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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1399/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1399/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Massimiliano Ferretti;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Massimo Manfredini;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note scritte depositate per l'udienza del 19.06.2025 in trattazione scritta.
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 07.10.2017 e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Con provvedimento in data 22/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.06.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 19.06.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti come modificate con le note scritte depositate per l'udienza del 19.06.2025 in trattazione scritta, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 07.10.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 321 P. 1 anno 2017.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale resterà nella disponibilità e la Sig.ra dovrà CP_1 Parte_1 fissare altrove la propria residenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di omologa dell'accordo di separazione;
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo Persona_1 quanto previsto dalle norme che regolano l'affidamento condiviso con collocazione prevalente e residenza dello stesso presso la madre con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
a) Ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre e nel rispetto dei suoi impegni scolastici e sportivi.
b) Il Sig. allorquando avviato settimanalmente al lavoro con turno mattutino CP_1 dalle ore 07:30 alle ore 13:30, potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì andandolo a prendere all'asilo al termine degli impegni scolastici per poi riportarlo all'asilo la mattina successiva;
c) Il Sig. allorquando avviato settimanalmente al lavoro con turno pomeridiano CP_1 dalle ore 13:30 alle ore 19:30, potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì andandolo a prendere all'asilo o, in caso di suo impedimento, facendolo prendere all'asilo dai propri genitori per poi riportarlo all'asilo la mattina successiva;
d) Il Sig. oltre quanto previsto ai punti che precedono, potrà vedere e tenere CP_1 con sé il figlio ogni settimana alternativamente il sabato o la domenica concordandolo preventivamente con la Sig.ra sulla base delle rispettive necessità. Parte_1
e) Quanto al periodo di vacanze natalizie, i ragazzi staranno ad anni alterni - con il padre il giorno 25 dicembre;
- con la madre il giorno 26 dicembre;
- con la madre il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- con il padre il 6 gennaio;
sempre - con il padre ininterrottamente dal 27 al 30 dicembre - con la madre ininterrottamente dal 2 al 5 gennaio;
f) I genitori dovranno concordare tra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi che i figli trascorreranno con il padre o con la madre durante le vacanze estive che si intenderanno comprese tra il primo giugno ed il trenta settembre di ogni anno e, esclusi i periodi che saranno specificamente indicati quali ferie estive, per tutto il resto dell'anno il diritto di visita sarà disciplinato come indicato nei punti che precedono;
g) Le altre festività principali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con il padre o con la madre;
4) Il Sig. corrisponderà mensilmente in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
[...]
5) Il Sig. dovrà provvedere alla corresponsione in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di cui al punto che precede a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 (Venti) di ogni mese sul conto corrente dalla medesima acceso presso l'Istituto
“Poste Italiane S.p.A.” contraddistinto dal seguente codice IBAN: [...];
6) L'importo dell'assegno unico per la famiglia che attualmente percepisce mensilmente il Sig. sarà dal medesimo corrisposto integralmente in favore della Sig.ra CP_1 Pt_1 la quale, all'esito della separazione, provvederà a richiederlo autonomamente
[...] trattenendosi comunque l'intero importo;
7) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio qualificate come tali secondo linee guida saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
8) Il Sig. si farà carico in via esclusiva del pagamento delle spese necessarie CP_1 affinché il figlio continui a frequentare l'asilo; Per_1
9) il Sig. presta sin d'ora il proprio consenso a trasferire a titolo gratuito il 50% CP_1 di sua proprietà dell'autovettura Fiat “Panda” targata FV217ES in favore della Sig.ra Pt_1
[...]
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 19.06.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1399/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Massimiliano Ferretti;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Massimo Manfredini;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note scritte depositate per l'udienza del 19.06.2025 in trattazione scritta.
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 07.10.2017 e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
Con provvedimento in data 22/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.06.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 19.06.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti come modificate con le note scritte depositate per l'udienza del 19.06.2025 in trattazione scritta, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 07.10.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 321 P. 1 anno 2017.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale resterà nella disponibilità e la Sig.ra dovrà CP_1 Parte_1 fissare altrove la propria residenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di omologa dell'accordo di separazione;
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo Persona_1 quanto previsto dalle norme che regolano l'affidamento condiviso con collocazione prevalente e residenza dello stesso presso la madre con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
a) Ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre e nel rispetto dei suoi impegni scolastici e sportivi.
b) Il Sig. allorquando avviato settimanalmente al lavoro con turno mattutino CP_1 dalle ore 07:30 alle ore 13:30, potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì andandolo a prendere all'asilo al termine degli impegni scolastici per poi riportarlo all'asilo la mattina successiva;
c) Il Sig. allorquando avviato settimanalmente al lavoro con turno pomeridiano CP_1 dalle ore 13:30 alle ore 19:30, potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì andandolo a prendere all'asilo o, in caso di suo impedimento, facendolo prendere all'asilo dai propri genitori per poi riportarlo all'asilo la mattina successiva;
d) Il Sig. oltre quanto previsto ai punti che precedono, potrà vedere e tenere CP_1 con sé il figlio ogni settimana alternativamente il sabato o la domenica concordandolo preventivamente con la Sig.ra sulla base delle rispettive necessità. Parte_1
e) Quanto al periodo di vacanze natalizie, i ragazzi staranno ad anni alterni - con il padre il giorno 25 dicembre;
- con la madre il giorno 26 dicembre;
- con la madre il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- con il padre il 6 gennaio;
sempre - con il padre ininterrottamente dal 27 al 30 dicembre - con la madre ininterrottamente dal 2 al 5 gennaio;
f) I genitori dovranno concordare tra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi che i figli trascorreranno con il padre o con la madre durante le vacanze estive che si intenderanno comprese tra il primo giugno ed il trenta settembre di ogni anno e, esclusi i periodi che saranno specificamente indicati quali ferie estive, per tutto il resto dell'anno il diritto di visita sarà disciplinato come indicato nei punti che precedono;
g) Le altre festività principali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con il padre o con la madre;
4) Il Sig. corrisponderà mensilmente in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
[...]
5) Il Sig. dovrà provvedere alla corresponsione in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di cui al punto che precede a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 (Venti) di ogni mese sul conto corrente dalla medesima acceso presso l'Istituto
“Poste Italiane S.p.A.” contraddistinto dal seguente codice IBAN: [...];
6) L'importo dell'assegno unico per la famiglia che attualmente percepisce mensilmente il Sig. sarà dal medesimo corrisposto integralmente in favore della Sig.ra CP_1 Pt_1 la quale, all'esito della separazione, provvederà a richiederlo autonomamente
[...] trattenendosi comunque l'intero importo;
7) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio qualificate come tali secondo linee guida saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
8) Il Sig. si farà carico in via esclusiva del pagamento delle spese necessarie CP_1 affinché il figlio continui a frequentare l'asilo; Per_1
9) il Sig. presta sin d'ora il proprio consenso a trasferire a titolo gratuito il 50% CP_1 di sua proprietà dell'autovettura Fiat “Panda” targata FV217ES in favore della Sig.ra Pt_1
[...]
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 19.06.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra