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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5043 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro De Santis
APPELLANTE
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), (c.f.: ) e CodiceFiscale_1 Controparte_3 C.F._2 CP_4
(c.f.: )
[...] C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: risarcimento del danno derivante da reato
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (quale società che ha incorporato a seguito di fusione la ha Parte_1 CP_5 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6779/2020, che ha rigettato la domanda formulata dalla nei confronti dell' , di CP_5 Controparte_6 Controparte_2 di e di (questi ultimi tre quali funzionari dell' Controparte_3 Controparte_4 [...]
) per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla CP_1 società in conseguenza dei reati di abuso d'ufficio e di calunnia commessi in danno della CP_5 dai funzionari dell' , i quali – nel corso di un accertamento fiscale
[...] Controparte_1 eseguito nei confronti della società per gli anni d'imposta 2007 e 2008 – sporgevano denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della per il reato di cui all'art. 4 del CP_5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al solo fine di beneficiare del raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento tributario, pur consapevoli che il fatto commesso consistesse in una falsa dichiarazione d'intenti, reato abrogato all'epoca dei fatti.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, sussiste il dolo dei delitti di abuso d'ufficio e di calunnia in capo ai funzionari dell' , in quanto essi hanno Controparte_1 effettuato la denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della ( CP_5 Per_1
al solo fine di ottenere il raddoppio dei termini dell'accertamento tributario, onde
[...] evitare di essere accusati in un eventuale giudizio contabile di aver fatto maturare il termine ordinario quadriennale per l'accertamento delle violazioni in materia tributaria;
2) il tribunale ha erroneamente escluso la sussistenza del reato di abuso d'ufficio, in quanto le due denunce penali sono state effettuate dai funzionari per ottenere l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'evitare le conseguenze pregiudizievoli legate alla prescrizione dei due accertamenti tributari effettuati nei confronti del legale rappresentante della CP_5
3) il tribunale ha errato nell'escludere la sussistenza del reato di calunnia poiché i funzionari denuncianti, e dunque l'Ufficio di appartenenza, avevano l'assoluta consapevolezza della innocenza del legale rappresentante della in ordine alle CP_5 condotte contestate, consistenti nella mancanza e/o falsità della dichiarazione d'intenti, fattispecie penale che era già stata abrogata all'epoca degli accertamenti;
4) il tribunale ha erroneamente valorizzato la circostanza che, pur trattandosi di reati perseguibili d'ufficio, la Procura della Repubblica non abbia intrapreso l'azione penale nei confronti dei funzionari convenuti per i reati di abuso d'ufficio o calunnia, in quanto l'accertamento della responsabilità civile costituisce giudizio autonomo e separato rispetto a
2 quello effettuato in sede penale;
5) il tribunale ha errato nel ritenere che l'adesione alla definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento per l'anno 2008 dimostri la consapevolezza delle violazioni commesse dalla società (anziché rappresentare una legittima scelta del contribuente dovuta a motivi di convenienza), e non ha valorizzato l'omessa impugnazione in Cassazione, da parte dell' , della sentenza che ha Controparte_1 annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2007.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la condanna in solido dell' , di di e di Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento della somma di 3.159.899,85 € a titolo di risarcimento dei Controparte_4 danni patrimoniali e non patrimoniali causati dagli stessi alla (oggi “con CP_5 Parte_1 dolo per aver commesso i reati di calunnia e abuso di ufficio e/o colpa grave per il loro comportamento tenuto”, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio l' , Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
e , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_4
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro – l'appellante si duole del fatto che i funzionari dell' Controparte_1 abbiano sporto denuncia nei confronti di (legale rappresentante della Persona_1 [...] CP_
per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA), pur essendo consapevoli del fatto che il non Per_1 avesse commesso alcun reato e al solo scopo di poter beneficiare del raddoppio del termine previsto dalla legge per la conclusione dell'accertamento tributario, procurandosi in tal modo un ingiusto vantaggio (consistente nel venir meno della propria responsabilità erariale per aver fatto decorrere inutilmente il termine ordinario per l'accertamento tributario).
Le doglianze non possono essere condivise.
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia (art. 368 c.p.) è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di incolpare un innocente pur sapendolo tale.
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, solo ove contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo (ex multis v. da ultimo Cass.
12875/2025).
Ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denuncia o di esposto, necessita infatti la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela
3 ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, in quanto il denunciante incorre in responsabilità civile solo quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (Cass. 29495/2023).
Nel caso di specie non è ravvisabile il reato di calunnia, perché sia nella comunicazione della notizia di reato relativa all'anno d'imposta 2007 che in quella relativa all'anno d'imposta 2008 i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno analiticamente riportato i dati esposti nella dichiarazione IVA presentata dalla e quelli risultanti in base alla CP_5 documentazione acquisita nel corso dell'accertamento, dando correttamente atto delle operazioni imponibili e non imponibili dichiarate dalla società, dell'esistenza delle dichiarazioni d'intento inviate alla AN IT s.p.a. e alla ai fini Parte_2 dell'esenzione IVA, dell'omessa compilazione del quadro VC (in cui dev'essere indicato il plafond a disposizione dell'esportatore abituale che intende sottrarsi all'applicazione dell'IVA sugli acquisti), riportando correttamente la normativa che regola il regime IVA applicabile ai c.d. esportatori abituali e giungendo alla conclusione che la non possedesse i CP_5 requisiti per potersi definire esportatore abituale e quindi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza addebito dell'IVA (v. i documenti n. 12 e n. 17 allegati al fascicolo di parte appellante).
Il fatto che i funzionari dell' abbiano ipotizzato che tali condotte Controparte_1 fossero riconducibili alla fattispecie di reato regolata dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un mero errore sulla qualificazione giuridica del fatto che non consente di ritenere integrato il reato di calunnia, in difetto di prova del fatto che la volontà dei suddetti funzionari fosse quella accusare il legale rappresentante della di aver indicato nella CP_5 dichiarazione elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.
Il fatto che i funzionari dell' siano incorsi in errore sulla effettiva Controparte_1 portata della fattispecie incriminatrice regolata dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (e quindi sulla qualificazione giuridica della condotta posta in essere nel compilare la dichiarazione fiscale) è dimostrato proprio dall'espressione contenuta nella comunicazione della notizia di reato relativa all'anno d'imposta 2008, laddove è scritto che “l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (€ 1.462.603,00) è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (€ 3.487.152,00)”.
I funzionari dell' non intendevano infatti affermare che la Controparte_1 [...] CP_ aveva occultato elementi attivi per un importo di 1.462.602,00 € (ciò che avrebbe integrato gli estremi del reato di dichiarazione infedele), dal momento che poco prima essi avevano precisato che l'importo di 1.462.602,00 € corrispondeva a quello degli acquisti effettuati dalla società in regime di esenzione IVA regolarmente indicati nella dichiarazione
4 relativa all'anno d'imposta 2008 (trattasi cioè di elementi attivi correttamente indicati nella dichiarazione – sia pure erroneamente assoggettati ad esenzione IVA dalla dichiarante – come indicato dagli stessi funzionari nella comunicazione della notizia di reato).
Quanto alla configurabilità del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p., oggi abrogato), occorre invece l'intenzione del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) di procurare a sé o ad altri, nello svolgimento delle sue funzioni, un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un danno ingiusto.
La critica che l'appellante muove alla sentenza è quella di aver escluso che la finalità che ha indotto i funzionari dell' ad inviare la comunicazione della Controparte_1 notizia di reato sia stata “quella di evitare di essere accusati in un eventuale giudizio contabile e di danno erariale, per essersi fatti prescrivere il termine dell'accertamento ordinario” (così a pag. 15 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata, non essendovi alcuna prova del fatto che i funzionari dell' abbiano agito al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio Controparte_1 patrimoniale, né che tale vantaggio sia stato effettivamente conseguito “in violazione di norme di legge o di regolamento”.
Al riguardo è sufficiente osservare che la mera comunicazione della notizia di reato non
è di per sé sufficiente a rendere legittimo un accertamento tributario compiuto oltre il termine ordinario, in quanto l'avviso di accertamento emesso nel termine raddoppiato ai sensi dell'art. 37, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, può essere annullato – come è accaduto nel caso di specie – se non sussistono i presupposti per raddoppiare i termini per l'accertamento.
