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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 768/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 marzo 2025 da parte di:
( ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...] int. 4
e
( ) nata a [...] in data [...], residente a Parte_2 C.F._2
Riva del Po (FE) alla Via Fossa Lavezzola n. 34 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di RR ( - PEC: C.F._3
- FAX 0533 453000) presso e nel cui studio in Codigoro Email_1
(FE) Piazza Giacomo Matteotti n.51 i ricorrenti hanno eletto domicilio, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati come di fatto già avviene da anni per comune accordo tra gli stessi. 2)
La figlia , minorenne, studentessa e non economicamente autosufficiente sarà Persona_1
1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno direttamente il mantenimento,
l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto con residenza e dimora privilegiata presso l'abitazione materna ove risiede anche il fratello Le parti convengono che, come già avviene, la minore Per_2
trascorra con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dopo la scuola e sino alla domenica sera. Il ricorrente potrà inoltre, previo accordo anche telefonico con la Sig.ra Pt_2
vedere e tenere presso di sé i figli in una o più giornate infrasettimanali compatibilmente agli impegni scolastici, ludico e sportivi dei ragazzi. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi. I coniugi cureranno di comunicarsi con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia dei figli. e trascorreranno poi, alternativamente, Persona_1 Per_2
con ciascun genitore il giorno di Natale e di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con gli stesi la festività Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà adottata tra le parti anche per trascorrere con i figli le ulteriori e diverse festività, sia civili che religiose, nel corso dell'anno; 3) così come concordato dai coniugi e come avviene da anni le parti provvederanno ciascuno per il tempo di permanenza dei figli presso la propria dimora, al mantenimento diretto degli stessi, così che nulla sarà versato a tal fine da un genitore in favore dell'altro. I ricorrenti si impegnano comunque a comunicare l'un l'altro le esigenze e necessità quotidiane della prole, così da evitare sprechi negli acquisti di beni ordinari, in particolare di abbigliamento e materiale di cartoleria scolastica;
4) i coniugi ripartiranno tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per la figlia minore e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 20 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare, i Sig.ri e Pt_2
concordano di contribuire al pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi Pt_1
necessarie per adottando il Protocollo in uso al Tribunale di RR come di Persona_1
seguito dettagliatamente riportato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi tra le parti
(con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da
2 dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento.
Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €.
400,00# annui ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi
(con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat.
A e B). Ogni spesa straordinaria ulteriore, non necessaria e non elencata nel protocollo di cui sopra, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi secondo la percentuale concordata. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. 5) L'autovettura Fiat Punto resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva del Sig. senza che la coniuge abbia nulla a vantare a qualsivoglia titolo su Pt_1
detto bene. 6) I coniugi dichiarano di nulla aver a pretendere l'un l'altro a titolo di proprio mantenimento personale, né per spese ed esborsi avvenuti in costanza di matrimonio e confermano di aver già regolato da tempo e tra loro ogni rapporto economico intervenuto durante la convivenza così da nulla aver un l'altro da pretendere a qualsivoglia titolo o ragione;
7) i ricorrenti si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio. 8) I ricorrenti pur responsabili in solido per i costi del presente procedimento concordano di ripartire gli stessi (spese ed onorari di assistenza legale) in parte uguale tra loro.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 28 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Svizzera) in data 24.08.1968, e di , nata a Copparo (FE) in [...] Parte_2
15.07.1974, unitisi in matrimonio a Lagosanto (FE) il 22 novembre 2002 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Lagosanto: Atto n. 7 Parte 1 Anno 2002).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lagosanto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in RR il giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott. Stefano Scati
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 768/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 marzo 2025 da parte di:
( ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
residente a [...] int. 4
e
( ) nata a [...] in data [...], residente a Parte_2 C.F._2
Riva del Po (FE) alla Via Fossa Lavezzola n. 34 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di RR ( - PEC: C.F._3
- FAX 0533 453000) presso e nel cui studio in Codigoro Email_1
(FE) Piazza Giacomo Matteotti n.51 i ricorrenti hanno eletto domicilio, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati come di fatto già avviene da anni per comune accordo tra gli stessi. 2)
La figlia , minorenne, studentessa e non economicamente autosufficiente sarà Persona_1
1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno direttamente il mantenimento,
l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto con residenza e dimora privilegiata presso l'abitazione materna ove risiede anche il fratello Le parti convengono che, come già avviene, la minore Per_2
trascorra con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dopo la scuola e sino alla domenica sera. Il ricorrente potrà inoltre, previo accordo anche telefonico con la Sig.ra Pt_2
vedere e tenere presso di sé i figli in una o più giornate infrasettimanali compatibilmente agli impegni scolastici, ludico e sportivi dei ragazzi. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi. I coniugi cureranno di comunicarsi con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia dei figli. e trascorreranno poi, alternativamente, Persona_1 Per_2
con ciascun genitore il giorno di Natale e di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con gli stesi la festività Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà adottata tra le parti anche per trascorrere con i figli le ulteriori e diverse festività, sia civili che religiose, nel corso dell'anno; 3) così come concordato dai coniugi e come avviene da anni le parti provvederanno ciascuno per il tempo di permanenza dei figli presso la propria dimora, al mantenimento diretto degli stessi, così che nulla sarà versato a tal fine da un genitore in favore dell'altro. I ricorrenti si impegnano comunque a comunicare l'un l'altro le esigenze e necessità quotidiane della prole, così da evitare sprechi negli acquisti di beni ordinari, in particolare di abbigliamento e materiale di cartoleria scolastica;
4) i coniugi ripartiranno tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per la figlia minore e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 20 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare, i Sig.ri e Pt_2
concordano di contribuire al pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi Pt_1
necessarie per adottando il Protocollo in uso al Tribunale di RR come di Persona_1
seguito dettagliatamente riportato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi tra le parti
(con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da
2 dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento.
Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €.
400,00# annui ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi
(con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat.
A e B). Ogni spesa straordinaria ulteriore, non necessaria e non elencata nel protocollo di cui sopra, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi secondo la percentuale concordata. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. 5) L'autovettura Fiat Punto resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva del Sig. senza che la coniuge abbia nulla a vantare a qualsivoglia titolo su Pt_1
detto bene. 6) I coniugi dichiarano di nulla aver a pretendere l'un l'altro a titolo di proprio mantenimento personale, né per spese ed esborsi avvenuti in costanza di matrimonio e confermano di aver già regolato da tempo e tra loro ogni rapporto economico intervenuto durante la convivenza così da nulla aver un l'altro da pretendere a qualsivoglia titolo o ragione;
7) i ricorrenti si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio. 8) I ricorrenti pur responsabili in solido per i costi del presente procedimento concordano di ripartire gli stessi (spese ed onorari di assistenza legale) in parte uguale tra loro.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 28 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Svizzera) in data 24.08.1968, e di , nata a Copparo (FE) in [...] Parte_2
15.07.1974, unitisi in matrimonio a Lagosanto (FE) il 22 novembre 2002 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Lagosanto: Atto n. 7 Parte 1 Anno 2002).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lagosanto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in RR il giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott. Stefano Scati
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