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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) TT. Emma MANZIONNA - Presidente
1) TT. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) TT. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1052/2020, avverso la sentenza n. 3016/2019 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 31/12/2019, all'esito del giudizio
R.G. n. 1862/2009, non notificata tra
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Gilberto Mercuri, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Foggia alla Via Silvio Pellico, n. 5
-Appellanti -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_5 C.F._5
Pio Lanfranco Aloi, giusta mandato in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Foggia alla via Emilio Perrone n. 24,
-Appellato– nonché
(C.F. , già in persona del legale CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Renzulli, giusta procura in pagina 1 di 13 calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Bari al Viale
Orazio Flacco n° 11/7, presso lo studio dell'Avv. Roberto Francesco Iannone
-Appellato–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 18/03/2019, la sig.ra – in proprio e nella Parte_1 qualità di madre dei figli minori e – conveniva in Pt_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, il medico di base dott. . Parte_5
Esponeva che il giorno 08/03/2004, suo marito - - contattava Persona_1 telefonicamente il dr. – medico di base - a causa di forti dolori Parte_5 addominali. Stante il persistere della sintomatologia il predetto sanitario, nel pomeriggio dello stesso giorno, si recava presso la loro abitazione, visitandolo e rassicurandolo circa la non gravità del malessere accusato.; in occasione della visita, il medico ometteva di svolgere un controllo approfondito sulle reali condizioni di salute del marito, diagnosticando una semplice colica guaribile con una cura a base di clistere, fermenti lattici e Buscopan. Considerato il peggiorare delle condizioni di salute, il TT. Pt_5 più volte contattato al fine di valutare l'opportunità di svolgere esami più approfonditi o un ricovero in ospedale, sconsigliava sia il ricorso ad altri specialisti sia il trasporto al
Pronto Soccorso;
a dodici ore dall'ultimo contatto telefonico il marito decedeva a causa di un'appendicite acuta non diagnosticata, così come si evinceva dal referto dell'esame autoptico.
L'attrice, pertanto, affermava la sussistenza della responsabilità del TT. per il Pt_5 decesso del proprio coniuge, in quanto il sanitario, pur avvertito della sintomatologia, non aveva effettuato e/o consigliato i necessari approfondimenti diagnostici né aveva individuato le cause dei malori ed i rimedi terapeutici rispetto ai sintomi riferiti dal paziente, prescrivendo una terapia non solo inadeguata rispetto alla sintomatologia denunciata, ma acceleratoria del decorso della malattia;
evidenziava che la patologia del marito non presentava una sintomatologia equivoca né vi erano incertezze sulla sua eziologia e sul suo decorso. Nello specifico, i sintomi dell'appendicite erano lampanti e consistenti nei dolori lancinanti all'addome, nella febbre e nella stipsi. Inoltre, in occasione della visita domiciliare, il marito aveva riferito anche dell'impossibilità di deambulare e di tenere la posizione eretta, laddove il dott. si soffermava Pt_5
pagina 2 di 13 esclusivamente sulla stipsi, senza valutare gli altri sintomi ed operare una diagnosi differenziale o quanto meno fugare i dubbi con una visita e/o con accertamenti più accurati, ragion per cui all'errata diagnosi, unitamente alla terapia assegnata (clistere), andava riconosciuta efficienza eziologica nel decesso.
Tanto premesso l'attrice, nella spiegata qualità, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del TT. Pt_5
nella causazione del decesso del Sig. , ai sensi degli artt. 1218
[...] Persona_1
c.c. e/o 2043 c.c., per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede;
2) Per l'effetto, condannare il convenuto al totale risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, subiti dalla sig.ra e dai minori Parte_1
e nell'importo che risulterà nel Parte_2 Parte_3 Parte_4 corso del giudizio ed a seguito di espletanda Consulenza Medica d'Ufficio, e/o nella misura ritenuta di giustizia e/o secondo equità, oltre a rivalutazione ed interessi come per legge;
3) Condannare, altresì, lo stesso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 25/06/2009 si costituiva in giudizio il
TT. che, preliminarmente, chiedeva al Tribunale e otteneva di Parte_5 essere autorizzato, ai sensi dell'art.269 c.p.c., a chiamare in causa la propria NI di assicurazione (oggi ). Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda CP_2 CP_1 perché infondata sostenendo la correttezza del suo operato e la mancata comunicazione, da parte del paziente, di una variazione sintomatica rispetto alla visita. In particolare, deduceva di essersi recato tempestivamente presso il domicilio del (il quale Pt_2 aveva denunciato stato febbricitante, malessere generalizzato, mialgie e cefalee) e di aver trovato quest'ultimo non allettato, ma seduto in cucina e di averlo perciò invitato a recarsi in camera da letto per meglio visitarlo, sicché questi si alzava e camminava con fare spedito e senza l'aiuto di nessuno. Spiegava che la palpazione profonda non aveva evidenziato segni positivi e l'addome risultava trattabile e non contratto e che il paziente, specificamente interrogato, non aveva denunciato alvo chiuso a feci e gas.
Poiché ambulatoriamente in precedenza aveva diagnosticato una gastrite con colon irritabile, gli consigliava di continuare la terapia in atto e l'uso di antipiretici per il solo caso di febbre alta. Infine, al termine della visita domiciliare, raccomandava al Pt_2 di avvisarlo immediatamente in caso di variazioni sintomatiche e che al momento della visita non vi erano segnali che potessero far pensare ad altra patologia, e comunque il paziente ed i suoi familiari non comunicavano l'insorgenza di nuovi sintomi, tenendolo all'oscuro degli sviluppi. Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via del tutto subordinata sollevare il pagina 3 di 13 comparente da qualsivoglia responsabilità condannando la in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, a garantirla in forza della polizza nr.058575821.”
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta del 25/11/2009 si costituiva in giudizio la che, nel merito contestava la domanda di parte attrice, evidenziandone CP_1
l'intervenuta prescrizione e comunque l'inoperatività della polizza nei confronti dell'assicurato TT. . Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_5
“1) Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n° 058575821 emessa dalla
già nel caso de quo per tutte le ragioni spiegate nella CP_1 CP_2 presente comparsa in punto di diritto;
2) Accertare e dichiarare, in subordine, prescritto, ai sensi del combinato disposto dei commi II e III dell'art.2952 cod. civ. il diritto del TT. ad essere manlevato dalla NI Parte_5
Assicuratrice chiamata in causa, 3) In via ancora gradata, rigettare la CP_1 chiamata in giudizio esperita dalla nei confronti Controparte_3 dell così come formulata, perché infondata e non provata;
4) NEL CP_1
MERITO rigettare comunque la domanda esperita, tramite chiamata in causa ad opera del convenuto, avverso l perché infondata e non provata;
5) IN VIA CP_1
SUBORDINATA rigettare la domanda promossa avverso il TT. , Parte_5 dall'attrice perché infondata, sproporzionata, e non provata;
6) Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, della domanda attrice e della chiamata in causa, ritenere e dichiarare, che i danni asseritamente patiti dai prossimi congiunti di debbono Persona_1 essere ricondotti ad un'unitaria categoria di danno non patrimoniale ai sensi della sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da porsi a carico di chi ha ragione.”
1.4 Istruita la causa con prove orali a mezzo dei IG.ri e Parte_6 Tes_1
(testi di parte attrice) e del sig. (teste del Dr. )
[...] Controparte_4 Pt_5 nonchè Ctu medica, la causa veniva introitata per la decisione e rimessa sul ruolo per espletamento di CTU contabile;
indi venivano convocati i testi precedentemente escussi, sigg.ri e perché rendessero ulteriori chiarimenti. Parte_6 Testimone_1
Nuovamente introitata la causa per la decisione, con sentenza n. 3019 del 30/12/2019, pubblicata il 31/12/2019, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, comprese quelle dei
C.C.T.T.U.U.
Il Tribunale, rigettate le eccezioni di rito nonché quelle relative alla polizza assicurativa sollevate dalla terza chiamata in causa, inquadrava la fattispecie per cui è causa nell'ambito dell'obbligazione contrattuale da contatto sociale ex artt. 1173 e 1218 c.c. pagina 4 di 13 dal quale derivano, a carico delle parti, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174
c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta artt. 2
Cost., 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 24071/2017). Affermava che incombe sul paziente
(o sui suoi eredi) che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione del sanitario, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n.
20812/2018).
In particolare, riteneva non essere stata dimostrata la responsabilità in capo al TT.
in quanto, non vi sarebbe stato obiettivo riscontro in ordine all'avvenuta Pt_5 telefonata da parte del paziente al medico convenuto, successivamente alla sua visita domiciliare del 08/03/2004, quando cioè, secondo la prospettazione attorea, le condizioni di salute del erano peggiorate. Affermava pertanto che, “la Pt_2 circostanza che , nonostante i dolori avvertiti successivamente alla visita Persona_1 domiciliare ed alla terapia effettuata, non si sia determinato a rivolgersi alle cure ospedaliere … è frutto di una sua libera scelta, che poi ha cagionato il peggioramento delle sue condizioni di salute e, infine, l'exitus, avvenuto due giorni dopo la visita domiciliare”.
2.1 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il coniuge e i figli del de cuius
, IG.ri , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 al fine di sentire accogliere le medesime conclusioni prospettate in Parte_4 primo grado.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza di primo grado per avere il Giudice di prime cure valutato erroneamente le risultanze delle prove testimoniali e per aver ritenuto, di conseguenza, insussistente il nesso causale tra la condotta del TT. ed il decesso del sig. Contrariamente a quanto Pt_5 Pt_2 riportato in sentenza, secondo l'assunto degli appellanti, con la visita domiciliare e con la richiesta, da parte del medico, di essere contattato in caso di aggravamento della sintomatologia, lo stesso aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti del paziente.
Contestano la decisione del giudice di prime cure di aver ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei parenti del de cuius e poichè rese su Testimone_1 Parte_6 circostanze conosciute de relato e aver, contrariamente, ritenuto attendibili le dichiarazioni del TT. , il quale ha avuto anch'egli una conoscenza de relato dei CP_4 fatti di causa. pagina 5 di 13 Gli appellanti, pertanto, ribadiscono che il de cuius non si recò presso l'ospedale per le cure del caso a causa delle rassicurazioni del TT. nonostante i numerosi Pt_5 contatti telefonici intercorsi successivamente alla visita domiciliare, nei quali il Pt_5 ribadiva che la sintomatologia fosse riferibile a una colica.
Osservano che anche dal punto di vista procedurale, la responsabilità del TT. , Pt_5 fosse chiara al Giudicante già in corso di causa allorquando, con ordinanza del
20/04/2016, aveva disposto la CTU contabile per la determinazione del quantum debeatur da liquidare in favore degli odierni appellati, poiché l'aver chiesto la CTU contabile all'esito delle prove testimoniali e l'aver chiesto nuovamente ai testi escussi di rendere chiarimenti sulle proprie dichiarazioni, vale quale riconoscimento implicito dell'an debeatur da parte del Giudicante. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'illogicità della motivazione della sentenza gravata laddove il primo Giudice da un lato ha inquadrato la fattispecie per cui
è causa nell'ambito della responsabilità contrattuale da contatto sociale per avere il dr.
visitato il de cuius in data 8 marzo 2004 e dall'altro per aver ritenuto non Pt_5 sussistente in capo al TT. la posizione di garanzia per non essere stato Pt_5 ricontattato telefonicamente dal paziente dopo la visita domiciliare.
Con il terzo motivo lamentano l'erroneità ed illogicità della motivazione laddove il
Tribunale, nel disconoscere la responsabilità esclusiva del sanitario, ha riconosciuto comunque un comportamento negligente del de cuius non di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale, bensì integrante comunque una responsabilità ex 1227 cc.
In particolare, indicano il passo della motivazione in cui letteralmente si legge: “la circostanza che , nonostante i dolori avvertiti successivamente alla visita Persona_1 domiciliare ed alla terapia effettuata, non si sia determinato a rivolgersi alle cure ospedaliere [… ] è il frutto di una sua libera scelta, che poi ha cagionato il peggioramento delle sue condizioni di salute e, infine, l'exitus, avvenuto due giorni dopo la visita domiciliare: tra l'altro, tale circostanza – costituente un fatto imputabile al creditore ex art. 1227 c. 1 c.c. – condurrebbe ex se al rigetto della domanda, avendo
l'attrice chiesto di accertarsi solo la responsabilità esclusiva (e non eventualmente concorrente) del convenuto per i fatti di causa.” La contraddizione – secondo gli appellanti - si manifesta giacchè il Tribunale ha dapprima negato l'inadempimento colposo del Dr. , attribuendo l'esito del decesso del ad una sua libera Pt_5 Pt_2 scelta, per poi concludere che tale “libera scelta” sia un fatto imputabile al creditore a titolo di concorso nella causazione del danno (art.1227 co.1 c.c.).
Con il quarto motivo, in via subordinata, parte appellante precisa come la richiesta di condanna per responsabilità colposa concorrente non sia una domanda autonoma bensì una circostanza che può emergere o meno, nell'ambito del giudizio legato pagina 6 di 13 all'accertamento del nesso di causalità tra condotta del sanitario ed evento mortale: la eventuale richiesta di accertamento sulla colpa concorrente, dunque, non è una domanda autonoma. Pertanto, in via meramente subordinata, chiede, in subordine, pronunciarsi condanna per responsabilità concorrente con il fatto colposo del creditore (cfr. Cass. civile, Sez. III, n. 10124 del 30 aprile 2009)
2.2 Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 24.12.2020 si è costituita la NI SS , la quale ha eccepito la inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 cpc e 348bis cpc e nel meritoede il rigetto delle domande nuove in quanto inammissibili, l'inoperatività della polizza, la prescrizione e nel merito rigettare la domanda in quanto infondata e non provata e dunque confermare la sentenza gravata, vinte le spese del giudizio
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.1.2021 si è costituito il dott.
che ha chiesto il rigetto del gravame e “In denegatissima subordine, in ogni sua Pt_5 parte, in caso di accoglimento della domanda, contenere la condanna risarcitoria nei limiti del minimo dovuto, se provato, manlevando l'appellato da qualsivoglia responsabilità e condannando l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a garantirlo in forza della polizza n. 058575821; 3) Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara ed è anticipatario. “
2.4 Il Collegio, in data 30.10.2024, ha riservato la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
Le parti costituite hanno precisato nuovamente le conclusioni con comparse conclusionali e memorie di replica, depositate telematicamente al fascicolo di Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE qualificato ed inerente lo svolgimento della sua attività professionale. Hanno richiamato la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, che regola la causalità in ambito civile, ed in particolare della c.d. probabilità logica, che tiene conto degli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto. Hanno dedotto che il dott. possa andare esente da responsabilità per la morte del sig. CP_5 Pt_2 visitato e mai più ricontrollato, solo se non vi è prova di un suo inadempimento- sotto forma di condotta omissiva, di diagnosi errata o di una cautela necessaria e non adottata.
