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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 945/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Parte_1
Avv. SOTTILE GIUSEPPE avv. Romoli in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LONGO ANTONIO avv. Penna in sost
***
È presente per la pratica forense il dott. Cannella Federico tessera nr P79226 ordine avvocati di Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 945 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla minore , (C.F. ), quali Persona_1 C.F._2 eredi di signor , (C.F. ), deceduto il 24/02/2014 a Tripoli, Persona_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via Quasimodo n. 11, presso lo studio dell'Avv. Sottile
Giuseppe (C.F. ), il quale le rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLANTI
E già Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Longo (C.F.
[...] P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. C.F._5
56, giusta procura in atti
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore , quali eredi di , citava in giudizio, innanzi il Persona_1 Persona_2
Tribunale di Roma, la per ottenerne la condanna al pagamento della Controparte_4 somma di € 324.423,00, a titolo di indennizzo assicurativo relativo al contratto n. 348 stipulato in data 17/12/2013 tra il Controparte_5
e la in coassicurazione con la in nome e per conto
[...] Controparte_1 Parte_2 del sindacato Leader Catlin. Specificava parte attrice che il congiunto, Maresciallo capo Per_2
, quale appartenente alle Forze Armate, risultava beneficiario di detta polizza assicurativa,
[...] recante, tra l'altro, copertura del personale militare italiano – “per morte ed invalidità permanente – per tutte le missioni in zone di intervento attualmente in atto” e che, in data 24 febbraio 2014 alle ore
19.20, il predetto, mentre prestava servizio nella Missione Militare Italiana in Libia (Tripoli), veniva colto da malore che lo portava alla morte lo stesso giorno, alle ore 21,00. Pertanto, chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo connesso allo specificato contratto, computato in dieci volte la retribuzione annua lorda. si costituiva, opponendosi all'accoglimento della domanda, giacché Controparte_4 infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n.11601/2020, pubblicata in data 17/08/2020, così statuiva: “-a) respinge la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale , formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia Persona_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. In via preliminare, ex art. 348 bis 1° comma c.p.c., ritenere e dichiarare ammissibile l'impugnazione proposta, sussistendo i presupposti richiesti dalla legge e ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello; - nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 11601/2020 emessa dal
Tribunale civile di Roma in data 09/08/2020, accogliere l'atto di citazione originariamente proposto, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per
i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- accogliere tutte le conclusioni formulate dall'odierna appellante in atti e verbali di primo grado che qui si devono intendere espressamente richiamate;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, da distarsi a favore del sottoscritto legale, con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
La nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti: A) In via preliminare- Accertato che le Sig.re hanno notificato un atto di citazione Per_2 in appello limitandosi a reiterare domande e ragioni già svolte ed articolate negli scritti introduttivi del procedimento di primo grado svolto presso il Tribunale civile di Roma senza nulla dimostrare in ordine alla fondatezza della richiesta di indennizzo reiterata in, dichiarare l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione pendente e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incardinato per assenza dei requisiti indicati ex art. 348bis c.p.c.; B) In via principale - accertata la correttezza della valutazione espressa dal Giudice di prime cure, confermare la sentenza
n. 10601 pubblicata in data 17 agosto 2020 dal Tribunale civile di Roma a firma del dott. Sciarrotta
e, per l'effetto, rigettare l'appello incardinato dalle Sig.re per tutti i motivi e le ragioni Per_2 esposti in narrativa;
C) in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio come per legge con riserva, ove richiesto, di depositare anche in via telematica il fascicolo di parte di primo grado”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto la trattazione nel merito dell'appello esclude a fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare il rigetto della domanda, due attinenti al merito e uno alle spese.
La sentenza nel merito è motivata come segue.
“La compagnia convenuta ha denegato la liquidazione dell'indennizzo reclamato da parte attrice per il decesso del congiunto deducendo che oggetto dell'assicurazione sono le conseguenze di un evento violento ed esterno (invocando, sotto tale profilo, la previsione dell'art. 6 della polizza), che la causa dell'evento deve essere pertanto esterna all'organismo, deve dipendere da un fattore che opera dall'esterno, dotato di idoneità lesiva autonoma e sufficiente e che l'accidente cardio vascolare occorso al congiunto non rientra invece in questa fattispecie.
Parte attrice rileva che la polizza in esame (art. 6, relativo alla delimitazione del rischio) prevede che “la copertura assicurativa che la ditta presta in favore del personale di cui agli artt. 2 e 4 copre gli infortuni che l'assicurato può subire nell'espletamento delle attività direttamente e indirettamente connesse alla missione, a causa, di qualunque evento violento ed esterno, fortuito e non, anche se non espressamente contemplato.
Sono considerati infortuni anche gli eventi derivanti da:….omissis….. 11. stato di malore e incoscienza”.
Sulla base della precisazione di cui al richiamato art. 11, parte attrice invoca l'indennizzabilità del decesso del congiunto occorsa per accidente cardio-vascolare, secondo l'accertamento espletato dai medici militari.
Occorre a questo punto richiamare i principi di diritto utili alla qualificazione della polizza di cui si discute. A tal riguardo, vanno richiamati i principi indicati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5119 del
2002 (richiamata da Cass. n. 10602/2018), a mente dei quali, per quanto qui interessa:
- l'assicurazione contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o
l'invalidità permanente;
- questo tipo di assicurazione non è autonomamente disciplinato nel capo XX del libro TV del codice civile dedicato alle assicurazioni, il quale dopo aver dettato la disciplina generale sull'assicurazione
(sezione I, artt. 1882-1903 c.c.), riserva una specifica disciplina solo alle assicurazioni contro i danni
(sezione II, artt. 1904-1918) e alla assicurazione sulla vita (sezione III, artt. 1919-1927);
- conseguentemente, al fine di valutare se, in relazione ad una assicurazione sugli infortuni, priva di organica disciplina, sia o meno applicabile una determinata norma dettata per l'assicurazione sulla vita ovvero per l'assicurazione contro i danni, occorre muovere dalla compatibilità e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina;
- partendo infatti dalla nozione di assicurazione dettata dall'art. 1882, c.c. ("l''assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana"), le Sezioni Unite hanno osservato che tale norma si ricollega alla tradizionale bipartizione delle assicurazioni, riferendosi, nella prima parte, all'assicurazione contro i danni e, nella seconda parte, all'assicurazione sulla vita, e consente di affermare che la prima, in quanto considera il danno prodotto all'assicurato ("ad esso prodotto") senza ulteriori specificazioni, "non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell'assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone";
- solo nel caso di infortunio mortale, aggiunge la Suprema Corte nella sentenza citata, risulta assai dubbia la vigenza del principio indennitario, analogamente a quanto si sostiene, sia pur non senza contrasti, per l'assicurazione sulla vita, in primo luogo perché non è configurabile un danno patrimoniale da morte nei riguardi dell'assicurato, di qui la diversificazione della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni (quantomeno con riferimento a singole norme, individuate, nella sentenza in discorso, negli artt. 1916 e 1910 c.c.) secondo il tipo di evento, invalidante o mortale, coperto dalla polizza.
Applicando gli enunciati al caso di specie, è possibile qualificare la polizza di cui si discute come relativa ad infortuni, anche mortali, suscettibile, in linea di principio, di indennizzare esclusivamente la lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente o, nel caso della polizza in esame, anche la morte.
Ebbene, nella vicenda concreta non vi è prova che la morte sia riconducibile ad una causa fortuita, violenta ed esterna.
Né rileva la precisazione di cui al punto 11 sopra richiamata.
Ed invero, detta precisazione si riferisce al malore come fonte di un successivo infortunio, idoneo a determinare le conseguenze pregiudizievoli (a titolo meramente esemplificativo, si pensi al malore che provoca una caduta e alla quale conseguono lesioni), ma non al caso di morte direttamente derivante da malore.
Nell'effettuare questa operazione ermeneutica occorre seguire i tradizionali canoni di ermeneutica contrattuale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14432/2016), in materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, il criterio letterale non è di regola da solo sufficiente a ricostruire la
"comune intenzione delle parti stipulanti". La medesima giurisprudenza evidenzia che in tutti i casi in cui non vi sia assoluta coerenza tra dato letterale ed intenzione delle parti, il dato testuale, pur rivestendo un rilievo centrale, non risulta necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.
Nell'ambito di questa impostazione, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
23701/2016) ha precisato che “In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”.
Ora, nell'ambito della polizza in esame, il dato sistematico è univocamente diretto a disciplinare una polizza infortuni, come indiscutibilmente confermato dal dato letterale della previsione generale del richiamato art. 6.
Ma anche la previsione di estensione delle ipotesi di copertura non consente di equiparare il malore all'infortunio, atteso che – come sopra già accennato - il malore rileva come causa che “determina”
l'infortunio (sempre inteso come causa violenta ed esterna), al quale a sua volta è ricollegabile il pregiudizio indennizzabile.
Va, infine, osservato che tale soluzione ermeneutica conserva una propria funzionalità nell'ambito del contratto esaminato, atteso che estende la copertura assicurativa a situazioni che potrebbero essere escluse (si torni all'esempio sopra indicato del malore che provoca una caduta e la cui copertura assicurativa, senza la clausola n. 11 in esame, potrebbe essere contestata, invocandosi come causa diretta dell'evento proprio il malore), pur nei limiti della polizza infortuni nei sensi sopra tratteggiati.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, si deve pertanto concludere nel senso che la morte del congiunto di parta attrice non rientra nella copertura assicurativa e non è pertanto indennizzabile.
Pertanto, la domanda attrice va respinta”.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per “errata interpretazione del contratto
(art. 1362 e ss. c.c.): infarto quale causa violenta ed esterna”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'infarto non possa essere considerato causa violenta ed esterna della morte. Rilevato che il congiunto prima della missione in Libia aveva effettuato tutti i necessari accertamenti, è da escludere la malattia quale causa della morte. Nel caso di specie può affermarsi che l'infarto è stato certamente determinato dallo stress lavorativo. Anche la Cassazione, in maniera pacifica, è giunta alla conclusione che l'assicurazione contro gli infortuni, sorta per eventi fisicamente traumatici, può essere estesa, con interpretazione giurisprudenziale, ad eventi indirettamente traumatici, ex art 38 Cost., come ad esempio proprio l'infarto. (Cass. S.L. 2076/06, n. 14119; Cass.
S.L. 29/08/03 n. 12685). Pertanto l'infarto può essere equiparato a una causa violenta che determina la morte.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per “errata interpretazione del contratto. interpretazione di malore come infortunio”. Erroneamente il giudice di primo grado ha escluso che la malattia rientri nella nozione di infortunio.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, afferendo entrambi all'interpretazione della polizza di assicurazione (in particolare all'art. 6).
Ai sensi dell'art. 6 (delimitazione dell'assicurazione) “la copertura assicurativa che la ditta presta in favore del personale di quegli articoli 2 e 4 copre gli infortuni che l'assicurato può subire nell'espletamento di attività, direttamente indirettamente connesse alla missione, causa di qualunque evento violento ed esterno, fortuito e non, anche se non espressamente contemplato.
Sono considerati infortuni anche gli eventi derivanti da:…11. stato di malore od incoscienza”.
L'art. 2 del contratto prevede poi che l'assicurazione copra sia la morte che l'invalidità permanente, risultando quindi coperti tali eventi.
In linea di fatto pacificamente la morte è stata causata dall'infarto e quindi da uno stato di malore;
sul punto non pare da dubitarsi che l'infarto sia riconducibile ad un malore. È stata inoltre prodotta documentazione attinente alle visite mediche effettuate prima della missione dalle quali risulta che il congiunto non aveva patologie;
il che vale ad escludere che la morte sia da ricondurre ad una pregressa patologia.
Il giudice di primo grado ha escluso la copertura assicurativa, atteso che la morte non è stata causata da un evento esterno, quale elemento caratterizzante le polizze relative ad infortuni morali, ma da un evento interno naturale (dovendo il punto 11 essere interpretato nel senso di estendere il rischio a quelle ipotesi in cui la malattia ha causato un successivo infortunio.).
L'interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice di primo grado non appare condivisibile.
Innanzitutto va rilevato come infarto cardiaco di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" e fortuita (non volontaria).
I rilievi di parte appellante secondo cui il malore è una causa esterna non paiono condivisibili, trattandosi della rottura dell'equilibrio interno dell'individuo.
L'art. 6 comma 1 prevede quale rischio assicurato l'infortunio causato da qualunque evento violento ed esterno (fortuito e non), richiedendo quindi che sia causato da un fattore esterno all'infortunato.
Il secondo comma prevede che sono considerati infortuni “anche” gli eventi determinati da stato di malore, con questo estendendo la polizza anche agli eventi determinati da un fattore interno.
Secondo il giudice di primo grado, considerando che la polizza infortuni, anche mortali, è suscettibile, in linea di principio, di indennizzare esclusivamente la lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna, la previsione di estensione delle ipotesi di copertura non consente di equiparare il malore all'infortunio, atteso che il malore rileva come causa che “determina” l'infortunio (sempre inteso come causa violenta ed esterna), al quale a sua volta è ricollegabile il pregiudizio indennizzabile.
Il rilievo del giudice di primo grado non appare condivisibile.
In primo luogo va evidenziato come lo stesso giudice di primo grado ha dato conto di come tale interpretazione si fonda non sul dato letterale ma su una interpretazione sistematica della volontà delle parti.
