Sentenza 21 ottobre 2021
Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/06/2022, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00968/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2021, proposto da
OR SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;
contro
Comune di Oria, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
della sentenza esecutiva TAR Puglia Lecce, Sez. I, 30 dicembre 2020 n. 1482, di accoglimento del ricorso n.720/2019, notificata il 4 - 26 gennaio 2021 e non impugnata;
nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento nei limiti dell'interesse, previa misura cautelare:
- della nota prot.n.0001201 del 21 gennaio 2021, recante “ Richiesta di permesso di costruire prot.n.22535 del 27/12/2016, pratica edilizia n.107/2016 per intervento di realizzazione di una casa colonica con annesso deposito attrezzi agricoli in agro di Oria alla c.da Chianni – Richiesta riproposizione istanza ” con cui l'UTC del Comune di Oria ha chiesto alla ricorrente di “ riproporre l'istanza di Permesso di Costruire per l'immobile in oggetto, completa in ogni sua parte di ogni documentazione utile ed obbligatoria, al fine di poter procedere all'istruttoria della stessa ai sensi del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia... ”;
ove occorra e nei limiti dell'interesse:
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato, anche quale sua parte integrante e sostanziale, nell'atto impugnato e in particolare: - del Regolamento Edilizio del Comune di Oria;
nonché per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.:
- del Comune di Oria all'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, e in particolare:
- previo accertamento del relativo diritto, al rilascio del permesso di costruire in favore della ricorrente;
per l'adozione, ex art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., delle ulteriori misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta;
e per la condanna
del Comune di Oria al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa degli atti impugnati, che verranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso n. 720/2019, integrato da motivi aggiunti, la sig.ra SO ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti con cui il Comune di Oria ha rigettato la richiesta di p.d.c. per la “ Realizzazione di una casa colonica con annesso deposito attrezzi agricoli in agro di Oria alla C.da Chianni ”, nonché per l’accertamento della avvenuta formazione del silenzio assenso sul titolo edilizio e per la condanna del comune alla adozione degli atti conseguenti e al risarcimento del danno;
- con sentenza 1482/2020 questo TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ha quindi respinto la domanda di accertamento del silenzio assenso ed ha accolto il ricorso introduttivo quanto alla domanda di annullamento sulla scorta della seguente motivazione: “ 10.1. Il diniego di rilascio del titolo edilizio di cui nota dirigenziale del 15.03.2019 è correlato a tre concorrenti assunti motivazionali, avendo l’amministrazione comunale ritenuto, nell’ordine, che: 1) l’opera in progetto non può essere ascritta al tipo “casa colonica” secondo la descrizione contenuta nel Regolamento edilizio; 2) la ricorrente non ha comprovato che l’intervento è finalizzato alla conduzione del fondo agricolo; 3) assumendo che la superficie del corpo di fabbrica (mq 80,43) sia stata quantificata dalla sig.ra SO “al netto delle disposizioni di cui all’art. 11 della l.r. 13/2008”, il volume dell’intervento è pari a 239,68 mc e quindi eccede il valore massimo consentito di 237,84 mc. 10.2. Quanto al primo aspetto, l’Amministrazione comunale ha ritenuto che l’intervento sia stato progettato in difformità rispetto alle prescrizioni tipologiche previste dal Regolamento Edilizio, con specifico riferimento al fatto che è prevista la movimentazione di notevoli volumi di terra, nonché la realizzazione di: pavimentazione esterna, rampa, corsia di manovra, piscina. Sta di fatto però che l’art. 38 bis del Regolamento Edilizio non prevede alcuna espressa preclusione rispetto alla realizzazione delle predette opere … (omissis) … 10.3. Parimenti infondati sono gli ulteriori assunti motivazionali con cui il Comune di Oria ha ritenuto la mancanza di prova circa la funzionalizzazione dell’intervento alla conduzione del fondo agricolo. L’Amministrazione comunale non ha compiutamente considerato i contenuti di cui alle osservazioni del 20.02.2019 (pure prodotte in sede procedimentale dalla ricorrente) e i relativi allegati, che invero sono univoci nel comprovare il possesso del requisito in questione. … (omissis) … 10.4. Altro e diverso discorso deve essere fatto con riferimento alla determinazione del volume dell’intervento. 