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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 665/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20/03/2024,
Da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLOMBO ROBERTA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Varese del
19.12.2023,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.6.2024);
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
alle seguenti condizioni: Parte_2
Per_
- I figli e verranno affidati in via super esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento presso la stessa senza prevedere alcunché, allo stato, in merito alle visite CP_ padre/figli per le ragioni di cui in narrativa;
qualora il signor facesse rientro in Italia e volesse riprendere i rapporti con i figli si richiede che le visite tra il padre ed i minori avvengano in un luogo protetto e siano monitorate dai Servizi Sociali competenti che ne valuteranno
l'opportunità e la cadenza;
- il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
250,00 mensili per ciascun figlio (Euro 500,00 complessivi) entro ogni giorno 10, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come delineate dalle linee guida del Tribunale di Varese che qui si richiamano, saranno suddivise al 50% ciascuno tra i coniugi;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento dando atto di essere economicamente autosufficiente e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Senegal in data 7.08.2014. Parte_1 CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli in data 19.07.2016 e in data Per_3 Persona_4
2.09.2017.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 862/2023, pubblicata in data
5.08.2023, a definizione del procedimento n. 1341/2020 R.G., con cui era dichiarata la pagina 2 di 7 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, era respinta la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento presso la stessa;
era previsto che la ripresa dei rapporti padre-figli potesse avvenire, ove il padre avesse mostrato seria volontà di riprendere con loro un rapporto stabile e compatibilmente con la volontà e le esigenze dei figli minori, in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti, nonché l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo complessivo di euro
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, di Parte_1
confermare l'affidamento super esclusivo della prole a sé, di nulla prevedere in merito alle frequentazioni paterne con i figli minori in ragione del disinteresse mostrato dal genitore ovvero di prevedere incontri protetti con il monitoraggio dei Servizi sociali territorialmente competenti, previa valutazione dell'opportunità e della cadenza opportune nell'interesse dei minori, di confermare il contributo di mantenimento per i figli minori posto a carico del padre in sede di separazione.
Ha dedotto che nell'ambito del giudizio di separazione era stato accertato, anche tramite i Servizi sociali, che ella fosse una madre idonea a crescere i propri figli e capace di prendersi cura di loro sotto il profilo materiale e morale;
che infatti si era occupata in via esclusiva dei figli minori fin dal 2020 e anche dopo l'allontanamento del marito, il quale nel 2021 si era recato in Senegal e verosimilmente vi era rimasto, non essendo noto il suo indirizzo e risultando egli cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Venegono Superiore dal mese di gennaio 2023; in questi anni il resistente si era sottratto ai suoi obblighi di padre sia da un punto di vista morale ed affettivo, sia da un punto di vista materiale, non avendo egli corrisposto con continuità il contributo di mantenimento pattuito in sede di separazione.
Integrato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio. Disposta la rinnovazione CP_1
della notificazione nei suoi confronti nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 473 bis .
14 c.p.c., all'udienza del 3.12.2024 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., confermava in via provvisoria le statuizioni della CP_1
separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 7 Considerato in diritto
1. La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 862/2023, pubblicata in data
5.08.2023, a definizione del procedimento n. 1341/2020 R.G.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 20.03.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. La responsabilità genitoriale
La domanda di affidamento super esclusivo alla madre è fondata e deve essere accolta.
Nel giudizio di separazione è stata univocamente accertata la idoneità della figura genitoriale materna a farsi carico dei figli minori. Ella è da tempo la principale figura di riferimento per la prole sotto il profilo morale e materiale, nonché sotto il profilo affettivo ed educativo, si occupa delle loro esigenze di cura, di salute e scolastiche (sentita personalmente all'udienza del
3.12.2024, la ricorrente ha dichiarato che “I bambini adesso stanno bene, sta facendo Per_1
un percorso di psicomotricità e una terapia musicale all'Arca di Tradate per un disturbo generalizzato dello sviluppo e del linguaggio, andiamo una volta alla settimana. È un percorso di potenziamento comunicativo. Fa la seconda elementare e a scuola ha un insegnante di sostegno, ha sia l'insegnante di sostegno sia un educatore. Sta andando abbastanza bene e a scuola vedono dei miglioramenti. Siamo anche seguiti dalla NPI di Tradate ed è in lista di attesa per iniziare una terapia di psicomotricità. Siamo seguiti dai Servizi sociali, mi hanno aiutato e mi
Per_ davano gli appuntamenti per la NPI o altro ma adesso faccio tutto da sola. fa invece la terza elementare, ha un'educatrice a scuola per un sostegno anche nell'uso della lingua CP_ italiana”). Il sig. risulta invece da tempo irreperibile, ha fatto ritorno in Senegal, dove probabilmente ancora si trova, essendo stato anche cancellato dall'anagrafe del comune di pagina 4 di 7 Venegono Superiore nel mese di gennaio 2023 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), e ha interrotto la relazione con i figli minori.
In tale contesto, attesa l'assenza ormai prolungata del padre dalla vita dei figli minori (sin dal
2021) e la necessità di scelte tempestive per il loro percorso di crescita, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo dei figli minori e Per_3 alla madre, con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per Persona_4 quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
Quanto alle frequentazioni dei minori con il padre, nel caso in cui quest'ultimo dovesse fare ritorno in Italia e manifestasse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con la volontà degli stessi e con le loro esigenze di vita quotidiana, tenuto conto dell'assenza ormai prolungata del padre dalla vita di entrambi, gli incontri potranno avvenire in modalità osservata e protetta per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di residenza, cui è demandata la relativa calendarizzazione in spazio neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse dei minori.
3. Le questioni economiche
Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento ordinario dei figli minori, ritiene il
Collegio che debbano essere confermate le statuizioni assunte in sede di separazione.
Ed invero, la situazione economico reddituale della ricorrente non è significativamente mutata.
Ella, tuttora ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha dedotto di non avere una occupazione stabile e di avere svolto negli ultimi anni sono occupazioni occasionali;
beneficia integralmente dell'assegno unico per la prole ed è gravata, oltre alle spese quotidiane e inerenti ai figli, del
CP_ canone di locazione per l'immobile in cui vive con i figli minori. Il sig. è attualmente irreperibile, risulta cancellato dal registro anagrafico e non è dato sapere se sia occupato e quale sia la sua attuale situazione.
In tale contesto, in difetto di sopravvenienze opportunamente documentate e conformemente alla domanda di parte ricorrente, devono essere confermate le statuizioni economiche in punto di mantenimento ordinario oggetto della sentenza di separazione, peraltro all'epoca frutto di un libero accordo raggiunto dalle parti nel corso del predetto giudizio.
pagina 5 di 7 Conformemente alla domanda della ricorrente, le spese straordinarie nell'interesse dei minori, da determinarsi come da Linee guida avanti al Tribunale di Varese, devono essere invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Deve essere pertanto disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli minori, mediante versamento in favore della madre della somma complessiva di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida avanti al Tribunale di Varese.
4. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, la natura delle domande svolte dalla ricorrente, sostanzialmente confermative delle statuizioni della separazione, nonché il comportamento processuale del resistente contumace, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara scioglimento del matrimonio contratto tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Senegal in data 7.08.2014;
2. Affida i figli minori nata il [...], e nato il Per_3 Persona_4
2.09.2017, in via super esclusiva alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione dei figli minori;
3. Dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli, solo ove lo stesso CP_1
mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i minori, compatibilmente con la volontà degli stessi, oltre che con le loro esigenze di vita quotidiana, per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di residenza dei figli, cui sin da ora si demanda il compito di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse dei minori;
4. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, ponendo a suo carico il 50%
pagina 6 di 7 delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
5. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20/03/2024,
Da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLOMBO ROBERTA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Varese del
19.12.2023,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.6.2024);
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
alle seguenti condizioni: Parte_2
Per_
- I figli e verranno affidati in via super esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento presso la stessa senza prevedere alcunché, allo stato, in merito alle visite CP_ padre/figli per le ragioni di cui in narrativa;
qualora il signor facesse rientro in Italia e volesse riprendere i rapporti con i figli si richiede che le visite tra il padre ed i minori avvengano in un luogo protetto e siano monitorate dai Servizi Sociali competenti che ne valuteranno
l'opportunità e la cadenza;
- il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
250,00 mensili per ciascun figlio (Euro 500,00 complessivi) entro ogni giorno 10, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come delineate dalle linee guida del Tribunale di Varese che qui si richiamano, saranno suddivise al 50% ciascuno tra i coniugi;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento dando atto di essere economicamente autosufficiente e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Senegal in data 7.08.2014. Parte_1 CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli in data 19.07.2016 e in data Per_3 Persona_4
2.09.2017.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 862/2023, pubblicata in data
5.08.2023, a definizione del procedimento n. 1341/2020 R.G., con cui era dichiarata la pagina 2 di 7 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, era respinta la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento presso la stessa;
era previsto che la ripresa dei rapporti padre-figli potesse avvenire, ove il padre avesse mostrato seria volontà di riprendere con loro un rapporto stabile e compatibilmente con la volontà e le esigenze dei figli minori, in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti, nonché l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo complessivo di euro
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, di Parte_1
confermare l'affidamento super esclusivo della prole a sé, di nulla prevedere in merito alle frequentazioni paterne con i figli minori in ragione del disinteresse mostrato dal genitore ovvero di prevedere incontri protetti con il monitoraggio dei Servizi sociali territorialmente competenti, previa valutazione dell'opportunità e della cadenza opportune nell'interesse dei minori, di confermare il contributo di mantenimento per i figli minori posto a carico del padre in sede di separazione.
Ha dedotto che nell'ambito del giudizio di separazione era stato accertato, anche tramite i Servizi sociali, che ella fosse una madre idonea a crescere i propri figli e capace di prendersi cura di loro sotto il profilo materiale e morale;
che infatti si era occupata in via esclusiva dei figli minori fin dal 2020 e anche dopo l'allontanamento del marito, il quale nel 2021 si era recato in Senegal e verosimilmente vi era rimasto, non essendo noto il suo indirizzo e risultando egli cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Venegono Superiore dal mese di gennaio 2023; in questi anni il resistente si era sottratto ai suoi obblighi di padre sia da un punto di vista morale ed affettivo, sia da un punto di vista materiale, non avendo egli corrisposto con continuità il contributo di mantenimento pattuito in sede di separazione.
Integrato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio. Disposta la rinnovazione CP_1
della notificazione nei suoi confronti nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 473 bis .
14 c.p.c., all'udienza del 3.12.2024 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., confermava in via provvisoria le statuizioni della CP_1
separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 7 Considerato in diritto
1. La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 862/2023, pubblicata in data
5.08.2023, a definizione del procedimento n. 1341/2020 R.G.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 20.03.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. La responsabilità genitoriale
La domanda di affidamento super esclusivo alla madre è fondata e deve essere accolta.
Nel giudizio di separazione è stata univocamente accertata la idoneità della figura genitoriale materna a farsi carico dei figli minori. Ella è da tempo la principale figura di riferimento per la prole sotto il profilo morale e materiale, nonché sotto il profilo affettivo ed educativo, si occupa delle loro esigenze di cura, di salute e scolastiche (sentita personalmente all'udienza del
3.12.2024, la ricorrente ha dichiarato che “I bambini adesso stanno bene, sta facendo Per_1
un percorso di psicomotricità e una terapia musicale all'Arca di Tradate per un disturbo generalizzato dello sviluppo e del linguaggio, andiamo una volta alla settimana. È un percorso di potenziamento comunicativo. Fa la seconda elementare e a scuola ha un insegnante di sostegno, ha sia l'insegnante di sostegno sia un educatore. Sta andando abbastanza bene e a scuola vedono dei miglioramenti. Siamo anche seguiti dalla NPI di Tradate ed è in lista di attesa per iniziare una terapia di psicomotricità. Siamo seguiti dai Servizi sociali, mi hanno aiutato e mi
Per_ davano gli appuntamenti per la NPI o altro ma adesso faccio tutto da sola. fa invece la terza elementare, ha un'educatrice a scuola per un sostegno anche nell'uso della lingua CP_ italiana”). Il sig. risulta invece da tempo irreperibile, ha fatto ritorno in Senegal, dove probabilmente ancora si trova, essendo stato anche cancellato dall'anagrafe del comune di pagina 4 di 7 Venegono Superiore nel mese di gennaio 2023 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), e ha interrotto la relazione con i figli minori.
In tale contesto, attesa l'assenza ormai prolungata del padre dalla vita dei figli minori (sin dal
2021) e la necessità di scelte tempestive per il loro percorso di crescita, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo dei figli minori e Per_3 alla madre, con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per Persona_4 quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
Quanto alle frequentazioni dei minori con il padre, nel caso in cui quest'ultimo dovesse fare ritorno in Italia e manifestasse una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con la volontà degli stessi e con le loro esigenze di vita quotidiana, tenuto conto dell'assenza ormai prolungata del padre dalla vita di entrambi, gli incontri potranno avvenire in modalità osservata e protetta per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di residenza, cui è demandata la relativa calendarizzazione in spazio neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse dei minori.
3. Le questioni economiche
Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento ordinario dei figli minori, ritiene il
Collegio che debbano essere confermate le statuizioni assunte in sede di separazione.
Ed invero, la situazione economico reddituale della ricorrente non è significativamente mutata.
Ella, tuttora ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha dedotto di non avere una occupazione stabile e di avere svolto negli ultimi anni sono occupazioni occasionali;
beneficia integralmente dell'assegno unico per la prole ed è gravata, oltre alle spese quotidiane e inerenti ai figli, del
CP_ canone di locazione per l'immobile in cui vive con i figli minori. Il sig. è attualmente irreperibile, risulta cancellato dal registro anagrafico e non è dato sapere se sia occupato e quale sia la sua attuale situazione.
In tale contesto, in difetto di sopravvenienze opportunamente documentate e conformemente alla domanda di parte ricorrente, devono essere confermate le statuizioni economiche in punto di mantenimento ordinario oggetto della sentenza di separazione, peraltro all'epoca frutto di un libero accordo raggiunto dalle parti nel corso del predetto giudizio.
pagina 5 di 7 Conformemente alla domanda della ricorrente, le spese straordinarie nell'interesse dei minori, da determinarsi come da Linee guida avanti al Tribunale di Varese, devono essere invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Deve essere pertanto disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli minori, mediante versamento in favore della madre della somma complessiva di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida avanti al Tribunale di Varese.
4. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, la natura delle domande svolte dalla ricorrente, sostanzialmente confermative delle statuizioni della separazione, nonché il comportamento processuale del resistente contumace, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara scioglimento del matrimonio contratto tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Senegal in data 7.08.2014;
2. Affida i figli minori nata il [...], e nato il Per_3 Persona_4
2.09.2017, in via super esclusiva alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione dei figli minori;
3. Dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli, solo ove lo stesso CP_1
mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i minori, compatibilmente con la volontà degli stessi, oltre che con le loro esigenze di vita quotidiana, per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di residenza dei figli, cui sin da ora si demanda il compito di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse dei minori;
4. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, ponendo a suo carico il 50%
pagina 6 di 7 delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
5. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 7 di 7