Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.5.2025 , nella causa iscritta al n. 5413 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Maria Cristina Callisto, e domiciliata presso quest'ultima in Benevento,
Via M. Planco 28, in virtù di mandato qui in calce
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in
Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. to Gabriele Morreale
Agnello ,giusta procura generali alle liti ,
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: omissione contributiva
1.
di essere stato sospeso dal lavoro dal 27.07.2010 e fino al
31.12.2010 e successivamente dall'1.1.2011 al 31.12.2011con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga;
che il non ha CP_1 provveduto al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate;
che il Tribunale di
Benevento ha ingiunto al il pagamento delle retribuzioni maturate e non CP_1 pagate per il periodo 27.7.2010 – 17.5.2014; che il datore ha omesso il versamento dei contributi;
ha chiesto di: “a) accertare e dichiarare che il Controparte_1
ha omesso di versare i contributi per il periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e
[...] da 1.8.2013 al 18.05.2014, in cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato e inquadramento come operaio – livello
4a del CCNL servizi ambientali Federambiente;
Firmato2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del , della rendita CP_1 vitalizia ex art. 13, l. 1338/62; 3) condannare il al Controparte_1 versamento all' dell'importo della riserva matematica, necessario per la CP_2 costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1; 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo di pronunciarsi sulla fondatezza delle domande attrici che riguardino la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/62..
. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Nel merito è pacifico e documentale che il ricorrente ha lavorato nel periodo indicato nel ricorso, che dal 27/07/2010 è stato sospeso unilateralmente e che il 17.5.2014 è stato licenziato.
Con Decreto ingiuntivo n.338 /2023 del21.7.2023 il Tribunale di Benevento ha ingiunto al il pagamento delle retribuzioni maturate dal 27.7.2010 al 17.5.2014 CP_1
Osserva il Tribunale che il principio della “automaticità delle prestazioni previdenziali” che, sancito in via generale dall'art. 2116 c.c., ispira il nostro ordinamento previdenziale ha l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro dal rapporto previdenziale intercorrente tra ente previdenziale ed assicurato, con trasferimento all'ente del pregiudizio derivante dal ritardo con cui la contribuzione viene recuperata, conferendosi a tale quota di contribuzione gli stessi effetti di quella presente nella posizione assicurativa e, al contempo, sollevando l'assicurato dal rischio dell'insolvenza del debitore, datore di lavoro, trasferendo il rischio di incapienza a carico dell'ente previdenziale. Tale principio già operante nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex rdl 1765 del 1935 e per le prestazioni previdenziali temporanee ex art. 27 rdl 636 del 1939, è stato reso concretamente operativo per le prestazioni pensionistiche dall'art. 40 l n. 153 del 1969, con rilevanza anche ai fini della misura della pensione con la modifica di cui all'art. 23 ter dl 267 del 1972 e poi con l'art. 3 dlgs 1992 n. 80.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass. S.U. n. 11199 del
2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e com'è stato recentemente chiarito da
Cass. n. 15120 del 2019 la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del 1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n.
15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del
2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018; in termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4676 del 22/02/2021).
Orbene, premesso che risulta documentato il rapporto di lavoro con il CP_1 nonché l'omissione contributiva, deve ritenersi sussistere il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva. In virtù dello svolgimento della prestazione di lavoro pregressa è sorto il diritto all'accredito della contribuzione utile per il periodo corrispondente. Il resistente, rimanendo contumace, non ha offerto alcuna CP_1 prova di aver provveduto a versare i contributi dovuti.
3.
Il ricorrente ha chiesto la costituzione di una rendita vitalizia.
In punto di diritto ai sensi dell'art. 13, comma 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338, prevede
“ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 r.d.l. 4 ottobre
1935 n. 1827, può chiedere all' di costituire, Controparte_2 nei casi previsti dal successivo comma 4, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.
I commi successivi disciplinano le modalità di costituzione della rendita mediante versamento della riserva matematica.
Il 5° comma, a sua volta, regola l'eventualità di azione esperita dal lavoratore: “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita
a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista dal comma quarto, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.
E' bene rammentare come la Corte di legittimità abbia in più occasioni affermato (cfr. Cass. 22/1/2015 n. 1179 e in motivazione, Cass. 7/2/2018 n. 2964) che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13.
Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la situazione giuridica soggettiva di cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, consiste nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
e tale diritto al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione decennale. La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta, infatti, un'ipotesi – di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria
è quello di cui all'art. 2946 c.c. (vedi Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n.
24768).
E' stato al riguardo chiarito che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (vedi Cass.
21/5/2012 n. 7987), situazione questa, indubbiamente ravvisabile nella fattispecie considerata.
Peraltro, sempre in conformità all'insegnamento della Suprema Corte, deve rimarcarsi che il venir meno del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali ed assistenziali,
e la consequenziale insorgenza del diritto alla prestazione risarcitoria, si verifica soltanto al maturarsi della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento dei contributi omessi.
Con riferimento all'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, a spese del datore di lavoro, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali , si è affermato che il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' , senza che rilevi la conoscenza o meno, CP_2 da parte del lavoratore, della omissione contributiva (vedi ex plurimis, Cass. S.U.
14/9/2017 n. 21302).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, accertate l'omissione contributiva e la prescrizione della contribuzione il deve essere condannato a risarcire il danno CP_1 da irregolarità contributiva in forma specifica, mediante versamento all' CP_2 dell'importo corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia in favore di parte ricorrente per il periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e da
1.8.2013 al 18.05.2014
4
Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate nella misura indicata CP_1 in dispositivo. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa CP_2 affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent.
n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1.accerta e dichiara che il ha omesso Controparte_1 di versare i contributi in favore di per il periodo Parte_1
01.08.2010 al 31.3.2013 e da 1.8.2013 al 18.05.2014, in cui il ricorrente è stato impiegato alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato e inquadramento come operaio – livello 4a del CCNL servizi ambientali Federambiente:
2.accerta e dichiara il diritto di alla costituzione, da parte Parte_1 del , della rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/62 in relazione al periodo CP_1
01.08.2010 al 31.3.2013 e da 1.8.2013 al 18.05.2014, e condanna il
[...]
al versamento all' dell'importo della Controparte_1 CP_2 riserva matematica, necessario per la costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa
3.condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.769,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge in favore di parte ricorrente;
4.compensa le spese fra la parte ricorrente e l' . CP_2
Benevento, 17.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari