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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott. Camillo Romandini CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Delle Donne CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 7429/2021, riservato in decisione all'udienza collegiale del 15.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.2.2025, vertente tra:
in persona del suo liquidatore CF Parte_1
P.IVA_1
CF Parte_2 C.F._1
CF questi Parte_3 C.F._2
ultimi quali fideiussori della prima
1 elett.te dom.ti in Napoli, piazza Bovio n. 22, presso lo studio degli Avvocati Antonio Motti e Silvia Taglialatela che li rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTI
E
, CF quale Controparte_1 P.IVA_2
cessionaria – in data 20.12.2017 - di un portafoglio di crediti da rappresentata dalla sua Controparte_2
procuratrice con rappresentanza in persona del suo CP_3
legale rapp.te, ora Controparte_4
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 Persona_1
Racc. 15653
elett.te dom.ta in Roma , via G. Paisiello n. 14/24, presso lo studio dell'Avvocato Giulia Radice, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento in appello e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
INTERVENUTA
2 E
in persona del suo Controparte_2
legale rapp.te
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.16676/2021, pubblicata in data 25.10.2021.
Conclusioni:
gli appellanti come da atto d'appello e come da note depositate in data odierna: 1) accertare e dichiarare che la banca non ha adeguatamente provato la propria pretesa creditoria non avendo la stessa depositato la documentazione necessaria per provare gli addebiti che hanno determinato il saldo del conto ordinario oggetto del ricorso per d.i.; in particolare l'appellata non ha provveduto al deposito delle presentazioni e contabili delle anticipazioni ivi regolate sul medesimo conto corrente per cui è causa. Per l'effetto, previo ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. dei documenti indicati nelle note 183, co.6, n.3 cpc depositate dalla difesa degli appellati nel corso del giudizio di
1° grado, disporre la rideterminazione del saldo e delle competenze trimestrali del conto oggetto di causa, secondo i
criteri sopra esposti e conformi alla normativa vigente;
2)
3 accertare e dichiarare comunque che le condizioni di cui al
citato contratto non presentano i requisiti imposti a pena di nullità dalla normativa vigente (artt. 1283, 1284, 1346 c.c. e
117, 118, 120 TUB). Disporre, pertanto, il ricalcolo delle competenze e del saldo del conto applicando, ove necessario, i tassi sostituivi BOT e la capitalizzazione semplice degli interessi, eliminando le commissioni di massimo scoperto, le commissioni succedanee e tutti gli ulteriori oneri e spese non validamente pattuiti;
accertare e dichiarare, a seguito di CTU,
l'entità del saldo finale del conto;
3) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti a titolo di commissioni massimo scoperto, commissioni sull'accordato e CIV non validamente pattuite con la correntista in violazione dell'art. 117 TUB e comunque applicate in modo difforme da quello consentito;
4) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale praticata dalla in dispregio dell'art. 7 della delibera CP_2
CICR 9.02.2000 e della successiva L. 147/2013; 5) accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni in peius effettate unilateralmente dalla delle condizioni economiche dei CP_2
conti in violazione della normativa vigente;
6) accertare,
dunque, –a mezzo di CTU- l'effettivo saldo e competenze del conto oggetto di causa nonché l'effettivo rapporto di dare- avere tra le parti, previa integrazione documentale da parte
4 della e rielaborazione del conto;
7) A seguito degli CP_2
accertamenti di cui sopra, disporre la compensazione tra le partite (rettificate) in dare e avere che dovessero risultare tra le parti;
8) le precedenti domande sono formulate anche per conto dei fideiussori rispetto ai quali si chiede altresì di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione in atti per violazione dell'articolo 2 della Legge n.287/1990, in quanto conforme allo schema predisposto dall'A.B.I.; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai Sigg.ri e Parte_2
9) condannare, infine, la parte convenuta al Pt_3
pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari. c) Condannare la parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari;
la società intervenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
5 1.Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna degli odierni appellanti al pagamento della somma di euro
273.946,59, oltre interessi e spese processuali, azionata con il ricorso monitorio da Il Controparte_2
ricorso è stato accolto dal Tribunale di Roma con il decreto ingiuntivo n. 18030/2016.
Il credito azionato era così distinto:
quanto a euro 24.323,57 per saldo debitorio del conto corrente n. 9140/7302.27, aperto dalla società Cogimm s.r.l. il 31.8.1999
e chiuso il 19.11.2015;
quanto a euro 249.623,02 per residuo debito del finanziamento n. 9140/741605767.27, concluso dalla medesima società il
24.6.2011 ed estinto il 20.11.2015; credito in relazione al quale i sig.ri e erano Parte_2 Parte_3
fideiussori sino all'importo di £ 850 miloni , poi elevato sino a
£ unmiliardo e mezzo.
A seguito dell'opposizione proposta dagli ingiunti, nel valido contraddittorio delle parti, istruita la causa con c.t.u., il
Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata nel presente giudizio ed in epigrafe indicata, ha così provveduto:
ha accolto l'opposizione revocando il titolo opposto;
6 ha condannato gli odierni appellanti al pagamento in favore della banca ricorrente della minor somma di euro 72.349,97 oltre interessi dalla domanda;
ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore della banca, previa loro compensazione per il 50%, ponendo a carico delle parti opponenti, le spese di c.t.u.
Il Tribunale ha premesso la tardività della sollevata questione di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa c.d. antitrust, perché proposta per la prima volta in comparsa conclusionale.
Inoltre, sulla scorta degli accertamenti contabili eseguiti dal c.t.u., ha statuito che il credito derivante dal finanziamento era risultato provato;
mentre era emerso il credito della correntista derivante dal conto corrente, per complessivi 172.827,03.
Pertanto, considerando le ritenute fiscali ed operata la compensazione con il credito della banca derivante dal finanziamento, seguiva la condanna quale su riassunta.
Avverso la sentenza, hanno proposto appello Cogimm s.r.l. ed i suoi fideiussori, nel valido contraddittorio con
[...]
lamentando: Controparte_2
7 l'erronea sottovalutazione da parte del Tribunale, nella ricostruzione dei rapposti di dare/avere tra le parti originati dal conto corrente, di una serie di addebiti illegittimi derivanti da anticipazioni regolate sul medesimo conto corrente;
e ciò nonostante gli opponenti avessero richiesto l' ordine alla banca, ex art. 210 c.p.c., anche dell'esibizione dei documenti relativi a tali anticipazioni;
l'erronea condivisione, da parte del Tribunale, del primo ricalcolo eseguito dal c.t.u., peraltro senza motivazione e nonostante tale calcolo fosse palesemente errato: la differente periodicità degli interessi debitori e creditori, pattuita in contratto sino all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000, era stata ritenuta adeguata con la sola pubblicazione dell'adeguamento in Gazzetta Ufficiale, mentre sarebbe stata necessaria una nuova pattuizione rispettosa dell'art. 7 della predetta delibera;
il Tribunale aveva omesso ogni motivazione in ordine all'eccepita nullità del “ corrispettivo sull'accordato”, pure computato dal c.t.u., ma in effetti privo di causa, con la conseguenza che anche l'addebito per euro 6.171,60 non sarebbe dovuto;
8 il Tribunale aveva fatto propria l'ipotesi di calcolo del c.t.u. in cui non erano stati espunti gli addebiti risultanti dall'illegittimo esercizio dello “ ius variandi”, cosicché erano stati ritenuti legittimi anche addebiti che viceversa non lo erano, in quanto non era emersa la prova della preventiva comunicazione da parte della banca di tassi di interesse peggiorativi rispetto a quelli inizialmente pattuiti;
la loro espunzione, contenuta nella seconda ipotesi di calcolo eseguita dal c.t.u., non era stata addottata dal primo Giudice;
erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'eccepita nullità delle fideiussioni.
Hanno pertanto così concluso:
rideterminare il saldo del conto, verificando dapprima le anticipazioni eseguite dalla banca sul conto corrente ed in ogni caso espungendo tutte le voci illegittime o non pattuite, tra cui commissioni di massimo scoperto, commissioni sull'accordato e CIV non pattuite;
accertare l'illegitttimità della capitalizzazione trimestrale e dello ius variandi;
disporre l'eventuale compensazione;
9 dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
La banca appellata è rimasta contumace.
E' intervenuta in giudizio quale cessionaria di Controparte_1
un portafoglio di crediti in blocco dalla banca originaria ricorrente, tra cui quello litigioso, la quale ha osservato che:
non risultava alcun conto anticipi regolato in conto corrente, come messo in risalto dal c.t.u. durante le operazioni peritali;
esso non era stato posto a base del ricorso monitorio, cosicché sarebbe stato onere della società correntista produrlo in causa, senza possibilità di ritenere che l'ordine di esibizione del
Tribunale si estendesse anche a tale conto anticipi;
non era necessario l'adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000 attraverso una nuova pattuzione;
le commissioni sull'accordato, a decorrere dal 17.2009, erano state previste in ossequio al d.l. 185/2008, cosicché non potevano rientrare negli addebiti illegittimi;
il mutuo chirografario non era nullo;
lo ius variandi era pattuito in contratto ed in concreto non aveva
10 condotto all'applicazione di alcun tasso peggiorativo;
l'eccezione di nullità delle fideiussioni era tardiva.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello e, nel caso di suo accoglimento, per la compensazione tra il credito della correntista ed il proprio debito verso la concludente.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa
Corte depositato in data 28.2.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
La società intervenuta ha depositato memorie conclusionali e tutte le parti costituite hanno depositato note sostitutive d'udienza, contenenti le rispettive definitive, conclusioni.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. E' infondato il motivo di appello attinente alla rivendicata nullità delle fideiussioni rilasciate dall'ing. e dalla Parte_2
prof. Pt_3
Tale questione è stata proposta per la prima volta nelle memorie conclusionali in primo grado, mentre sino all'udienza di 11 precisazione delle conclusioni del 20.4.2021 gli opponenti hanno concluso riportandosi alla citazione
Si tratta pertanto di questione posta per la prima volta nelle memorie destinate unicamente all'illustrazione delle rispettive difese delle parti e che non possono contenere domande nuove.
La sentenza impugnata è sul punto, pertanto, del tutto condivisibile.
Nella misura in cui gli appellanti hanno lamentato l'omesso rilievo d'ufficio da parte del Giudice delle fideiussioni o di talune loro clausole in quanto riproduttive del c.d. schema
A.B.I. e perciò restrittive della concorrenza, si osserva quanto segue.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi “nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa
Corte a presidio del principio processuale della domanda”: così
Cass. S.U. del 2021 n. 41944, proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa.
Tanto è vero che molto di recente la giurisprudenza di legittimità, a proposito del rilievo officioso delle nullità
negoziali in appello o in cassazione, ove non siano state rilevate
12 dal primo Giudice, ha subordinato tale rilievo alla circostanza che “i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”: Cass. del 2023 n. 20713, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso delle nullità in appello, per non avere la parte interessata – nel giudizio di primo grado – dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello A.B.I., né prodotto il modello medesimo.
Pertanto, nella specie, il motivo di nullità negoziale che ci occupa, proposto ben oltre la chiusura della fase processuale destinata alla completa esposizione del thema decidendum non può essere rilevata d'ufficio.
3.In ordine al primo motivo di appello, si osserva quanto segue.
Gli appellanti hanno lamentato che sul conto corrente erano regolate anche anticipazioni, che il c.t.u. ed in seguito il
Tribunale non avrebbero valutato nella ricostruzione del corretto saldo del conto.
La questione ha formato oggetto del contendere sin dallo svolgimento delle operazioni peritali, allorquando gli opponenti hanno chiesto al Tribunale che la questione fosse valutata dal
13 c.t.u., mentre il Tribunale l'ha esclusa dai quesiti, in quanto le anticipazioni sarebbero discese dal conto anticipi fatture, estraneo al ricorso monitorio.
