Sentenza 16 febbraio 1968
Massime • 3
La legittimazione passiva spetta al soggetto, la cui sfera giuridica puo subire lesioni per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda giudiziale,dato il suo interesse giuridico ad impedire la potenziale lesione, resistendo in giudizio alla spiegata Azione.*
Nel caso di produzione in appello di documenti, che potevano essere esibiti in primo grado, il comma secondo dell'art. 345 cod.proc.civ., non impone al giudice di derogare al principio della soccombenza,regolatore dell'Onere delle spese giudiziali, ma gli conferisce, relativamente a queste, nell'ambito dell'art. 92 stesso codice,soltanto un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio non puo essere dedotto come motivo di annullamento della sentenza di merito in Sede di Cassazione ancorche non sorretto da alcuna motivazione. ( V. 989-63).*
Il requisito della novita di un documento, agli effetti della sua producibilita in appello,va apprezzato con riferimento alla circostanza storica della gia avvenuta o non avvenuta esibizione in primo grado onde, se l'esibizione di un dato documento in primo grado non abbia avuto luogo (il che si verifica anche nell'ipotesi che il documento venga, nel corso del giudizio di primo grado, ritirato, dopo essere stato temporaneamente prodotto, in guisa che il giudice non possa tenerne conto al momento della decisione), cio basta ad imprimere al documento stesso il carattere della novita, che lo rende producibile nel corso del giudizio di secondo grado. ( V. 1149-66, massima n. 322308 923-60).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/1968, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1968 |
Testo completo
La legittimazione passiva spetta al soggetto, la cui sfera giuridica puo subire lesioni per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda giudiziale,dato il suo interesse giuridico ad impedire la potenziale lesione, resistendo in giudizio alla spiegata Azione.*