Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
2) Dott. Michele CAMPANALE
- Consigliere-
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 35 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 3962/2019(RG 10489/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. DEL GATTO
- Appellante-
[I
]]E
Controparte_1
Rappr. e difeso dall'avv. L. CP 2 em CP 3
-Appellata-
OGGETTO: "opposizione ad avviso di addebito"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 17/1/2020 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1 ritenendo non dovute le somme richieste dall' Pt 2 a titolo di contributi e somme aggiuntive, stante la revoca di tutti gli sgravi fruiti nel periodo 2010-2015. L'appellante ha insistito sulla legittimità della revoca di tutti gli sgravi, dal momento che la ricorrente ha omesso di ottemperare all'invito alla regolarizzazione ricevuto in data 31/5/2015, con cui le si chiedeva conto dell'omesso invio dei
27/10/2007, per cui nessuna agevolazione o sgravio spettava all'azienda. A dire dell' Pt_2 il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la ditta avesse ottemperato nel termine assegnatole dall' Pt 2 perché invece essa aveva inviato la comunicazione di variazione dell'attività aziendale solo nel novembre 2015, a termine scaduto.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della opposizione della ricorrente, con conferma del credito dell' CP 4
La appellata si è costituita ribadendo la piena legittimità del suo operato e la regolarizzazione della sua posizione. Ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. L'art 1, comma 1175 L 296/2006 prevede "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva". Il successivo comma 1175 bis recita "Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma
1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge".
L'art 4 del DM 27/10/2007, che detta la disciplina per il rilascio del durc, stabilisce che "Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali”, mentre il successivo art 5 chiarisce che "La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Il successivo art 3, comma 3 prevede infine che “In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli
Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Orbene, esaminando la suddetta normativa, è evidente che il durc attesta la regolarità nel versamento dei contributi e dunque è condizionato al regolare adempimento dei versamenti dovuti da parte della ditta, oltreché dal rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e delle altre disposizioni specificamente elencate dalla normativa. Ma per quanto interessa in questa sede, non ogni violazione formale che la ditta abbia posto in essere può condizionare la perdita del durc positivo, ma solo quelle violazioni che si siano concretizzate in una omissione contributiva. Tutta la norma infatti è costruita sulla regolarità dei versamenti dovuti, tanto è vero che il legislatore precisa anche che un minimo discostamento nei pagamenti del dovuto non impedisce il rilascio del durc e allo stesso modo quando il credito dell'istituto è contestato innanzi all'autorità giudiziaria, il durc si conserva, così come anche quando si sta adempiendo ad un piano di rateizzazione del dovuto.
Insomma la conservazione del durc o la sua perdita è condizionato alla regolarità contributiva, intesa come regolarità nei pagamenti del dovuto.
Nel caso di specie le violazioni contestate non inficiano minimamente i versamenti contributivi, non avendo determinato un versamento dei contributi inferiore al dovuto. Infatti il mancato invio del modello Dm10 relativo al luglio 2008 è dipeso solo da una svista, essendo stati regolarmente versati nei termini di legge(entro 1'8/9/2008)i contributi relativi ai lavoratori occupati, ciò per espressa affermazione dell' Pt 2 e prova del pagamento allegata dallo stesso istituto già nella memoria difensiva di primo grado. I dm10 ed 24 relativi ai mesi di novembre, dicembre 2010 e gennaio
2011 non erano dovuti, stante la sospensione dell'attività aziendale sin dal 19/10/2010.
Il fatto storico della sospensione dell'attività aziendale e la sua legittimità non sono stati contestati dall' Pt 2 e possono dirsi pacifici, per cui in tale periodo non essendo maturate retribuzioni da erogare e contributi da versare, non vi era necessità di inviare Dm10 ed F24. Anche in questo caso la ditta è incorsa in una omissione, ossia essa non ha tempestivamente comunicato la sospensione dell'attività, obbligatoria ai sensi dell'art 2 DL 352/78, come fatto rilevare dall'Pt 2 ma tale mancanza non si è tradotta in una omissione contributiva che possa incidere sulla dichiarazione di regolarità contributiva.
L'istituto vorrebbe invece condizionare il durc all'adempimento di qualsiasi obbligo giuridico ricadente sulla ditta in materia di lavoro, ma la norma è stata molto precisa nell'indicare specificamente quali violazioni, diverse dalle omissioni contributive, possono incidere sul durc(per esempio il mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro) e non qualsiasi violazione di disposizioni normative in materia di lavoro, che non incidano sulla corretta quantificazione e sul versamento dei contributi. Anche il DM 30/1/2015 che ha semplificato le procedure per il rilascio del durc, ha ribadito, all'art 3 intitolato “regolarità contributiva” che “La verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonche', i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive"
Dunque è la regolarità nei versamenti che condiziona l'emissione del durc e non qualsiasi violazione degli obblighi del datore di lavoro nei confronti dell' Pt 2 che non si sia tradotta anche in una omissione contributiva.
Si rileva comunque che la ditta ha risposto all'interlocuzione ricevuta dall' Pt_2 in data 31/5/2015, inviando il modello Dm10 mancante riferito a luglio 2008 e chiarendo di avere sospeso l'attività nei mesi di novembre e dicembre 2010 e gennaio 2011, in cui l'Pt 2 non aveva ricevuto né Dm 10 né
F24.
I fatti comunicati, in quanto non contestati dall' Pt_2 a prescindere dal fatto che la comunicazione formale di denuncia di sospensione dell'attività sia giunta solo nel novembre 2015, facevano venire meno l'obbligo contributivo per il periodo di sospensione, così diventando ininfluenti rispetto alla verifica di regolarità contributiva.
L'appello pertanto deve essere rigettato, non essendovi un valido motivo per negare la verifica positiva di regolarità contributiva e conseguentemente per revocare gli sgravi. Le spese seguono la soccombenza liquidate come dispositivo. Sull' Pt 2 grava l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Pt 2 Condanna l'Pt 2 alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti. Ulteriore contributo unificato a carico dell' Pt_2
Taranto, 12/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Todaro dott.ssa A. Lastella