Più in dettaglio gli appellanti, estrapolando i singoli addebiti presenti negli estratti conto, tutti aventi causale “addebito di competenze di sconto”, riferite alla “presentazione” di titoli in singole date, tutte individuate, hanno ritenuto che tali addebiti fossero da ricondurre ad un conto anticipi regolato in conto corrente e ne hanno pertanto richiesto la produzione alla banca.
Ritiene la Corte che si tratta di un assunto infondato.
Il conto corrente di corrispondenza è stato qualificato dalla giurisprudenza di legittimità quale negozio giuridico atipico, in quanto la banca assume l'obbligo di eseguire pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente, secondo le sue istruzioni, ma può anche mettere a disposizione somme, o con un apposito contratto con il correntista – come nel caso di un'apertura di credito – o per volontà della banca, come nel fido di fatto o nello sconto di effetti cambiari ( così Cass. del 2017
n. 2226).
Nel caso che ci occupa, la descrizione delle competenze si è
riferita al costo dello sconto dietro presentazione di effetti;
gli
14 opponenti ed odierni appellanti non ne hanno contestato la natura, non hanno contestato di aver presentato effetti per lo sconto, né hanno contestato l'addebito a seguito dello sconto di effetti;
neppure hanno richiamato previsioni contrattuali da cui potersi desumere che si trattava di un indebito.
Anzi, nel conto corrente era previsto l'interesse del 7,750 su
“fido”, che può ritenersi comprensivo del finanziamento per sconto di titoli, quindi per un ammontare determinato in relazione a ciascun titolo.
Nella misura in cui, anche al fine di un'eventuale compensazione, gli opponenti ed appellanti avessero ritenuto che fosse stato pattuito un autonomo contratto di anticipazione su titoli, avrebbero avuto l'onere di produrlo.
4.In ordine al secondo motivo, si osserva quanto segue.
Il conto corrente, stipulato il 27.7.1999, non prevedeva la pari periodicità degli interessi, rispettivamente debitori e creditori;
la banca si è adeguata alla delibera CICR del febbraio 2000 tramite pubblicazione in G.U. del 19.6.2000 della pari periodicità degli interessi ( pag. 15 sgg. della relazione).
Il c.t.u. ha eliminato la capitalizzazione dall'inizio del rapporto al 30.6.2000; l'ha calcolata sino al 1.1.2014, per poi eliminarla 15 dal 1.1.2014 alla notificazione della citazione;
ma ha svolto anche calcoli decurtando integralmente l'anatocismo.
Ritiene questa Corte, come già in numerosi precedenti, che non
è sufficiente l'adeguamento alla delibera CICR tramite la sola pubblicazione in G.U., dovendo invece le nuove condizioni essere espressamente sottoscritte dal correntista, non essendovi alcun dubbio che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi alla assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, comporti il peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, cosicché sarebbe stato necessario un nuovo accordo (Cass. Sez. I^ Ord. 7105/2020).
Del resto, tale orientamento è stato assunto dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 9140/20; Cass. n. 29420/20; Cass.
17634/21).
La sopravvivenza delle clausole anatocistiche precedenti rispetto alla delibera CICR era invero garantita dall'art. 25 secondo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Esso, nel modificare l'art. 120 t.u.b., aveva previsto che «il CICR
stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
16 interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 17.10.2000 n. 425, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l.
24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999
n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa.
17 Questa pronuncia di incostituzionalità - come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione ( Cass. 19 maggio 2020 n. 9140) - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si
è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n.
128, art. quinto comma).
Ma ciò che rileva non è l'aver inciso sull'adeguamento delle clausole, in quanto è evidente che esso era stato previsto sul presupposto che le clausole da adeguare fossero legittime;
rilevante
è invece l'affermazione per cui la Corte costituzionale ha escluso
«che la suddetta delega legittimasse una disciplina retroattiva e genericamente validante».
L'intervento caducatorio del Giudice delle leggi ha in tal modo riguardato proprio il regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo precedente all'entrata in vigore della delibera
CICR.
L'intervento del Giudice delle leggi ha comportato che, ai sensi dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 l. cost.11.3.1953 n. 1 e della legge di attuazione 11.3.1953 n. 53, è impedito al Giudice di tener conto della norma dichiarata illegittima costituzionalmente ed in particolare, di poter ritenere valide, a tutti gli effetti, le clausole anatocistiche pregresse.
18 In ordine all'effetto caducatorio e retroattivo delle pronunce di incostituzionalità, cfr. tra le tante Cass. S.U. del 2008 n.28545;
Cass. S.U. del 2008 n. 19495.
Invero, l'effetto di annullamento della norma è ex tunc e non residua, ad avviso di questa Corte, alcuna efficacia – né si potrebbe immaginare in qual modo – della norma, tale da consentirne il raffronto con la disciplina CICR, al fine di stabilire se quest'ultima sia o meno peggiorativa della precedente.
Il raffronto consentito dalla delibera CICR era evidentemente previsto tra clausole anatocistiche precedenti, ma valide in base alla legge vigente al tempo della loro stipula e clausole “ adeguate” alla delibera CICR.
Una volta che le clausole anatocistiche precedenti sono risultate espunte dall'ordinamento, poiché travolte dalla pronuncia di incostituzionalità della norma che ne aveva sancito la valida “ sopravvivenza”, è venuto meno uno dei due termini di raffronto previsti dalla delibera CICR ed è rimasto in vigore il solo divieto di anatocismo sanzionato dall'art. 1283 c.c.
Ne deriva che, rispetto ad esso, rispetto pertanto al divieto assoluto di anatocismo bancario, le clausole che avessero previsto la capitalizzazione periodica degli interessi, pur nella pari periodicità degli interessi debitori e creditori erano decisamente peggiorative: la loro previsione pertanto doveva essere preceduta dalla loro
19 apposita pattuizione tra le parti e non già dal mero adeguamento tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In tal modo ritiene la Corte di dare seguito all'orientamento già espresso dalla S.C. nella sentenza n. 2020 n. 9140, già richiamata.
Non ignora questa Corte che con 3 ordinanze “ gemelle” la S.C. si sia più di recente espressa in senso contrario ( cfr. Cass. nn. 5054,
5064, 8693 del 2024, tutte non massimate).
Esse, pur convenendo che le clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR fossero nulle in quanto vigeva il divieto assoluto di anatocismo, hanno ritenuto che la comparazione, ai fini dell'adeguamento, doveva esser fatta tra “ nuove “ e “ vecchie” condizioni contrattuali, non tra le nuove e quelle epurate da ogni forma di capitalizzazione;
ciò in quanto, se si operasse in tal modo,
“ la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che rispetto ad un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato…mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”.
Ritiene questo Collegio che, alla luce dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, più su esposta, le clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR debbano considerarsi del tutto caducate ed espunte dall'ordinamento, rendendo non più possibile alcun paragone con quelle successive alla delibera CICR, se non quello
20 suindicato;
conseguentemente, nel caso che ci occupa,
l'adeguamento non poteva che avvenire con una nuova pattuizione.
E' innegabile infatti che paragonare le “vecchie” clausole anatocistiche, vietate, con le nuove, al fine di valutare se queste ultime siano state o meno peggiorative implica conferire efficacia alle prime, viceversa ormai del tutto preclusa, prima di concludere quale forma di adeguamento fosse consentita.
Ne deriva che nessuna forma di anatocismo può riconoscersi, per tutta la durata del rapporto negoziale.
L'orientamento qui condiviso da questa Corte è stato, da ultimo, ribadito da Cass. del 2024 n.28215 e da Cass. del 2024 n. 11725.
5. Il terzo motivo è fondato, poiché l'addebito per commissione su accordato, seppur astrattamente corrisponda alla commissione sull'accordato disciplinata dal d.l. 185/2008, non risulta tuttavia pattuita, né in relazione alla somma accordata, né alla percentuale.
6. E' altresì fondato il motivo attinente allo ius variandi.
Esaminando l'art. 118 t.u.b., nella formulazione in vigore alla data della stipula del conto corrente, esso prevedeva:
la sua applicabilità quando in contratto fosse prevista un'apposita clausola approvata specificatamente dal cliente;
l'obbligo della banca di comunicare per iscritto al cliente, o
21 secondo altre modalità stabilite dal CICR ( mediante apposito avviso sulla G.U. o nei locali della Banca aperti al pubblico) le variazioni delle condizioni contrattuali in senso a lui sfavorevole, pena l'inefficacia delle clausole;
il diritto del cliente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, di recedere senza penalità dal contratto, ottenendo in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
Nel contratto in esame, lo ius variandi è pattuito all'art. 16.
Il c.t.u. nominato in primo grado ha rilevato che nella documentazione in atti non vi siano comunicazioni scritte effettuate dalla alla correntista aventi ad oggetto la CP_2
proposta di modifica unilaterale in pejus delle condizioni economiche del contratto, né la banca ha argomentato sul punto.
Devono pertanto sottrarsi gli interessi calcolati in peius rispetto alla previsione contrattuale.
7.Conclusivamente, ritiene la Corte che, in relazione al conto corrente, debba accedere al ricalcolo eseguito dal c.t.u. nel suo IV conteggio, (all.17a della c.t.u.) che riconosce un saldo creditore del c/c ordinario n.7302.27 alla data del 14.10.2016 di € 223.055,98,
facendo applicazione dei seguenti criteri:
22 l'esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo;
l'applicazione del tasso di interesse legale dall'effettiva operatività del conto, in difetto di forma scritta e sino al 30.08.1999;
l'applicazione, per il periodo successivo e sino all'estinzione del rapporto, dei tassi negoziali non peggiorativi risultanti dagli estratti conto bancari;
le variazioni del tasso d'interesse in melius per il correntista dei tassi d'interesse attivi e passivi praticate dalla banca;
la verifica dell'usura e la decurtazione per commissioni di massimo scoperto secondo gli stessi criteri già adottati dal Tribunale: uguali infatti erano i criteri per tali voci anche nel primo ricalcolo del c.t.u., adottato dal Tribunale e non specificamente impugnato.
Oltre a tale ricalcolo, da cui risulta il suddetto credito della correntista, deve aggiungersi l'ulteriore voce di credito di commissioni sull'accordato, per euro 6.171,60.
Pertanto, risultano nel complesso addebiti eseguiti dalla banca sul conto corrente, i quali vanno restituiti, nella misura di euro
223.055,98, più euro 6.171,60 e così nel complesso, nella misura di euro 229.227,58.
Da questo deve detrarsi il debito risultante dal conto corrente, al tempo della sua chiusura, pari ad euro 24.323,57, cosicché il credito
23 della correntista derivante dal conto corrente è pari ad euro
204.904,01.
Ciò esposto, è stato accertato dal c.t.u. il debito della correntista derivante dal finanziamento, pari ad euro € 249.623,02.
Operando la compensazione, residua il credito della banca per euro
44.719,01, al cui pagamento gli appellanti devono condannarsi in solido, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso monitorio, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, il rigetto dell'appello chiesto dalla società intervenuta, oppure la richiesta in subordine di compensazione ha comportato in ogni caso la conservazione della domanda di condanna al pagamento di somme, quale già proposta dalla cedente con il ricorso monitorio.
La questione delle ritenute fiscali affrontata dal c.t.u. è rimasta estranea alla domanda, cosicché non vi è luogo a provvedere sul punto.
Gli appellanti soccombenti devono condannarsi in solido al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore della società intervenute, liquidate come in dispositivo in base all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
24 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo già contenuta nella sentenza impugnata ed in parziale riforma di quest'ultima: condanna in solido gli appellanti , Controparte_5
nonché l'ing. e la prof. Parte_2 Pt_2
al pagamento in favore della Parte_3 Controparte_1
in persona della sua rappresentante negoziale
[...]
della somma di euro 44.719,01, oltre interessi Controparte_4
legali dal deposito del ricorso monitorio;
condanna in solido i predetti appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore di liquidate in Controparte_1
euro 9.500 per onorari oltre spese generali.