Sul punto è tuttavia da osservare come secondo l'insegnamento della S.C. “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'articolo 1362 all'articolo 1365 del codice civile e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'articolo 1366 del Cc all'articolo 1371 del
Cc” (Cass. n. 29161/2024). E nel caso di specie il dato letterale del contratto è chiaro nell'estendere
(tanto che viene utilizzata la congiunzione “anche”) la garanzia anche agli infortuni (morte e invalidità) determinati da uno stato di malore, e quindi ad un fatto non esterno ma interno. Quanto poi all'interpretazione sistematica, va osservato come se “nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n.
29288/2024), il fatto che di regola tale tipologia di polizza preveda che siano coperti gli eventi causati da fattori fortuiti, esterni e violenti, non è elemento che di per sé giustifica una ricostruzione della volontà delle parti diversa da quella risultante dal dato letterale, atteso che una interpretazione sistematica si deve fondare sulla effettiva ricostruzione nel caso di specie della volontà delle parti.
Peraltro va osservato come trattandosi di una polizza diretta a coprire i militari in missione, che sono soggetti a particolari situazioni di stress, l'estensione della polizza ai malori, e quindi anche ad eventi interni, ha una sua ratio.
Ritenuta quindi l'indennizzabilità anche dell'evento determinato da infarto, va osservato come la disposizione in esame copre gli infortuni che l'assicurato può subire nell'espletamento di attività
“direttamente e indirettamente connesse alla missione”.
Considerato che l'infarto si è verificato durante un momento di riposo e quindi non durante le ore di servizio, è da domandarsi se la polizza copra anche tale evento.
Già il dato letterale porta a ritenere che anche l'attività di riposo durante la missione rientri nell'operatività della polizza. Infatti la clausola in esame fa riferimento non solo alle attività direttamente connesse alla missione ma anche a quelle indirettamente connesse e quindi a quelle legate da un nesso di funzionalità con la missione. E nel caso di riposo durante la missione pare sussistere tale nesso di funzionalità.
Inoltre dal punto di vista sistematico (secondo i criteri ex art. 1362 e ss c.c.) va data rilevanza al fatto che con la polizza in questione è stipulata per assicurare i militari per morte e invalidità permanente durante le missioni nelle zone di intervento nelle forme più ampie (in tal senso l'art. 2 delle condizioni di polizza), senza alcuna distinzione in ordine all'attività nello specifico svolta nel momento in cui si
è verificato l'evento, trattandosi in ogni caso di militare in missione. In tal senso rileva anche il già citato art. 6 che nel delimitare il rischio ampia notevolmente il novero degli eventi coperti da polizza.
Tali rilievi portano a ritenere che l'evento sia coperto dalla polizza in questione, dovendo quindi conseguentemente essere esaminata la richiesta di indennizzo.
Gli attori/appellanti hanno chiesto il pagamento della somma di € 324.423,00, evidenziando come ai sensi dell'art. 8) “Il capitale garantito per ciascun assicurato in caso di morte ed invalidità permanente è pari a dieci volte la retribuzione annua lorda, di cui allegato n. 2, percepita dal personale militare e civile, al momento del sinistro” e come il congiunto secondo la tabella all. n. 2 della polizza infortuni, rientrerebbe nella retribuzione annua lorda di € 32.423,30 (cfr. CUD prodotto).
Rilevato che nessuna specifica contestazione è stata formulata in ordine al quantum richiesto, va accolta la domanda attorea e parte appellata va condannata al pagamento della somma di €
324.423,00.
Su tale somma è dovuta dal momento del fatto la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 16229/2023 secondo cui il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore). Pertanto all'attualità la somma dovuta è pari a € 392.551,83. Su tale somma dalla presente decisione al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante censura la compensazione delle spese.
L'accoglimento dell'appello nel merito comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi, assorbito tale motivo.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificata dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 520.000,00: valori medi tranne che per la fase istruttoria/trattazione in primo e secondo grado nei minimi stante la limitata attività svolta).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio Parte_1
e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Roma n. 11601/2020, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la
[...] al pagamento a favore di in proprio e nella Controparte_2 Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , della somma di € 392.551,83, oltre Persona_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la alla refusione a favore di Controparte_2 Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , delle
[...] Persona_1 spese dei due gradi che liquida: quanto al primo grado in € 17.252,00 per competenze, € 518,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
quanto al primo secondo in € 17.179,00 per competenze, €
1.821,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe
Sottile antistatario per entrambi i gradi.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
Sezione VI civile
R.G. 945/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Parte_1
Avv. SOTTILE GIUSEPPE avv. Romoli in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LONGO ANTONIO avv. Penna in sost
***
È presente per la pratica forense il dott. Cannella Federico tessera nr P79226 ordine avvocati di Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 945 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla minore , (C.F. ), quali Persona_1 C.F._2 eredi di signor , (C.F. ), deceduto il 24/02/2014 a Tripoli, Persona_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., Via Quasimodo n. 11, presso lo studio dell'Avv. Sottile
Giuseppe (C.F. ), il quale le rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLANTI
E già Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Longo (C.F.
[...] P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. C.F._5
56, giusta procura in atti
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore , quali eredi di , citava in giudizio, innanzi il Persona_1 Persona_2
Tribunale di Roma, la per ottenerne la condanna al pagamento della Controparte_4 somma di € 324.423,00, a titolo di indennizzo assicurativo relativo al contratto n. 348 stipulato in data 17/12/2013 tra il Controparte_5
e la in coassicurazione con la in nome e per conto
[...] Controparte_1 Parte_2 del sindacato Leader Catlin. Specificava parte attrice che il congiunto, Maresciallo capo Per_2
, quale appartenente alle Forze Armate, risultava beneficiario di detta polizza assicurativa,
[...] recante, tra l'altro, copertura del personale militare italiano – “per morte ed invalidità permanente – per tutte le missioni in zone di intervento attualmente in atto” e che, in data 24 febbraio 2014 alle ore
19.20, il predetto, mentre prestava servizio nella Missione Militare Italiana in Libia (Tripoli), veniva colto da malore che lo portava alla morte lo stesso giorno, alle ore 21,00. Pertanto, chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo connesso allo specificato contratto, computato in dieci volte la retribuzione annua lorda. si costituiva, opponendosi all'accoglimento della domanda, giacché Controparte_4 infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n.11601/2020, pubblicata in data 17/08/2020, così statuiva: “-a) respinge la domanda attorea;
b) compensa le spese di lite”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale , formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia Persona_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. In via preliminare, ex art. 348 bis 1° comma c.p.c., ritenere e dichiarare ammissibile l'impugnazione proposta, sussistendo i presupposti richiesti dalla legge e ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello; - nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 11601/2020 emessa dal
Tribunale civile di Roma in data 09/08/2020, accogliere l'atto di citazione originariamente proposto, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per
i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- accogliere tutte le conclusioni formulate dall'odierna appellante in atti e verbali di primo grado che qui si devono intendere espressamente richiamate;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, da distarsi a favore del sottoscritto legale, con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
La nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti: A) In via preliminare- Accertato che le Sig.re hanno notificato un atto di citazione Per_2 in appello limitandosi a reiterare domande e ragioni già svolte ed articolate negli scritti introduttivi del procedimento di primo grado svolto presso il Tribunale civile di Roma senza nulla dimostrare in ordine alla fondatezza della richiesta di indennizzo reiterata in, dichiarare l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione pendente e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incardinato per assenza dei requisiti indicati ex art. 348bis c.p.c.; B) In via principale - accertata la correttezza della valutazione espressa dal Giudice di prime cure, confermare la sentenza
n. 10601 pubblicata in data 17 agosto 2020 dal Tribunale civile di Roma a firma del dott. Sciarrotta
e, per l'effetto, rigettare l'appello incardinato dalle Sig.re per tutti i motivi e le ragioni Per_2 esposti in narrativa;
C) in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio come per legge con riserva, ove richiesto, di depositare anche in via telematica il fascicolo di parte di primo grado”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto la trattazione nel merito dell'appello esclude a fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare il rigetto della domanda, due attinenti al merito e uno alle spese.
La sentenza nel merito è motivata come segue.
“La compagnia convenuta ha denegato la liquidazione dell'indennizzo reclamato da parte attrice per il decesso del congiunto deducendo che oggetto dell'assicurazione sono le conseguenze di un evento violento ed esterno (invocando, sotto tale profilo, la previsione dell'art. 6 della polizza), che la causa dell'evento deve essere pertanto esterna all'organismo, deve dipendere da un fattore che opera dall'esterno, dotato di idoneità lesiva autonoma e sufficiente e che l'accidente cardio vascolare occorso al congiunto non rientra invece in questa fattispecie.
Parte attrice rileva che la polizza in esame (art. 6, relativo alla delimitazione del rischio) prevede che “la copertura assicurativa che la ditta presta in favore del personale di cui agli artt. 2 e 4 copre gli infortuni che l'assicurato può subire nell'espletamento delle attività direttamente e indirettamente connesse alla missione, a causa, di qualunque evento violento ed esterno, fortuito e non, anche se non espressamente contemplato.
Sono considerati infortuni anche gli eventi derivanti da:….omissis….. 11. stato di malore e incoscienza”.
Sulla base della precisazione di cui al richiamato art. 11, parte attrice invoca l'indennizzabilità del decesso del congiunto occorsa per accidente cardio-vascolare, secondo l'accertamento espletato dai medici militari.
Occorre a questo punto richiamare i principi di diritto utili alla qualificazione della polizza di cui si discute. A tal riguardo, vanno richiamati i principi indicati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5119 del
2002 (richiamata da Cass. n. 10602/2018), a mente dei quali, per quanto qui interessa:
- l'assicurazione contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o
l'invalidità permanente;
- questo tipo di assicurazione non è autonomamente disciplinato nel capo XX del libro TV del codice civile dedicato alle assicurazioni, il quale dopo aver dettato la disciplina generale sull'assicurazione
(sezione I, artt. 1882-1903 c.c.), riserva una specifica disciplina solo alle assicurazioni contro i danni
(sezione II, artt. 1904-1918) e alla assicurazione sulla vita (sezione III, artt. 1919-1927);
- conseguentemente, al fine di valutare se, in relazione ad una assicurazione sugli infortuni, priva di organica disciplina, sia o meno applicabile una determinata norma dettata per l'assicurazione sulla vita ovvero per l'assicurazione contro i danni, occorre muovere dalla compatibilità e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina;
- partendo infatti dalla nozione di assicurazione dettata dall'art. 1882, c.c. ("l''assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana"), le Sezioni Unite hanno osservato che tale norma si ricollega alla tradizionale bipartizione delle assicurazioni, riferendosi, nella prima parte, all'assicurazione contro i danni e, nella seconda parte, all'assicurazione sulla vita, e consente di affermare che la prima, in quanto considera il danno prodotto all'assicurato ("ad esso prodotto") senza ulteriori specificazioni, "non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell'assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone";
- solo nel caso di infortunio mortale, aggiunge la Suprema Corte nella sentenza citata, risulta assai dubbia la vigenza del principio indennitario, analogamente a quanto si sostiene, sia pur non senza contrasti, per l'assicurazione sulla vita, in primo luogo perché non è configurabile un danno patrimoniale da morte nei riguardi dell'assicurato, di qui la diversificazione della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni (quantomeno con riferimento a singole norme, individuate, nella sentenza in discorso, negli artt. 1916 e 1910 c.c.) secondo il tipo di evento, invalidante o mortale, coperto dalla polizza.
Applicando gli enunciati al caso di specie, è possibile qualificare la polizza di cui si discute come relativa ad infortuni, anche mortali, suscettibile, in linea di principio, di indennizzare esclusivamente la lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente o, nel caso della polizza in esame, anche la morte.
Ebbene, nella vicenda concreta non vi è prova che la morte sia riconducibile ad una causa fortuita, violenta ed esterna.
Né rileva la precisazione di cui al punto 11 sopra richiamata.
Ed invero, detta precisazione si riferisce al malore come fonte di un successivo infortunio, idoneo a determinare le conseguenze pregiudizievoli (a titolo meramente esemplificativo, si pensi al malore che provoca una caduta e alla quale conseguono lesioni), ma non al caso di morte direttamente derivante da malore.
Nell'effettuare questa operazione ermeneutica occorre seguire i tradizionali canoni di ermeneutica contrattuale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14432/2016), in materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, il criterio letterale non è di regola da solo sufficiente a ricostruire la
"comune intenzione delle parti stipulanti". La medesima giurisprudenza evidenzia che in tutti i casi in cui non vi sia assoluta coerenza tra dato letterale ed intenzione delle parti, il dato testuale, pur rivestendo un rilievo centrale, non risulta necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.
Nell'ambito di questa impostazione, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
23701/2016) ha precisato che “In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”.
Ora, nell'ambito della polizza in esame, il dato sistematico è univocamente diretto a disciplinare una polizza infortuni, come indiscutibilmente confermato dal dato letterale della previsione generale del richiamato art. 6.
Ma anche la previsione di estensione delle ipotesi di copertura non consente di equiparare il malore all'infortunio, atteso che – come sopra già accennato - il malore rileva come causa che “determina”
l'infortunio (sempre inteso come causa violenta ed esterna), al quale a sua volta è ricollegabile il pregiudizio indennizzabile.
