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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1207\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino ER Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207\2024 R.G.; promossa da
c.f.: , Genova il 19/07/1983 Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Milazzo piazza Roma n.40 presso lo studio dell'avv. Isgrò Giuliana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
nata a [...] l'[...] ed elettivamente domiciliata in Marina di
Caronia, via Filosseno n. 13, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Fragale e
Giuseppina Bombara, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio;
scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni dalle stesse concordate.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2024, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con , in data Controparte_1
24/07/2010 in Milazzo, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2012). Per_1
Ha chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, avendo il
Tribunale omologato la separazione con decreto del 13.02.2017 pubblicato il
14.02.2017 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale.
Si è costituita , la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 21.03.2025 è fallito il tentativo di conciliazione. All'udienza del 4 aprile 2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Il collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, è documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata con decreto del 13.02.2017 pubblicato il 14.02.2017 la separazione personale e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
In ordine agli ulteriori profili, il Collegio prende atto che le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente. Le condizioni di cui alla suddetta scrittura non appaiono contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e della figlia nato dall'unione. Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Le spese del procedimento, considerato il raggiungimento dell'accordo in
2 corso di causa, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milazzo in data
24/07/2010 da e Parte_1 Controparte_1
, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune all'atto
[...]
N. 14 parte I - anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 13/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino ER) (dott. Antonino Orifici)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino ER Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207\2024 R.G.; promossa da
c.f.: , Genova il 19/07/1983 Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Milazzo piazza Roma n.40 presso lo studio dell'avv. Isgrò Giuliana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
nata a [...] l'[...] ed elettivamente domiciliata in Marina di
Caronia, via Filosseno n. 13, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Fragale e
Giuseppina Bombara, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio;
scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni dalle stesse concordate.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2024, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con , in data Controparte_1
24/07/2010 in Milazzo, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2012). Per_1
Ha chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, avendo il
Tribunale omologato la separazione con decreto del 13.02.2017 pubblicato il
14.02.2017 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale.
Si è costituita , la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 21.03.2025 è fallito il tentativo di conciliazione. All'udienza del 4 aprile 2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Il collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Inoltre, è documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata con decreto del 13.02.2017 pubblicato il 14.02.2017 la separazione personale e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
In ordine agli ulteriori profili, il Collegio prende atto che le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente. Le condizioni di cui alla suddetta scrittura non appaiono contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e della figlia nato dall'unione. Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Le spese del procedimento, considerato il raggiungimento dell'accordo in
2 corso di causa, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milazzo in data
24/07/2010 da e Parte_1 Controparte_1
, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune all'atto
[...]
N. 14 parte I - anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 13/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino ER) (dott. Antonino Orifici)
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