10.4.1. Innanzi tutto, si osserva che il Comune di Oria ha formulato nel tempo successivi accertamenti che appaiono tra loro oggettivamente incoerenti. Vero è infatti che: - con la comunicazione di avvio del procedimento in data 11.0.2019, l’Amministrazione comunale ha affermato che “il volume relativo all’intervento proposto è pari a 266,21 mc e quindi superiore al valore massimo consentito … pari 237,84”; - con il provvedimento di diniego del 15.03.2019, l’Ente ha concluso nel senso che “il volume relativo all’intervento proposto è pari a 239,68 mc e quindi superiore al valore massimo … pari 237,84”; - con la relazione tecnica istruttoria del 6.3.2020, l’UTC ha quindi formulato una duplice ipotesi: - in applicazione del RET il volume dell’intervento è pari a “mc 437,41>mc 237,04”; - nel mentre in applicazione del Regolamento edilizio comunale il volume di progetto è pari a mc “257,78>237,04”. In buona sostanza, l’Amministrazione comunale ha formulato quattro diverse conclusioni in riferimento all’accertamento del medesimo dato istruttorio (il volume dell’intervento), la qual cosa, già di per sé, rende inattendibili le operazioni di computo. 10.4.2. Ciò premesso, si osserva che in questa sede non possono assumere decisiva rilevanza né le statuizioni di cui alla nota di avvio del procedimento, trattandosi di un mero atto endo – procedimentale le cui risultanze restano assorbite nel provvedimento di diniego, né le articolate deduzioni tecniche contenute nella relazione istruttoria, dal momento che, in mancanza di autotutela, le relative valutazioni non valgono a rieditare l’esercizio del potere e a sostituire le statuizioni contenute nel provvedimento di diniego. 10.4.3. Occorre quindi tener ferma la quantificazione del volume contenuta nel provvedimento di diniego del 15.03.2019 in cui, “partendo dal presupposto che la superficie in pianta … pari a 80,43 mq sia al netto delle diposizioni di cui all’art. 11 della l.r. 13/2008”, si asserisce che “il volume relativo all’intervento proposto è pari a 239,68 mc e quindi superiore al valore massimo … pari 237,84”. Dall’esame del predetto assunto motivazionale si evince che il comune non ha sollevato specifiche obiezioni circa la possibilità di scomputare la parte coibentante ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 13/2008, ma - al contrario - ha dato per scontato l’esercizio della predetta facoltà, ritendendo che la ricorrente avesse già provveduto allo scomputo. 10.4.4. Sta di fatto però che, con le osservazioni in data 20.02.2019, la ricorrente aveva opportunamente chiarito che, se si esclude la parte coibentante, il volume è “pari a mc 236,31 (= mq. 78.77 x h = 3.00) e quindi sempre inferiore al massimo volume sviluppabile pari a mc 237,84”, ciò che valeva ad attestare che il dato sulla superficie (mq 80,43) era stato inizialmente indicato nel progetto al lordo della parte in questione e che, assunto alla base del calcolo il dato corretto (mq 78,77), il volume complessivo dell’intervento risultava inferiore a quello massimo consentito. In merito a tale attestazione il comune non ha preso esplicitamente posizione, ma si è limitato incidentalmente ad osservare che l’applicazione della norma derogatoria in esame dovrebbe essere necessariamente autorizzata dall’amministrazione comunale, la qual cosa però, a prescindere dalla contraddittorietà intrinseca nel ragionamento dell’Ente (che, in premessa, sembrava aver dato per acquisita la possibilità di esercitare la facoltà in questione), non trova riscontro nel dato normativo (secondo cui “…per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale: a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri …”). 10.4.5. Peraltro, a fronte della ritenuta necessità di appurare il rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 della l.r. 13/2008, l’Amministrazione comunale, che nulla aveva osservato al riguardo con la comunicazione di cui all’art. 7 della l. 241/90, non poteva comunque concludere il procedimento con il diniego di rilascio del p.d.c., ma avrebbe dovuto svolgere sul punto apposita attività istruttoria all’esito di un momento di aperto e leale confronto procedimentale con la ricorrente. 10.4.6. In definitiva, le motivazioni poste a fondamento del diniego risultano in parte carenti, in parte intrinsecamente contraddittorie e in altra parte in contrasto con puntuali acquisizioni istruttorie di segno contrario, pure acquisite agli atti del procedimento ”;
- con nota prot.n.0001201 del 21.01.2021, il Comune di Oria ha preso atto della pronuncia di annullamento e quindi, dopo aver premesso “ che non è ammissibile l’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n.2250 del 21/12/2017 al procedimento in questione, stante la data di presentazione antecedente la data di entrata in vigore dello stesso RET Puglia ”, ha ritenuto “ che è necessario riproporre l’istanza di Permesso di Costruire per l’immobile in oggetto, completa in ogni sua parte di ogni documentazione utile ed obbligatoria, al fine di poter procedere all’istruttoria della stessa ai sensi del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n.2250 del 21/12/2017, entrato in vigore successivamente alla data di presentazione dell’istanza originaria, datata 27/12/2016, ed ora attualmente in vigore ”;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso la sig.ra SO ha nuovamente agito dinanzi a questo TAR “per l’ottemperanza della sentenza esecutiva TAR Puglia Lecce, Sez. I, 30 dicembre 2020 n. 1482 …; nonché per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento nei limiti dell’interesse, previa misura cautelare - della nota prot.n.0001201 del 21 gennaio 2021 …”, ove occorra e nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato, anche quale sua parte integrante e sostanziale, nell’atto impugnato e in particolare: - del Regolamento Edilizio del Comune di Oria; nonché per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c) CPA - del Comune di Oria all’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, e in particolare: - previo accertamento del relativo diritto, al rilascio del permesso di costruire in favore della ricorrente per l’adozione ex art. 34, co. 1, lett. e) CPA; - delle ulteriori misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta e per la condanna del Comune di Oria al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa degli atti impugnati, che verranno quantificati in corso di causa”;
- con sentenza non definitiva n. 1524/2021 questo TAR ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità, proposta nell’esercizio dell’ actio iudicati , nel presupposto che: “ - la nota dirigenziale prot.n.0001201 del 21.01.2021 sollecita la ripresentazione dell’istanza di p.d.c. sulla scorta di ulteriori e diversi contenuti, sicché costituisce, nella sostanza, un provvedimento di diniego del titolo edilizio allo stato degli atti; - la predetta determinazione non torna a riaffermare pedissequamente le argomentazioni oggetto di censura con la sentenza n. 1195/2019, ma reca altresì nuovi assunti motivazionali (correlati alla ritenuta insussistenza dei presupposti per “l’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n.2250 del 21/12/2017 al procedimento in questione, stante la data di presentazione antecedente la data di entrata in vigore dello stesso RET Puglia”), i quali, a prescindere dalla rispettiva pertinenza e fondatezza, e da ogni considerazione in merito alla congruità delle relative valutazioni, valgono comunque a traslare le ragioni del diniego dell’Amministrazione su un piano motivazionale nuovo e diverso, che non si pone in immediato e diretto contrasto con il giudicato ”;
Considerato che:
- con la nota dirigenziale impugnata l’Amministrazione comunale ha ritenuto di denegare l’istanza di rilascio del p.d.c. del 2016 in ragione del fatto che i relativi contenuti non sarebbero conformi alla disciplina sopravvenuta di cui al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia (D.G.R. n.2250 del 21/12/2017) e ha quindi invitato la ricorrente a rielaborare la relativa richiesta “ al fine di poter procedere all’istruttoria della stessa ai sensi del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n.2250 del 21/12/2017 ”;
- sta di fatto però che l’art. 92 del R.E.T., recante “Disposizioni transitorie”, stabilisce che “ I procedimenti edilizi presentati prima dell’approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze. In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento ”;
- dalla piana interpretazione della norma si evince che: le istanze presentate prima dell’approvazione del R.E.T. (21.12.2017) devono essere esaminate sulla base della disciplina edilizia vigente al momento della loro presentazione; l’unica eccezione alla predetta regola generale è prevista in riferimento ai procedimenti edilizi già conclusi con il rilascio del titolo prima dell’approvazione del R.E.T., ma i cui lavori non siano completati “ nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito ”, per i quali è stabilito che “ le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento ”;
- nel caso di specie l’istanza di p.d.c. è stata presentata in data 27.12.2016, e dunque prima dell’approvazione del R.E.T., senza che la ricorrente abbia ottenuto il rilascio del titolo;
- ne consegue che, come denunciato dalla ricorrente con il secondo motivo del ricorso, l’Amministrazione comunale ha preteso la riformulazione della istanza secondo le previsioni del R.E.T. in aperta violazione della predetta disposizione transitoria, che prevede invece la necessaria applicazione della disciplina vigente al momento della presentazione della istanza;
Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza della ricorrente, tenuto conto di quanto innanzi indicato;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota prot.n.0001201 del 21 gennaio 2021.
Condanna il Comune di Oria alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO