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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3061/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti DI FEO Parte_1
FRANCESCO e LIONETTI LOREDANA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: revoca reddito di cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/03/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo dichiarare il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza, con il CP_ mantenimento della prestazione (pari ad € 9.561,99) chiesta in restituzione dall' in relazione al provvedimento di revoca del beneficio per omessa dichiarazione circa la presenza di un componente del nucleo familiare in stato di detenzione.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Preliminarmente, giova esaminare la disciplina in materia di reddito di cittadinanza.
Il reddito di cittadinanza, istituito con il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge
n. 26 del 28.03.2019, è definito dall'articolo 1, comma 1, come misura di “fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Al fine di accedere al beneficio, riconosciuto al nucleo familiare e non al singolo richiedente, occorre il possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 28.03.2019, tra i quali, alla lettera c-bis), prevede: “per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”
L'articolo 3, comma 13, di cui al D.L. n. 4/2019 come convertito in legge, prevede: “13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”
Qualsiasi mutamento delle condizioni patrimoniali o di composizione del nucleo familiare, deve essere comunicato, pena la sanzione penale prevista dall'articolo 7, commi primo e secondo, “1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni”.
2.2. Nel caso posto all'odierno vaglio, parte ricorrente è decaduta dal diritto al reddito di cittadinanza per aver omesso di comunicare lo stato detentivo del parente facente capo al nucleo familiare Persona_1
Tanto emerge della segnalazione della Guardia di Finanza n. 0245533 del 15.5.2023 prodotta CP_ dall' e non specificatamente contestata dalla parte ricorrente in sede di instaurazione del contraddittorio. In specie, in detto atto, gli agenti di polizia giudiziaria hanno dato atto di avere acquisito la domanda amministrativa relativa al reddito di cittadinanza e di avere riscontrato l'inserimento di all'interno del nucleo familiare dell'odierna istante. Persona_1
La domanda amministrativa è del 28.1.2020 e lo stato di detenzione del parente facente parte del nucleo familiare è iniziato dal 30.5.2020 (con l'arresto in flagranza di reato, convalidato in sede giudiziaria) sino al 06.08.2021, data di cessazione della misura cautelare del divieto di dimora presso il Comune di San Benedetto del Tronto.
Tale condizione limitativa della libertà personale avrebbe dovuto essere comunicata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, il quale non fa distinzioni tra il soggetto richiedente e il soggetto facente parte del nucleo familiare.
D'altronde, la ratio della disposizione è quella di ridurre l'importo del reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare perché, come anticipato, si tratta di un beneficio riconosciuto a tutto il nucleo e non solo al richiedente.
Rileva, pertanto, il fatto che uno di essi sia a carico dello Stato e, nella specie, di un Istituto penitenziario già determinato dallo stato di arresto in flagranza di reato, dovendosi ridurre l'importo complessivo del reddito di cittadinanza.
Ne deriva che l'omessa comunicazione di tale dato giustifica la decadenza dal diritto al reddito di cittadinanza per il nucleo familiare.
Tale interpretazione trova conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte: “poiché beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente, ma il nucleo familiare, ed il valore economico si calcola proprio in relazione alla sua composizione, lo stato di detenzione sopravvenuto del familiare determina la riduzione dell'importo del beneficio economico. […] Ora, dal momento che D.L. n. 4 del 2019 art. 2 prevede che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve ritenersi che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare rientri tra le "altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dal D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 2.
Come già precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278573), la previsione di tali oneri informativi si inserisce nel concetto di leale cooperazione tra cittadino e amministrazione che, proprio al fine di assicurare il corretto funzionamento di una misura di riequilibrio sociale quale si configura il reddito di cittadinanza, va improntato alla massima trasparenza” (cfr. Cassazione penale sez. III, 13/04/2022, n. 37922). D'altra parte, lo stato detentivo è oggettivamente incompatibile con la ratio della norma che è quella di reinserire nel contesto sociale e lavorativo soggetti che difficilmente troverebbero adeguata collocazione, dovendo i beneficiari dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro e partecipare alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.
Di alcun ausilio si presenta la deduzione circa la non conoscenza da parte della ricorrente dello stato detentivo del fratello facente parte del nucleo familiare (v. note trattazione scritta in atti), sia in quanto generica sia in quanto inconferente rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria in ordine alla quale rileva il principio ignorantia legis non excutat.
3.Ne consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ei confronti dell' , con ricorso depositato il 25/03/2024, nella causa iscritta al n.
[...] CP_1
3061 /2024 R.G.A.C. così provvede: - rigetta la domanda;
- spese di lite irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 3061/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti DI FEO Parte_1
FRANCESCO e LIONETTI LOREDANA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO CP_1
RESISTENTE oggetto: revoca reddito di cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/03/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo dichiarare il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza, con il CP_ mantenimento della prestazione (pari ad € 9.561,99) chiesta in restituzione dall' in relazione al provvedimento di revoca del beneficio per omessa dichiarazione circa la presenza di un componente del nucleo familiare in stato di detenzione.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 Preliminarmente, giova esaminare la disciplina in materia di reddito di cittadinanza.
Il reddito di cittadinanza, istituito con il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge
n. 26 del 28.03.2019, è definito dall'articolo 1, comma 1, come misura di “fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Al fine di accedere al beneficio, riconosciuto al nucleo familiare e non al singolo richiedente, occorre il possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 28.03.2019, tra i quali, alla lettera c-bis), prevede: “per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”
L'articolo 3, comma 13, di cui al D.L. n. 4/2019 come convertito in legge, prevede: “13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.”
Qualsiasi mutamento delle condizioni patrimoniali o di composizione del nucleo familiare, deve essere comunicato, pena la sanzione penale prevista dall'articolo 7, commi primo e secondo, “1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni”.
2.2. Nel caso posto all'odierno vaglio, parte ricorrente è decaduta dal diritto al reddito di cittadinanza per aver omesso di comunicare lo stato detentivo del parente facente capo al nucleo familiare Persona_1
Tanto emerge della segnalazione della Guardia di Finanza n. 0245533 del 15.5.2023 prodotta CP_ dall' e non specificatamente contestata dalla parte ricorrente in sede di instaurazione del contraddittorio. In specie, in detto atto, gli agenti di polizia giudiziaria hanno dato atto di avere acquisito la domanda amministrativa relativa al reddito di cittadinanza e di avere riscontrato l'inserimento di all'interno del nucleo familiare dell'odierna istante. Persona_1
La domanda amministrativa è del 28.1.2020 e lo stato di detenzione del parente facente parte del nucleo familiare è iniziato dal 30.5.2020 (con l'arresto in flagranza di reato, convalidato in sede giudiziaria) sino al 06.08.2021, data di cessazione della misura cautelare del divieto di dimora presso il Comune di San Benedetto del Tronto.
Tale condizione limitativa della libertà personale avrebbe dovuto essere comunicata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, il quale non fa distinzioni tra il soggetto richiedente e il soggetto facente parte del nucleo familiare.
D'altronde, la ratio della disposizione è quella di ridurre l'importo del reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare perché, come anticipato, si tratta di un beneficio riconosciuto a tutto il nucleo e non solo al richiedente.
Rileva, pertanto, il fatto che uno di essi sia a carico dello Stato e, nella specie, di un Istituto penitenziario già determinato dallo stato di arresto in flagranza di reato, dovendosi ridurre l'importo complessivo del reddito di cittadinanza.
Ne deriva che l'omessa comunicazione di tale dato giustifica la decadenza dal diritto al reddito di cittadinanza per il nucleo familiare.
Tale interpretazione trova conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte: “poiché beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente, ma il nucleo familiare, ed il valore economico si calcola proprio in relazione alla sua composizione, lo stato di detenzione sopravvenuto del familiare determina la riduzione dell'importo del beneficio economico. […] Ora, dal momento che D.L. n. 4 del 2019 art. 2 prevede che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve ritenersi che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare rientri tra le "altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dal D.L. n. 4 del 2019 art. 7 comma 2.
Come già precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278573), la previsione di tali oneri informativi si inserisce nel concetto di leale cooperazione tra cittadino e amministrazione che, proprio al fine di assicurare il corretto funzionamento di una misura di riequilibrio sociale quale si configura il reddito di cittadinanza, va improntato alla massima trasparenza” (cfr. Cassazione penale sez. III, 13/04/2022, n. 37922). D'altra parte, lo stato detentivo è oggettivamente incompatibile con la ratio della norma che è quella di reinserire nel contesto sociale e lavorativo soggetti che difficilmente troverebbero adeguata collocazione, dovendo i beneficiari dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro e partecipare alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.
Di alcun ausilio si presenta la deduzione circa la non conoscenza da parte della ricorrente dello stato detentivo del fratello facente parte del nucleo familiare (v. note trattazione scritta in atti), sia in quanto generica sia in quanto inconferente rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria in ordine alla quale rileva il principio ignorantia legis non excutat.
3.Ne consegue il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ei confronti dell' , con ricorso depositato il 25/03/2024, nella causa iscritta al n.
[...] CP_1
3061 /2024 R.G.A.C. così provvede: - rigetta la domanda;
- spese di lite irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro