Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 5.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non puo' comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
NOTE
Nota all'art. 5, secondo comma:
Il testo agli articoli 33 e 34 del codice civile e' il seguente:
"Art. 33. (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposto anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte".
"Art. 34. (Registrazione di atti). - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita' governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non puo' comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
NOTE
Nota all'art. 5, secondo comma:
Il testo agli articoli 33 e 34 del codice civile e' il seguente:
"Art. 33. (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposto anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte".
"Art. 34. (Registrazione di atti). - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita' governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".
Commentari • 4
- 1. RUNTS ed enti religiosiVito Antonio Lovero · https://www.iusinitinere.it/ · 8.750809
[…] Con riferimento alla pubblicità del ramo, invece, va ricordato che l'art. 5 della legge n. 222/1985, stabilisce che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche (RPG): da ciò deriva che un ente ecclesiastico che voglia far acquisire al proprio ramo la qualifica di ramo ETS, deve essere iscritto contemporaneamente al Registro delle Persone Giuridiche in quanto ente e al RUNTS con il suo ramo ETS. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Roma, sentenza 01/04/2022, n. 5083Provvedimento: […] Al fine di garantire la certezza giuridica e l'affidamento dei terzi che contraggono con l'ente religioso, le limitazioni statutarie dei poteri rappresentativi sono dunque opponibili ai terzi purchè risultino dal registro delle persone giuridiche (l'art. 5 della legge n. 222/1985, stabilisce che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel Registro delle persone giuridiche). […]Leggi di più...
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