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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3948/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
quali eredi di con l'avv. Valerio De Cataldis;
[...] Persona_1
ricorrenti
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.4.2024, – al cui decesso, Persona_1
intervenuto in corso di causa, subentravano in giudizio gli eredi in epigrafe
– chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 22.3.2022 e il 23.6.2023 ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
1 domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi la inammissibilità della domanda,
formulata nell'“atto di intervento e comparsa di costituzione” del
2.10.2024, di condanna dell alla erogazione della rendita a favore dei CP_1
superstiti e dell'assegno funerario ex art. 85 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.
Trattandosi infatti, come precisato nel suddetto atto, di domanda formulata iure proprio, la stessa si rivela inammissibile sia perché non è
stata proposta (né ovviamente era proponibile) nel ricorso introduttivo del presente giudizio, bensì soltanto nel corso dello stesso, sia perché non risulta preceduta dalla relativa domanda amministrativa, costituente condizione di proponibilità di quella giudiziale.
La domanda ora in esame deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
La domanda di erogazione dell'indennizzo del danno biologico è invece fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così la parte istante esonerata dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata
2 malattia (carcinoma polmonare) aveva natura professionale e determinava un danno biologico permanente in misura del 80% con decorrenza dal 28.5.2023 e sino al decesso dell'originario istante,
sopravvenuto il 21.9.2024.
Ne consegue il diritto degli eredi alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16%, con decorrenza dalla data della seconda domanda amministrativa (23.6.2023) e sino al decesso dell'originario istante.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto di all'indennizzo in rendita del danno Persona_1
biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 80% e condanna l' a corrispondere in favore degli istanti quali eredi i relativi CP_1
ratei con decorrenza dal 23.6.2023 e sino al 21.9.2024, oltre interessi legali
3 e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; dichiara nel resto inammissibile la domanda;
condanna l' a rifondere agli istanti le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Valerio De
Cataldis.
Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3948/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
quali eredi di con l'avv. Valerio De Cataldis;
[...] Persona_1
ricorrenti
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.4.2024, – al cui decesso, Persona_1
intervenuto in corso di causa, subentravano in giudizio gli eredi in epigrafe
– chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 22.3.2022 e il 23.6.2023 ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
1 domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi la inammissibilità della domanda,
formulata nell'“atto di intervento e comparsa di costituzione” del
2.10.2024, di condanna dell alla erogazione della rendita a favore dei CP_1
superstiti e dell'assegno funerario ex art. 85 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.
Trattandosi infatti, come precisato nel suddetto atto, di domanda formulata iure proprio, la stessa si rivela inammissibile sia perché non è
stata proposta (né ovviamente era proponibile) nel ricorso introduttivo del presente giudizio, bensì soltanto nel corso dello stesso, sia perché non risulta preceduta dalla relativa domanda amministrativa, costituente condizione di proponibilità di quella giudiziale.
La domanda ora in esame deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
La domanda di erogazione dell'indennizzo del danno biologico è invece fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così la parte istante esonerata dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata
2 malattia (carcinoma polmonare) aveva natura professionale e determinava un danno biologico permanente in misura del 80% con decorrenza dal 28.5.2023 e sino al decesso dell'originario istante,
sopravvenuto il 21.9.2024.
Ne consegue il diritto degli eredi alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16%, con decorrenza dalla data della seconda domanda amministrativa (23.6.2023) e sino al decesso dell'originario istante.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto di all'indennizzo in rendita del danno Persona_1
biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 80% e condanna l' a corrispondere in favore degli istanti quali eredi i relativi CP_1
ratei con decorrenza dal 23.6.2023 e sino al 21.9.2024, oltre interessi legali
3 e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; dichiara nel resto inammissibile la domanda;
condanna l' a rifondere agli istanti le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Valerio De
Cataldis.
Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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