Ordinanza presidenziale 19 dicembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16600/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16600 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-IS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Baldassarri e Alba Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Difesa - Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-IS-, -IS-, -IS-, -IS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a. del giudizio emesso dalla CSA della M.M. in sede di 3^ rinnovazione del giudizio di avanzamento
a scelta al grado superiore di Ammiraglio Ispettore r.n. (G.N.) in spe della M.M. per l’anno 2016, nei
confronti dell’allora C.A. -IS-, e di tutte le relative operazioni di scrutinio per la rinnovazione del giudizio di avanzamento de quo, ove veniva attribuito al -IS-il punteggio di p. -IS-, identico a quello della precedente valutazione dichiarata nulla dal G.A. con sent. n. -IS-
del TAR Lazio - sulla base del quale l’Ufficiale è stato ricollocato al 3^ posto nella classifica finale,
confermando, sostanzialmente, la precedente valutazione dichiarata nulla dal Tar con la prefata sentenza;
b. della graduatoria di merito dei Contrammiragli (G.N.) r.n. in spe della M.M.I. valutati per la promozione al grado superiore per l''anno 2016, a seguito del giudizio valutativo ulteriormente rinnovato a seguito della ultima sentenza del Tar Lazio n. -IS- di accoglimento del ricorso;
c. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/12/2023:
per la corretta esecuzione delle statuizioni del G.A. di cui alla sentenze del TAR Lazio nn. -IS-, -IS-, e -IS- e per la piena e corretta ottemperanza e attuazione di quanto disposto dal G.A. con le predette sentenze. Formula nel contempo, a tutti gli effetti, anche i presenti motivi aggiunti al prefato ricorso n. 16600/23 avverso “il giudizio rinnovato”, formalmente impugnato con il presente ricorso per la nuova valutazione ai fini dell''avanzamento dell’allora C.A. -IS-al grado di Amm. Ispettore in spe, per l’anno 2016, nonché tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresa la mancata promozione al grado superiore per detto anno, ritenendo detto giudizio rinnovato altamente lesivo degli interessi di detto Ufficiale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AU VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso oggi in disamina l’Ammiraglio Ispettore in ausiliaria dott. -IS- ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore di Ammiraglio Ispettore r.n. (G.N.) in spe della Marina Militare (anno 2016), emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento (di seguito CSA) in occasione della terza rinnovazione del giudizio di avanzamento, imposta dal precedente annullamento giurisdizionale disposto dalla sentenza di questa Sezione n. -IS-.
Con la nuova valutazione è stato attribuito all’ufficiale il punteggio di -IS- punti (identico a quello della precedente valutazione annullata da questo TAR con la sentenza n. -IS-), con collocamento del medesimo al 3^ posto della graduatoria finale, posizione, ancora una volta, non utile ai fini della promozione.
Avendo ottenuto soltanto in corso di causa l’accesso a diversi documenti del procedimento di suo interesse, lo stesso ricorrente, con i motivi aggiunti depositati il 28.12.2023, ha reiterato e approfondito le proprie precedenti doglianze avverso il giudizio valutativo che lo riguardava.
Il giudizio così istaurato, invero, si articola su due distinti “petita”: da un lato, l’interessato mira ad ottenere la corretta esecuzione delle statuizioni del TAR Lazio di cui alla sentenza n. -IS- - da leggere, in termini coordinati con i giudicati anteriori, afferenti alla medesima aliquota di avanzamento (2016) e formatisi sulle sentenze di questo stesso TAR nn. -IS- e -IS- - e, quindi, alla piena e corretta ottemperanza e attuazione di quanto disposto dal G.A. con le predette sentenze; d’altra parte il medesimo chiede, altresì, l’annullamento del giudizio da ultimo rinnovato (in esecuzione della più recente delle sentenze di questo TAR sopra richiamate), nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresa la mancata promozione al grado superiore per l’anno 2016, ritenendo tale giudizio illegittimo lesivo dei propri interessi.
La vicenda di causa, piuttosto articolata (anche perché già toccata da tre precedenti sentenze, succedutesi nel corso degli anni e divenute “res judicata” ), viene riassunta sinteticamente nella esposizione che segue.
2. L’allora C.A. -IS- – ritenuto idoneo e preso in esame per l'avanzamento al grado superiore di Amm. Isp. per l'anno 2016 e collocato nella graduatoria finale di merito al 5^ posto, con assegnazione di un punteggio di merito di -IS-, tale da collocarlo al di fuori del numero degli Ufficiali promossi (pari ad uno) - aveva impugnato tale esito insoddisfacente dinanzi a questo TAR con ricorso n. R.G. 13696/2016, con il quale chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e la promozione al grado di Ammiraglio Ispettore.
L’Amministrazione della Difesa si costituiva in giudizio con comparsa di forma depositando successivamente, in corso di causa, la documentazione caratteristica richiesta dal Giudice.
Nei motivi aggiunti, in particolare, il ricorrente aveva ulteriormente illustrato le censure dedotte, con puntuale riferimento alla documentazione caratteristica e matricolare del ricorrente messa a confronto con quella dell’ex parigrado Amm. -IS-, deducendo l’illegittimità del giudizio valutativo impugnato, platealmente viziato, a suo avviso, per violazione di legge ed eccesso di potere sia in senso assoluto (con riferimento alla figura del ricorrente, così come emerge da tutta la documentazione matricolare e caratteristica di questi), che in senso relativo, con riferimento alla documentazione caratteristica del collega promosso (dalla quale emergeva, oltre alla assenza di apprezzabili elementi di superiorità rispetto al curriculum del ricorrente sotto tutti i profili da considerare, anche l’annotazione di una sentenza penale irrevocabile di condanna risalente all’1.10.1997 per i reati di “concorso in falsità ideologica” commessa dal pubblico Ufficiale anche in atti pubblici e di “concorso in truffa aggravata” ).
Questo TAR, con la sentenza n. -IS-, ha accolto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti ritenendo, in particolare, fondate le censure di eccesso di potere per illogicità, incoerenza, manifesta irragionevolezza della valutazione e disparità di trattamento subita dal ricorrente, rispetto alla valutazione del collega -IS- (promosso) il quale, come risultava agli atti e come confermato dalla stessa P.A. nella relazione del 12.06.2019, risultava attinto da una sentenza penale di una certa gravità (per un delitto non colposo commesso, oltretutto, in danno della stessa Amministrazione di appartenenza) e disciplinarmente sanzionato con gg. 5 di consegna di rigore.
Il TAR, con la menzionata sentenza, ha annullato gli atti impugnati, ritenendoli illegittimi, avendo ravvisato il vizio di eccesso di potere per palesi sintomi di incoerenza e irragionevolezza degli esiti della valutazione contestata e di inadeguatezza dei punteggi attribuiti al ricorrente nella procedura di avanzamento da questi impugnata.
La sentenza è passata in giudicato in quanto non è stata impugnata dal Ministero della Difesa.
Rinnovato il giudizio valutativo, la Commissione Superiore di Avanzamento ha espresso sul ricorrente una valutazione sovrapponibile, in larga parte, al giudizio annullato (sebbene, nel giudizio rinnovato, abbia riconosciuto esplicitamente la prevalenza del -IS-sul -IS- per le qualità morali); le stesse schede di valutazione di sintesi, denominate “ragioni poste a base del giudizio valutativo” e formate da ciascun membro della Commissione, apparivano identiche alle precedenti, allegate al giudizio valutativo annullato dal TAR.
È stato inoltre confermato il punteggio di -IS- punti, già conferito al ricorrente con il giudizio emesso dalla precedente CSA e confermata la stessa posizione (5°) nella graduatoria di merito.
L’odierno ricorrente ha quindi presentato un nuovo ricorso dinnanzi a questo TAR, che lo ha accolto con la sentenza n. -IS-, dichiarando la nullità della valutazione rinnovata e nominando un Commissario ad acta, per il caso di inottemperanza.
Il Ministero non ha proposto appello e la CSA ha rivalutato l’ufficiale ricorrente aumentando di un solo centesimo (0,01) il punteggio assegnato al ricorrente, che è rimasto così nuovamente escluso dal quadro di avanzamento.
Di qui il nuovo gravame (il terzo) nuovamente accolto da questo Tribunale con la sentenza n. -IS- ove si legge che:
“In proposito (cioè con riguardo al precedente penale a carico del controinteressato che non poteva non essere valutato dalla CSA nell’ambito della voce “qualità morali”), deve tuttavia osservarsi – come già rilevato nella sentenza n. -IS-del 2021 – che il grave precedente riportato dal controinteressato, peraltro relativo a un fatto commesso ai danni dell’Amministrazione di appartenenza, non può essere superato mediante l’affermazione generica e sostanzialmente apodittica secondo la quale il disvalore oggettivo di tale precedente sarebbe bilanciato dal percorso di carriera dell’ufficiale, testimoniato dalle ricompense ricevute dal medesimo. Quest’ultima affermazione, in particolare, si pone anch’essa manifestamente in contrasto con il giudicato, in quanto la Commissione risulta aver sostanzialmente riprodotto la stessa motivazione già espressa in occasione della prima riedizione della valutazione di avanzamento, dichiarata nulla dalla sentenza n. -IS-del 2021. Come è agevole riscontrare, infatti, la predetta pronuncia ha espressamente ritenuto confliggente con il giudicato la prima rinnovazione del giudizio di avanzamento, basata su considerazioni analoghe e focalizzata sul mero confronto del numero di ricompense ricevute dal ricorrente e dal controinteressato.
13. Deve, ancora, evidenziarsi che, dopo aver espresso le motivazioni alle quali si è fatto fin qui riferimento, ciascuno dei componenti della Commissione ha sottoscritto il medesimo giudizio sintetico già reso nei confronti del ricorrente nelle due precedenti occasioni: “Ufficiale Ammiraglio che ha pienamente dimostrato di possedere in maniera eminente il complesso delle qualità previste dalla legge di avanzamento, dimostrandosi dirigente di alto livello e di ampia affidabilità”. A fronte di tale giudizio, la Commissione si è poi limitata a esprimere un punteggio superiore al precedente soltanto di un centesimo di punto, come tale irrilevante ai fini della formazione del quadro di avanzamento.
14. Ritiene il Collegio che il complessivo agire della Commissione si ponga in violazione del giudicato, dovendosi ribadire che, come già affermato nella sentenza n. -IS-del 2021, il punto centrale della sentenza n. -IS-del 2020 consiste nel riscontro di un profilo di irragionevolezza nel giudizio di preminenza del controinteressato; dato che non può essere superato mediante un mero “chiarimento” del precedente giudizio espresso nei confronti del contrammiraglio -IS-, seguito dalla generica e apodittica affermazione della preminenza di quest’ultimo ufficiale e dalla riedizione in termini identici del giudizio già reso nei confronti del ricorrente, con la sola, irrilevante, attribuzione in favore di quest’ultimo di un punteggio di merito incrementato di un centesimo di punto.
15. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata la nullità della seconda riedizione del giudizio di avanzamento reso nei confronti del ricorrente.
16. Per l’effetto, l’Amministrazione dovrà procedere, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, alla nuova e definitiva riedizione della valutazione, attenendosi all’effetto conformativo del giudicato formatosi sulle sentenze azionate. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, deve nominarsi quale Commissario ad acta il Presidente della Commissione superiore di avanzamento della Guardia di finanza, con facoltà di delega a un sottoposto o organo fornito di adeguata competenza, che entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, provvederà agli atti necessari.”
3. Con la terza riedizione del giudizio di avanzamento al grado di Ammiraglio Ispettore (atto all’odierno esame) la CSA è pervenuta ad un esito nuovamente non soddisfacente per l’interesse del ricorrente, al quale è stato confermato il punteggio di -IS- e confermata la posizione in graduatoria già ricoperta nella precedente scheda (3^ dopo l’allora parigrado -IS-).
Occorre ripercorrere sinteticamente l’iter procedimentale seguito dalla Commissione nuovamente convocata per la valutazione di avanzamento 2016 per quanto di interesse, riproducendo, quindi, i fondamentali passaggi della motivazione posta a sostegno della nuova valutazione (v. verbale n. 35 dell’11.9.2023, allegato ai motivi aggiunti).
Quanto all’iter, per quanto si legge nel verbale (impugnato con i motivi aggiunti):
- la Commissione ha rivalutato il CA -IS-seguendo i dettami della suddetta sentenza, “…andando a riconoscerne l'eccellente profilo morale ed effettuando una valutazione asettica e puntuale, prendendo in considerazione tutto l'arco della carriera, così come previsto dalla normativa per l'avanzamento”;
- ha proceduto a riesaminare l'intera documentazione caratteristica e matricolare indicata all’art. 1032 del D.Lgs. n. 66/2010 (c.o.m.), riguardante l’Ufficiale alla luce delle indicazioni fornite dalla citata sentenza del T.A.R. del Lazio;
- ha tenuto conto della consultazione, ai sensi dell'art. 1041 comma 2 del D.lgs. n. 66/2010, dell'allora Vice Segretario Generale della Difesa, espressa in occasione dell'adunanza del giorno 24.11.2015 per la valutazione del CA -IS--IS-per il 2016, in quanto quest'ultimo, a tale data, era destinato presso NAVARM II Reparto, quindi in servizio presso un Ente dell'Area Tecnico-Amministrativa della Difesa;
- previa pronuncia, con votazione palese e in ordine inverso di anzianità, da parte di ciascun componente e del Presidente per ultimo, ai sensi dell'art. 1035, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, la Commissione ha espresso, in applicazione dell'art. 1058, commi 1 e 2, del precitato D.Lgs., un primo giudizio favorevole sull’idoneità all'avanzamento dell'Ufficiale esaminato, avendo accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1093 del precitato Decreto Legislativo.
Successivamente si è aperta la discussione, nel corso della quale ciascuno dei membri ha espresso le proprie valutazioni poste alla base del giudizio e riportate in apposito prospetto con riferimento agli elementi di cui alle categorie dell'art. 1058, comma 7, del D.Lgs. n. 66/2010 (vedi doc. 2 mot. agg.).
Al termine della discussione, osservando le modalità stabilite dal citato art. 1058 c.o.m., la Commissione è pervenuta all'assegnazione del punto finale di merito, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 1057, comma 4, del precitato Decreto Legislativo ed ha inserito il Contrammiraglio -IS--IS-nella relativa graduatoria di merito dei Contrammiragli del ruolo normale del Corpo del Genio Navale in s.p.e. già compilata per l'anno 2016 (al terzo posto con -IS- punti).
Sono allegate al verbale n. 35 dell’11.9.2023 otto schede di valutazione “estesa”, rispettivamente sottoscritte dagli otto componenti della CSA: le schede recano l’intitolazione “Motivazione posta alla base del giudizio” e si ripetono in modo testualmente identico. Gli stessi voti numerici espressi dai diversi ufficiali sono identici tra di loro.
Giova, per la comprensione della presente controversia, riprodurre testualmente una delle schede della motivazione:
“Premesso che il sistema di avanzamento - cosi come delineato dalla legge - richiede la valutazione in assoluto del merito di ciascuno dei candidati, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, mentre non è prevista alcuna comparazione tra gli scrutinandi e in considerazione del fatto che il CA -IS--IS-, in fase ricorsuale, richiama ripetutamente la vicenda omissis che ha visto coinvolto l'ex parigrado -IS-, la Commissione Superiore di Avanzamento ritiene di precisare preliminarmente che:
-l'evento di IS…nei confronti del controinteressato è stato frutto di un fatto isolato avvenuto in un periodo e in un grado in cui la personalità dell'Ufficiale risultava essere ancora in una fase iniziale della carriera (ovvero circa 20 anni prima dell'anno di valutazione in questione);
-la vicenda …. fu già valutata dalla CSA pro-tempore nell'ambito nei giudizio di avanzamento dal grado di AN di Fregata a quello di AN di SC (prima valutazione "a scelta" dopo la vicenda omissis) per l'anno 2001, quando il -IS-fu giudicato sortissi L'Ufficiale in parola è stato successivamente valutato IDONEO dall'anno 2002 e promosso AN di SC nell'avanzamento per l'anno 2004 e Contrammiraglio nella valutazione per l'anno 2013;
-nel presente giudizio di avanzamento si ritiene di tener conto quindi anche delle annotazioni relative alle omissis al -IS-in precedenza, per le quali comunque è intervenuto il depennamento in data 20.03.2001, ai sensi dell'art. 75 dell'abrogato Regolamento di Disciplina Militare. Si è però apprezzata l'intera personalità dell'interessato e, a parte un singolare momento episodico, si è comunque valutata l'incidenza in relazione al possesso delle qualità morali e di carattere per cui il CA -IS-ha sempre adottato un comportamento assolutamente ineccepibile, dando prova tangibile della propria maturazione sia umana che professionale, aspetto questo ampiamente suffragato e documentato dalle qualifiche, dai giudizi conseguiti, dal rendimento profuso e dalle numerose ricompense ricevute, prove tangibili delle virtù che lo hanno contraddistinto e del grande valore umano e professionale mostrato in servizio. Pertanto la CSA riconosce in questa valutazione il giudizio, nei confronti del -IS-, già espresso dalla CSA pro-tempore; -inoltre, la giurisprudenza specifica che "la semplice esistenza di un omissis non può di per sé costituire elemento ostativo ai/ iscrizione nel quadro di avanzamento di un Ufficiale che ne è stato destinatario”.
L'impostazione adottata dalla giurisprudenza emerge chiaramente anche dalla sentenza n. -IS- del Consiglio di Stato che pone in luce come l'esistenza di un omissis omissis a carico di un valutando "non comporta che lo stesso debba riportare un giudizio di inidoneità in ogni giudizio di avanzamento successivo, ma solo che il IS in questione possa concorrere con tutti gli altri elementi nel giudizio finale", cosa in realtà avvenuta nel caso di specie;
-alla luce di quanto sopra, è innegabile che il IS IS non può costituire di per sé la perpetua causa ostativa all'avanzamento del -IS-. La costante giurisprudenza afferma semplicemente la necessità che il IS IS laddove presente nel curriculum dell’ufficiale, non venga ignorato, ma sia valutato come un elemento che concorre, insieme ad altri, nel giudizio finale;
quindi, la vicenda IS che ha interessato il -IS-, oltre ad essere stata valutata a suo tempo nella prima valutazione a scelta del 2001, è stata rivalutata dalle varie Commissioni Superiori di Avanzamento, nel tempo per ben quindici anni, congiuntamente al rendimento di primissimo e assoluto livello fornito in carriera dall'Ufficiale, in un'ottica di bilanciamento dei diversi elementi di valutazione: “i titoli sono bilanciabili fra loro per condurre ad un giudizio indivisibile” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505, punto 9.2).
Muovendo dalla considerazione che gli elementi di valutazione, relativi a ciascuna delle qualità di cui all'art. 1058, comma 5, D.Igs.66/2010 vanno considerati nel loro insieme, nel contesto di una valutazione complessiva ed indivisibile, la Commissione, nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riconosciuto dal precitato articolo, ha operato un chiaro e preciso bilanciamento di tutti gli elementi di giudizio conosciuti, ritenendo di conservare il punteggio di merito di -IS- per il CA -IS-, evidenziando che il valutando rappresenti una figura di brillante Ufficiale Ammiraglio, di rigorosissimi principi morali, contraddistinto da un carattere serio e riservato, dotato di qualità professionali, intellettuali e di cultura di ampio livello. Affidabile e puntuale, il CA -IS-ha dimostrato di essere Ufficiale dirigente di ampia competenza, di notevolissima affidabilità e professionalità, perfettamente in linea con quanto richiesto dalla Forza Armata ad Ufficiali Ammiragli col grado da Lui rivestito. Pertanto, si ritiene che l'elevato rango del grado di Contrammiraglio sia adeguato per il prosieguo di carriera.”
4. Con il ricorso oggi in esame, come integrato dai motivi aggiunti, si deducono nella stessa impugnazione sia i vizi di legittimità afferenti al giudizio rinnovato, i quali dovrebbero condurre all’annullamento di esso (cfr. motivi nn. 1, 3, 4 e 5), sia il vizio di nullità dello stesso per violazione/elusione del giudicato (cfr. motivo n. 2 e, parzialmente, n. 3), riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. da assoggettare come tale al rito dell’ottemperanza di cui allo stesso art. 114.
In estrema sintesi sono denunciati da parte ricorrente i seguenti vizi:
1) VIOLAZIONE ART. 710 CO. 5 DPR 90/2010 E ART. 1093 CO 2 D.LGS 66/2010: stante la superiorità di tutte le qualità professionali rilevanti ai sensi dell’art. 1058, comma 5, c.o.m., dimostrate dal ricorrente nell’arco dell’intera carriera, ciò avrebbe dovuto condurre all’attribuzione allo stesso di un punteggio superiore rispetto a quello assegnato al controinteressato promosso; il nuovo giudizio dedica al -IS-poche righe dilungandosi invece a descrivere le qualità del controinteressato; al contrario doveva essere rivalutato in via principale proprio il ricorrente ma con il doveroso rispetto di un metro omogeneo di valutazione rispetto al controinteressato, le cui mende erano innegabili e sono state invece, ancora una volta, “minimizzate” dalla CSA;
2) ELUSIONE E/O VIOLAZIONE DEL GIUDICATO: l’Amministrazione ha provveduto formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza perseguendo però l’obbiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, pervenendo surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo;
3) VIOLAZIONE D.LGS N.66/2010 ARTT. 1032-1057-1058-1060-1093; DPR N. 90/2010 ARTT. 700-701- 702-703-704-705-706-707-708-709-710; VIOLAZIONE Direttiva SMD FORM 001/2004; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA e BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE: a ben vedere, sostiene il ricorrente (vedi pag. 14 mot. agg.) la CSA, nel nuovo giudizio riformulato – ritenendo che le qualità morali concorrono con le altre qualità previste dall’art. 1058 c.o.m. a determinare il giudizio di avanzamento e assegnando al -IS-lo stesso punteggio già attribuitogli nella valutazione del 2015 (per l’avanzamento per l’anno 2016) e per le stesse ragioni (con irrilevante incremento di un centesimo di punto) – si è posta in contrasto con il principio di intangibilità del giudicato e anche in contrasto con le norma indicate in rubrica. Non è poi motivato in modo convincente l’asseritamente eccellente percorso del controinteressato sotto tutti i restanti profili;
4) ECCESSO DI POTERE per: difetto di motivazione - contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, ingiustizia manifesta e profonda, sviamento di potere, disparità di trattamento, vizio della funzione: tali elementi sintomatici di eccesso di potere emergerebbero principalmente dal fatto che sono stati impiegati criteri certamente restrittivi per il ricorrente e inspiegabilmente concessivi per il collega promosso, senza considerare che, per il grado a cui si ambiva, tutte le qualità dovevano essere possedute, ai sensi dell’art. …. “in modo eminente”, ivi comprese le “qualità morali” (con riguardo alle quali tale eminenza in capo al controinteressato doveva essere certamente esclusa alla luce del grave e definitivo precedente penale);
5) SCAVALCAMENTO: nella valutazione qui impugnata il controinteressato promosso è stato anteposto al ricorrente nella graduatoria finale di merito, scavalcandolo, rispetto alla graduatoria afferente al quadro di avanxzamento per la promozione al grado di C.A. per l'anno 2011, ove entrambe i due Ufficiali erano stati valutati insieme. Ciò è avvenuto senza che siano emersi elementi di maggior pregio dell’allora parigrado negli anni immediatamente successivi, sicché lo “scavalcamento” appare ingiustificato.
Parte ricorrente ha quindi prodotto in corso di causa documentazione personale completa del controinteressato e documentazione matricolare propria.
L’Amministrazione, già costituitasi in data 16.12.2023, ha depositato in vista dell’udienza di merito ampia memoria difensiva nella quale contesta tutte le deduzioni ricorsuali e chiede il rigetto integrale del gravame.
Parte ricorrente, a propria volta, ha prodotto memoria conclusionale e note di replica.
Nella memoria il difensore del ricorrente ha rappresentato che l’Ufficiale è stato collocato nella riserva a decorrere dal 18 settembre 2025, al termine della permanenza in ausiliaria durata 5 anni.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
5. Deve osservarsi, preliminarmente, in rito come il presente giudizio abbia ad oggetto due domande chiaramente distinguibili sulla base della superiore esposizione dei motivi: l’una di ottemperanza (vedi motivo n. 2 e, in parte, anche il motivo n. 3 che mirano alla declaratoria di nullità del nuovo esito in quanto elusivo del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett., b), c.p.a.); l’altra di cognizione (relativa ai restanti motivi nn. 1, 4 e 5) in quanto basata su censure che riguardano la nuova disamina compiuta e che sarebbe da ritenere illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere a prescindere dai profili di violazione/elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. -IS-del 2023 (e sulle precedenti n. -IS- e -IS-).
Alla luce dell’insegnamento contenuto nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 15.1.2013, “in via generale può ammettersi che, al fine di consentire l’unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall’interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, le doglianze relative vengano dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità.
Naturalmente questi in presenza di una tale opzione processuale è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori.
Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda.
Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.”.
Ora, nel caso di specie è avvenuto che le eterogenee (anche sul piano del rito applicabile) doglianze siano state sollevate dal ricorrente dinnanzi al Giudice della cognizione secondo il rito ordinario e non dinnanzi al Giudice dell’ottemperanza secondo il rito speciale, scelta che ha impedito la trattazione secondo il procedimento in camera di consiglio e la definizione con sentenza in forma semplificata secondo i canoni dell’art. 114 c.p.a.
Resta, cionondimeno, il dovere di questo Collegio di:
(i) distinguere le domande attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato;
(ii) dichiarare, nel caso in cui ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, la nullità di esso e “ a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda” (i.e. quella basata sui motivi di illegittimità).
Non si pone viceversa nel presente giudizio l’opzione prospettata dalla Plenaria, per il caso di rigetto della domanda di nullità, di disporre la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, per la semplice ragione che nella specie il giudizio si è svolto secondo il rito ordinario di cognizione e, pertanto, questo Collego è pienamente legittimato, se del caso. a sindacare anche le domande restanti domande non riconduciibili al rito speciale di cui all’art. 114 c.p.a..
Al quesito di cui al punto i), questo Collegio ritiene di avere già preso posizione nella esposizione dei motivi essendo la stessa parte ricorrente a qualificare le violazioni dedotte nei motivi sub 2) e (in parte) sub 3) come ipotesi di violazione o, meglio, elusione del giudicato.
Tale qualificazione è corretta in quanto nel motivo n. 2) si deduce che il nuovo giudizio valutativo “non solo non ottempera a quanto statuito nella sentenza di annullamento, ma presenta anche esso gli stessi vizi del precedente giudizio annullato dal G.A. Ebbene, l’operato della PA che ripropone, nel giudizio rinnovato “invariati i medesimi vizi di legittimità già accertati nel pregresso giudizio”, è stato in più occasioni puntualmente dichiarato illegittimo dal G.A.”.
In parte anche nel terzo motivo di ricorso (pag. 13) e, pedissequamente, nel terzo dei motivi aggiunti (pag. 14) si rileva, vicino alle altre, anche una censura sul giudizio rinnovato che richiama nuovamente la figura della “violazione/elusione del giudicato” laddove si osserva che “la CSA, ritenendo che le qualità morali concorrono, insieme alle altre qualità previste dalla normativa, a formare il giudizio della CSA che, nel caso di valutazione per la promozione ad Ufficiale Generale – come il caso de quo - è un giudizio unico, di sintesi per tutte le qualitates previste dalla norma, ha FATTO PROPRIO IL GIUDIZIO EMESSO DALLA CSA p.t. NEL 2015, ANNULLATO DAL G.A. con la citata sentenza n. -IS- del TAR, assegnando al -IS-lo STESSO PUNTEGGIO già attribuitogli nella valutazione del 2015 per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2016,annullato dal G.A. e le STESSE “RAGIONI” poste a base di detto giudizio annullato, anch’esse annullate dal G.A. Tale comportamento è assolutamente illegittimo, in contrasto col principio di intangibilità del giudicato”.
Deriva da ciò che i motivi suddetti, in quanto rivolti, passando attraverso la declaratoria di nullità ex art. 114, lett. b) c.p.a., alla esecuzione del giudicato o, meglio, dei giudicati, debbono essere esaminati per primi dal Collegio in base all’indirizzo espresso dalla suddetta Adunanza Plenaria n. 2 del 2013.
6. Il motivo che mira alla declaratoria di nullità per elusione del giudicato è da ritenere fondato.
Si rileva infatti che, nell’occasione, la CSA ha esercitato, per la quarta volta, il proprio potere valutativo (con una valutazione rinnovata, per la terza volta, per effetto del giudicato di questa Sezione sulla sentena n. -IS-) ed è pervenuta nuovamente ad un esito non satisfattivo per l’interesse pretensivo del ricorrente che, alla luce dei precedenti giudicati, deve ritenersi avere dimostrato la propria superiorità sul piano del requisito morale di cui all’art. 1058 lett. a) c.p.a.
Non vi è dubbio che la sentenza n. -IS-del 26.6.2023 comportava per l’Amministrazione la formulazione di un nuovo giudizio implicante, ontologicamente, anche dei margini di discrezionalità. È però altrettanto vero che il potere che veniva a ricostituirsi in capo alla CSA non poteva prescindere, nel suo esercizio, dal condizionamento e dai limiti derivanti dall’effetto conformativo promanante da ben tre successivi giudicati che avevano, oltre che stigmatizzato, anche indirizzato in vario modo la nuova espressione del giudizio.
Ciò significa che la discrezionalità tecnica del competente organo valutativo, certamente molto ampia nella sua configurazione originaria basata sugli artt. 1057 e 1058 c.o.m., è venuta ad erodersi fortemente per effetto dei plurimi giudicati di annullamento al cui rispetto l’organo stesso è necessariamente vincolato.
La sentenza citata, in particolare, nell’imporre il riesercizio del potere, chiamava l’organo competente “alla nuova e definitiva riedizione della valutazione, attenendosi all’effetto conformativo del giudicato formatosi sulle sentenze azionate” (sent. cit. par. 16).
Si ricava, altresì, dall’uso dell’aggettivo “definitiva” il dovere della CSA di esplicitare nel nuovo giudizio ogni possibile ragione non già espressa in precedenza idonea a negare al ricorrente il bene della vita a cui aspira.
La comprensione, nel caso concreto, del vizio di elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma, 4, lett. b), c.p.a. impone l’individuazione di quanto prescritto dalla sentenza in senso conformativo.
La sentenza n. -IS- della cui esecuzione si tratta (la quale, richiama invero, nella motivazione anche le precedenti n. -IS-del 2021 e n. -IS-del 2020 costituendone una sorta di sintesi) afferma che:
- nella seconda occasione (quella oggetto della sentenza n. -IS-cit.) la Commissione superiore di avanzamento ha dedicato “la parte preponderante del proprio sforzo motivazionale al tentativo di giustificare il giudizio sulle qualità morali già reso nei confronti del controinteressato -IS-, arrivando ad affermare di volere “chiarire” il significato delle formule verbali utilizzate per esprimere tale giudizio;
- tuttavia, come già rilevato nella sentenza n. -IS-del 2021, il grave precedente riportato dal controinteressato, relativo ad un fatto commesso ai danni dell’Amministrazione di appartenenza, non può essere superato mediante l’affermazione generica e sostanzialmente apodittica secondo la quale il disvalore oggettivo di tale precedente sarebbe bilanciato dal percorso di carriera dell’ufficiale, il che sarebbe come testimoniato dalle ricompense ricevute dal medesimo;
- così operando, la Commissione non si è avveduta, tuttavia, di porsi in contrasto con quanto statuito nella sentenza n. -IS-del 2020, ove è stata affermata l’illogicità e incoerenza della motivazione sulla base della quale è stata ritenuta la preminenza del predetto ufficiale rispetto al ricorrente. Un “chiarimento” della valutazione avrebbe potuto trovare ingresso, pertanto, solo nell’eventuale giudizio di appello, che, tuttavia, l’Amministrazione ha ritenuto di non proporre, lasciando passare in giudicato la sentenza richiamata” (par. 12.1 sent. cit.);
- conseguentemente, era preclusa all’Amministrazione nel nuovo giudizio valutativo (che è quello oggi in esame) e, per essa, alla Commissione superiore di avanzamento, la possibilità di “chiarire” il significato della valutazione già resa, essendo, invece, necessario provvedere alla riedizione del potere, rimuovendo i profili di illogicità del giudizio stigmatizzati dalle sentenze n. -IS-del 2020 e -IS-del 2021 (par. 12.1 sent. cit.);
- secondo la CSA che si espressa nel giudizio anteriore a quello in oggetto, “il -IS-, al momento della valutazione risultava in possesso di “sani principi morali” e i suoi trascorsi penali erano già stati oggetto di vaglio giudiziario e disciplinare, sia nelle valutazioni dei gradi precedenti, sia all’atto della valutazione in questione: tale affermazione, secondo la sentenza -IS-, si pone in palese violazione di quanto espresso dalla sentenza n. -IS-del 2020. La pronuncia ha infatti richiamato l’articolo 1093, comma 2, cod. ord. mil. ove, con specifico riferimento all’avanzamento “ai vari gradi di generale o di ammiraglio”, si richiede il possesso dei requisiti “in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado”. Avuto riguardo a tale previsione, la predetta sentenza del 2020 ha sottolineato che “(...) è indubbio che anche fatti di estrema gravità, quale una condanna penale, devono essere considerati, senza che abbia riguardo la circostanza che per i medesimi fatti siano stati già valutati e abbiano influito negativamente su precedenti giudizi di valutazione e, di conseguenza, sulla carriera del militare (...)”;
- “Rientra, pertanto, negli effetti conformativi del decisum giurisdizionale il divieto per l’Amministrazione di motivare la riedizione del giudizio con l’affermazione secondo la quale il precedente penale in cui è incorso il contrammiraglio -IS- avrebbe ormai sostanzialmente esaurito la propria rilevanza, essendo stato il predetto ufficiale già penalizzato in sede penale e disciplinare, nonché in occasione di precedenti avanzamenti” (sent. cit. par. 12.2);
- “come pure affermato nella sentenza n. -IS-del 2020, (...) ciò non comporta che lo stesso debba riportare un giudizio di inidoneità in ogni giudizio di avanzamento successivo, ma solo che il precedente in questione possa concorrere tutti gli altri elementi nel giudizio finale e soprattutto nella valutazione della voce di valutazione A dell’art. 1058 del D.Lgs. n. 66/2010 “Qualità morali, di carattere e fisiche” (par. 12.3. sent. cit);
- “in proposito, deve tuttavia osservarsi – come già rilevato nella sentenza n. -IS-del 2021 – che il grave precedente riportato dal controinteressato, peraltro relativo a un fatto commesso ai danni dell’Amministrazione di appartenenza, non può essere superato mediante l’affermazione generica e sostanzialmente apodittica secondo la quale il disvalore oggettivo di tale precedente sarebbe bilanciato dal percorso di carriera dell’ufficiale, testimoniato dalle ricompense ricevute dal medesimo. Quest’ultima affermazione, in particolare, si pone anch’essa manifestamente in contrasto con il giudicato, in quanto la Commissione risulta aver sostanzialmente riprodotto la stessa motivazione già espressa in occasione della prima riedizione della valutazione di avanzamento, dichiarata nulla dalla sentenza n. -IS-del 2021” (sent. cit. par. 12.3.).
7. Ritiene il Collegio che la CSA non ha fornito una riedizione del potere valutativo che si sia effettivamente conformata alle prescrizioni sopra elencate, atteso che il giudizio, per l’ennesima volta espresso, mostra di reiterare gli errori motivazionali già accertati dalla sentenza n. -IS- e dalle due precedenti, non pervenendo ad una adeguata spiegazione del risultato finale che ha visto la prevalenza del controinteressato rispetto all’odierno ricorrente.
La CSA muove in effetti dal corretto presupposto che il sistema dell’avanzamento richiede la valutazione in assoluto del merito di ciascuno degli ufficiali scrutinati mentre non è prevista alcuna comparazione tra gli stessi.
Tuttavia, alla luce dei giudicati di annullamento e delle rispettive motivazioni di essi, era preciso dovere della CSA, nuovamente chiamata ad esprimersi, dar conto del perché il risultato finale in termini di punteggio veniva totalmente confermato nonostante un elemento di evidente sfavore emerso nel percorso professionale del parigrado promosso ed afferente ad uno dei parametri normativamente rilevanti in quanto prescritti dall’art. 1058, lett. a), c.o.m. (i.e. le “qualità morali”).
Non si trattava cioè di svolgere un giudizio comparativo in senso stretto ma di dimostrare, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di avanzamenti in ambito militare, che non vi fossero state la rottura della omogeneità del metro di valutazione e la violazione del principio di parità di trattamento, con una valutazione più “concessiva” e “generosa” in favore dell’uno e restrittiva e “penalizzante” nei confronti dell’altro.
Tale profilo esplicativo può ritenersi ancora una volta mancante in quanto, in definitiva, la Commissione di avanzamento è ritornata sulle medesime spiegazioni precedentemente censurate da questo TAR con le pronunce precedenti.
Le ragioni esplicate per esteso nel giudizio allegato al verbale del n. 235 dell’11.9.2023 si pongono infatti in frontale contrasto con il giudicato nei seguenti punti decisivi:
a) laddove si minimizza il precedente penale quale fatto assai risalente nel tempo che non può porsi di ostacolo “sine die” agli avanzamenti dell’Ufficiale. Per quanto sopra esposto non era questo il tema della rivalutazione e può al riguardo ripetersi pedissequamente quanto affermato dalla sentenza n. -IS- secondo cui “tale affermazione si pone in palese violazione di quanto espresso dalla sentenza n. -IS-del 2020. La pronuncia ha infatti richiamato l’articolo 1093, comma 2, cod. ord. mil. ove, con specifico riferimento all’avanzamento “ai vari gradi di generale o di ammiraglio”, si richiede il possesso dei requisiti “in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado”;
b) laddove contravviene al divieto, anch’esso ribadito dalla sentenza n. -IS-, di motivare la riedizione del giudizio con l’affermazione secondo la quale il precedente penale in cui è incorso il contrammiraglio -IS- avrebbe ormai sostanzialmente esaurito la propria rilevanza, essendo stato il predetto ufficiale già penalizzato in sede penale e disciplinare, nonché in occasione di precedenti avanzamenti (sent. cit. par. 12.2);
c) il nuovo giudizio valutativo, poi, è in contrasto con il giudicato in quanto la Commissione risulta aver sostanzialmente riprodotto la stessa motivazione già espressa in occasione della prima riedizione della valutazione di avanzamento, dichiarata nulla dalla sentenza n. -IS-del 2021 (sent. N. -IS-cit. par. 12.3.);
d) la eccellenza delle altre “qualitates” rilevanti in capo al controinteressato (le quali avrebbero per così dire “compensato” o addirittura “superato” l’elemento gravemente negativo sul piano disciplinare) non spiega, in assenza di un confronto puntuale con le corrispondenti qualità possedute dal ricorrente, le ragioni della prevalenza del primo nel conseguimento della promozione. Non dimostra, dunque, se vi sia stata omogeneità del metro di giudizio rispettivamente applicato.
Per tali ragioni, evidenziandosi il contrasto del giudizio della CSA qui impugnato rispetto puntuali prescrizioni del giudicato, il Collegio, quale giudice dell’ottemperanza, dichiara la nullità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a..
8. Con riguardo all’effetto conformativo della presente sentenza, da raccordare ai principi della pienezza e della effettività della tutela che la giurisdizione amministrativa deve assicurare ex art. 1 c.p.a, questo Collegio pone in rilievo come la CSA si sia espressa, nell’occasione, per la quarta volta con un giudizio che ha comportato, ancora una volta la non promozione del ricorrente, sulla base delle stesse ragioni già in precedenza vagliate da questo TAR e ritenute illegittime da pronunce passate in giudicato.
Si osserva poi come la stessa sentenza n. -IS- abbia ordinato alla CSA di riemettere un nuovo e “definitivo” giudizio non autorizzando, pertanto, una nuova valutazione ulteriore rispetto alla valutazione in controversia e imponendo, in questo ultimo e conclusivo esercizio del potere valutativo, l’esplicitazione di ogni ragione che potesse opporsi all’avanzamento del ricorrente al grado di Ammiraglio Ispettore in s.p..e per l’anno 2016.
Stante l’inadeguatezza delle ragioni espresse a fondare il diniego, il Collegio deve quindi ritenere che la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione si sia ormai esaurita e che possa ritenersi dimostrata la spettanza del bene finale (promozione) che è oggetto dell’interesse pretensivo del ricorrente.
Appare utile riportare al riguardo i passaggi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 25/02/2019 n. 1321:
- l’art. 31, comma 3, del c.p.a. – avente applicazione generale, sia che l’amministrazione rimanga inerte sia che emani un provvedimento espresso di diniego – dispone che: «[i]l giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione». Quindi, per la definizione dell’intero rapporto sostanziale, vengono dettati i seguenti limiti: soltanto quando si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano ulteriori margini di discrezionalità, il giudice potrà spingersi sino alla verifica dell’esistenza in concreto dei presupposti e requisiti in presenza dei quali il ricorrente può ottenere il provvedimento richiesto;
- la “riduzione” della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l’effetto:
a) sul piano “sostanziale”, degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell’azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l’esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali);
b) sul piano “processuale” dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l’amministrazione resistente a compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l’accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull’intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l’atto di riesercizio del potere, ma anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova), concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quella attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere completata in sede di ottemperanza.
- la consumazione della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile “frattura” del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri. In presenza di una evenienza siffatta, resta precluso all’Amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell’amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati.
In alcuni casi, può accadere che la pervicacia degli organi amministrativi a reiterare le statuizioni annullate integri una elusione (palese o occulta) del giudicato: in tal caso deve ammettersi la possibilità, per il giudice dell’ottemperanza, di sindacare anche su aspetti non pregiudicati dalla sentenza (ancora la sentenza Cons. Stato 1321/2019).
In una vicenda come quella in esame il susseguirsi di tre giudicati di annullamento ha comunque l’effetto di «svuotare» l’amministrazione del proprio potere discrezionale. Con la precisazione che il giudicato costituisce, in tale ipotesi, un vincolo alla discrezionalità amministrativa operante come “fatto” e non come “atto”.
Alla luce delle svolte considerazioni, deve ritenersi che, nella vicenda in esame, l’ambito di discrezionalità tecnica rimessa all’Amministrazione si sia progressivamente ridotto sino a “svuotarsi” del tutto.
9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Nel dare esecuzione alla presente sentenza, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. a) c.p.a. (a mente del quale in caso di accoglimento del ricorso il giudice ordina l’ottemperanza prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione) e dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. (a mente del quale il giudice dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese), il Ministero resistente dovrà rilasciare in favore del ricorrente il provvedimento di promozione al grado superiore per cui è causa (trattasi precisamente dell’avanzamento a scelta al grado superiore di Ammiraglio Ispettore r.n. (G.N.) in spe della M.M. per l’anno 2016).
Considerata la motivazione dell’accoglimento che attiene alla mancata ottemperanza al giudicato e considerata la piena satisfattività della pronuncia rispetto al bene finale ambito (promozione al grado superiore per il quadro avanzamento 2016), possono ritenersi assorbiti i restanti motivi per difetto di interesse (vedi sul punto la già citata A.P. n. 2 del 2013).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti in epigrafe proposti:
- dichiara nullo l’atto in epigrafe impugnato di cui al verbale della CSA n. 35 dell’11.9.2023;
- ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) e dell’art. 114, comma 4, lett. a) c.p.a., dispone che, in attuazione del giudicato, il Ministero della Difesa rilasci il provvedimento di promozione al grado di Ammiraglio Ispettore, ora per allora, in relazione al quadro di avanzamento del 2016, in favore del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa dalla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida nell’importo di Euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
AU VA, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU VA | NI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.