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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8971 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4216/2024 R.Gen.Aff.Cont. TRA
, c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via Carlo Pisacane n. 34, e
[...] in persona del legale Parte_2 rappresentante Sig. , con sede legale in Parte_2
Napoli, Corso Garibaldi n. 169, stradario 10201, c.f. , P.IVA_1 rappresentate ed assistite dall'Avv. Giuliana De Angelis e dall'Avv. Ilaria Di Viccaro con studio in Sessa Aurunca (CE), Via Mons. G. De Cicco n. 36, giusta procura in atti
- ATTORI E quale Controparte_1 successore universale ex lege di Controparte_2
– in persona del legale rapp.te p.t. e responsabile p.t.
[...]
–Dott. – giusta Controparte_3 Parte_3 procura speciale del 22.06.2023– con sede in Roma via G. Grezar, n. 14 (cod. fisc. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela P.IVA_2
Fimiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Nazionale n. 187/B in Torre del Greco giusta procura alle liti in atti;
- CONVENUTO E in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4
c.f. P.IVA_3
PM sede
Oggetto: Querela di falso. Conclusioni: come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto: In data 24/05/2022 veniva notificato alla Parte_2 la cartella di pagamento n. 07120210026198562000, ruolo n.
[...] 2021/001884, a titolo di imposta TARSU annualità 2011/2012 per un importo complessivo di interessi e sanzioni di € 4.553,33. Con ricorso iscritto al RGR n. 15475/2022 in data 01/11/2022 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la società eccepiva da un lato l'estinzione della pretesa per avvenuto pagamento e dall'altro la mancata notifica degli avvisi di accertamento richiamati nella parte descrittiva della cartella esattoriale. Con sentenza n. 9730/2023 depositata in data 07/07/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva integralmente il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_4
producendo -solamente in sede di gravame- la relata di notifica
[...] relativa all'avviso di accertamento prot. nr. 18590/39 del 18/12/2017, asseritamente notificata in mani di in data 02/01/2018, ai tempi Parte_1 socio accomandatario della Con Parte_2 controdeduzioni in appello depositate dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, la Parte_2 contestava l'opponibilità di detta notifica poiché mai pervenuta alla
[...] Contribuente, eccependo che la firma apposta sulla relata di notifica non era stata apposta dalla Sig.ra riservandosi il diritto di promuovere Parte_1 giudizio civile per disconoscimento della firma posta sull'avviso di ricevimento Con atto di citazione notificato in data 28.02.2024, la
[...] e proponevano querela di falso avverso Parte_2 Parte_1 l'avviso di ricevimento n. 785018262531 del Servizio Postale delle
[...]
, relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n. 18590/39, ente CP_5 impositore Controparte_6
sotteso alla cartella di pagamento n.
[...] 07120210026198562000 al fine di far accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sul predetto avviso. Nel merito, occorre premettere che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P?.R. 602/1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018,; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
- 2 - 10/04/2019, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art.26 DPR 602/1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982". In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R 602/1973 art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 3) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P,R. 600/1973 , art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. 14196/2014; Cass. ordinanze nn. 3254/2016 e 12470/2020). Con riferimento alla notificazione di atti tributari si è affermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass. 23213/2014 e Cass. 15795/2016 ), assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art.2700 c.c. , avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della Legge 890/1982 ( cfr. da ultimo Cassazione 25487/2025 ) Difatti, le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, mutando un precedente orientamento in punto di ammissibilità, reputa il Tribunale di dover abandonare la tesi secondo cui la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbe preclusa in quanto "nessuna norma impone il dovere e/o il potere di verificare l'identità del soggetto che riceve la notifica", considerato che l'attività complessivamente svolta dell'Ufficiale postale resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall' art.2700 c.c. , attesa la natura di "atto pubblico" spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso . Anche in fattispecie analoghe a quella qui in
- 3 - esame, la Suprema Corte ha affermato che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 art,26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 890/82 (cfr. Cass. 29022/2017 ) , con la conseguenza che "ogni altra questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non poteva che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall'ufficiale postale ( cfr. Cass. 9962/2010) Al contempo, risulta principio acquisito che soltanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde soltanto gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del 30/01/2014). Quanto sinora detto impone di dichiarare ammissibile la querela e di dare corso alla CTU grafologica nel prosieguo del giudizio. Preliminarmente però va osservato che, come affermato anche da Cass. 23896/2014, “la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall' art.99 disp. Att. per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza. Sebbene la parte o il difensore munito di procura speciale può fornire la dichiarazione richiesta dall'art.99 disp. Att. C.p.c. anche mediante un comportamento concludente, atteso che, non esiste una formula sacramentale tramite cui confermare la volontà di proseguire con il giudizio instaurato con la proposizione della querela di falso, nella fattispecie in esame il procuratore di parte attrice, nonostante l'ampiezza della procura e sebbene abbia più volte reiterato la richiesta di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di ricevimento della raccomandata, non risulta essere stato espressamente delegato dagli attori a rappresentarli per “rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art.99 delle Disp. att. del codice di rito civile”. Pertanto deve essere fissata per il prosieguo preliminarmente una nuova udienza ex art. 99 disp. Att. codice civile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara ammissibile la querela;
2)fissa per il prosieguo l'udienza del 10.11.2025 ore 12,30 per la conferma della querela ex art. 99 disp. att. codice civile.
- 4 - Si comunichi alle parti e al PM sede Così deciso in Napoli, il 09/10/2025.
- 5 -
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
, c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via Carlo Pisacane n. 34, e
[...] in persona del legale Parte_2 rappresentante Sig. , con sede legale in Parte_2
Napoli, Corso Garibaldi n. 169, stradario 10201, c.f. , P.IVA_1 rappresentate ed assistite dall'Avv. Giuliana De Angelis e dall'Avv. Ilaria Di Viccaro con studio in Sessa Aurunca (CE), Via Mons. G. De Cicco n. 36, giusta procura in atti
- ATTORI E quale Controparte_1 successore universale ex lege di Controparte_2
– in persona del legale rapp.te p.t. e responsabile p.t.
[...]
–Dott. – giusta Controparte_3 Parte_3 procura speciale del 22.06.2023– con sede in Roma via G. Grezar, n. 14 (cod. fisc. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela P.IVA_2
Fimiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla via Nazionale n. 187/B in Torre del Greco giusta procura alle liti in atti;
- CONVENUTO E in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4
c.f. P.IVA_3
PM sede
Oggetto: Querela di falso. Conclusioni: come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto: In data 24/05/2022 veniva notificato alla Parte_2 la cartella di pagamento n. 07120210026198562000, ruolo n.
[...] 2021/001884, a titolo di imposta TARSU annualità 2011/2012 per un importo complessivo di interessi e sanzioni di € 4.553,33. Con ricorso iscritto al RGR n. 15475/2022 in data 01/11/2022 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la società eccepiva da un lato l'estinzione della pretesa per avvenuto pagamento e dall'altro la mancata notifica degli avvisi di accertamento richiamati nella parte descrittiva della cartella esattoriale. Con sentenza n. 9730/2023 depositata in data 07/07/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva integralmente il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_4
producendo -solamente in sede di gravame- la relata di notifica
[...] relativa all'avviso di accertamento prot. nr. 18590/39 del 18/12/2017, asseritamente notificata in mani di in data 02/01/2018, ai tempi Parte_1 socio accomandatario della Con Parte_2 controdeduzioni in appello depositate dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, la Parte_2 contestava l'opponibilità di detta notifica poiché mai pervenuta alla
[...] Contribuente, eccependo che la firma apposta sulla relata di notifica non era stata apposta dalla Sig.ra riservandosi il diritto di promuovere Parte_1 giudizio civile per disconoscimento della firma posta sull'avviso di ricevimento Con atto di citazione notificato in data 28.02.2024, la
[...] e proponevano querela di falso avverso Parte_2 Parte_1 l'avviso di ricevimento n. 785018262531 del Servizio Postale delle
[...]
, relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n. 18590/39, ente CP_5 impositore Controparte_6
sotteso alla cartella di pagamento n.
[...] 07120210026198562000 al fine di far accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sul predetto avviso. Nel merito, occorre premettere che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P?.R. 602/1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018,; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
- 2 - 10/04/2019, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art.26 DPR 602/1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982". In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R 602/1973 art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 3) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P,R. 600/1973 , art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. 14196/2014; Cass. ordinanze nn. 3254/2016 e 12470/2020). Con riferimento alla notificazione di atti tributari si è affermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass. 23213/2014 e Cass. 15795/2016 ), assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art.2700 c.c. , avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della Legge 890/1982 ( cfr. da ultimo Cassazione 25487/2025 ) Difatti, le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, mutando un precedente orientamento in punto di ammissibilità, reputa il Tribunale di dover abandonare la tesi secondo cui la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbe preclusa in quanto "nessuna norma impone il dovere e/o il potere di verificare l'identità del soggetto che riceve la notifica", considerato che l'attività complessivamente svolta dell'Ufficiale postale resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall' art.2700 c.c. , attesa la natura di "atto pubblico" spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso . Anche in fattispecie analoghe a quella qui in
- 3 - esame, la Suprema Corte ha affermato che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 art,26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 890/82 (cfr. Cass. 29022/2017 ) , con la conseguenza che "ogni altra questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non poteva che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall'ufficiale postale ( cfr. Cass. 9962/2010) Al contempo, risulta principio acquisito che soltanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde soltanto gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del 30/01/2014). Quanto sinora detto impone di dichiarare ammissibile la querela e di dare corso alla CTU grafologica nel prosieguo del giudizio. Preliminarmente però va osservato che, come affermato anche da Cass. 23896/2014, “la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall' art.99 disp. Att. per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza. Sebbene la parte o il difensore munito di procura speciale può fornire la dichiarazione richiesta dall'art.99 disp. Att. C.p.c. anche mediante un comportamento concludente, atteso che, non esiste una formula sacramentale tramite cui confermare la volontà di proseguire con il giudizio instaurato con la proposizione della querela di falso, nella fattispecie in esame il procuratore di parte attrice, nonostante l'ampiezza della procura e sebbene abbia più volte reiterato la richiesta di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di ricevimento della raccomandata, non risulta essere stato espressamente delegato dagli attori a rappresentarli per “rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art.99 delle Disp. att. del codice di rito civile”. Pertanto deve essere fissata per il prosieguo preliminarmente una nuova udienza ex art. 99 disp. Att. codice civile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara ammissibile la querela;
2)fissa per il prosieguo l'udienza del 10.11.2025 ore 12,30 per la conferma della querela ex art. 99 disp. att. codice civile.
- 4 - Si comunichi alle parti e al PM sede Così deciso in Napoli, il 09/10/2025.
- 5 -
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)