Va, infine, osservato che tale soluzione ermeneutica conserva una propria funzionalità nell'ambito del contratto esaminato, atteso che estende la copertura assicurativa a situazioni che potrebbero essere escluse (si torni all'esempio sopra indicato del malore che provoca una caduta e la cui copertura assicurativa, senza la clausola n. 11 in esame, potrebbe essere contestata, invocandosi come causa diretta dell'evento proprio il malore), pur nei limiti della polizza infortuni nei sensi sopra tratteggiati.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, si deve pertanto concludere nel senso che la morte del congiunto di parta attrice non rientra nella copertura assicurativa e non è pertanto indennizzabile.
Pertanto, la domanda attrice va respinta”.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per “errata interpretazione del contratto
(art. 1362 e ss. c.c.): infarto quale causa violenta ed esterna”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l'infarto non possa essere considerato causa violenta ed esterna della morte. Rilevato che il congiunto prima della missione in Libia aveva effettuato tutti i necessari accertamenti, è da escludere la malattia quale causa della morte. Nel caso di specie può affermarsi che l'infarto è stato certamente determinato dallo stress lavorativo. Anche la Cassazione, in maniera pacifica, è giunta alla conclusione che l'assicurazione contro gli infortuni, sorta per eventi fisicamente traumatici, può essere estesa, con interpretazione giurisprudenziale, ad eventi indirettamente traumatici, ex art 38 Cost., come ad esempio proprio l'infarto. (Cass. S.L. 2076/06, n. 14119; Cass.
S.L. 29/08/03 n. 12685). Pertanto l'infarto può essere equiparato a una causa violenta che determina la morte.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per “errata interpretazione del contratto. interpretazione di malore come infortunio”. Erroneamente il giudice di primo grado ha escluso che la malattia rientri nella nozione di infortunio.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, afferendo entrambi all'interpretazione della polizza di assicurazione (in particolare all'art. 6).
Ai sensi dell'art. 6 (delimitazione dell'assicurazione) “la copertura assicurativa che la ditta presta in favore del personale di quegli articoli 2 e 4 copre gli infortuni che l'assicurato può subire nell'espletamento di attività, direttamente indirettamente connesse alla missione, causa di qualunque evento violento ed esterno, fortuito e non, anche se non espressamente contemplato.
Sono considerati infortuni anche gli eventi derivanti da:…11. stato di malore od incoscienza”.
L'art. 2 del contratto prevede poi che l'assicurazione copra sia la morte che l'invalidità permanente, risultando quindi coperti tali eventi.
In linea di fatto pacificamente la morte è stata causata dall'infarto e quindi da uno stato di malore;
sul punto non pare da dubitarsi che l'infarto sia riconducibile ad un malore. È stata inoltre prodotta documentazione attinente alle visite mediche effettuate prima della missione dalle quali risulta che il congiunto non aveva patologie;
il che vale ad escludere che la morte sia da ricondurre ad una pregressa patologia.
Il giudice di primo grado ha escluso la copertura assicurativa, atteso che la morte non è stata causata da un evento esterno, quale elemento caratterizzante le polizze relative ad infortuni morali, ma da un evento interno naturale (dovendo il punto 11 essere interpretato nel senso di estendere il rischio a quelle ipotesi in cui la malattia ha causato un successivo infortunio.).
L'interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice di primo grado non appare condivisibile.
Innanzitutto va rilevato come infarto cardiaco di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" e fortuita (non volontaria).
I rilievi di parte appellante secondo cui il malore è una causa esterna non paiono condivisibili, trattandosi della rottura dell'equilibrio interno dell'individuo.
L'art. 6 comma 1 prevede quale rischio assicurato l'infortunio causato da qualunque evento violento ed esterno (fortuito e non), richiedendo quindi che sia causato da un fattore esterno all'infortunato.
Il secondo comma prevede che sono considerati infortuni “anche” gli eventi determinati da stato di malore, con questo estendendo la polizza anche agli eventi determinati da un fattore interno.
Secondo il giudice di primo grado, considerando che la polizza infortuni, anche mortali, è suscettibile, in linea di principio, di indennizzare esclusivamente la lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna, la previsione di estensione delle ipotesi di copertura non consente di equiparare il malore all'infortunio, atteso che il malore rileva come causa che “determina” l'infortunio (sempre inteso come causa violenta ed esterna), al quale a sua volta è ricollegabile il pregiudizio indennizzabile.
Il rilievo del giudice di primo grado non appare condivisibile.
In primo luogo va evidenziato come lo stesso giudice di primo grado ha dato conto di come tale interpretazione si fonda non sul dato letterale ma su una interpretazione sistematica della volontà delle parti.
Sul punto è tuttavia da osservare come secondo l'insegnamento della S.C. “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'articolo 1362 all'articolo 1365 del codice civile e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'articolo 1366 del Cc all'articolo 1371 del
Cc” (Cass. n. 29161/2024). E nel caso di specie il dato letterale del contratto è chiaro nell'estendere
(tanto che viene utilizzata la congiunzione “anche”) la garanzia anche agli infortuni (morte e invalidità) determinati da uno stato di malore, e quindi ad un fatto non esterno ma interno. Quanto poi all'interpretazione sistematica, va osservato come se “nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n.
29288/2024), il fatto che di regola tale tipologia di polizza preveda che siano coperti gli eventi causati da fattori fortuiti, esterni e violenti, non è elemento che di per sé giustifica una ricostruzione della volontà delle parti diversa da quella risultante dal dato letterale, atteso che una interpretazione sistematica si deve fondare sulla effettiva ricostruzione nel caso di specie della volontà delle parti.
Peraltro va osservato come trattandosi di una polizza diretta a coprire i militari in missione, che sono soggetti a particolari situazioni di stress, l'estensione della polizza ai malori, e quindi anche ad eventi interni, ha una sua ratio.
Ritenuta quindi l'indennizzabilità anche dell'evento determinato da infarto, va osservato come la disposizione in esame copre gli infortuni che l'assicurato può subire nell'espletamento di attività
“direttamente e indirettamente connesse alla missione”.
Considerato che l'infarto si è verificato durante un momento di riposo e quindi non durante le ore di servizio, è da domandarsi se la polizza copra anche tale evento.
Già il dato letterale porta a ritenere che anche l'attività di riposo durante la missione rientri nell'operatività della polizza. Infatti la clausola in esame fa riferimento non solo alle attività direttamente connesse alla missione ma anche a quelle indirettamente connesse e quindi a quelle legate da un nesso di funzionalità con la missione. E nel caso di riposo durante la missione pare sussistere tale nesso di funzionalità.
Inoltre dal punto di vista sistematico (secondo i criteri ex art. 1362 e ss c.c.) va data rilevanza al fatto che con la polizza in questione è stipulata per assicurare i militari per morte e invalidità permanente durante le missioni nelle zone di intervento nelle forme più ampie (in tal senso l'art. 2 delle condizioni di polizza), senza alcuna distinzione in ordine all'attività nello specifico svolta nel momento in cui si
è verificato l'evento, trattandosi in ogni caso di militare in missione. In tal senso rileva anche il già citato art. 6 che nel delimitare il rischio ampia notevolmente il novero degli eventi coperti da polizza.
Tali rilievi portano a ritenere che l'evento sia coperto dalla polizza in questione, dovendo quindi conseguentemente essere esaminata la richiesta di indennizzo.
Gli attori/appellanti hanno chiesto il pagamento della somma di € 324.423,00, evidenziando come ai sensi dell'art. 8) “Il capitale garantito per ciascun assicurato in caso di morte ed invalidità permanente è pari a dieci volte la retribuzione annua lorda, di cui allegato n. 2, percepita dal personale militare e civile, al momento del sinistro” e come il congiunto secondo la tabella all. n. 2 della polizza infortuni, rientrerebbe nella retribuzione annua lorda di € 32.423,30 (cfr. CUD prodotto).
Rilevato che nessuna specifica contestazione è stata formulata in ordine al quantum richiesto, va accolta la domanda attorea e parte appellata va condannata al pagamento della somma di €
324.423,00.
Su tale somma è dovuta dal momento del fatto la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 16229/2023 secondo cui il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore). Pertanto all'attualità la somma dovuta è pari a € 392.551,83. Su tale somma dalla presente decisione al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante censura la compensazione delle spese.
L'accoglimento dell'appello nel merito comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi, assorbito tale motivo.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificata dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 520.000,00: valori medi tranne che per la fase istruttoria/trattazione in primo e secondo grado nei minimi stante la limitata attività svolta).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio Parte_1
e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Roma n. 11601/2020, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la
[...] al pagamento a favore di in proprio e nella Controparte_2 Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , della somma di € 392.551,83, oltre Persona_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la alla refusione a favore di Controparte_2 Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , delle
[...] Persona_1 spese dei due gradi che liquida: quanto al primo grado in € 17.252,00 per competenze, € 518,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
quanto al primo secondo in € 17.179,00 per competenze, €
1.821,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe
Sottile antistatario per entrambi i gradi.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca