Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5281/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/03/2025, alle ore 9:50, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
E
Controparte_2
- CONVENUTA
É presente l'avv. Procaccini per l'attore dott. il quale si riporta alle note Pt_1
conclusionali, impugna le note conclusionali avverse ed insiste nella richieste di ammissione della C.T.U. e di escussione degli ulteriori testimoni stante l'ulteriore aggravamento dei danni lamentati successivamente al deposito della C.T.U. eseguita in sede di A.T.P. e denunciati fin dalla notifica dell'atto di citazione.
L'avv. Procaccini, in via gradata, conclude riportandosi a tutte le conclusioni, principali e subordinate, di merito ed istruttorie, rassegnate nel corso del giudizio ed all'udienza del 2.1.2024, che abbiansi qui per ripetute e trascritte parola per parola, con condanna delle controparti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
É altresì presente l'avvocato Stefano Bouché, per il dottor , il quale CP_1
si riporta a tutto quanto richiesto, argomentato, prodotto e documentato, nel
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Stefano Bouché impugna e contesta quanto richiesto e prospettato da parte attorea, in particolare ancora stigmatizzando le dichiarazioni rese dai testi citati da controparte che si manifestano per essere del tutto inconferenti anche perché valutative e addirittura su aspetti tecnici. L'avvocato Bouché, infine, impugnando e contestando, per quanto di ragione, le argomentazioni e le richieste della
[...]
chiede introitarsi la causa a sentenza riportandosi ancora una volta CP_2
alle richieste depositate nel corso del giudizio e che si devono intendere qui interamente riportate.
L'avvocato Giuseppe Sasso, per delega dell'avvocato Stefano Carnevale, il quale si riporta alle note conclusive chiedendone il totale accoglimento, impugna tutto quanto ex adverso dedotto. Conclude in conformità alle proprie difese chiedendo che la causa sia decisa
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione il giudice avvisa le parti che all'esito della Camera di
Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5281/2021 r.g.a.c.
TRA
2
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Procaccini(c.f. presso il cui studio è elett.te dom.to in C.F._2
Napoli, C.so Vittorio Emanuele n. 670;
- ATTORE
E
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Stefano CP_1 C.F._3
Bouche (c.f. ), presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla C.F._4
Via Francesco Cilea n.265/B;
- CONVENUTO
NONCHE'
(P. IVA ) in persona del legale rapp. te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (c.f. ) presso il C.F._5
cui studio è elett.te domiciliata in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3;
-CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale d'udienza del 11.03.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare la re- sponsabilità del dott. e della “ , in persona del CP_1 Controparte_2
suo legale rapp.te p.t., e, quindi, condannare essi convenuti, in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le cause dei danni per cui è causa attraverso il ripristino del vincolo rigido mediante la ricostruzione del tramezzo demolito o la realizzazione di una idonea puntellatura, anche realizzabile su trave metallica contenuta in controsoffitto;
2) con- dannare il dott. e la “ , in persona del suo legale CP_1 Controparte_2
rapp.te p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti da esso istante per le
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causali di cui innanzi e per ogni titolo dovuto determinati in complessivi euro 42.001,64
(quarantaduemila/00) oltre I.V.A., oltre compenso al C.T.U. nel procedimento di A.T.P. pari ad euro 2.285,92 (duemiladue-centoottantacinque/92) del C.T. di parte, ovvero in quell'importo maggiore o minore che l'adito Tribunale in sua giustizia e/o equità riter- rà dovuto, oltre interessi al tasso bancario, corrente e d'uso, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della redditività del denaro
e per ritardo nel pagamento, dalla data dell'evento al soddisfo, ed oltre interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) condannare il dott. e la “ , in persona del suo CP_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsa- bilità, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo;
4) condannare il dott. e la “ CP_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rapp.te p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di
[...]
proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
A sostegno dell'azione, l'attore deduceva: di essere proprietario dell'appartamento sito al quarto piano dell'edificio condominiale al Rione Sirignano n 9 in Napoli, (cfr. doc.1, 2, 3, 4 in produzione attorea); che lo stesso immobile nel giugno del 2018 veniva interessato da “scuotimenti e vibrazioni” causati dai lavori di ristrutturazione, eseguiti nell'appartamento sottostante, di proprietà , dalla società CP_1 CP_3
che in conseguenza dei descritti fenomeni, all'interno della proprietà attorea
[...] venivano riscontrati ingenti danni (“avallamenti del pavimento, lesionati i marmi nelle stanze salone, studio, corridoio, bagno e soppalco, si è lesionata la parete divisoria tra salone e studio”); che vano era rimasto l'invito rivolto al di eliminare ogni stato CP_1
di pericolo e di provvedere al risarcimento dei danni lamentati;
che, ferma la necessità di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi (come da relazione tecnica e stima economica del danno a firma del geom. cfr. doc 7.2 in produzione Controparte_4
attorea), sussistendo peraltro il pericolo di un danno grave ed irreparabile, promuoveva in data 28.11.2019 ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di
Napoli -II sez. civ. (con N.RG. 33429/19) al cui esito il C.T.U., arch. Persona_1
rilevava: “È stata accertata la sussistenza di fenomeni pregressi che hanno coinvolto il solaio di interposizione fra le unità immobiliari nella zona del salotto/studio D Pt_1
4
a seguito della demolizione del tramezzo divisorio tra gli analoghi ambienti del sotto- stante appartamento Riccio… Sono state individuate le cause dei danni lamentati in un
“rimbalzo” del solaio di interposizione tra gli appartamenti delle parti in causa, a seguito della demolizione del tramezzo già citato durante il corso dei lavori di ristruttu- razione, che avrebbe in quell'occasione danneggiato paramenti murari e causato scon- nessioni e crepe nella pavimentazione in marmo. Sono stati considerati alcuni coeffi- cienti di riduzione degli importi calcolati per le opere a farsi per il ripristino degli ambienti danneggiati in considerazione non solo della vetustà delle finiture ma anche della pregressa esistenza di lesioni che poco hanno a che fare con quelle causate dai lavori all'appartamento . Nella ulteriore riduzione degli importi citati si è tenuto CP_1
conto anche della debolezza della zona strutturale dove è stato rimosso il tramezzo e dove si sono verificati i danni più consistenti in considerazione della presenza, così come sottolineato dal C.T.P. della ditta di costruzioni, di una nicchia nell'appartamento dell'istante che non trova corrispondenza in quello sottostante del . Sempre in CP_1
seguito alle note portate dai C.T.P., in questo caso dalla si è ritenu- Controparte_5
to corretto cassare le voci di rifacimento della pavimentazione delle zone soppalcate per le mancate conseguenze che l'evento riconosciuto come alla base dei danni riscon- trati abbia potuto portare a quella zona dell'unità immobiliare dell'istante in conside- razione dell'indipendenza delle orditure dei solai delle porzioni murarie che costitui- scono l'appartamento. Sono state indicate con un importo totale, a seguito delle ridu- zioni ora richiamate, di bozza €. 23.158,32. Tale importo è stato poi ridotto con coeffi- cienti di vetustà ed eliminazione di alcune voci in seguito alle note dei C.T.P. alla som- ma finale di €.14.713,50, per le opere funzionali al ripristino degli ambienti danneggia- ti dell'unità ispezionata. Sono state indicate anche, qualora il magistrato le ritenesse giustificate, eventuali spese accessorie (€. 3.600,00) consistenti nell'alloggio da occu- pare durante il corso dei lavori da parte della famiglia del ricorrente.”( cfr. doc 8 in produzione attorea); che successivamente al deposito della C.T.U., lo stato dei luoghi si era aggravato, come da perizia tecnica versata in atti (cfr. doc 10 in produzione attorea); che il consulente di parte, ing. non concordando col C.T.U. sia in Persona_2 merito alla mancata necessità di opere atte ad eliminare le cause del dissesto (“Tale sarebbe stata il ripristinare il vincolo rigido venuto a mancare con la demolizione del tramezzo mediante la ricostruzione dello stesso o la realizzazione di una idonea puntel-
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latura, anche realizzabile su trave metallica contenuta in controsoffitto”) che alla quan- tificazione stimata dal consulente d'ufficio, quantificava il ristoro complessivo dei danni in € 42.001,64.
Costituitosi in giudizio, eccepiva in rito l'improcedibilità della CP_1
domanda, per omesso invito al procedimento di negoziazione assistita, e la nullità dell' atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi, lamentando la com- promissione del suo diritto di difesa. Nel merito, deducendo l'infondatezza della rico- struzione attorea, esponeva che a seguito delle richieste del D'Andrea seguivano lavori di rinforzo del solaio e la conferma di assenza di pericoli in atto per la pubblica e priva- ta incolumità, come da perizia tecnica dell'ing. versata in atti (cfr. doc CP_6
4 in produzione convenuta). Contestando, inoltre, le richieste risarcitorie, anche alla luce di segni di dissesto non recenti, causati dall'eccessiva deformabilità del solaio intermedio tra le due proprietà (cfr. relazione dell' arch. , direttrice dei Persona_3
lavori, in doc 6 ), spiegava domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice, per il pagamento di quanto dovuto per l'intervento di irrigidimento del solaio e del rinforzo delle murature, eseguito anche a beneficio della proprietà convenuta. Esponendo, anco- ra, circa i rapporti con la società appaltatrice, della pattuizione di una clausola di esclu- sione della responsabilità del committente (art. 16 del contratto di appalto: “Qualsiasi danno a cose o persone provocato dai suddetti lavori sono a responsabilità ricadente sull'impresa appaltante”), spiegava, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti di al fine di essere tenuto indenne per quanto eventualmente tenuto a Controparte_2
risarcire a favore di parte attrice.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ 1) in via pregiudiziale, rilevare
l'improcedibilità ed inammissibilità dell'atto di citazione proposto dal dott. Pt_1
; 2) in via gradata, rigettare le richieste avanzate dal dott.
[...] Pt_1
, come rappresentato e difeso, in quanto infondate e non provate;
3) in via
[...]
gradata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. con
[...] Controparte_7
sede in Frattamaggiore alla via P.M. Vergara n. 132, codice fiscale e partita iva
, nella produzione dei danni lamentati da parte attorea dott. P.IVA_1 Pt_1
, con conseguenziale obbligo, se del caso, a suo esclusivo carico del risar-
[...] cimento dei danni a favore dell'attore; 4) in via gradata, ove venisse accertata e dichia-
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rata la responsabilità solidale del dott. e della CP_1 CP_8 nella produzione dei danni lamentati dal dott. ,
[...] Parte_1
condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Controparte_9 [...]
, con sede in Frattamaggiore alla via P.M. Vergara n. 132, codice fiscale e CP_7
partita iva a tenere indenne il dott. da ogni onere, P.IVA_1 CP_1
spesa e danno, con ogni dovuto accessorio (anche per rivalutazione ed interessi) che quest'ultimo dovesse affrontare e/o subire nel presente giudizio nei confronti del dott.
e connessi al risarcimento dei danni, derivati e/o derivanti dal Parte_1
comportamento e lamentati da parte attrice;
5) autorizzare la eventuale chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, geom. con sede in Frattamaggiore alla via P.M. Vergara Controparte_7
n. 132, codice fiscale e partita iva , stante la domanda riconvenzionale P.IVA_1
formulata nei suoi confronti ed in considerazione del contrastante orientamento giuri- sprudenziale;
6) conseguenzialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., diffe- rire la prima udienza allo scopo di consentire la notifica di atto alla predetta società, nel rispetto dei termini di legge;
7) in via ulteriormente gradata, qualora non si dovesse ritenere applicabile l'art. 269 c.p.c., si chiede che il G.U. voglia disporre, in caso di mancata costituzione della un termine per la notifica ex Controparte_2
art. 292 c.p.c., comma I, della presente comparsa di costituzione;
8) in via ulteriormen- te gradata emettere i provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni anche in conside- razione della corresponsione da parte del dott. al pagamento Parte_1
della propria quota per gli effettuati interventi di irrigidimento dei solai e di rinforzo locale della muratura, eseguiti nell'appartamento del dott. , per CP_1
l'importo di € 11.100,00 (euro undicimilacento), a cui occorre aggiungere IVA e com- petenze di direzione tecnica, comunicati ed accettati dal dott. , Parte_1
di beneficio ad entrambi gli appartamenti e quindi assolutamente anche all'appartamento di proprietà del dott. , senza che tuttavia ad Parte_1
oggi nulla venisse corrisposto dal medesimo;
9) condannare chi di dovere al pagamen- to di spese e compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie;
10) in via gra- data, in caso di conferimento di mandato ad un nominato Consulente Tecnico d'Ufficio, stabilire che quest'ultimo accerti e descriva tutto lo stato dell'immobile di parte ricor-
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rente e di parte convenuta dott. , nonché il periodo in cui sono stati CP_1 determinati tutti i presunti danni lamentati nell'appartamento di parte ricorrente dott.
e se quest'ultimo appartamento insista o meno solo in parte Parte_1 sull'appartamento del dott. ; 11) condannare il dott. CP_1 Pt_1
al pagamento di spese, compensi professionali, ivi compreso il rimborso
[...]
forfettario, I.V.A. e C.P.A.”.
Resisteva, altresì, assumendo l'assenza di responsabilità in Controparte_2
ordine ai fatti di cui è causa, per essere mera esecutrice di opere commissionate, pro- gettate ed ordinate dal committente e dalla progettista-direttrice dei lavori, al cui com- pletamento non seguiva alcuna contestazione. Esponeva, in particolare, che tra le opere analiticamente elencate nel computo metrico non si faceva menzione di alcun puntella- mento. Deduceva, inoltre, che i lavori di rinforzo del solaio erano ordinati ed eseguiti CP_ solo successivamente alle richieste d'intervento del D (come da per varia- Pt_1 zione in corso d'opera). Argomentando, altresì, in ordine alla carenza strutturale dell'immobile oggetto di causa, non condivideva le conclusioni del C.T.U. circa le cause del dissesto provocato alla proprietà Contestando, infine, l'assunto Pt_1
aggravamento dello stato dei luoghi e la quantificazione della pretesa risarcitoria, con- cludeva “per l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri con- fronti. Nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, chiede che l'adita Giusti- zia, nella ipotesi di pluralità di responsabili, voglia, all'interno del vincolo solidale passivo, graduare le relative responsabilità, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata prova orale, acquisiti gli atti del procedimento di ATP (R.G. 33429/2019), la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, verificata la procedibilità della domanda (invito alla stipula di negoziazione assistita, convenzione sottoscritta e verbale negativo di negoziazione, allegati da parte attrice alle note del 6.12.2021), va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, risultando, invero, chiaramente determinati sia il petitum che la causa petendi delle domande attoree, e ciò è del resto confermato dal tenore della
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comparsa di costituzione e risposta mediante la quale ha contestato CP_1
specificamente gli assunti e le deduzioni di parte attrice (cfr., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 15 maggio 2013, n. 11751).
Nel merito, attesa la consueta distinzione tra la responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta, quale fonte di generica responsabilità ex art
2043 c.c. e la responsabilità per i danni causati ai terzi direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, per la quale viene in rilievo la speciale ipotesi di imputazione di responsa- bilità prevista dall'art. 2051 c.c., giova osservare come, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, in tema d'appalto la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente (ex multis, Cass. civ., sez. III, 17.03.2021 n. 7553).
Invero “il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art.
2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043
c.c. del committente e/o dell'appaltatore” (Cass. civ. sez. III, 22.04.2022 n.12909).
Tanto premesso, nel caso di specie, pacifici (oltre che documentati) i lavori di ma- nutenzione straordinaria eseguiti dalla società convenuta nella proprietà , alcun CP_1 dubbio si pone in ordine all' effettivo verificarsi di alcuni danni alla proprietà
che hanno seguito le opere oggetto del contratto d'appalto concluso tra il Pt_1
e la CP_1 Controparte_2
Tale circostanza, confermata dalla documentazione prodotta e dal corredo fotografi- co versato agli atti, è stata pure confermata dalle risultanze della prova orale espletata.
Al riguardo, il teste , ha riferito: “Nell'appartamento sottostante Testimone_1 quello di mio suocero all'epoca stavano facendo dei lavori e in quel periodo la casa di mio suocero che da poco era stata ristrutturata cominciò a presentare le lesioni ai muri
e il dislivellamento del pavimento” (v. udienza del 6.12.2022); mentre il teste Tes_2 ha riferito dell'accesso in casa del , dell'ing. e dell'
[...] Pt_1 CP_1 Tes_3 arch. al fine di constatare i danni: “Sono entrati in casa e hanno osservato gli Per_3 avvallamenti e le crepe che si stavano verificando” (v. udienza del 10.03.2023); circo- stanza confermata dal , in sede di interrogatorio formale all'udienza 6.12.2022. CP_1
Ad ulteriore conferma di ciò milita la consulenza d'ufficio, ammessa ed espletata nel
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corso del procedimento per A.T.P. (R.G. 33429/2019) dall'arch. “Sono Persona_1
stati accertati i danni nella proprietà della parte ricorrente. Per essi si potrà specifica- re quanto segue: Nei paramenti murari (sia portanti che divisori) si riscontra un qua- dro fessurativo piuttosto diffuso anche se, allo stato dei fatti, non di rilevante importan- za strutturale;
Crepe e cavillature sono presenti in quasi tutti gli ambienti (con eccezio- ne di quelli di servizio) all'ispezione, solo in pochi punti si rivelano passanti. Come già segnalato in precedenza, invece, sul divisorio tra salotto e studio è presente una fessu- razione netta e di visibilità immediata, ad andamento quasi perfettamente orizzontale.
Nella pavimentazione in marmo si osservano numerose sconnessioni accompagnate da lesioni nelle lastre. Sono presenti comunque diffusi segni di dissesto che se in parte possono farsi risalire a tempi più lontani, in parte si mostrano invece aventi caratteri- stiche tali da poterle ritenere sicuramente recenti. Anche nella pavimentazione della superficie soppalcata sono presenti alcune cavillature nelle mattonelle. Qualche lieve fuori squadro si è riscontrato negli infissi dell'appartamento” (cfr. pagg 11 e 12 CTU).
Al contrario, non risulta provata l'evoluzione dei danni lamentata da parte attrice nell'odierno giudizio né la loro estensione a zone che il C.T.U. aveva ritenuto indenni.
In particolare, tale specifica deduzione, oltre a non aver trovato riscontro nel materiale fotografico allegato alla relazione del consulente di parte attrice, ing. , non ha Per_2
trovato conferma nella deposizione di , il quale non ha saputo forni- Testimone_1
re chiarimento al riguardo.
E del resto il C.T.U. ha escluso l'esistenza di fenomeni ancora in atto (“I fenomeni allo stato appaiono arrestati, senza progresso nelle lesioni riscontrate nell'appartamento del resistente”).
Orbene, in ordine alle cause del dissesto effettivamente registrato, l'ausiliario del giudice ha constatato che: “la diversa distribuzione degli spazi sia stata ottenuta, fra
l'altro, con la demolizione di un tramezzo divisorio che aveva il suo esatto corrispon- dente nel soprastante appartamento (si vedano planimetria con in risalto i Pt_1
muri in corrispondenza – qui a fianco). Questa circostanza è con tutta evidenza da porre alla base dell'individuazione delle cause che hanno indotto nei paramenti murari
e nei pavimenti del ricorrente i danni lamentati da parte istante. Non può essere fortuito infatti che la maggiore lesione nelle parti murarie (app. ) sia immediatamente Pt_1
rintracciabile proprio in quel tramezzo che, come talvolta capita in costruzioni del
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primo novecento, costituiva comunque, senza voler arrivare ad essere proprio “colla- borante”, un punto di “vincolo” del solaio di interposizione…. In sostanza, si potrà affermare che la descritta demolizione del tramezzo nell'appartamento , perfet- CP_1
tamente corrispondente a quello analogo soprastante, divisorio tra salotto e studio dell'appartamento abbia innescato una sorta di reazione di riequilibrio Pt_1
elastico del solaio che ha causato/aggravato le lesioni così come lamentate da parte ricorrente”, pur precisando (concordemente alla relazione dell'ing. : “Non va CP_6
dimenticato tuttavia che esse possano essere anche “imputabili all'eccessiva deforma- bilità del solaio intermedio tra le due proprietà citate, solaio che si presenta ancora nello stato originario e costituito da profilati metallici con interposte voltine di tufo. E' da dire inoltre che considerato il diffuso danneggiamento del pavimento, lo stesso non sembra essere dotato di idoneo e consistente sottofondo. La descritta deformabilità del solaio è stata, con molta probabilità, anche la causa della lesione nel tramezzo” (cfr. pagg 8 e 9 CTU).
E' di tutta evidenza, pertanto, che i danni lamentati sono stati causati non già dall'impropria esecuzione dei lavori di ristrutturazione, regolarmente eseguiti in seguito CP_ alla realizzazione degli opportuni titoli abilitativi edilizi, cd. CI e , ma dal “rim- balzo del solaio di interposizione tra gli appartamenti delle parti in causa, a seguito della demolizione del tramezzo già citato durante il corso dei lavori di ristrutturazione, che avrebbe in quell'occasione danneggiato paramenti murari e causato sconnessioni e crepe nella pavimentazione in marmo” (v. pag. 20 CTU).
Pertanto, accertato all'esito dell'istruttoria svolta il nesso di causalità con i danni effettivamente registrati, il committente per essere esonerato dalla sua responsa- CP_1
bilità nei confronti del terzo danneggiato avrebbe dovuto provare il caso fortuito ovvero che il danno si fosse verificato esclusivamente a causa di una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile nonostante il costante ed adeguato controllo, esercitato, se del caso, tramite il direttore dei lavori (Cass. civ. sent. 17.03.2021 n. 7553; sent.
28.09.2018 n. 23442).
Ebbene, nella specie, il caso fortuito non risulta integrato.
Dal quadro probatorio raccolto non è emersa alcuna condotta dell'appaltatore con caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'e- vento dannoso, né risulta che l'operato della sia stato oggetto di Controparte_2
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contestazioni ad opera del committente . CP_1
Ne deriva l'esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art 2051 c.c. in CP_1
ordine ai danni accertati ed il conseguente assorbimento della domanda riconvenzione trasversale con la quale il ha chiesto di essere tenuto indenne dalla CP_1 CP_8
per quanto eventualmente tenuto a risarcire parte attrice.
[...]
Parte attrice non ha provato alcuna condotta colposa della società convenuta e, del resto, non risultano elementi certi e tali da far ritenere che un eventuale puntellamento del solaio (invero mai menzionato dal C.T.U.) avrebbe evitato la reazione di riequilibrio elastico del solaio.
Conseguentemente, la domanda attrice andrà accolta per quanto di ragione nei con- fronti del convenuto e andrà rigettata, in quanto infondata, nei confronti CP_1
della convenuta Controparte_2
Ciò posto, anche con riferimento alla quantificazione dei danni, soccorrono le con- clusioni rese nel corso del procedimento di ATP ( R.G. 33429/2019) dal C.T.U., cui il
Tribunale ritiene di poter prestare adesione, siccome immuni da vizi e congruamente motivate .
Ed invero, l'ausiliario del giudice, dopo aver constatato che “alcune delle lesioni e delle sconnessioni visibili nella pavimentazione dell'appartamento così Pt_1 come registrato anche dall'Ing. nella sua relazione, ancorché di parte, non CP_6
possano essere considerate effetto di quella azione ma con ogni probabilità preesistenti ad essa anche se da essa sicuramente incrementate. E cionondimeno lo stesso tecnico ammette infatti che si individuavano comunque alcune fessure nel detto pavimento aventi caratteristiche tali da poterle ritenere recenti. Si evincevano altresì alcune cavil- lature nelle murature portanti d'ambito…” (cfr. pag. 9 CTU), ha tenuto conto, ai fini della stima delle opere funzionali al ripristino degli ambienti danneggiati, di alcuni
“coefficienti di riduzione degli importi calcolati per le opere a farsi per il ripristino degli ambienti danneggiati in considerazione non solo della vetustà delle finiture ma anche della pregressa esistenza di lesioni che poco hanno a che fare con quelle causate dai lavori all'appartamento ”, precisando peraltro che “Nella ulteriore riduzione CP_1
degli importi citati si è tenuto conto anche della debolezza della zona strutturale dove è stato rimosso il tramezzo e dove si sono verificati i danni più consistenti in considera-
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zione della presenza, così come sottolineato dal C.T.P. della ditta di costruzioni, di una nicchia nell'appartamento dell'istante che non trova corrispondenza in quello sotto- stante del ” (cfr. pag. 20 CTU), quantificando l'importo complessivo di tali opere CP_1 nella somma di € 14.713,50 (v. computo estimativo, all. 4 alla C.T.U.). Ha poi stimato l'affitto di un appartamento ammobiliato per mesi tre, necessari per lo svolgimento dei lavori, nell'importo complessivo di € 3.600,00 (cfr. pag. 14 C.T.U.).
Orbene, rilevato che le contestazioni in ordine alla stessa quantificazione ed ai coef- ficienti di riduzione applicati, oltre a non tener conto della vetustà accertata, risultano generiche, il Tribunale ritiene congruo ed equo aderire a siffatta conclusione.
deve essere, quindi, condannato al pagamento della somma comples- CP_1 siva di € 18.313,50 a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore, a seguito dell'evento per cui è causa.
L'importo innanzi liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corre- sponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent.
17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al mo- mento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (giugno 2018) ed una successiva rivalutazio- ne, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessi- va determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Venendo, inoltre, alla domanda di “ripristino del vincolo rigido mediante la rico- struzione del tramezzo demolito o la realizzazione di una idonea puntellatura, anche realizzabile su trave metallica contenuta in controsoffitto”, atteso che le critiche mosse dal consulente di parte attrice alla C.T.U. non forniscono alcun elemento circa la neces- sità di provvedere alla realizzazione di opere atte ad eliminare le cause dei danni regi- strati e considerato, peraltro, che il C.T.U. ha già constatato la realizzazione ad opera del del consolidamento del “solaio incriminato (realizzazione di una soletta di CP_1
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spessore circa 3cm in calcestruzzo armato con rete metallica ancorata alle putrelle del solaio, con calcestruzzo del tipo tissotropico passivante per ripristini strutturali, così come suggerito dallo strutturista)”, ne deriva il rigetto della domanda sul punto.
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dal e tesa alla condanna di parte attrice “al pagamento della propria quota per gli CP_1 effettuati interventi di irrigidimento dei solai e di rinforzo locale della muratura…per
l'importo di € 11.100,00” perché né il ha documentato l'effettivo pagamento di CP_1
tale somma né ha provato che l'opera in esame è stata oggetto di un accordo preventivo col Pt_1
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di manleva formulata dal in riferimento all'art. 16 del contratto d'appalto (stipulato tra il CP_1
e la , atteso che tale clausola contrattuale trasferisce CP_1 Controparte_2 sull'appaltatore l'onere al risarcimento danni provocati dall'esecuzione dei lavori, lad- dove, invece, nella specie il committente è gravato da responsabilità oggettiva ex art
2051 c.c. (non già da responsabilità per fatto illecito conseguente all'impropria e/errata esecuzione delle opere ); e, come è principio pacifico, il ruolo di “custode” non viene meno allorché l'immobile è stato oggetto d'appalto (Cass civ. 11.06.2021 n.16609).
L'attore ha infine diritto di ripetere le somme documentate, relative al compenso del
CTU nel procedimento di ATP (euro 2.288,92 come da disposizioni di bonifico banca- rio in produzione) e a quelle processuali, ivi comprese quelle del procedimento per
ATP, in ragione dell'accoglimento per quanto di ragione della domanda.
Le spese di lite, nel rapporto tra l'attore e il convenuto , vanno com- CP_1
pensate per la metà (atteso il parziale accoglimento della domanda) e per la restante metà, liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm. ii., vanno poste a carico di , con attribuzione all'avv. Francesco Procaccini, dichiaratosi anticipa- CP_1
tario. Vanno altresì poste a carico di le spese processuali di ATP, liqui- CP_1
date come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm. ii, con attribuzione all'avv. France- sco Procaccini, dichiaratosi anticipatario.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'atto e la convenuta e nel rappor- Controparte_2 to processuale tra quest'ultima e il convenuto . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attrice nei confronti di , CP_1
dichiara l'esclusiva responsabilità di questi in ordine ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 18.313,50 oltre interessi come indicati in motivazione;
2) Rigetta nel resto la domanda attrice nei confronti di;
CP_1
3) Rigetta la domanda attrice nei confronti della convenuta Controparte_2
4) Rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti dell'attore; CP_1
5) Rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti di CP_1 CP_11
[...]
6) Compensa per la metà le spese di lite del presente giudizio tra e Parte_1
e condanna al pagamento della restante metà in favore CP_1 CP_1 di che in tale misura liquida € 272,50 per esborsi ed € 2.500,00 Parte_1
per compensi oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione;
7) Compensa le spese di lite tra l'attore e e tra e Controparte_2 CP_1
Controparte_2
8) Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
relative al procedimento per ATP R.G. N. 33429/2019 che liquida in € 259,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione;
9) Condanna al pagamento, in favore di , dell'importo CP_1 Parte_1
di € 2.288,92 a titolo di spese di C.T.U. liquidate nel corso del procedimento per
A.T.P.
Così deciso in Napoli, udienza 11.3.2025
E' verbale, ore 15:30
Il Giudice dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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