È evidente, quindi, che la finalità di agire per evitare di incorrere in responsabilità erariale va senz'altro esclusa, dal momento che i funzionari dell' Controparte_1 sapevano che sarebbero stati ugualmente esposti a responsabilità in conseguenza dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso oltre il termine ordinario di decadenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi di appello devono essere respinti.
Al rigetto dei primi tre motivi di appello segue l'assorbimento degli ulteriori motivi, con cui l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto rilevante, al fine di escludere la responsabilità dei convenuti, il fatto che il pubblico ministero non abbia mosso alcuna contestazione di reato nei confronti dei funzionari dell' (quarto motivo) Controparte_1
e il fatto che la abbia aderito – nella pendenza del ricorso per cassazione proposto CP_5 dall' avverso la sentenza di secondo grado favorevole alla contribuente - Controparte_1 alla definizione agevolata della controversia (quinto motivo).
Il tribunale ha infatti rigettato la domanda di risarcimento del danno avendo escluso tout court che nel caso di specie fossero configurabili gli estremi del reato di calunnia e di abuso d'ufficio e le argomentazioni censurate dalla con il quarto e il quinto motivo di Parte_1 appello sono state indicate ad abundantiam dal tribunale solo per confermare le conclusioni
5 già raggiunte sulla base di autonoma e autosufficiente ratio decidenti (“a conferma dell'insussistenza, fattuale e giuridica, delle tesi attoree devono essere considerate due circostanze”: così a pag. 3 della sentenza impugnata).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque confermata la decisione del tribunale di rigettare la domanda di risarcimento del danno, che la ha reiterato in Parte_1 questo giudizio e che risulta infondata anche per la totale mancanza del nesso di causalità tra la condotta illecita lamentata dall'appellante e le conseguenze dannose che ne sarebbero derivate.
L'appellante lamenta al riguardo di aver sofferto un danno quantificabile nella misura di
3.159.899.85 €, di cui 2.159.899,85 € a titolo di danno patrimoniale e 1.000.000,00 € a titolo di danno non patrimoniale (domanda così precisata con la memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado).
Quanto al danno patrimoniale, l'appellante lamenta un danno di 2.159.899,85 € pari alla differenza tra il fatturato relativo all'anno 2011 (3.364.443,00 €) e il ricavato dalla vendita di macchinari (1.204.543,15 €), affermando che la “è stata costretta a dismettere CP_5
l'attività produttiva, in ragione e per l'effetto del fatto che, pur senza aver evaso alcuna imposta, si è vista richiedere pagamenti per oltre 2.600.000 Euro circa (comprensivi di sanzioni – esclusi gli interessi) relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008” (così a pag. 8 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e a pag. 6 dell'atto di appello).
Premesso che l'accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2006 non costituisce oggetto del presente giudizio (avendo l'appellante agito per il risarcimento del danno derivante dalle condotte illecite che sarebbero state poste in essere dai funzionari dell'
[...]
in occasione degli accertamenti relativi agli anni 2007 e 2008), si osserva che la CP_1 non ha dimostrato in alcun modo l'esistenza di un nesso causale tra le perdite Parte_1 economiche lamentate (che deriverebbero dalla dismissione di beni al fine di procurarsi la provvista per pagare la maggiore imposta recuperata a tassazione) e l'illecito penale asseritamente commesso dai funzionari.
La vendita dei macchinari è riconducibile a libere scelte imprenditoriali della società e non certo alla notificazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, che sono stati annullati dal giudice tributario fin dal primo grado di giudizio e per i quali non risulta che la abbia mai effettuato alcun pagamento. CP_5
Quanto alle spese che l'attrice afferma di avere sostenuto per difendersi in sede tributaria e in sede penale, si osserva che:
a) la non ha quantificato in alcun modo l'importo di tali spese e la somma Parte_1 richiesta a titolo di risarcimento del danno (2.159.899,85 €) corrisponde interamente al presunto danno derivante dalla “dismissione dell'attività produttiva”, pari alla differenza tra il fatturato prodotto dalla nell'anno 2011 (3.364.443,00 €) e il ricavato dalla vendita CP_5 dei macchinari (1.204.543,15 €);
b) il giudice tributario ha già liquidato le spese legali in favore della e CP_5
6 l'appellante non ha dimostrato di avere sostenuto per la propria difesa costi ulteriori rispetto a quelli già rimborsati dal giudice tributario (v. il documento n. 13 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per il giudizio relativo all'anno di imposta 2007; v. il documento B) allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla per il giudizio relativo all'anno di imposta 2008); Parte_1
c) quanto ai costi del processo penale – in difetto di allegazione e di prova - si deve presumere che essi siano stati sostenuti da (il soggetto indicato quale Persona_1 responsabile del reato di falsa dichiarazione), il quale avrebbe dovuto domandarne il rimborso agendo in proprio e non quale legale rappresentante della Parte_1
Quanto al danno non patrimoniale, l'appellante sostiene che “l'attività esecutiva dell' ha fatto sì che le Banche hanno cessato tutti gli affidamenti, i Controparte_1 fornitori hanno preteso pagamenti più stringenti e più a breve, i clienti si sono preoccupati della continuità produttiva”, procurando in tal modo un grave danno all'immagine e alla reputazione della società da liquidare nella misura di 600.000,00 € e un danno morale da liquidare nella misura di 400.000,00 € (così a pag. 10 della memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1 c.p.c. e a pag. 8 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che l'affermazione dell'appellante - secondo cui le banche avrebbero revocato gli affidamenti concessi alla a seguito dell'illegittimo CP_5 accertamento compiuto dall' – non è supportata da alcuna prova, in Controparte_1 quanto nella lettera a.r. inviata il 28 maggio 2013 dalla si fa Controparte_7 riferimento alla concessione di un'apertura di credito dell'importo di 100.000,00 € in favore di altra società (la e non si fa alcun riferimento alla revoca di precedenti Controparte_8 facilitazioni alla in conseguenza dei pignoramenti da questa subìti (v. il documento CP_5
“E” allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla nel Parte_1 giudizio di primo grado).
Quanto al danno all'immagine che deriverebbe dai pignoramenti presso terzi illegittimamente eseguiti a carico della si osserva che: CP_5
a) l'atto di pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 05784201600001323001 fa riferimento ad una cartella di pagamento non depositata dall'appellante e non è quindi dato sapere quali siano i tributi e le sanzioni per i quali fu emessa la cartella posta a base di questa procedura esecutiva (v. il documento “D” allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2, c.p.c. depositata dalla nel giudizio di primo grado); Parte_1
b) l'atto di pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 05720145330000651006
(documento “F” allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla nel giudizio di primo grado) fa riferimento alla cartella di pagamento n. 057 Parte_1
2014 0003796751 000, la quale è stata emessa per il pagamento di somme che nulla hanno a che vedere con gli accertamenti fiscali illegittimi relativi agli 2007 e 2008, trattandosi di crediti facenti capo al Comune di AL LE (per un importo di 37.872,86 €) e di sanzioni irrogate dall' a seguito della presentazione spontanea da parte Controparte_1
7 della delle dichiarazioni integrative relative alle annualità d'imposta 2007 e 2008 (v. CP_5 il documento n. 14 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Non vi è dunque alcuna prova dell'esistenza di un nesso causale tra i suddetti pignoramenti e la lesione all'immagine e alla reputazione lamentata dalla Parte_1
Quanto infine al danno non patrimoniale derivante dalla comunicazione della notizia di reato - e premesso che ad essa non è seguito alcun procedimento penale a carico del legale rappresentante della in quanto il procedimento è stato direttamente archiviato su CP_5 richiesta dello stesso pubblico ministero – si osserva che l'ipotetico danno avrebbe potuto essere semmai lamentato da (indicato quale autore del reato di falsa Persona_1 dichiarazione) e non certo dalla Parte_1
Alla luce di tali considerazioni la domanda di risarcimento del danno formulata dalla si rivela completamente infondata e l'appello va conseguentemente respinto. Parte_1
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' , di di Controparte_6 Controparte_2 [...]
e di , spese che si liquidano in complessivi 30.000,00 € per CP_3 Controparte_4 compensi oltre spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 6779/2020;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore degli Parte_1 appellati, liquidandole in complessivi 30.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5043 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro De Santis
APPELLANTE
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), (c.f.: ) e CodiceFiscale_1 Controparte_3 C.F._2 CP_4
(c.f.: )
[...] C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: risarcimento del danno derivante da reato
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (quale società che ha incorporato a seguito di fusione la ha Parte_1 CP_5 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6779/2020, che ha rigettato la domanda formulata dalla nei confronti dell' , di CP_5 Controparte_6 Controparte_2 di e di (questi ultimi tre quali funzionari dell' Controparte_3 Controparte_4 [...]
) per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla CP_1 società in conseguenza dei reati di abuso d'ufficio e di calunnia commessi in danno della CP_5 dai funzionari dell' , i quali – nel corso di un accertamento fiscale
[...] Controparte_1 eseguito nei confronti della società per gli anni d'imposta 2007 e 2008 – sporgevano denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della per il reato di cui all'art. 4 del CP_5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al solo fine di beneficiare del raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento tributario, pur consapevoli che il fatto commesso consistesse in una falsa dichiarazione d'intenti, reato abrogato all'epoca dei fatti.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, sussiste il dolo dei delitti di abuso d'ufficio e di calunnia in capo ai funzionari dell' , in quanto essi hanno Controparte_1 effettuato la denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della ( CP_5 Per_1
al solo fine di ottenere il raddoppio dei termini dell'accertamento tributario, onde
[...] evitare di essere accusati in un eventuale giudizio contabile di aver fatto maturare il termine ordinario quadriennale per l'accertamento delle violazioni in materia tributaria;
2) il tribunale ha erroneamente escluso la sussistenza del reato di abuso d'ufficio, in quanto le due denunce penali sono state effettuate dai funzionari per ottenere l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'evitare le conseguenze pregiudizievoli legate alla prescrizione dei due accertamenti tributari effettuati nei confronti del legale rappresentante della CP_5
3) il tribunale ha errato nell'escludere la sussistenza del reato di calunnia poiché i funzionari denuncianti, e dunque l'Ufficio di appartenenza, avevano l'assoluta consapevolezza della innocenza del legale rappresentante della in ordine alle CP_5 condotte contestate, consistenti nella mancanza e/o falsità della dichiarazione d'intenti, fattispecie penale che era già stata abrogata all'epoca degli accertamenti;
4) il tribunale ha erroneamente valorizzato la circostanza che, pur trattandosi di reati perseguibili d'ufficio, la Procura della Repubblica non abbia intrapreso l'azione penale nei confronti dei funzionari convenuti per i reati di abuso d'ufficio o calunnia, in quanto l'accertamento della responsabilità civile costituisce giudizio autonomo e separato rispetto a
2 quello effettuato in sede penale;
5) il tribunale ha errato nel ritenere che l'adesione alla definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento per l'anno 2008 dimostri la consapevolezza delle violazioni commesse dalla società (anziché rappresentare una legittima scelta del contribuente dovuta a motivi di convenienza), e non ha valorizzato l'omessa impugnazione in Cassazione, da parte dell' , della sentenza che ha Controparte_1 annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2007.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la condanna in solido dell' , di di e di Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento della somma di 3.159.899,85 € a titolo di risarcimento dei Controparte_4 danni patrimoniali e non patrimoniali causati dagli stessi alla (oggi “con CP_5 Parte_1 dolo per aver commesso i reati di calunnia e abuso di ufficio e/o colpa grave per il loro comportamento tenuto”, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio l' , Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
e , domandando il rigetto dell'appello. Controparte_4
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con i primi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro – l'appellante si duole del fatto che i funzionari dell' Controparte_1 abbiano sporto denuncia nei confronti di (legale rappresentante della Persona_1 [...] CP_
per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA), pur essendo consapevoli del fatto che il non Per_1 avesse commesso alcun reato e al solo scopo di poter beneficiare del raddoppio del termine previsto dalla legge per la conclusione dell'accertamento tributario, procurandosi in tal modo un ingiusto vantaggio (consistente nel venir meno della propria responsabilità erariale per aver fatto decorrere inutilmente il termine ordinario per l'accertamento tributario).
Le doglianze non possono essere condivise.
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia (art. 368 c.p.) è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di incolpare un innocente pur sapendolo tale.
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, solo ove contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo (ex multis v. da ultimo Cass.
12875/2025).
Ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denuncia o di esposto, necessita infatti la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela
3 ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, in quanto il denunciante incorre in responsabilità civile solo quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (Cass. 29495/2023).
Nel caso di specie non è ravvisabile il reato di calunnia, perché sia nella comunicazione della notizia di reato relativa all'anno d'imposta 2007 che in quella relativa all'anno d'imposta 2008 i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno analiticamente riportato i dati esposti nella dichiarazione IVA presentata dalla e quelli risultanti in base alla CP_5 documentazione acquisita nel corso dell'accertamento, dando correttamente atto delle operazioni imponibili e non imponibili dichiarate dalla società, dell'esistenza delle dichiarazioni d'intento inviate alla AN IT s.p.a. e alla ai fini Parte_2 dell'esenzione IVA, dell'omessa compilazione del quadro VC (in cui dev'essere indicato il plafond a disposizione dell'esportatore abituale che intende sottrarsi all'applicazione dell'IVA sugli acquisti), riportando correttamente la normativa che regola il regime IVA applicabile ai c.d. esportatori abituali e giungendo alla conclusione che la non possedesse i CP_5 requisiti per potersi definire esportatore abituale e quindi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza addebito dell'IVA (v. i documenti n. 12 e n. 17 allegati al fascicolo di parte appellante).
Il fatto che i funzionari dell' abbiano ipotizzato che tali condotte Controparte_1 fossero riconducibili alla fattispecie di reato regolata dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un mero errore sulla qualificazione giuridica del fatto che non consente di ritenere integrato il reato di calunnia, in difetto di prova del fatto che la volontà dei suddetti funzionari fosse quella accusare il legale rappresentante della di aver indicato nella CP_5 dichiarazione elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.
Il fatto che i funzionari dell' siano incorsi in errore sulla effettiva Controparte_1 portata della fattispecie incriminatrice regolata dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (e quindi sulla qualificazione giuridica della condotta posta in essere nel compilare la dichiarazione fiscale) è dimostrato proprio dall'espressione contenuta nella comunicazione della notizia di reato relativa all'anno d'imposta 2008, laddove è scritto che “l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (€ 1.462.603,00) è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (€ 3.487.152,00)”.
I funzionari dell' non intendevano infatti affermare che la Controparte_1 [...] CP_ aveva occultato elementi attivi per un importo di 1.462.602,00 € (ciò che avrebbe integrato gli estremi del reato di dichiarazione infedele), dal momento che poco prima essi avevano precisato che l'importo di 1.462.602,00 € corrispondeva a quello degli acquisti effettuati dalla società in regime di esenzione IVA regolarmente indicati nella dichiarazione
4 relativa all'anno d'imposta 2008 (trattasi cioè di elementi attivi correttamente indicati nella dichiarazione – sia pure erroneamente assoggettati ad esenzione IVA dalla dichiarante – come indicato dagli stessi funzionari nella comunicazione della notizia di reato).
Quanto alla configurabilità del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p., oggi abrogato), occorre invece l'intenzione del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) di procurare a sé o ad altri, nello svolgimento delle sue funzioni, un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un danno ingiusto.
La critica che l'appellante muove alla sentenza è quella di aver escluso che la finalità che ha indotto i funzionari dell' ad inviare la comunicazione della Controparte_1 notizia di reato sia stata “quella di evitare di essere accusati in un eventuale giudizio contabile e di danno erariale, per essersi fatti prescrivere il termine dell'accertamento ordinario” (così a pag. 15 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata, non essendovi alcuna prova del fatto che i funzionari dell' abbiano agito al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio Controparte_1 patrimoniale, né che tale vantaggio sia stato effettivamente conseguito “in violazione di norme di legge o di regolamento”.
Al riguardo è sufficiente osservare che la mera comunicazione della notizia di reato non
è di per sé sufficiente a rendere legittimo un accertamento tributario compiuto oltre il termine ordinario, in quanto l'avviso di accertamento emesso nel termine raddoppiato ai sensi dell'art. 37, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, può essere annullato – come è accaduto nel caso di specie – se non sussistono i presupposti per raddoppiare i termini per l'accertamento.
È evidente, quindi, che la finalità di agire per evitare di incorrere in responsabilità erariale va senz'altro esclusa, dal momento che i funzionari dell' Controparte_1 sapevano che sarebbero stati ugualmente esposti a responsabilità in conseguenza dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso oltre il termine ordinario di decadenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi di appello devono essere respinti.
Al rigetto dei primi tre motivi di appello segue l'assorbimento degli ulteriori motivi, con cui l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto rilevante, al fine di escludere la responsabilità dei convenuti, il fatto che il pubblico ministero non abbia mosso alcuna contestazione di reato nei confronti dei funzionari dell' (quarto motivo) Controparte_1
e il fatto che la abbia aderito – nella pendenza del ricorso per cassazione proposto CP_5 dall' avverso la sentenza di secondo grado favorevole alla contribuente - Controparte_1 alla definizione agevolata della controversia (quinto motivo).
Il tribunale ha infatti rigettato la domanda di risarcimento del danno avendo escluso tout court che nel caso di specie fossero configurabili gli estremi del reato di calunnia e di abuso d'ufficio e le argomentazioni censurate dalla con il quarto e il quinto motivo di Parte_1 appello sono state indicate ad abundantiam dal tribunale solo per confermare le conclusioni
5 già raggiunte sulla base di autonoma e autosufficiente ratio decidenti (“a conferma dell'insussistenza, fattuale e giuridica, delle tesi attoree devono essere considerate due circostanze”: così a pag. 3 della sentenza impugnata).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque confermata la decisione del tribunale di rigettare la domanda di risarcimento del danno, che la ha reiterato in Parte_1 questo giudizio e che risulta infondata anche per la totale mancanza del nesso di causalità tra la condotta illecita lamentata dall'appellante e le conseguenze dannose che ne sarebbero derivate.
L'appellante lamenta al riguardo di aver sofferto un danno quantificabile nella misura di
3.159.899.85 €, di cui 2.159.899,85 € a titolo di danno patrimoniale e 1.000.000,00 € a titolo di danno non patrimoniale (domanda così precisata con la memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado).
Quanto al danno patrimoniale, l'appellante lamenta un danno di 2.159.899,85 € pari alla differenza tra il fatturato relativo all'anno 2011 (3.364.443,00 €) e il ricavato dalla vendita di macchinari (1.204.543,15 €), affermando che la “è stata costretta a dismettere CP_5
l'attività produttiva, in ragione e per l'effetto del fatto che, pur senza aver evaso alcuna imposta, si è vista richiedere pagamenti per oltre 2.600.000 Euro circa (comprensivi di sanzioni – esclusi gli interessi) relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008” (così a pag. 8 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e a pag. 6 dell'atto di appello).
Premesso che l'accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2006 non costituisce oggetto del presente giudizio (avendo l'appellante agito per il risarcimento del danno derivante dalle condotte illecite che sarebbero state poste in essere dai funzionari dell'
[...]
in occasione degli accertamenti relativi agli anni 2007 e 2008), si osserva che la CP_1 non ha dimostrato in alcun modo l'esistenza di un nesso causale tra le perdite Parte_1 economiche lamentate (che deriverebbero dalla dismissione di beni al fine di procurarsi la provvista per pagare la maggiore imposta recuperata a tassazione) e l'illecito penale asseritamente commesso dai funzionari.
La vendita dei macchinari è riconducibile a libere scelte imprenditoriali della società e non certo alla notificazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, che sono stati annullati dal giudice tributario fin dal primo grado di giudizio e per i quali non risulta che la abbia mai effettuato alcun pagamento. CP_5
Quanto alle spese che l'attrice afferma di avere sostenuto per difendersi in sede tributaria e in sede penale, si osserva che:
a) la non ha quantificato in alcun modo l'importo di tali spese e la somma Parte_1 richiesta a titolo di risarcimento del danno (2.159.899,85 €) corrisponde interamente al presunto danno derivante dalla “dismissione dell'attività produttiva”, pari alla differenza tra il fatturato prodotto dalla nell'anno 2011 (3.364.443,00 €) e il ricavato dalla vendita CP_5 dei macchinari (1.204.543,15 €);
b) il giudice tributario ha già liquidato le spese legali in favore della e CP_5
6 l'appellante non ha dimostrato di avere sostenuto per la propria difesa costi ulteriori rispetto a quelli già rimborsati dal giudice tributario (v. il documento n. 13 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per il giudizio relativo all'anno di imposta 2007; v. il documento B) allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla per il giudizio relativo all'anno di imposta 2008); Parte_1
c) quanto ai costi del processo penale – in difetto di allegazione e di prova - si deve presumere che essi siano stati sostenuti da (il soggetto indicato quale Persona_1 responsabile del reato di falsa dichiarazione), il quale avrebbe dovuto domandarne il rimborso agendo in proprio e non quale legale rappresentante della Parte_1
Quanto al danno non patrimoniale, l'appellante sostiene che “l'attività esecutiva dell' ha fatto sì che le Banche hanno cessato tutti gli affidamenti, i Controparte_1 fornitori hanno preteso pagamenti più stringenti e più a breve, i clienti si sono preoccupati della continuità produttiva”, procurando in tal modo un grave danno all'immagine e alla reputazione della società da liquidare nella misura di 600.000,00 € e un danno morale da liquidare nella misura di 400.000,00 € (così a pag. 10 della memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1 c.p.c. e a pag. 8 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che l'affermazione dell'appellante - secondo cui le banche avrebbero revocato gli affidamenti concessi alla a seguito dell'illegittimo CP_5 accertamento compiuto dall' – non è supportata da alcuna prova, in Controparte_1 quanto nella lettera a.r. inviata il 28 maggio 2013 dalla si fa Controparte_7 riferimento alla concessione di un'apertura di credito dell'importo di 100.000,00 € in favore di altra società (la e non si fa alcun riferimento alla revoca di precedenti Controparte_8 facilitazioni alla in conseguenza dei pignoramenti da questa subìti (v. il documento CP_5
“E” allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla nel Parte_1 giudizio di primo grado).
Quanto al danno all'immagine che deriverebbe dai pignoramenti presso terzi illegittimamente eseguiti a carico della si osserva che: CP_5
a) l'atto di pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 05784201600001323001 fa riferimento ad una cartella di pagamento non depositata dall'appellante e non è quindi dato sapere quali siano i tributi e le sanzioni per i quali fu emessa la cartella posta a base di questa procedura esecutiva (v. il documento “D” allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2, c.p.c. depositata dalla nel giudizio di primo grado); Parte_1
b) l'atto di pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 05720145330000651006
(documento “F” allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla nel giudizio di primo grado) fa riferimento alla cartella di pagamento n. 057 Parte_1
2014 0003796751 000, la quale è stata emessa per il pagamento di somme che nulla hanno a che vedere con gli accertamenti fiscali illegittimi relativi agli 2007 e 2008, trattandosi di crediti facenti capo al Comune di AL LE (per un importo di 37.872,86 €) e di sanzioni irrogate dall' a seguito della presentazione spontanea da parte Controparte_1
7 della delle dichiarazioni integrative relative alle annualità d'imposta 2007 e 2008 (v. CP_5 il documento n. 14 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Non vi è dunque alcuna prova dell'esistenza di un nesso causale tra i suddetti pignoramenti e la lesione all'immagine e alla reputazione lamentata dalla Parte_1
Quanto infine al danno non patrimoniale derivante dalla comunicazione della notizia di reato - e premesso che ad essa non è seguito alcun procedimento penale a carico del legale rappresentante della in quanto il procedimento è stato direttamente archiviato su CP_5 richiesta dello stesso pubblico ministero – si osserva che l'ipotetico danno avrebbe potuto essere semmai lamentato da (indicato quale autore del reato di falsa Persona_1 dichiarazione) e non certo dalla Parte_1
Alla luce di tali considerazioni la domanda di risarcimento del danno formulata dalla si rivela completamente infondata e l'appello va conseguentemente respinto. Parte_1
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' , di di Controparte_6 Controparte_2 [...]
e di , spese che si liquidano in complessivi 30.000,00 € per CP_3 Controparte_4 compensi oltre spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 6779/2020;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore degli Parte_1 appellati, liquidandole in complessivi 30.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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