Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/1960, n. 2708
CASS
Sentenza 13 ottobre 1960

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Con la notifica collettiva ed impersonale agli eredi della parte defunta, nella ipotesi degli art. 303, 2' comma e 330, 2' comma cod.proc.civ., tutti gli eredi devono intendersi evocati in giudizio, e nessun Obbligo sorgere a carico del giudice di procedere all'individuazione di ognuno di essi e di far menzione di ciascuno nell'intestazione o nella parte dispositiva della sentenza. L'autorizzazione del giudice tutelare al genitore esercente la patria potestà è necessaria soltanto per promuovere giudizi relativi ad Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, cioè a quelli che possono recare pregiudizio o diminuzione nel patrimonio del disponente; non è invece necessaria per quelli diretti al miglioramento ed alla conservazione dei beni che del patrimonio fanno parte. Dalla nullità della donazione obnuziale, per effetto dell'annullamento del matrimonio, sorge, a carico del donatario, un Obbligo, personale, di restituzione dei beni donati, onde bene contro di lui viene proposta la relativa Azione, da parte del donante, il quale non è tenuto a fornire prova diversa da quella di essere stato egli il donante dei beni chiesti in restituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/10/1960, n. 2708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2708
    Data del deposito : 13 ottobre 1960

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