Roma, 15.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott. Camillo Romandini CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Delle Donne CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 7429/2021, riservato in decisione all'udienza collegiale del 15.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.2.2025, vertente tra:
in persona del suo liquidatore CF Parte_1
P.IVA_1
CF Parte_2 C.F._1
CF questi Parte_3 C.F._2
ultimi quali fideiussori della prima
1 elett.te dom.ti in Napoli, piazza Bovio n. 22, presso lo studio degli Avvocati Antonio Motti e Silvia Taglialatela che li rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTI
E
, CF quale Controparte_1 P.IVA_2
cessionaria – in data 20.12.2017 - di un portafoglio di crediti da rappresentata dalla sua Controparte_2
procuratrice con rappresentanza in persona del suo CP_3
legale rapp.te, ora Controparte_4
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 Persona_1
Racc. 15653
elett.te dom.ta in Roma , via G. Paisiello n. 14/24, presso lo studio dell'Avvocato Giulia Radice, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento in appello e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
INTERVENUTA
2 E
in persona del suo Controparte_2
legale rapp.te
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.16676/2021, pubblicata in data 25.10.2021.
Conclusioni:
gli appellanti come da atto d'appello e come da note depositate in data odierna: 1) accertare e dichiarare che la banca non ha adeguatamente provato la propria pretesa creditoria non avendo la stessa depositato la documentazione necessaria per provare gli addebiti che hanno determinato il saldo del conto ordinario oggetto del ricorso per d.i.; in particolare l'appellata non ha provveduto al deposito delle presentazioni e contabili delle anticipazioni ivi regolate sul medesimo conto corrente per cui è causa. Per l'effetto, previo ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. dei documenti indicati nelle note 183, co.6, n.3 cpc depositate dalla difesa degli appellati nel corso del giudizio di
1° grado, disporre la rideterminazione del saldo e delle competenze trimestrali del conto oggetto di causa, secondo i
criteri sopra esposti e conformi alla normativa vigente;
2)
3 accertare e dichiarare comunque che le condizioni di cui al
citato contratto non presentano i requisiti imposti a pena di nullità dalla normativa vigente (artt. 1283, 1284, 1346 c.c. e
117, 118, 120 TUB). Disporre, pertanto, il ricalcolo delle competenze e del saldo del conto applicando, ove necessario, i tassi sostituivi BOT e la capitalizzazione semplice degli interessi, eliminando le commissioni di massimo scoperto, le commissioni succedanee e tutti gli ulteriori oneri e spese non validamente pattuiti;
accertare e dichiarare, a seguito di CTU,
l'entità del saldo finale del conto;
3) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti a titolo di commissioni massimo scoperto, commissioni sull'accordato e CIV non validamente pattuite con la correntista in violazione dell'art. 117 TUB e comunque applicate in modo difforme da quello consentito;
4) accertare e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale praticata dalla in dispregio dell'art. 7 della delibera CP_2
CICR 9.02.2000 e della successiva L. 147/2013; 5) accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni in peius effettate unilateralmente dalla delle condizioni economiche dei CP_2
conti in violazione della normativa vigente;
6) accertare,
dunque, –a mezzo di CTU- l'effettivo saldo e competenze del conto oggetto di causa nonché l'effettivo rapporto di dare- avere tra le parti, previa integrazione documentale da parte
4 della e rielaborazione del conto;
7) A seguito degli CP_2
accertamenti di cui sopra, disporre la compensazione tra le partite (rettificate) in dare e avere che dovessero risultare tra le parti;
8) le precedenti domande sono formulate anche per conto dei fideiussori rispetto ai quali si chiede altresì di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione in atti per violazione dell'articolo 2 della Legge n.287/1990, in quanto conforme allo schema predisposto dall'A.B.I.; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai Sigg.ri e Parte_2
9) condannare, infine, la parte convenuta al Pt_3
pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari. c) Condannare la parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari;
la società intervenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
5 1.Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna degli odierni appellanti al pagamento della somma di euro
273.946,59, oltre interessi e spese processuali, azionata con il ricorso monitorio da Il Controparte_2
ricorso è stato accolto dal Tribunale di Roma con il decreto ingiuntivo n. 18030/2016.
Il credito azionato era così distinto:
quanto a euro 24.323,57 per saldo debitorio del conto corrente n. 9140/7302.27, aperto dalla società Cogimm s.r.l. il 31.8.1999
e chiuso il 19.11.2015;
quanto a euro 249.623,02 per residuo debito del finanziamento n. 9140/741605767.27, concluso dalla medesima società il
24.6.2011 ed estinto il 20.11.2015; credito in relazione al quale i sig.ri e erano Parte_2 Parte_3
fideiussori sino all'importo di £ 850 miloni , poi elevato sino a
£ unmiliardo e mezzo.
A seguito dell'opposizione proposta dagli ingiunti, nel valido contraddittorio delle parti, istruita la causa con c.t.u., il
Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata nel presente giudizio ed in epigrafe indicata, ha così provveduto:
ha accolto l'opposizione revocando il titolo opposto;
6 ha condannato gli odierni appellanti al pagamento in favore della banca ricorrente della minor somma di euro 72.349,97 oltre interessi dalla domanda;
ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore della banca, previa loro compensazione per il 50%, ponendo a carico delle parti opponenti, le spese di c.t.u.
Il Tribunale ha premesso la tardività della sollevata questione di nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa c.d. antitrust, perché proposta per la prima volta in comparsa conclusionale.
Inoltre, sulla scorta degli accertamenti contabili eseguiti dal c.t.u., ha statuito che il credito derivante dal finanziamento era risultato provato;
mentre era emerso il credito della correntista derivante dal conto corrente, per complessivi 172.827,03.
Pertanto, considerando le ritenute fiscali ed operata la compensazione con il credito della banca derivante dal finanziamento, seguiva la condanna quale su riassunta.
Avverso la sentenza, hanno proposto appello Cogimm s.r.l. ed i suoi fideiussori, nel valido contraddittorio con
[...]
lamentando: Controparte_2
7 l'erronea sottovalutazione da parte del Tribunale, nella ricostruzione dei rapposti di dare/avere tra le parti originati dal conto corrente, di una serie di addebiti illegittimi derivanti da anticipazioni regolate sul medesimo conto corrente;
e ciò nonostante gli opponenti avessero richiesto l' ordine alla banca, ex art. 210 c.p.c., anche dell'esibizione dei documenti relativi a tali anticipazioni;
l'erronea condivisione, da parte del Tribunale, del primo ricalcolo eseguito dal c.t.u., peraltro senza motivazione e nonostante tale calcolo fosse palesemente errato: la differente periodicità degli interessi debitori e creditori, pattuita in contratto sino all'entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000, era stata ritenuta adeguata con la sola pubblicazione dell'adeguamento in Gazzetta Ufficiale, mentre sarebbe stata necessaria una nuova pattuizione rispettosa dell'art. 7 della predetta delibera;
il Tribunale aveva omesso ogni motivazione in ordine all'eccepita nullità del “ corrispettivo sull'accordato”, pure computato dal c.t.u., ma in effetti privo di causa, con la conseguenza che anche l'addebito per euro 6.171,60 non sarebbe dovuto;
8 il Tribunale aveva fatto propria l'ipotesi di calcolo del c.t.u. in cui non erano stati espunti gli addebiti risultanti dall'illegittimo esercizio dello “ ius variandi”, cosicché erano stati ritenuti legittimi anche addebiti che viceversa non lo erano, in quanto non era emersa la prova della preventiva comunicazione da parte della banca di tassi di interesse peggiorativi rispetto a quelli inizialmente pattuiti;
la loro espunzione, contenuta nella seconda ipotesi di calcolo eseguita dal c.t.u., non era stata addottata dal primo Giudice;
erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'eccepita nullità delle fideiussioni.
Hanno pertanto così concluso:
rideterminare il saldo del conto, verificando dapprima le anticipazioni eseguite dalla banca sul conto corrente ed in ogni caso espungendo tutte le voci illegittime o non pattuite, tra cui commissioni di massimo scoperto, commissioni sull'accordato e CIV non pattuite;
accertare l'illegitttimità della capitalizzazione trimestrale e dello ius variandi;
disporre l'eventuale compensazione;
9 dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
La banca appellata è rimasta contumace.
E' intervenuta in giudizio quale cessionaria di Controparte_1
un portafoglio di crediti in blocco dalla banca originaria ricorrente, tra cui quello litigioso, la quale ha osservato che:
non risultava alcun conto anticipi regolato in conto corrente, come messo in risalto dal c.t.u. durante le operazioni peritali;
esso non era stato posto a base del ricorso monitorio, cosicché sarebbe stato onere della società correntista produrlo in causa, senza possibilità di ritenere che l'ordine di esibizione del
Tribunale si estendesse anche a tale conto anticipi;
non era necessario l'adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000 attraverso una nuova pattuzione;
le commissioni sull'accordato, a decorrere dal 17.2009, erano state previste in ossequio al d.l. 185/2008, cosicché non potevano rientrare negli addebiti illegittimi;
il mutuo chirografario non era nullo;
lo ius variandi era pattuito in contratto ed in concreto non aveva
10 condotto all'applicazione di alcun tasso peggiorativo;
l'eccezione di nullità delle fideiussioni era tardiva.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello e, nel caso di suo accoglimento, per la compensazione tra il credito della correntista ed il proprio debito verso la concludente.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa
Corte depositato in data 28.2.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
La società intervenuta ha depositato memorie conclusionali e tutte le parti costituite hanno depositato note sostitutive d'udienza, contenenti le rispettive definitive, conclusioni.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. E' infondato il motivo di appello attinente alla rivendicata nullità delle fideiussioni rilasciate dall'ing. e dalla Parte_2
prof. Pt_3
Tale questione è stata proposta per la prima volta nelle memorie conclusionali in primo grado, mentre sino all'udienza di 11 precisazione delle conclusioni del 20.4.2021 gli opponenti hanno concluso riportandosi alla citazione
Si tratta pertanto di questione posta per la prima volta nelle memorie destinate unicamente all'illustrazione delle rispettive difese delle parti e che non possono contenere domande nuove.
La sentenza impugnata è sul punto, pertanto, del tutto condivisibile.
Nella misura in cui gli appellanti hanno lamentato l'omesso rilievo d'ufficio da parte del Giudice delle fideiussioni o di talune loro clausole in quanto riproduttive del c.d. schema
A.B.I. e perciò restrittive della concorrenza, si osserva quanto segue.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi “nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa
Corte a presidio del principio processuale della domanda”: così
Cass. S.U. del 2021 n. 41944, proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa.
Tanto è vero che molto di recente la giurisprudenza di legittimità, a proposito del rilievo officioso delle nullità
negoziali in appello o in cassazione, ove non siano state rilevate
12 dal primo Giudice, ha subordinato tale rilievo alla circostanza che “i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”: Cass. del 2023 n. 20713, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso delle nullità in appello, per non avere la parte interessata – nel giudizio di primo grado – dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello A.B.I., né prodotto il modello medesimo.
Pertanto, nella specie, il motivo di nullità negoziale che ci occupa, proposto ben oltre la chiusura della fase processuale destinata alla completa esposizione del thema decidendum non può essere rilevata d'ufficio.
3.In ordine al primo motivo di appello, si osserva quanto segue.
Gli appellanti hanno lamentato che sul conto corrente erano regolate anche anticipazioni, che il c.t.u. ed in seguito il
Tribunale non avrebbero valutato nella ricostruzione del corretto saldo del conto.
La questione ha formato oggetto del contendere sin dallo svolgimento delle operazioni peritali, allorquando gli opponenti hanno chiesto al Tribunale che la questione fosse valutata dal
13 c.t.u., mentre il Tribunale l'ha esclusa dai quesiti, in quanto le anticipazioni sarebbero discese dal conto anticipi fatture, estraneo al ricorso monitorio.
Più in dettaglio gli appellanti, estrapolando i singoli addebiti presenti negli estratti conto, tutti aventi causale “addebito di competenze di sconto”, riferite alla “presentazione” di titoli in singole date, tutte individuate, hanno ritenuto che tali addebiti fossero da ricondurre ad un conto anticipi regolato in conto corrente e ne hanno pertanto richiesto la produzione alla banca.
Ritiene la Corte che si tratta di un assunto infondato.
Il conto corrente di corrispondenza è stato qualificato dalla giurisprudenza di legittimità quale negozio giuridico atipico, in quanto la banca assume l'obbligo di eseguire pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente, secondo le sue istruzioni, ma può anche mettere a disposizione somme, o con un apposito contratto con il correntista – come nel caso di un'apertura di credito – o per volontà della banca, come nel fido di fatto o nello sconto di effetti cambiari ( così Cass. del 2017
n. 2226).
Nel caso che ci occupa, la descrizione delle competenze si è
riferita al costo dello sconto dietro presentazione di effetti;
gli
14 opponenti ed odierni appellanti non ne hanno contestato la natura, non hanno contestato di aver presentato effetti per lo sconto, né hanno contestato l'addebito a seguito dello sconto di effetti;
neppure hanno richiamato previsioni contrattuali da cui potersi desumere che si trattava di un indebito.
Anzi, nel conto corrente era previsto l'interesse del 7,750 su
“fido”, che può ritenersi comprensivo del finanziamento per sconto di titoli, quindi per un ammontare determinato in relazione a ciascun titolo.
Nella misura in cui, anche al fine di un'eventuale compensazione, gli opponenti ed appellanti avessero ritenuto che fosse stato pattuito un autonomo contratto di anticipazione su titoli, avrebbero avuto l'onere di produrlo.
4.In ordine al secondo motivo, si osserva quanto segue.
Il conto corrente, stipulato il 27.7.1999, non prevedeva la pari periodicità degli interessi, rispettivamente debitori e creditori;
la banca si è adeguata alla delibera CICR del febbraio 2000 tramite pubblicazione in G.U. del 19.6.2000 della pari periodicità degli interessi ( pag. 15 sgg. della relazione).
Il c.t.u. ha eliminato la capitalizzazione dall'inizio del rapporto al 30.6.2000; l'ha calcolata sino al 1.1.2014, per poi eliminarla 15 dal 1.1.2014 alla notificazione della citazione;
ma ha svolto anche calcoli decurtando integralmente l'anatocismo.
Ritiene questa Corte, come già in numerosi precedenti, che non
è sufficiente l'adeguamento alla delibera CICR tramite la sola pubblicazione in G.U., dovendo invece le nuove condizioni essere espressamente sottoscritte dal correntista, non essendovi alcun dubbio che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi alla assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, comporti il peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, cosicché sarebbe stato necessario un nuovo accordo (Cass. Sez. I^ Ord. 7105/2020).
Del resto, tale orientamento è stato assunto dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 9140/20; Cass. n. 29420/20; Cass.
17634/21).
La sopravvivenza delle clausole anatocistiche precedenti rispetto alla delibera CICR era invero garantita dall'art. 25 secondo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
Esso, nel modificare l'art. 120 t.u.b., aveva previsto che «il CICR
stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
16 interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Inoltre, il medesimo art. 25, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».
Successivamente all'emanazione della delibera CICR è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 17.10.2000 n. 425, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l.
24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999
n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa.
17 Questa pronuncia di incostituzionalità - come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione ( Cass. 19 maggio 2020 n. 9140) - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si
è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n.
128, art. quinto comma).
Ma ciò che rileva non è l'aver inciso sull'adeguamento delle clausole, in quanto è evidente che esso era stato previsto sul presupposto che le clausole da adeguare fossero legittime;
rilevante
è invece l'affermazione per cui la Corte costituzionale ha escluso
«che la suddetta delega legittimasse una disciplina retroattiva e genericamente validante».
L'intervento caducatorio del Giudice delle leggi ha in tal modo riguardato proprio il regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo precedente all'entrata in vigore della delibera
CICR.
L'intervento del Giudice delle leggi ha comportato che, ai sensi dell'art. 136 Cost., dell'art. 1 l. cost.11.3.1953 n. 1 e della legge di attuazione 11.3.1953 n. 53, è impedito al Giudice di tener conto della norma dichiarata illegittima costituzionalmente ed in particolare, di poter ritenere valide, a tutti gli effetti, le clausole anatocistiche pregresse.
18 In ordine all'effetto caducatorio e retroattivo delle pronunce di incostituzionalità, cfr. tra le tante Cass. S.U. del 2008 n.28545;
Cass. S.U. del 2008 n. 19495.
Invero, l'effetto di annullamento della norma è ex tunc e non residua, ad avviso di questa Corte, alcuna efficacia – né si potrebbe immaginare in qual modo – della norma, tale da consentirne il raffronto con la disciplina CICR, al fine di stabilire se quest'ultima sia o meno peggiorativa della precedente.
Il raffronto consentito dalla delibera CICR era evidentemente previsto tra clausole anatocistiche precedenti, ma valide in base alla legge vigente al tempo della loro stipula e clausole “ adeguate” alla delibera CICR.
Una volta che le clausole anatocistiche precedenti sono risultate espunte dall'ordinamento, poiché travolte dalla pronuncia di incostituzionalità della norma che ne aveva sancito la valida “ sopravvivenza”, è venuto meno uno dei due termini di raffronto previsti dalla delibera CICR ed è rimasto in vigore il solo divieto di anatocismo sanzionato dall'art. 1283 c.c.
Ne deriva che, rispetto ad esso, rispetto pertanto al divieto assoluto di anatocismo bancario, le clausole che avessero previsto la capitalizzazione periodica degli interessi, pur nella pari periodicità degli interessi debitori e creditori erano decisamente peggiorative: la loro previsione pertanto doveva essere preceduta dalla loro
19 apposita pattuizione tra le parti e non già dal mero adeguamento tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In tal modo ritiene la Corte di dare seguito all'orientamento già espresso dalla S.C. nella sentenza n. 2020 n. 9140, già richiamata.
Non ignora questa Corte che con 3 ordinanze “ gemelle” la S.C. si sia più di recente espressa in senso contrario ( cfr. Cass. nn. 5054,
5064, 8693 del 2024, tutte non massimate).
Esse, pur convenendo che le clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR fossero nulle in quanto vigeva il divieto assoluto di anatocismo, hanno ritenuto che la comparazione, ai fini dell'adeguamento, doveva esser fatta tra “ nuove “ e “ vecchie” condizioni contrattuali, non tra le nuove e quelle epurate da ogni forma di capitalizzazione;
ciò in quanto, se si operasse in tal modo,
“ la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che rispetto ad un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato…mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”.
Ritiene questo Collegio che, alla luce dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, più su esposta, le clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR debbano considerarsi del tutto caducate ed espunte dall'ordinamento, rendendo non più possibile alcun paragone con quelle successive alla delibera CICR, se non quello
20 suindicato;
conseguentemente, nel caso che ci occupa,
l'adeguamento non poteva che avvenire con una nuova pattuizione.
E' innegabile infatti che paragonare le “vecchie” clausole anatocistiche, vietate, con le nuove, al fine di valutare se queste ultime siano state o meno peggiorative implica conferire efficacia alle prime, viceversa ormai del tutto preclusa, prima di concludere quale forma di adeguamento fosse consentita.
Ne deriva che nessuna forma di anatocismo può riconoscersi, per tutta la durata del rapporto negoziale.
L'orientamento qui condiviso da questa Corte è stato, da ultimo, ribadito da Cass. del 2024 n.28215 e da Cass. del 2024 n. 11725.
5. Il terzo motivo è fondato, poiché l'addebito per commissione su accordato, seppur astrattamente corrisponda alla commissione sull'accordato disciplinata dal d.l. 185/2008, non risulta tuttavia pattuita, né in relazione alla somma accordata, né alla percentuale.
6. E' altresì fondato il motivo attinente allo ius variandi.
Esaminando l'art. 118 t.u.b., nella formulazione in vigore alla data della stipula del conto corrente, esso prevedeva:
la sua applicabilità quando in contratto fosse prevista un'apposita clausola approvata specificatamente dal cliente;
l'obbligo della banca di comunicare per iscritto al cliente, o
21 secondo altre modalità stabilite dal CICR ( mediante apposito avviso sulla G.U. o nei locali della Banca aperti al pubblico) le variazioni delle condizioni contrattuali in senso a lui sfavorevole, pena l'inefficacia delle clausole;
il diritto del cliente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, di recedere senza penalità dal contratto, ottenendo in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
Nel contratto in esame, lo ius variandi è pattuito all'art. 16.
Il c.t.u. nominato in primo grado ha rilevato che nella documentazione in atti non vi siano comunicazioni scritte effettuate dalla alla correntista aventi ad oggetto la CP_2
proposta di modifica unilaterale in pejus delle condizioni economiche del contratto, né la banca ha argomentato sul punto.
Devono pertanto sottrarsi gli interessi calcolati in peius rispetto alla previsione contrattuale.
7.Conclusivamente, ritiene la Corte che, in relazione al conto corrente, debba accedere al ricalcolo eseguito dal c.t.u. nel suo IV conteggio, (all.17a della c.t.u.) che riconosce un saldo creditore del c/c ordinario n.7302.27 alla data del 14.10.2016 di € 223.055,98,
facendo applicazione dei seguenti criteri:
22 l'esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo;
l'applicazione del tasso di interesse legale dall'effettiva operatività del conto, in difetto di forma scritta e sino al 30.08.1999;
l'applicazione, per il periodo successivo e sino all'estinzione del rapporto, dei tassi negoziali non peggiorativi risultanti dagli estratti conto bancari;
le variazioni del tasso d'interesse in melius per il correntista dei tassi d'interesse attivi e passivi praticate dalla banca;
la verifica dell'usura e la decurtazione per commissioni di massimo scoperto secondo gli stessi criteri già adottati dal Tribunale: uguali infatti erano i criteri per tali voci anche nel primo ricalcolo del c.t.u., adottato dal Tribunale e non specificamente impugnato.
Oltre a tale ricalcolo, da cui risulta il suddetto credito della correntista, deve aggiungersi l'ulteriore voce di credito di commissioni sull'accordato, per euro 6.171,60.
Pertanto, risultano nel complesso addebiti eseguiti dalla banca sul conto corrente, i quali vanno restituiti, nella misura di euro
223.055,98, più euro 6.171,60 e così nel complesso, nella misura di euro 229.227,58.
Da questo deve detrarsi il debito risultante dal conto corrente, al tempo della sua chiusura, pari ad euro 24.323,57, cosicché il credito
23 della correntista derivante dal conto corrente è pari ad euro
204.904,01.
Ciò esposto, è stato accertato dal c.t.u. il debito della correntista derivante dal finanziamento, pari ad euro € 249.623,02.
Operando la compensazione, residua il credito della banca per euro
44.719,01, al cui pagamento gli appellanti devono condannarsi in solido, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso monitorio, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, il rigetto dell'appello chiesto dalla società intervenuta, oppure la richiesta in subordine di compensazione ha comportato in ogni caso la conservazione della domanda di condanna al pagamento di somme, quale già proposta dalla cedente con il ricorso monitorio.
La questione delle ritenute fiscali affrontata dal c.t.u. è rimasta estranea alla domanda, cosicché non vi è luogo a provvedere sul punto.
Gli appellanti soccombenti devono condannarsi in solido al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore della società intervenute, liquidate come in dispositivo in base all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
24 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo già contenuta nella sentenza impugnata ed in parziale riforma di quest'ultima: condanna in solido gli appellanti , Controparte_5
nonché l'ing. e la prof. Parte_2 Pt_2
al pagamento in favore della Parte_3 Controparte_1
in persona della sua rappresentante negoziale
[...]
della somma di euro 44.719,01, oltre interessi Controparte_4
legali dal deposito del ricorso monitorio;
condanna in solido i predetti appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore di liquidate in Controparte_1
euro 9.500 per onorari oltre spese generali.
Roma, 15.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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