Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.385/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 385/2022 R.G.A.C.C., di appello avverso la sentenza n. 722/2021,
pubblicata il 21.10.2021 emessa del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 2480/2018 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “rilascio di immobili”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliato in Campobasso, v. Parte_1 CodiceFiscale_1
Umberto I n.43 presso lo studio dell'avv. Tommaso David che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e c.f. , elettivamente domiciliata in Campobasso, P.zza Controparte_2 CodiceFiscale_2
V. Cuoco n. 12 presso lo studio dell'avv. Daniela D'Angelo che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, come disposto con decreto del
26.09.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 24.10.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Il Tribunale di Campobasso, decidendo con sentenza n. 722/2021, la domanda di rilascio di immobili proposta da nei confronti di , rimasto contumace, ha accolto Controparte_2 Parte_1
la domanda e condannato il al rilascio dei seguenti immobili: a) locale ad uso commerciale, Parte_1
riportato in Catasto fabbricati del comune di Campobasso al foglio 134, particella 59 sub 2, via San
Giovanni n. 9/C, pianoT, z.c. 1, categoria C/1, classe 3, consistenza mq.49, R.C. euro 961,64; b)
locale ad uso commerciale riportato in Catasto fabbricati del comune di Campobasso al foglio 134,
particella 59 sub 23, via San Giovanni n. 90D, piano T, z.c.1, categoria C/1, classe 3, consistenza mq.46, R.C. Euro 902,77; immobili acquistati dalla con atto pubblico di compravendita per CP_2
Notar del 12.10.2015. Per_1
Con citazione notificata il 15.12.2022, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza, eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - e, per conseguenza della sentenza appellata - in quanto eseguita in luogo diverso da quello di residenza.
Con comparsa del 12.04.2023 si è costituita l'appellata impugnando l'appello Controparte_2
avversario poiché tardivo, inammissibile, oltre che infondato, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla . CP_2 Al riguardo, si osserva che, nel proporre appello, il ha dedotto che: “L'istante è venuto a Parte_1
conoscenza della avvenuta introduzione del detto giudizio (n.d.r. del giudizio di primo grado)
solamente all'esito della notifica dell'avviso di liquidazione delle somme dovute a titolo di
registrazione della sentenza”.
L'appellata ha a sua volta replicato che il non ha provato la data precisa in cui sarebbe Parte_1
venuto a conoscenza della sentenza appellata.
Orbene, reputa il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che la notifica della citazione,
introduttiva del giudizio di primo grado, non sia nulla, come invece sostiene l'appellante.
Di vero, nel dicembre dell'anno 2016 veniva promossa, dinanzi al Tribunale di Campobasso, la causa di separazione giudiziale degli odierni contendenti n. 2594/2016 R.G.; con ordinanza per i provvedimenti temporanei e urgenti del 21.07.2017, il Presidente del Tribunale assegnava alla la casa coniugale di via Sicilia n. 57 in Campobasso, sicchè il , pur lasciando, sino CP_2 Parte_1
al 16.09.2020, la residenza anagrafica in detta casa, si trasferiva in un'altra abitazione di proprietà
familiare sita in Campobasso alla C/da Colle dell'Orso n. 84.
L'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c. presso la dimora - domicilio del : evidente che la notifica presso la residenza Parte_1
anagrafica, ove viveva solo la e non più il , avrebbe certamente comportato la CP_2 Parte_1
nullità della notifica stessa, in quanto, giustappunto, dall'anno 2017 il viveva stabilmente in Parte_1
C.da Colle dell'Orso n. 84 di Campobasso.
Come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di un procedimento penale instaurato nell'anno 2018, in cui i erano entrambe persone offese, la Procura di Campobasso Parte_2
identificava come segue: , nato a [...] il Parte_1 Parte_1
27.10.1966 ed ivi residente in [...], ed ivi domiciliato di fatto in Contrada Colle dell'Orso
n. 84”, dove in effetti il riceveva la notifica per conto della Procura, come emerge dal Parte_1
documento n. 4 prodotto dall'appellata con la comparsa di costituzione in appello. Ora, risulta che l'Ufficiale Giudiziario, in data 10.12.2018, non avendo rinvenuto l'appellante in casa, assente solo temporaneamente, prima di procedere con la notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., assumeva informazioni in loco da vicini, appurando che il abitava Parte_1
proprio presso l'indirizzo di C/da Colle dell'Orso n. 84, dove infatti l'Ufficiale Giudiziario
riscontrava ulteriormente che sia sul citofono, che sulla cassetta postale, era riportato il suo nominativo. Risulta altresì che in data 11.10.2018 l'Ufficiale Giudiziario depositava l'atto di citazione in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale di Campobasso e sempre in data 11.12.2018
inviava, mediante raccomandata a/r, al destinatario, , l'avviso di deposito che, Parte_1
tuttavia, non veniva ritirato e tornava indietro al mittente per compiuta giacenza in data 18.01.2019.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ”Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per
incapacità o rifiuto delle persone indicate dell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la
copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito in busta
chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Le risultanze anagrafiche non possono che avere valore meramente indiziario, quindi l'Ufficiale
Giudiziario può provvedere alla notifica secondo le forme previste dalla norma in esame quando abbia la certezza, in qualunque altro modo, che lì si trovi la casa di abitazione, l'ufficio o l'azienda del soggetto cui è destinato l'atto giudiziario;
la notifica a mezzo posta si perfeziona dopo 10 giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza. La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto siano esattamente individuati e che la mancata consegna a mani del destinatario sia determinata da una irreperibilità temporanea del medesimo, ovvero dal rifiuto di ricevere l'atto.
“Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo
diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di
risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata
la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che il quel
luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale
circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la
prova” (Cassazione, sez. III civ., Ord. n. 7109 del 2020), prova non offerta nel caso di specie dall'appellante.
I giudici di legittimità hanno quindi ribadito che, in linea generale, in tema di notificazione degli atti processuali, ai fine della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 10170 del 2016, richiamata in motivazione dalla più recente Cass. n. 23521
del 2019), la cui valutazione è sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.
In particolare, la possibilità di eseguire la notifica presso il luogo risultante dai registri anagrafici è
subordinata alla buona fede del notificante e dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 10248/1991). D'altra parte, non si richiede all'ufficiale giudiziario di svolgere una particolare attività di ricerca, salvo che non emergano elementi in grado di ingenerare in colui che notifica il sospetto che il destinatario si sia trasferito altrove.
Appare quindi evidente come l'atto di citazione sia stato correttamente notificato all'attale appellante che, del resto, si è limitato a produrre un certificato di residenza storico che conferma solo che nell'anno 2018 lo stesso era residente nella casa coniugale di v. Sicilia n. 57 dove , di fatto, non abitava più da almeno un anno per essersi trasferito, appunto, nell'altra casa di proprietà familiare sita in Campobasso alla via Colle dell'Orso n. 84.
Dunque, accertata la regolarità della notifica, il primo giudice ha correttamente dichiarato la contumacia del convenuto.
Per le considerazioni innanzi esposte, il è da considerare, dunque, contumace volontario, Parte_1
come tale tenuto a proporre appello nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. Consegue la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'appello.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza in rito dell'appellante, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari alla rendita catastale degli immobili.
Le spese vengono liquidate in favore dell'appellata e, per essa, in favore dello Stato, poiché ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera, in copia agli atti, del COA di Campobasso del
9.06.2023, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 15.12.2022 da nei confronti di avverso la sentenza n. 722/2021, pubblicata Parte_1 Controparte_2
il 21.10.2021 emessa del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 2480/2018 R.G.A.C.C, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 4.357,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso , Iva e Cpa come per legge;
spese tutte da versare all'Erario ex art. 133 TUSG;
3) Dà atto della inammissibilità dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1
– quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
3.04.2025
Il consigliere est. Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico