammortamento, il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota di interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.
In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra
l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che – nell' invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti.
Deve in primo luogo fugarsi l'equivoco che conduce ad affermare che il metodo di ammortamento
“francese” non comporti l'applicazione di interessi composti, ed a ritenere per tale via che esso non produca alcun fenomeno anatocistico: tale scorciatoia , pur tralaticiamente praticata, non è percorribile, in quanto la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto
(interesse liquidato sul capitale in scadenza). La vera questione è se i due ambiti – interesse composto
e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – siano sovrapponibili ovvero, come ritiene questa Corte, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. Tale norma vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo x si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Dunque, la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogena rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in poche prole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Ciò chiarito sul funzionamento dell'ammortamento a rata fissa, risultano infondate le considerazioni svolte dagli appellanti circa la indeterminatezza del tasso di interesse e circa l'applicazione di fatto di un tasso di interesse superiore a quello pattuito. Infatti, la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento all'italiana (ossia con rata variabile, composta da una quota capitale fissa e con una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti ) discende semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo, impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli). L'esborso complessivo in termini maggiori a titolo di interessi, quindi, non discende né tantomeno comporta una indeterminatezza della pattuizione in ordine agli interessi, dal momento che non è dovuto al fatto che sia stato applicato un tasso diverso/maggiore rispetto a quello dichiarato, come invece sostenuto dalla difesa appellante, ma, semplicemente, consegue al maggior tempo concordato per la restituzione dell'importo mutuato”
(App. Torino, Sez. I, 7.01.2022, n. 2, cit.; App. Milano, Sez. III, 3.01.2022, n. 2; App. L'aquila,
14.12.2021, n. 1829).
Gli appellanti “per completezza espositiva” sostengono che “il maggior costo derivante
dall'applicazione del metodo di calcolo degli interessi con la formula della capitalizzazione
comporta [ dovrebbe essere] annovera[to] nel calcolo del TEG “ e se “il TEG è superiore al (…)
TSU, allora va riconosciuta la natura usuraria del mutuo e (…) vanno eliminati tutti gli interessi”
(pag. 20 dell'atto di appello). Ma al riguardo si evidenzia come la formula matematica prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia
per la determinazione del TEG tenga già conto del c.d. “costo occulto” insito nell'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, per cui non è possibile rideterminarlo e applicarlo una seconda volta, al fine di comparare il TEG al tasso soglia antiusura.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza degli appellanti, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale in causa di valore indeterminabile -complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 281/2021 R.G., sull'appello proposto da , quale titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale e , con citazione notificata il 28.07.2021 nei confronti Parte_2
della avverso la sentenza n. 471/2021 pronunciata e pubblicata il Controparte_2
15.06.2021 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 1393/2016 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, liquidandole in complessivi € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 6 marzo
2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE Dr.ssa Maria Grazia d'Errico