Affermano che, nel caso di specie, è stata effettuata una diagnosi errata, e una condotta maggiormente scrupolosa sarebbe stata idonea ad evitare l'evento morte. Secondo gli appellanti, il Tribunale ha erroneamente considerato mancante il nesso eziologico tra la condotta del medico di base e l'evento dannoso poiché non ha considerato che, a fronte della relazione probabilistica concreta tra comportamento del medico ed evento dannoso, è il medico convenuto che deve dimostrare l'insussistenza del nesso causale tra la propria prestazione e il peggioramento delle condizioni. Nel caso di specie, il medico non ha provato di avere eseguito correttamente la propria prestazione in quanto ha sottovalutato i sintomi del al momento della visita domiciliare, non prescrivendo Pt_2 ulteriori esami diagnostici.
Il motivo è infondato.
In materia di responsabilità per attività medicochirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi omessa o tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile"- si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (tra le molte: Cass. n. 25119/2017; Cass. n. 2472 / 2021; Cass. n. 19372/2021; Cass.
21530/2021; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 11/06/2024).
Premesso che il debitore è tenuto a provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore-danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (Cass. 18392/2017; Cass. 2017/26824; Cass.
29315/2017; Cass. 3704/2018; Cass. 26700/2018, Cass. 28991/2019), va ribadito che anche secondo la più recente giurisprudenza il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di pagina 8 di 13 causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (Cass. n. 13107/2023).
Dunque, in tema di responsabilità professionale omissiva del medico, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta del medico e, quindi, segnatamente, l'effetto salvifico delle cure omesse, deve fondarsi su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto. In una tale prospettiva, occorre comprendere quale è solitamente l'andamento della patologia, quale è normalmente l'efficacia delle terapie e quali sono i fattori che influenzano il successo degli sforzi terapeutici: sulla base di tali elementi di giudizio,
l'esistenza del "nesso causale" può essere ritenuta quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti risulti caratterizzata da "elevata probabilità logica", ovvero sia corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata e delle emergenze processuali, non risulta provato alcun inadempimento del medico, qualificato, rispetto alla situazione clinica in cui versava il al momento in cui fu visitato l'8.03.2004, che possa Pt_2 ritenersi causa o concausa dell'evento morte, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il ctu nominato in primo grado, dott.ssa , osserva che il è Persona_2 Pt_2 deceduto per “… insufficienza cardio respiratoria in corso di shock settico da appendicite acuta necrotizzante…”. Ha aggiunto che detta patologia si svolge in tre fasi (catarrale, flemmonosa e gangrenosa).
- “Nella prima fase catarrale, quella iniziale, il lume si riempie di secrezioni mucose e si determina una pressione sulle pareti del viscere e il peritoneo non è ancora coinvolto.
- Nella seconda fase, la pressione esercitata sulle pareti provoca la trombosi dei vasi in esse contenuti e piccole microerosioni ed aree di necrosi in cui l'infezione si fa strada, raggiungendo lo strato sieroso. L'organo si presente molto congesto e di colorito violaceo, con la punta ingrossata. Il coinvolgimento peritoneale è testimoniato da un essudato sieropurulento.
- Nella terza fase gangrenosa, l'appendice assume un colorito grigio verdastro, presenta ampie aree necrotiche e frequentemente perforate, con fuoriuscita di materiale purulento e fecaloide. Il peritoneo circostante appare coperto di essudato denso maleodorante e di membrane fibrinose.
pagina 9 di 13 Afferma il CTU che “… queste tre fasi non hanno tempi di evoluzione certi e non è raro vedere che un'appendicite acuta esordisce direttamente con un quadro performativo. Seguendo l'esame obiettivo del dott. appare verosimile che il Pt_5 sig. si trovasse nella prima fase della sequenza di eventi che caratterizzano Pt_2 la fase acuta, pertanto l'addome era trattabile, non vi era ancora interessamento peritoneale…”. “… dall'esame autoptico, l'anatomo patologo rileva anse intestinali distese da fenomeni putrefattivi e con sierosa ricoperta da fibrina. I tempi necessari alla formazione del coagulo di fibrina equivalgono a 12-24h. Il fu visitato in Pt_2 data 8.3.2004 alle ore 17:30 circa e muore in data 10.3.2004 alle ore 10:00 circa, esattamente dopo 39 ore, anche se questo è solo ipotizzabile perché tra le tre fasi che caratterizzano l'appendicite acuta non vi sono tempi certi di evoluzione…”. Ma appare ragionevole ritenere che, se il coagulo ricoperto di fibrina viene rilevata al momento della morte, che avviene dopo 39 ore dalla visita, è evidente che la terza fase
(quella gangrenosa) si è sviluppata al massimo 24 ore prima e al minimo 12 ore prima,
e quindi il giorno dopo la visita (9.3.2004) o, addirittura, due giorni dopo la visita, nella notte tra il 9.3.2004 e il 10.3.2004. Pertanto, il dott. non ha effettuato Pt_5 alcun errore diagnostico, al momento della visita siccome, secondo la dott.ssa , Per_2
“… verosimilmente ha condotto visita medica nella fase catarrale dell'appendicite acuta, in cui l'addome poteva essere trattabile e solo dolorabile…”. Sulla base delle conclusioni del CTU appare dunque non verosimile che al momento della visita, alla palpazione dell'addome, il come sostengono i testi Pt_2
e la moglie “ lanciò un urlo di dolore”, poiché nella prima fase l'addome poteva essere trattabile, come sostiene il dott. ; altrettanto inspiegabile sarebbe il Pt_5 comportamento del che, pur presenza di dolori lancinanti già dal giorno 8 Pt_2 marzo come sostenuto, si sia determinato a recarsi in Ospedale ben due giorni dopo, quando ormai la situazione era definitivamente compromessa.
Pertanto, alla luce delle osservazioni del CTU, al momento della visita domiciliare non risultavano elementi certi che potessero condurre ad una diagnosi di appendicite acuta e solo i successivi sviluppi temporali avrebbero potuto condurre a ulteriori determinazioni.
Senonchè non vi è prova certa che il dott. sia stato contattato Pt_5 telefonicamente dal o dai suoi parenti, successivamente alla visita Pt_2 domiciliare avvenuta l'8.3.2004 e abbia colposamente omesso di recarsi nuovamente in visita, trattandosi tutte di testimonianze de relato e tra di loro contrastanti.
Il teste dott. (ud. 3.12.2010), collega di studio del dott. Controparte_4
(ed anche medico di base del genitore di ), ha Pt_5 Persona_1 dichiarato che il genitore del signor gli riferì che il de Persona_1
pagina 10 di 13 cuius, dopo esser stato visitato dal dott. per i dolori al basso Pt_5 ventre, non ritenne di chiamare il medico, nonostante il persistere dei dolori perché i sintomi erano sovrapponibili a quelli avuti in precedenza, ragion per cui si astenne da qualsiasi iniziativa;
il teste (ud. 3.12.2010), che ha Parte_6 assunto di essere stato presente ai fatti di causa, avrebbe sostenuto dapprima che dopo la visita dell'8.3.2004 effettuata dal dott. e Pt_5 successivamente alla terapia da questi suggerita, il avrebbe lamentato Pt_2 dolori ancora più forti all'addome e che (a suo dire) la signora avrebbe Parte_6 telefonato continuamente al dott. , il quale (sempre a sui dire) li Pt_5 rassicurava sul fatto che il malore era passeggero;
ma il teste (ud. 20.2.2019) nonostante la precisa domanda a chiarimenti, nulla ha saputo riferire in proposito;
(ud. 25.2.2011), che avrebbe dichiarato di essere stato presente Testimone_1 alla visita domiciliare dell'8.3.2014, il giorno dopo, avrebbe constatato de visu (a suo dire) che il continuava a star male e lo avrebbe esortato ad Persona_1 andare in ospedale. Quindi, avrebbe appreso (non essendo stato presente direttamente) che avrebbe contattato il dott. , e che Parte_1 Pt_5 quest'ultimo avrebbe rassicurato ed i familiari circa il fatto che i Pt_2 dolori costituivano un normale decorso della malattia e che i medicinali avrebbero dovuto fare il loro corso;
ma all'udienza del 20.2.2019, lo ha Tes_1 ammesso di non essere stato presente in casa al momento della telefonata e di non avere assistito alla stessa ed infine di esserne venuto a conoscenza solo da quanto riferito dalla stessa attrice (quindi, de relato Parte_1 actoris ).
Il C.T.U. ha i n f a t t i precisato che la diagnosi differenziale si i m p o n e v a e s e g u e n d o i n i z i a l m e n t e v i s i t e m e d i c h e r a v v i c i n a t e , m a senza prova certa sulle successive informazioni dello stato di salute del al Pt_2 Pt_5 sull'andamento della patologia, “qualunque medico avrebbe potuto desumere solo che essa era migliorata” e dunque nessun comportamento omissivo è imputabile al medico.
Occorre inoltre osservare che tutti i testi (a prescindere dalla loro attendibilità) nonché la stessa moglie del avrebbero suggerito al , Pt_2 Persona_1 considerata la persistenza dei dolori successivamente alla visita domiciliare e nonostante la terapia effettuata, di rivolgersi alle cure ospedaliere e l o s t e s s o
C T U s i d o m a n d a p e r c h é s e i s i n t o m i e r a n o “ c o s ì i m p o r t a n t i ” i l
V e r d i n i n o n s i r e c ò i n P r o n t o S o c c o r s o .
I n f i n e g l i a p p e l l a n t i i m p u t a n o a l d o t t . F o r t u n a l a c o l p a d i a v e r p r e s c r i t t o a l l o r o c o n g i u n t o u n c l i s t e r e e u n a n t i d o l o r i f i c o ( pagina 11 di 13 B u s c o p a n ) , e s u l p u n t o i l C T U a f f e r m a c h e i n c a s o d i a p p e n d i c i t e
“ f a r m a c i c o m e B u s c o p a n e p r o d o t t i c o m e u n c l i s t e r e e v a c u a t i v o n o n d o v e v a n o e s s e r e a s s u n t i” .
T u t t a v i a m a n c a l a p r o v a c e r t a c h e i l F o r t u n a ( i l q u a l e s o s t i e n e c h e n o n f u m e s s o a l c o r r e n t e d a l V e r d i n i d i u n o s t a t o d i s t i p s i )
a b b i a i n d i c a t o l a s o t t o p o s i z i o n e a d u n c l i s t e r e . E d i n v e r o , d a l l a r i c e t t a m e d i c a r i s u l t a c o m e u n i c a p r e s c r i z i o n e l ' a s s u n z i o n e d i f e r m e n t i l a t t i c i ( i l B e n f l o r e n ) e t a n t o a v v a l o r e r e b b e l a t e s i d e l
F o r t u n a c h e s o s t i e n e c h e d a i s i n t o m i e m e r s i l ' 8 . 0 3 s i p o t e v a d i a g n o s t i c a r e s o l o u n a g a s t r o e n t e r i t e . G l i a p p e l l a n t i h a n n o p r o d o t t o u n o s c o n t r i n o d e l l a f a r m a c i a d a t a t o 8 . 0 3 d a c u i d e s u m e r e l ' a c q u i s t o d e l c l i s t e r e c h e , s e c o n d o l a l o r o p r o s p e t t a z i o n e , s a r e b b e s t a t o a c q u i s t a t o s u s u g g e r i m e n t o d e l
F o r t u n a , a g g i u n g e n d o c h e p e r l ' a c q u i s t o d e l c l i s t e r e n o n s i a n e c e s s a r i o l a p r e s c r i z i o n e m e d i c a . T u t t a v i a c i ò n o n c o n d u c e a p r o v a c e r t a , d a l m o m e n t o c h e a n c h e p e r l ' a c q u i s t o d e i f e r m e n t i l a t t i c i n o n è n e c e s s a r i a a l c u n a p r e s c r i z i o n e .
I n c o n c l u s i o n e – c o n c o r d e m e n t e a q u a n t o s t a t u i t o d a l g i u d i c e d i p r i m e c u r e – i n m a n c a n z a d i a l t r e p r o v e , i l n o n r e c a r s i p r o n t a m e n t e p r e s s o u n p r e s i d i o o s p e d a l i e r o è i l r i s u l t a t o d i u n a l i b e r a s c e l t a d e l V e r d i n i c h e l o h a p r i v a t o d e l l e c u r e n e c e s s a r i e c h e s a r e b b e r o r i s u l t a t e c o n g r u e a l l a l u c e d e g l i e s a m i c h e s o l o i n u n o s p e d a l e p o t e v a n o c o m p i e r s i;
e t a l e c i r c o s t a n z a c o s t i t u i s c e u n f a t t o i m p u t a b i l e a l c r e d i t o r e e x a r t . 1 2 2 7 c o m m a p r i m o c . c . c h e c o n d u c e e x s e a l r i g e t t o d e l l a d o m a n d a .
S i c c h è n o n e s s e n d o v i p r o v a c e r t a d i u n c o m p o r t a m e n t o o m i s s i v o d a p a r t e d e l d o t t . F o r t u n a ( n é gli appellanti, con ragionamento controfattuale, individuano ed esplicitano il segmento temporale in cui il ricovero del – omesso a loro parere dal dott. - avrebbe Pt_2 Pt_5 potuto evitare le mortali complicanze) n o n v i è s p a z i o p e r p o t e r a f f e r m a r e u n c o n c o r s o d i c o l p a t r a i l F o r t u n a e i l V e r d i n i .
4. Le spese del presente giudizio sono a carico degli appellanti, in solido tra loro, e a favore di ciascuna parte appellata e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n.
147/2022 (causa valore indeterminabile-complessità bassa – valori minimi, considerata la semplicità delle questioni). Non vi è appello incidentale sulla compensazione delle spese operata dal giudice di prime cure pagina 12 di 13 5. Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 nonché nei confronti di già in Parte_5 CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 3016/2019 resa dal Tribunale di
Foggia pubblicata il 31.12.2019, ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1.rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2.condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_4 Parte_5
in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_1
in €. 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte appellata;
3.dichiara che per l'effetto dell'odierna decisione, gli appellanti, in solido, sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. 115/2022.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.03. 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TT.ssa Paola Barracchia TT.ssa Emma Manzionna
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 I motivi di appello, stante la loro intima connessione, in quanto tutti involgenti la responsabilità del dott. , disconosciuta dal giudice di prime cure, possono CP_5 essere esaminati contestualmente ( con il quinto e ultimo motivo si analizzano nuovamente i danni e la loro quantificazione) .
Gli appellanti lamentano che il primo giudice non abbia tenuto conto del fatto che l'inadempimento del professionista (consistente anche nell'errore o omissione di diagnosi), debba essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente pagina 7 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) TT. Emma MANZIONNA - Presidente
1) TT. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) TT. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1052/2020, avverso la sentenza n. 3016/2019 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 31/12/2019, all'esito del giudizio
R.G. n. 1862/2009, non notificata tra
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Gilberto Mercuri, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Foggia alla Via Silvio Pellico, n. 5
-Appellanti -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_5 C.F._5
Pio Lanfranco Aloi, giusta mandato in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Foggia alla via Emilio Perrone n. 24,
-Appellato– nonché
(C.F. , già in persona del legale CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Renzulli, giusta procura in pagina 1 di 13 calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Bari al Viale
Orazio Flacco n° 11/7, presso lo studio dell'Avv. Roberto Francesco Iannone
-Appellato–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 18/03/2019, la sig.ra – in proprio e nella Parte_1 qualità di madre dei figli minori e – conveniva in Pt_2 Parte_3 Parte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, il medico di base dott. . Parte_5
Esponeva che il giorno 08/03/2004, suo marito - - contattava Persona_1 telefonicamente il dr. – medico di base - a causa di forti dolori Parte_5 addominali. Stante il persistere della sintomatologia il predetto sanitario, nel pomeriggio dello stesso giorno, si recava presso la loro abitazione, visitandolo e rassicurandolo circa la non gravità del malessere accusato.; in occasione della visita, il medico ometteva di svolgere un controllo approfondito sulle reali condizioni di salute del marito, diagnosticando una semplice colica guaribile con una cura a base di clistere, fermenti lattici e Buscopan. Considerato il peggiorare delle condizioni di salute, il TT. Pt_5 più volte contattato al fine di valutare l'opportunità di svolgere esami più approfonditi o un ricovero in ospedale, sconsigliava sia il ricorso ad altri specialisti sia il trasporto al
Pronto Soccorso;
a dodici ore dall'ultimo contatto telefonico il marito decedeva a causa di un'appendicite acuta non diagnosticata, così come si evinceva dal referto dell'esame autoptico.
L'attrice, pertanto, affermava la sussistenza della responsabilità del TT. per il Pt_5 decesso del proprio coniuge, in quanto il sanitario, pur avvertito della sintomatologia, non aveva effettuato e/o consigliato i necessari approfondimenti diagnostici né aveva individuato le cause dei malori ed i rimedi terapeutici rispetto ai sintomi riferiti dal paziente, prescrivendo una terapia non solo inadeguata rispetto alla sintomatologia denunciata, ma acceleratoria del decorso della malattia;
evidenziava che la patologia del marito non presentava una sintomatologia equivoca né vi erano incertezze sulla sua eziologia e sul suo decorso. Nello specifico, i sintomi dell'appendicite erano lampanti e consistenti nei dolori lancinanti all'addome, nella febbre e nella stipsi. Inoltre, in occasione della visita domiciliare, il marito aveva riferito anche dell'impossibilità di deambulare e di tenere la posizione eretta, laddove il dott. si soffermava Pt_5
pagina 2 di 13 esclusivamente sulla stipsi, senza valutare gli altri sintomi ed operare una diagnosi differenziale o quanto meno fugare i dubbi con una visita e/o con accertamenti più accurati, ragion per cui all'errata diagnosi, unitamente alla terapia assegnata (clistere), andava riconosciuta efficienza eziologica nel decesso.
Tanto premesso l'attrice, nella spiegata qualità, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del TT. Pt_5
nella causazione del decesso del Sig. , ai sensi degli artt. 1218
[...] Persona_1
c.c. e/o 2043 c.c., per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede;
2) Per l'effetto, condannare il convenuto al totale risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, subiti dalla sig.ra e dai minori Parte_1
e nell'importo che risulterà nel Parte_2 Parte_3 Parte_4 corso del giudizio ed a seguito di espletanda Consulenza Medica d'Ufficio, e/o nella misura ritenuta di giustizia e/o secondo equità, oltre a rivalutazione ed interessi come per legge;
3) Condannare, altresì, lo stesso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 25/06/2009 si costituiva in giudizio il
TT. che, preliminarmente, chiedeva al Tribunale e otteneva di Parte_5 essere autorizzato, ai sensi dell'art.269 c.p.c., a chiamare in causa la propria NI di assicurazione (oggi ). Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda CP_2 CP_1 perché infondata sostenendo la correttezza del suo operato e la mancata comunicazione, da parte del paziente, di una variazione sintomatica rispetto alla visita. In particolare, deduceva di essersi recato tempestivamente presso il domicilio del (il quale Pt_2 aveva denunciato stato febbricitante, malessere generalizzato, mialgie e cefalee) e di aver trovato quest'ultimo non allettato, ma seduto in cucina e di averlo perciò invitato a recarsi in camera da letto per meglio visitarlo, sicché questi si alzava e camminava con fare spedito e senza l'aiuto di nessuno. Spiegava che la palpazione profonda non aveva evidenziato segni positivi e l'addome risultava trattabile e non contratto e che il paziente, specificamente interrogato, non aveva denunciato alvo chiuso a feci e gas.
Poiché ambulatoriamente in precedenza aveva diagnosticato una gastrite con colon irritabile, gli consigliava di continuare la terapia in atto e l'uso di antipiretici per il solo caso di febbre alta. Infine, al termine della visita domiciliare, raccomandava al Pt_2 di avvisarlo immediatamente in caso di variazioni sintomatiche e che al momento della visita non vi erano segnali che potessero far pensare ad altra patologia, e comunque il paziente ed i suoi familiari non comunicavano l'insorgenza di nuovi sintomi, tenendolo all'oscuro degli sviluppi. Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via del tutto subordinata sollevare il pagina 3 di 13 comparente da qualsivoglia responsabilità condannando la in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, a garantirla in forza della polizza nr.058575821.”
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta del 25/11/2009 si costituiva in giudizio la che, nel merito contestava la domanda di parte attrice, evidenziandone CP_1
l'intervenuta prescrizione e comunque l'inoperatività della polizza nei confronti dell'assicurato TT. . Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_5
“1) Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n° 058575821 emessa dalla
già nel caso de quo per tutte le ragioni spiegate nella CP_1 CP_2 presente comparsa in punto di diritto;
2) Accertare e dichiarare, in subordine, prescritto, ai sensi del combinato disposto dei commi II e III dell'art.2952 cod. civ. il diritto del TT. ad essere manlevato dalla NI Parte_5
Assicuratrice chiamata in causa, 3) In via ancora gradata, rigettare la CP_1 chiamata in giudizio esperita dalla nei confronti Controparte_3 dell così come formulata, perché infondata e non provata;
4) NEL CP_1
MERITO rigettare comunque la domanda esperita, tramite chiamata in causa ad opera del convenuto, avverso l perché infondata e non provata;
5) IN VIA CP_1
SUBORDINATA rigettare la domanda promossa avverso il TT. , Parte_5 dall'attrice perché infondata, sproporzionata, e non provata;
6) Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, della domanda attrice e della chiamata in causa, ritenere e dichiarare, che i danni asseritamente patiti dai prossimi congiunti di debbono Persona_1 essere ricondotti ad un'unitaria categoria di danno non patrimoniale ai sensi della sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da porsi a carico di chi ha ragione.”
1.4 Istruita la causa con prove orali a mezzo dei IG.ri e Parte_6 Tes_1
(testi di parte attrice) e del sig. (teste del Dr. )
[...] Controparte_4 Pt_5 nonchè Ctu medica, la causa veniva introitata per la decisione e rimessa sul ruolo per espletamento di CTU contabile;
indi venivano convocati i testi precedentemente escussi, sigg.ri e perché rendessero ulteriori chiarimenti. Parte_6 Testimone_1
Nuovamente introitata la causa per la decisione, con sentenza n. 3019 del 30/12/2019, pubblicata il 31/12/2019, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese processuali, comprese quelle dei
C.C.T.T.U.U.
Il Tribunale, rigettate le eccezioni di rito nonché quelle relative alla polizza assicurativa sollevate dalla terza chiamata in causa, inquadrava la fattispecie per cui è causa nell'ambito dell'obbligazione contrattuale da contatto sociale ex artt. 1173 e 1218 c.c. pagina 4 di 13 dal quale derivano, a carico delle parti, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174
c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta artt. 2
Cost., 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 24071/2017). Affermava che incombe sul paziente
(o sui suoi eredi) che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione del sanitario, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n.
20812/2018).
In particolare, riteneva non essere stata dimostrata la responsabilità in capo al TT.
in quanto, non vi sarebbe stato obiettivo riscontro in ordine all'avvenuta Pt_5 telefonata da parte del paziente al medico convenuto, successivamente alla sua visita domiciliare del 08/03/2004, quando cioè, secondo la prospettazione attorea, le condizioni di salute del erano peggiorate. Affermava pertanto che, “la Pt_2 circostanza che , nonostante i dolori avvertiti successivamente alla visita Persona_1 domiciliare ed alla terapia effettuata, non si sia determinato a rivolgersi alle cure ospedaliere … è frutto di una sua libera scelta, che poi ha cagionato il peggioramento delle sue condizioni di salute e, infine, l'exitus, avvenuto due giorni dopo la visita domiciliare”.
2.1 Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il coniuge e i figli del de cuius
, IG.ri , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 al fine di sentire accogliere le medesime conclusioni prospettate in Parte_4 primo grado.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza di primo grado per avere il Giudice di prime cure valutato erroneamente le risultanze delle prove testimoniali e per aver ritenuto, di conseguenza, insussistente il nesso causale tra la condotta del TT. ed il decesso del sig. Contrariamente a quanto Pt_5 Pt_2 riportato in sentenza, secondo l'assunto degli appellanti, con la visita domiciliare e con la richiesta, da parte del medico, di essere contattato in caso di aggravamento della sintomatologia, lo stesso aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti del paziente.
Contestano la decisione del giudice di prime cure di aver ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei parenti del de cuius e poichè rese su Testimone_1 Parte_6 circostanze conosciute de relato e aver, contrariamente, ritenuto attendibili le dichiarazioni del TT. , il quale ha avuto anch'egli una conoscenza de relato dei CP_4 fatti di causa. pagina 5 di 13 Gli appellanti, pertanto, ribadiscono che il de cuius non si recò presso l'ospedale per le cure del caso a causa delle rassicurazioni del TT. nonostante i numerosi Pt_5 contatti telefonici intercorsi successivamente alla visita domiciliare, nei quali il Pt_5 ribadiva che la sintomatologia fosse riferibile a una colica.
Osservano che anche dal punto di vista procedurale, la responsabilità del TT. , Pt_5 fosse chiara al Giudicante già in corso di causa allorquando, con ordinanza del
20/04/2016, aveva disposto la CTU contabile per la determinazione del quantum debeatur da liquidare in favore degli odierni appellati, poiché l'aver chiesto la CTU contabile all'esito delle prove testimoniali e l'aver chiesto nuovamente ai testi escussi di rendere chiarimenti sulle proprie dichiarazioni, vale quale riconoscimento implicito dell'an debeatur da parte del Giudicante. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'illogicità della motivazione della sentenza gravata laddove il primo Giudice da un lato ha inquadrato la fattispecie per cui
è causa nell'ambito della responsabilità contrattuale da contatto sociale per avere il dr.
visitato il de cuius in data 8 marzo 2004 e dall'altro per aver ritenuto non Pt_5 sussistente in capo al TT. la posizione di garanzia per non essere stato Pt_5 ricontattato telefonicamente dal paziente dopo la visita domiciliare.
Con il terzo motivo lamentano l'erroneità ed illogicità della motivazione laddove il
Tribunale, nel disconoscere la responsabilità esclusiva del sanitario, ha riconosciuto comunque un comportamento negligente del de cuius non di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale, bensì integrante comunque una responsabilità ex 1227 cc.
In particolare, indicano il passo della motivazione in cui letteralmente si legge: “la circostanza che , nonostante i dolori avvertiti successivamente alla visita Persona_1 domiciliare ed alla terapia effettuata, non si sia determinato a rivolgersi alle cure ospedaliere [… ] è il frutto di una sua libera scelta, che poi ha cagionato il peggioramento delle sue condizioni di salute e, infine, l'exitus, avvenuto due giorni dopo la visita domiciliare: tra l'altro, tale circostanza – costituente un fatto imputabile al creditore ex art. 1227 c. 1 c.c. – condurrebbe ex se al rigetto della domanda, avendo
l'attrice chiesto di accertarsi solo la responsabilità esclusiva (e non eventualmente concorrente) del convenuto per i fatti di causa.” La contraddizione – secondo gli appellanti - si manifesta giacchè il Tribunale ha dapprima negato l'inadempimento colposo del Dr. , attribuendo l'esito del decesso del ad una sua libera Pt_5 Pt_2 scelta, per poi concludere che tale “libera scelta” sia un fatto imputabile al creditore a titolo di concorso nella causazione del danno (art.1227 co.1 c.c.).
Con il quarto motivo, in via subordinata, parte appellante precisa come la richiesta di condanna per responsabilità colposa concorrente non sia una domanda autonoma bensì una circostanza che può emergere o meno, nell'ambito del giudizio legato pagina 6 di 13 all'accertamento del nesso di causalità tra condotta del sanitario ed evento mortale: la eventuale richiesta di accertamento sulla colpa concorrente, dunque, non è una domanda autonoma. Pertanto, in via meramente subordinata, chiede, in subordine, pronunciarsi condanna per responsabilità concorrente con il fatto colposo del creditore (cfr. Cass. civile, Sez. III, n. 10124 del 30 aprile 2009)
2.2 Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 24.12.2020 si è costituita la NI SS , la quale ha eccepito la inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 cpc e 348bis cpc e nel meritoede il rigetto delle domande nuove in quanto inammissibili, l'inoperatività della polizza, la prescrizione e nel merito rigettare la domanda in quanto infondata e non provata e dunque confermare la sentenza gravata, vinte le spese del giudizio
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.1.2021 si è costituito il dott.
che ha chiesto il rigetto del gravame e “In denegatissima subordine, in ogni sua Pt_5 parte, in caso di accoglimento della domanda, contenere la condanna risarcitoria nei limiti del minimo dovuto, se provato, manlevando l'appellato da qualsivoglia responsabilità e condannando l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a garantirlo in forza della polizza n. 058575821; 3) Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara ed è anticipatario. “
2.4 Il Collegio, in data 30.10.2024, ha riservato la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
Le parti costituite hanno precisato nuovamente le conclusioni con comparse conclusionali e memorie di replica, depositate telematicamente al fascicolo di Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE qualificato ed inerente lo svolgimento della sua attività professionale. Hanno richiamato la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, che regola la causalità in ambito civile, ed in particolare della c.d. probabilità logica, che tiene conto degli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto. Hanno dedotto che il dott. possa andare esente da responsabilità per la morte del sig. CP_5 Pt_2 visitato e mai più ricontrollato, solo se non vi è prova di un suo inadempimento- sotto forma di condotta omissiva, di diagnosi errata o di una cautela necessaria e non adottata.
Affermano che, nel caso di specie, è stata effettuata una diagnosi errata, e una condotta maggiormente scrupolosa sarebbe stata idonea ad evitare l'evento morte. Secondo gli appellanti, il Tribunale ha erroneamente considerato mancante il nesso eziologico tra la condotta del medico di base e l'evento dannoso poiché non ha considerato che, a fronte della relazione probabilistica concreta tra comportamento del medico ed evento dannoso, è il medico convenuto che deve dimostrare l'insussistenza del nesso causale tra la propria prestazione e il peggioramento delle condizioni. Nel caso di specie, il medico non ha provato di avere eseguito correttamente la propria prestazione in quanto ha sottovalutato i sintomi del al momento della visita domiciliare, non prescrivendo Pt_2 ulteriori esami diagnostici.
Il motivo è infondato.
In materia di responsabilità per attività medicochirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi omessa o tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile"- si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (tra le molte: Cass. n. 25119/2017; Cass. n. 2472 / 2021; Cass. n. 19372/2021; Cass.
21530/2021; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 11/06/2024).
Premesso che il debitore è tenuto a provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore-danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (Cass. 18392/2017; Cass. 2017/26824; Cass.
29315/2017; Cass. 3704/2018; Cass. 26700/2018, Cass. 28991/2019), va ribadito che anche secondo la più recente giurisprudenza il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di pagina 8 di 13 causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (Cass. n. 13107/2023).
Dunque, in tema di responsabilità professionale omissiva del medico, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta del medico e, quindi, segnatamente, l'effetto salvifico delle cure omesse, deve fondarsi su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto. In una tale prospettiva, occorre comprendere quale è solitamente l'andamento della patologia, quale è normalmente l'efficacia delle terapie e quali sono i fattori che influenzano il successo degli sforzi terapeutici: sulla base di tali elementi di giudizio,
l'esistenza del "nesso causale" può essere ritenuta quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti risulti caratterizzata da "elevata probabilità logica", ovvero sia corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata e delle emergenze processuali, non risulta provato alcun inadempimento del medico, qualificato, rispetto alla situazione clinica in cui versava il al momento in cui fu visitato l'8.03.2004, che possa Pt_2 ritenersi causa o concausa dell'evento morte, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il ctu nominato in primo grado, dott.ssa , osserva che il è Persona_2 Pt_2 deceduto per “… insufficienza cardio respiratoria in corso di shock settico da appendicite acuta necrotizzante…”. Ha aggiunto che detta patologia si svolge in tre fasi (catarrale, flemmonosa e gangrenosa).
- “Nella prima fase catarrale, quella iniziale, il lume si riempie di secrezioni mucose e si determina una pressione sulle pareti del viscere e il peritoneo non è ancora coinvolto.
- Nella seconda fase, la pressione esercitata sulle pareti provoca la trombosi dei vasi in esse contenuti e piccole microerosioni ed aree di necrosi in cui l'infezione si fa strada, raggiungendo lo strato sieroso. L'organo si presente molto congesto e di colorito violaceo, con la punta ingrossata. Il coinvolgimento peritoneale è testimoniato da un essudato sieropurulento.
- Nella terza fase gangrenosa, l'appendice assume un colorito grigio verdastro, presenta ampie aree necrotiche e frequentemente perforate, con fuoriuscita di materiale purulento e fecaloide. Il peritoneo circostante appare coperto di essudato denso maleodorante e di membrane fibrinose.
pagina 9 di 13 Afferma il CTU che “… queste tre fasi non hanno tempi di evoluzione certi e non è raro vedere che un'appendicite acuta esordisce direttamente con un quadro performativo. Seguendo l'esame obiettivo del dott. appare verosimile che il Pt_5 sig. si trovasse nella prima fase della sequenza di eventi che caratterizzano Pt_2 la fase acuta, pertanto l'addome era trattabile, non vi era ancora interessamento peritoneale…”. “… dall'esame autoptico, l'anatomo patologo rileva anse intestinali distese da fenomeni putrefattivi e con sierosa ricoperta da fibrina. I tempi necessari alla formazione del coagulo di fibrina equivalgono a 12-24h. Il fu visitato in Pt_2 data 8.3.2004 alle ore 17:30 circa e muore in data 10.3.2004 alle ore 10:00 circa, esattamente dopo 39 ore, anche se questo è solo ipotizzabile perché tra le tre fasi che caratterizzano l'appendicite acuta non vi sono tempi certi di evoluzione…”. Ma appare ragionevole ritenere che, se il coagulo ricoperto di fibrina viene rilevata al momento della morte, che avviene dopo 39 ore dalla visita, è evidente che la terza fase
(quella gangrenosa) si è sviluppata al massimo 24 ore prima e al minimo 12 ore prima,
e quindi il giorno dopo la visita (9.3.2004) o, addirittura, due giorni dopo la visita, nella notte tra il 9.3.2004 e il 10.3.2004. Pertanto, il dott. non ha effettuato Pt_5 alcun errore diagnostico, al momento della visita siccome, secondo la dott.ssa , Per_2
“… verosimilmente ha condotto visita medica nella fase catarrale dell'appendicite acuta, in cui l'addome poteva essere trattabile e solo dolorabile…”. Sulla base delle conclusioni del CTU appare dunque non verosimile che al momento della visita, alla palpazione dell'addome, il come sostengono i testi Pt_2
e la moglie “ lanciò un urlo di dolore”, poiché nella prima fase l'addome poteva essere trattabile, come sostiene il dott. ; altrettanto inspiegabile sarebbe il Pt_5 comportamento del che, pur presenza di dolori lancinanti già dal giorno 8 Pt_2 marzo come sostenuto, si sia determinato a recarsi in Ospedale ben due giorni dopo, quando ormai la situazione era definitivamente compromessa.
Pertanto, alla luce delle osservazioni del CTU, al momento della visita domiciliare non risultavano elementi certi che potessero condurre ad una diagnosi di appendicite acuta e solo i successivi sviluppi temporali avrebbero potuto condurre a ulteriori determinazioni.
Senonchè non vi è prova certa che il dott. sia stato contattato Pt_5 telefonicamente dal o dai suoi parenti, successivamente alla visita Pt_2 domiciliare avvenuta l'8.3.2004 e abbia colposamente omesso di recarsi nuovamente in visita, trattandosi tutte di testimonianze de relato e tra di loro contrastanti.
Il teste dott. (ud. 3.12.2010), collega di studio del dott. Controparte_4
(ed anche medico di base del genitore di ), ha Pt_5 Persona_1 dichiarato che il genitore del signor gli riferì che il de Persona_1
pagina 10 di 13 cuius, dopo esser stato visitato dal dott. per i dolori al basso Pt_5 ventre, non ritenne di chiamare il medico, nonostante il persistere dei dolori perché i sintomi erano sovrapponibili a quelli avuti in precedenza, ragion per cui si astenne da qualsiasi iniziativa;
il teste (ud. 3.12.2010), che ha Parte_6 assunto di essere stato presente ai fatti di causa, avrebbe sostenuto dapprima che dopo la visita dell'8.3.2004 effettuata dal dott. e Pt_5 successivamente alla terapia da questi suggerita, il avrebbe lamentato Pt_2 dolori ancora più forti all'addome e che (a suo dire) la signora avrebbe Parte_6 telefonato continuamente al dott. , il quale (sempre a sui dire) li Pt_5 rassicurava sul fatto che il malore era passeggero;
ma il teste (ud. 20.2.2019) nonostante la precisa domanda a chiarimenti, nulla ha saputo riferire in proposito;
(ud. 25.2.2011), che avrebbe dichiarato di essere stato presente Testimone_1 alla visita domiciliare dell'8.3.2014, il giorno dopo, avrebbe constatato de visu (a suo dire) che il continuava a star male e lo avrebbe esortato ad Persona_1 andare in ospedale. Quindi, avrebbe appreso (non essendo stato presente direttamente) che avrebbe contattato il dott. , e che Parte_1 Pt_5 quest'ultimo avrebbe rassicurato ed i familiari circa il fatto che i Pt_2 dolori costituivano un normale decorso della malattia e che i medicinali avrebbero dovuto fare il loro corso;
ma all'udienza del 20.2.2019, lo ha Tes_1 ammesso di non essere stato presente in casa al momento della telefonata e di non avere assistito alla stessa ed infine di esserne venuto a conoscenza solo da quanto riferito dalla stessa attrice (quindi, de relato Parte_1 actoris ).
Il C.T.U. ha i n f a t t i precisato che la diagnosi differenziale si i m p o n e v a e s e g u e n d o i n i z i a l m e n t e v i s i t e m e d i c h e r a v v i c i n a t e , m a senza prova certa sulle successive informazioni dello stato di salute del al Pt_2 Pt_5 sull'andamento della patologia, “qualunque medico avrebbe potuto desumere solo che essa era migliorata” e dunque nessun comportamento omissivo è imputabile al medico.
Occorre inoltre osservare che tutti i testi (a prescindere dalla loro attendibilità) nonché la stessa moglie del avrebbero suggerito al , Pt_2 Persona_1 considerata la persistenza dei dolori successivamente alla visita domiciliare e nonostante la terapia effettuata, di rivolgersi alle cure ospedaliere e l o s t e s s o
C T U s i d o m a n d a p e r c h é s e i s i n t o m i e r a n o “ c o s ì i m p o r t a n t i ” i l
V e r d i n i n o n s i r e c ò i n P r o n t o S o c c o r s o .
I n f i n e g l i a p p e l l a n t i i m p u t a n o a l d o t t . F o r t u n a l a c o l p a d i a v e r p r e s c r i t t o a l l o r o c o n g i u n t o u n c l i s t e r e e u n a n t i d o l o r i f i c o ( pagina 11 di 13 B u s c o p a n ) , e s u l p u n t o i l C T U a f f e r m a c h e i n c a s o d i a p p e n d i c i t e
“ f a r m a c i c o m e B u s c o p a n e p r o d o t t i c o m e u n c l i s t e r e e v a c u a t i v o n o n d o v e v a n o e s s e r e a s s u n t i” .
T u t t a v i a m a n c a l a p r o v a c e r t a c h e i l F o r t u n a ( i l q u a l e s o s t i e n e c h e n o n f u m e s s o a l c o r r e n t e d a l V e r d i n i d i u n o s t a t o d i s t i p s i )
a b b i a i n d i c a t o l a s o t t o p o s i z i o n e a d u n c l i s t e r e . E d i n v e r o , d a l l a r i c e t t a m e d i c a r i s u l t a c o m e u n i c a p r e s c r i z i o n e l ' a s s u n z i o n e d i f e r m e n t i l a t t i c i ( i l B e n f l o r e n ) e t a n t o a v v a l o r e r e b b e l a t e s i d e l
F o r t u n a c h e s o s t i e n e c h e d a i s i n t o m i e m e r s i l ' 8 . 0 3 s i p o t e v a d i a g n o s t i c a r e s o l o u n a g a s t r o e n t e r i t e . G l i a p p e l l a n t i h a n n o p r o d o t t o u n o s c o n t r i n o d e l l a f a r m a c i a d a t a t o 8 . 0 3 d a c u i d e s u m e r e l ' a c q u i s t o d e l c l i s t e r e c h e , s e c o n d o l a l o r o p r o s p e t t a z i o n e , s a r e b b e s t a t o a c q u i s t a t o s u s u g g e r i m e n t o d e l
F o r t u n a , a g g i u n g e n d o c h e p e r l ' a c q u i s t o d e l c l i s t e r e n o n s i a n e c e s s a r i o l a p r e s c r i z i o n e m e d i c a . T u t t a v i a c i ò n o n c o n d u c e a p r o v a c e r t a , d a l m o m e n t o c h e a n c h e p e r l ' a c q u i s t o d e i f e r m e n t i l a t t i c i n o n è n e c e s s a r i a a l c u n a p r e s c r i z i o n e .
I n c o n c l u s i o n e – c o n c o r d e m e n t e a q u a n t o s t a t u i t o d a l g i u d i c e d i p r i m e c u r e – i n m a n c a n z a d i a l t r e p r o v e , i l n o n r e c a r s i p r o n t a m e n t e p r e s s o u n p r e s i d i o o s p e d a l i e r o è i l r i s u l t a t o d i u n a l i b e r a s c e l t a d e l V e r d i n i c h e l o h a p r i v a t o d e l l e c u r e n e c e s s a r i e c h e s a r e b b e r o r i s u l t a t e c o n g r u e a l l a l u c e d e g l i e s a m i c h e s o l o i n u n o s p e d a l e p o t e v a n o c o m p i e r s i;
e t a l e c i r c o s t a n z a c o s t i t u i s c e u n f a t t o i m p u t a b i l e a l c r e d i t o r e e x a r t . 1 2 2 7 c o m m a p r i m o c . c . c h e c o n d u c e e x s e a l r i g e t t o d e l l a d o m a n d a .
S i c c h è n o n e s s e n d o v i p r o v a c e r t a d i u n c o m p o r t a m e n t o o m i s s i v o d a p a r t e d e l d o t t . F o r t u n a ( n é gli appellanti, con ragionamento controfattuale, individuano ed esplicitano il segmento temporale in cui il ricovero del – omesso a loro parere dal dott. - avrebbe Pt_2 Pt_5 potuto evitare le mortali complicanze) n o n v i è s p a z i o p e r p o t e r a f f e r m a r e u n c o n c o r s o d i c o l p a t r a i l F o r t u n a e i l V e r d i n i .
4. Le spese del presente giudizio sono a carico degli appellanti, in solido tra loro, e a favore di ciascuna parte appellata e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n.
147/2022 (causa valore indeterminabile-complessità bassa – valori minimi, considerata la semplicità delle questioni). Non vi è appello incidentale sulla compensazione delle spese operata dal giudice di prime cure pagina 12 di 13 5. Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 nonché nei confronti di già in Parte_5 CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 3016/2019 resa dal Tribunale di
Foggia pubblicata il 31.12.2019, ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1.rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2.condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_4 Parte_5
in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_1
in €. 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte appellata;
3.dichiara che per l'effetto dell'odierna decisione, gli appellanti, in solido, sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. 115/2022.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.03. 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TT.ssa Paola Barracchia TT.ssa Emma Manzionna
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 I motivi di appello, stante la loro intima connessione, in quanto tutti involgenti la responsabilità del dott. , disconosciuta dal giudice di prime cure, possono CP_5 essere esaminati contestualmente ( con il quinto e ultimo motivo si analizzano nuovamente i danni e la loro quantificazione) .
Gli appellanti lamentano che il primo giudice non abbia tenuto conto del fatto che l'inadempimento del professionista (consistente anche nell'errore o omissione di diagnosi), debba essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente pagina 7 di 13